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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/03/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2779/2023
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 06.03.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2779 del R.G.A.C. dell'anno 2023 all'esito della discussione orale nell'udienza del 06/03/2025 vertente t r a
(c.f. , con sede in Piazza S. Resciniti, , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
p.t., dott. elett.te dom.to presso l'Avv. Angelo Arciello (c.f. ), al Parte_2 C.F._1
Corso Vitto-rio Emanuele n. 127, Salerno, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto, in virtù di deliberazione di G.M. n. 16 del 16/02/2023.;
- opponente -
e
Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche a carico del CP_1 Parte_3
(in persona del Commissario Liquidatore nonché legale rapp.te Avv. Giuseppe Corona,
[...] giusta decreto n. 48 del 05.03.2010, con sede legale in Salerno alla via Vincenzo Loria n. 24, C.F. - P.IVA
), rappresentata dal Liquidatore patrimoniale Avv. Maria Farina, nominato in virtù di P.IVA_2 provvedimento del 24.07.2020 con cui il Tribunale di Salerno – III sezione civile, in persona del G.D. Dott.
Giorgio Jachia, dichiarava aperta la procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Iannicelli del Foro di
Salerno (C.F. ), giusta nomina del Liquidatore ratificata con provvedimento del CodiceFiscale_2
28.01.2022 reso dal G.D. Dott. G. Jachia e conseguente mandato agli atti di causa, elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Iannicelli Associati in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza n. 11; pagina 1 di 4 - opposta –
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 281/2023 del 04/02/2023, r.g. 877/2023 del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, comparse conclusionali che si richiamano integralmente per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n.
3/2012 del così Controparte_2 come rappresentata e difesa in atti, assumendo di vantare un credito nei confronti del Parte_1 per € 23.292,99 a titolo di ripartizione pro quota di perdite nell'anno 2018 e per € 29.841,14 a titolo di ripartizione pro quota di perdite nell'anno 2019, incardinava un procedimento monitorio ottenendo dall'intestato Tribunale l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 1701/2022 per la somma di € 53.134,13 per le causali descritte.
Avverso tale Decreto il proponeva opposizione deducendo che: Parte_1
- esso esponente recedeva dal con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 15/09/2015 CP_1
(trasmessa al Co.ri.Sa2 in data 13/10/2015 prot. n. 3867), avente ad oggetto: “Recesso dal Parte_4
, con la quale si disponeva “di attuare il recesso unilaterale dal
[...] Parte_4
con decorrenza dalla data di affidamento al nuovo soggetto gestore dell'organizzazione CP_3
e dell'erogazione del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di (nelle more della individuazione del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito Pt_1 ottimale)”, anche con riferimento alla scadenza ventennale di durata del nel 2016 e non CP_1 prorogata dai Comuni partecipanti, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto.
- Il Commissario Liquidatore del con comunicazione del 27/04/2017 prot. 2852/2017, CP_1 acquisita al protocollo del Comune di al n. 1619 del 28/04/2017, rendeva nota la Pt_1
“indisponibilità (del ) ad effettuare altri servizi di trasporto rifiuti urbani, con CP_1 decorrenza dal 08/05/2017”, atteso che l'indicato svolgeva per conto del Comune di CP_1
, “solo ed esclusivamente servizi di trasporto rifiuti a chiamata senza alcun vincolo di Pt_1 convenzione…”;
- a seguito di ciò il provvedeva, con determinazione del- l'U.T. del Parte_1
24/05/2017 n. 45/112 ad affidare l'incarico del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, trasporto, recupero e smaltimento con decorrenza dall'08/05/2017 e fino al 08/12/2017 alla ditta Nappi Sud con sede in Batti-paglia (SA).
- Pertanto il , sin dal 2017 non esplica alcuna funzione e né Controparte_4 attività a favore del Comune di e per cui questo ultimo non è tenuto ad alcun pagamento in Pt_1 pagina 2 di 4 favore del primo e né è tenuto al pagamento di somme per il mantenimento in vita di una gestione liquidatoria con riferimento al periodo successivo all'08/05/2017 e che si protrae sin dal gennaio 2010
(ancora in vita a distanza di tredici anni) e dopo anche la scadenza ventennale di durata del CP_1 avvenuta nel lontano 2016 e mai prorogata;
- avendo la con la Legge Regionale del 26/05/2016 n. 14, superando la Controparte_5
Gestione Liquidatoria, previsto all'art. 23, la costituzione di altri soggetti, gli per la gestione CP_6
Contr integrata dei rifiuti da parte dei Comuni e gli Enti d'Ambito Territoriale ( a cui, ai sensi dell'art. 25 Contr della medesima legge era ed è obbligatorio aderire;
nelle more di costituzione degli la medesima L.
