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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/11/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 891/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice TE TI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 891/2023 R.G., promossa da
• nato a [...] il [...] (CF , Parte_1 C.F._1 residente a [...], SI Santa Croce n. 11;
• nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) residente a [...], SI Santa Croce C.F._2
n. 11;
entrambi rappresentatati e difesi, come da procura allegata, dall'avv. Daniele Chibbaro
) ed elettivamente domiciliati nel suo studio sito in Trieste, Via C.F._3
San Spiridione n. 6, dichiarando, ai sensi del comma 2 dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all' indirizzo PEC Email_1 attori contro
• nato a [...] il [...] (CF ) CP_2 C.F._4 residente a [...]S. Croce 10 DU-SI (TS);
• nata a [...] il [...] (CF CP_3
) residente a [...]S. Croce 10 DU-SI (TS); C.F._5
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Florean (C.F. ; C.F._6 fax 040/3721612 PEC ed elettivamente Email_2 domiciliati presso il suo studio, in Trieste, Foro Ulpiano 5, giusta delega allegata in atti. convenuti e agenti con domanda riconvenzionale oggetto: diritti reali – servitù
conclusioni delle parti: all'udienza del 24.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale e hanno citato in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_3 CP_2 al fine di accertare l'esistenza di una servitù di passaggio in favore del fondo di loro proprietà o, in subordine, di ottenere una sentenza costitutiva di detto diritto reale oltre al risarcimento del danno e alla rivendicazione della proprietà del locale sgabuzzino. A fondamento della propria pretesa hanno sostenuto di essere proprietari di un fondo intercluso per raggiungere il quale è necessario passare, seppur per un breve tragitto, su quello di proprietà del fratello dell'attore. Si costituivano nel presente giudizio e respingendo le pretese CP_3 CP_2
e proponendo, in riconvenzionale, domanda di accertamento di avvenuta usucapione del detto locale sgabuzzino. Alle udienze del 29.6.2023 e 6.9.2023 il Tribunale avanzava una proposta conciliativa che non trovava il favore delle parti come da verbale di udienza del 15.11.2023. Con ordinanza del 15.2.2024 era ammessa la prova testimoniale assunta in data 8.11.2024. L'udienza del 24.6.2025 per precisazione delle conclusioni era rinviata d'ufficio. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice che confermava l'udienza già fissata del 24.11.2025 originariamente fissata per lo “smistamento” prevendendo quale attività processuale la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e sostituendo detta udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'udienza del 24.11.2025 il processo era trattenuto in decisione. Diritto Con il presente giudizio è stata introdotta, in via principale, un'azione avente natura di actio confessoria servitutis ex art. 1079 c.c., relativamente al breve tragitto che separa il locale sgabuzzino/WC dal fondo degli attori chiedendo l'accertamento della sua esistenza in quanto costituita per destinazione del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. E' documentalmente dimostrato, e per vero incontestato, che:
pag. 2/9 - gli odierni attori sono proprietari, in regime di comunione legale, dei fondi: “lotto 2, 3 e 6” come catastalmente individuati nell'atto pubblico di compravendita del 25.7.1997 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