Reg. n. 14/2016 aveva previsto all'art. 40 che i Comuni potevano provvedere all'affidamento dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti a condizione che fossero “conformi a quanto previsto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo ge-store del servizio integrato da parte dell'ente d'ambito”, con deliberazione n. 14 del 06/08/2020 del Consiglio d'Ambito Ottimale il territorio provinciale era stato suddiviso in 11 Sub Ambiti Distrettuali (SAD), tra cui quello identificato come “Tanagro, Alto e Alburni”, al quale ha dovuto aderire obbligatoriamente il CP_8 Parte_1
, con relative conseguenze anche di ordine economico;
[...]
- con la richiesta di pagamento da parte del Liquidatore patrimoniale del Co.ri.Sa.2, il Parte_1
dovrebbe far fronte a due obbligazioni di pagamento: l'una per mantenere ancora in vita il
[...]
2 e la relativa gestione liquidatoria che dura da oltre tredici anni e che non esplica più alcuna Per_1 attività in favore dell'indicato sin dal 2017 e l'altra per partecipare al nuovo Ente costituito, SAD, Pt_1 come sopra detto.
Per l'effetto concludeva per la revoca del D.I.
Si costituiva il deducendo la obbligatorietà per legge dei Comuni della regione
CP_1 CP_5 ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione 10 febbraio 1993, n. 10; che il consorzio cessava la CP_5 sua attività in data 31.03.2019 ed avviava la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012; che pertanto il non si è ancora sciolto ed i Comuni sono tenuti a
CP_1 sopportare le perdite di esercizio in misura proporzionale alla propria partecipazione al , come
CP_1 espressamente previsto dall'art. 54 dello Statuto;
che il recesso dal non era valido nelle forme
CP_1 con cui era stato deliberato e comunicato dal . Parte_1
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c., la causa veniva rinviata direttamente all'odierna udienza del 06.03.25 per la discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In disparte la questione della validità o meno dell'atto di recesso dal deliberato CP_1 unilateralmente dal di , rileva che il medesimo non ha dimostrato di aver Pt_1 Pt_1 CP_1 pagina 3 di 4 svolto il servizio di raccolta dei rifiuti, come sarebbe stato suo onere fare, essendo parte attrice in senso sostanziale;
diversamente, il ha allegato la comunicazione del 27/04/2017 (prot. Parte_1
2852/2017) con cui il Commissario Liquidatore del medesimo rendeva nota la “indisponibilità (del CP_1
ad effettuare altri servizi di trasporto rifiuti urbani, con decorrenza dal 08/05/2017”; l'ente territoriale ha CP_1 comprovato inoltre di aver delegato ad un altro soggetto giuridico il servizio di raccolta di rifiuti;
donde è priva di qualsiasi giustificazione causale la pretesa del nei confronti dell'ente territoriale di CP_1 sopportare le perdite per gli anni 2018 e 2019 relativi a servizi di cui non ha fruito.
L'obbligatorietà del pagamento delle somme previste nel contratto istitutivo del CP_1 presuppone che i singoli comuni consorziati traggano una utilitas dal servizio reso (tale principio è stato enunciato nelle massime delle pronunce delle Sez. Un. Cass, n. 8960 del 14/10/1996 e della Cass n. 8770 del 10/04/2009, in materia di contributi a consorzi di bonifica, che per identità di ratio può essere esteso anche all'odierna fattispecie); ma nel caso di specie il non ha tratto alcun beneficio né Parte_1 servizio dal per cui non può sopportarne le perdite. CP_1
Parte opposta va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, sull'opposizione a D.I. n. 1701/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data 28/06/2022, proposta dal nei confronti Parte_5 della Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 a carico del ogni diversa istanza e deduzione assorbita, Controparte_2 respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 281/2023 del 04/02/2023, r.g. 877/2023 del
Tribunale di Salerno;
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di parte opponente che si liquidano complessivamente in € 4.000,00 oltre rimborso spese vive, rimborso spese forfettarie in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario;
Così deciso in Salerno il
06.03.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pagina 4 di 4
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 06.03.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2779 del R.G.A.C. dell'anno 2023 all'esito della discussione orale nell'udienza del 06/03/2025 vertente t r a
(c.f. , con sede in Piazza S. Resciniti, , in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
p.t., dott. elett.te dom.to presso l'Avv. Angelo Arciello (c.f. ), al Parte_2 C.F._1
Corso Vitto-rio Emanuele n. 127, Salerno, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto, in virtù di deliberazione di G.M. n. 16 del 16/02/2023.;
- opponente -
e
Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche a carico del CP_1 Parte_3
(in persona del Commissario Liquidatore nonché legale rapp.te Avv. Giuseppe Corona,
[...] giusta decreto n. 48 del 05.03.2010, con sede legale in Salerno alla via Vincenzo Loria n. 24, C.F. - P.IVA
), rappresentata dal Liquidatore patrimoniale Avv. Maria Farina, nominato in virtù di P.IVA_2 provvedimento del 24.07.2020 con cui il Tribunale di Salerno – III sezione civile, in persona del G.D. Dott.
Giorgio Jachia, dichiarava aperta la procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Iannicelli del Foro di
Salerno (C.F. ), giusta nomina del Liquidatore ratificata con provvedimento del CodiceFiscale_2
28.01.2022 reso dal G.D. Dott. G. Jachia e conseguente mandato agli atti di causa, elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Iannicelli Associati in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza n. 11; pagina 1 di 4 - opposta –
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 281/2023 del 04/02/2023, r.g. 877/2023 del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, comparse conclusionali che si richiamano integralmente per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n.
3/2012 del così Controparte_2 come rappresentata e difesa in atti, assumendo di vantare un credito nei confronti del Parte_1 per € 23.292,99 a titolo di ripartizione pro quota di perdite nell'anno 2018 e per € 29.841,14 a titolo di ripartizione pro quota di perdite nell'anno 2019, incardinava un procedimento monitorio ottenendo dall'intestato Tribunale l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 1701/2022 per la somma di € 53.134,13 per le causali descritte.
Avverso tale Decreto il proponeva opposizione deducendo che: Parte_1
- esso esponente recedeva dal con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 15/09/2015 CP_1
(trasmessa al Co.ri.Sa2 in data 13/10/2015 prot. n. 3867), avente ad oggetto: “Recesso dal Parte_4
, con la quale si disponeva “di attuare il recesso unilaterale dal
[...] Parte_4
con decorrenza dalla data di affidamento al nuovo soggetto gestore dell'organizzazione CP_3
e dell'erogazione del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di (nelle more della individuazione del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito Pt_1 ottimale)”, anche con riferimento alla scadenza ventennale di durata del nel 2016 e non CP_1 prorogata dai Comuni partecipanti, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto.
- Il Commissario Liquidatore del con comunicazione del 27/04/2017 prot. 2852/2017, CP_1 acquisita al protocollo del Comune di al n. 1619 del 28/04/2017, rendeva nota la Pt_1
“indisponibilità (del ) ad effettuare altri servizi di trasporto rifiuti urbani, con CP_1 decorrenza dal 08/05/2017”, atteso che l'indicato svolgeva per conto del Comune di CP_1
, “solo ed esclusivamente servizi di trasporto rifiuti a chiamata senza alcun vincolo di Pt_1 convenzione…”;
- a seguito di ciò il provvedeva, con determinazione del- l'U.T. del Parte_1
24/05/2017 n. 45/112 ad affidare l'incarico del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, trasporto, recupero e smaltimento con decorrenza dall'08/05/2017 e fino al 08/12/2017 alla ditta Nappi Sud con sede in Batti-paglia (SA).
- Pertanto il , sin dal 2017 non esplica alcuna funzione e né Controparte_4 attività a favore del Comune di e per cui questo ultimo non è tenuto ad alcun pagamento in Pt_1 pagina 2 di 4 favore del primo e né è tenuto al pagamento di somme per il mantenimento in vita di una gestione liquidatoria con riferimento al periodo successivo all'08/05/2017 e che si protrae sin dal gennaio 2010
(ancora in vita a distanza di tredici anni) e dopo anche la scadenza ventennale di durata del CP_1 avvenuta nel lontano 2016 e mai prorogata;
- avendo la con la Legge Regionale del 26/05/2016 n. 14, superando la Controparte_5
Gestione Liquidatoria, previsto all'art. 23, la costituzione di altri soggetti, gli per la gestione CP_6
Contr integrata dei rifiuti da parte dei Comuni e gli Enti d'Ambito Territoriale ( a cui, ai sensi dell'art. 25 Contr della medesima legge era ed è obbligatorio aderire;
nelle more di costituzione degli la medesima L.
Reg. n. 14/2016 aveva previsto all'art. 40 che i Comuni potevano provvedere all'affidamento dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti a condizione che fossero “conformi a quanto previsto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo ge-store del servizio integrato da parte dell'ente d'ambito”, con deliberazione n. 14 del 06/08/2020 del Consiglio d'Ambito Ottimale il territorio provinciale era stato suddiviso in 11 Sub Ambiti Distrettuali (SAD), tra cui quello identificato come “Tanagro, Alto e Alburni”, al quale ha dovuto aderire obbligatoriamente il CP_8 Parte_1
, con relative conseguenze anche di ordine economico;
[...]
- con la richiesta di pagamento da parte del Liquidatore patrimoniale del Co.ri.Sa.2, il Parte_1
dovrebbe far fronte a due obbligazioni di pagamento: l'una per mantenere ancora in vita il
[...]
2 e la relativa gestione liquidatoria che dura da oltre tredici anni e che non esplica più alcuna Per_1 attività in favore dell'indicato sin dal 2017 e l'altra per partecipare al nuovo Ente costituito, SAD, Pt_1 come sopra detto.
Per l'effetto concludeva per la revoca del D.I.
Si costituiva il deducendo la obbligatorietà per legge dei Comuni della regione
CP_1 CP_5 ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione 10 febbraio 1993, n. 10; che il consorzio cessava la CP_5 sua attività in data 31.03.2019 ed avviava la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012; che pertanto il non si è ancora sciolto ed i Comuni sono tenuti a
CP_1 sopportare le perdite di esercizio in misura proporzionale alla propria partecipazione al , come
CP_1 espressamente previsto dall'art. 54 dello Statuto;
che il recesso dal non era valido nelle forme
CP_1 con cui era stato deliberato e comunicato dal . Parte_1
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c., la causa veniva rinviata direttamente all'odierna udienza del 06.03.25 per la discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In disparte la questione della validità o meno dell'atto di recesso dal deliberato CP_1 unilateralmente dal di , rileva che il medesimo non ha dimostrato di aver Pt_1 Pt_1 CP_1 pagina 3 di 4 svolto il servizio di raccolta dei rifiuti, come sarebbe stato suo onere fare, essendo parte attrice in senso sostanziale;
diversamente, il ha allegato la comunicazione del 27/04/2017 (prot. Parte_1
2852/2017) con cui il Commissario Liquidatore del medesimo rendeva nota la “indisponibilità (del CP_1
ad effettuare altri servizi di trasporto rifiuti urbani, con decorrenza dal 08/05/2017”; l'ente territoriale ha CP_1 comprovato inoltre di aver delegato ad un altro soggetto giuridico il servizio di raccolta di rifiuti;
donde è priva di qualsiasi giustificazione causale la pretesa del nei confronti dell'ente territoriale di CP_1 sopportare le perdite per gli anni 2018 e 2019 relativi a servizi di cui non ha fruito.
L'obbligatorietà del pagamento delle somme previste nel contratto istitutivo del CP_1 presuppone che i singoli comuni consorziati traggano una utilitas dal servizio reso (tale principio è stato enunciato nelle massime delle pronunce delle Sez. Un. Cass, n. 8960 del 14/10/1996 e della Cass n. 8770 del 10/04/2009, in materia di contributi a consorzi di bonifica, che per identità di ratio può essere esteso anche all'odierna fattispecie); ma nel caso di specie il non ha tratto alcun beneficio né Parte_1 servizio dal per cui non può sopportarne le perdite. CP_1
Parte opposta va condannata alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, sull'opposizione a D.I. n. 1701/2022 emesso dal Tribunale di Salerno in data 28/06/2022, proposta dal nei confronti Parte_5 della Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 a carico del ogni diversa istanza e deduzione assorbita, Controparte_2 respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 281/2023 del 04/02/2023, r.g. 877/2023 del
Tribunale di Salerno;
2) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di parte opponente che si liquidano complessivamente in € 4.000,00 oltre rimborso spese vive, rimborso spese forfettarie in misura del 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario;
Così deciso in Salerno il
06.03.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
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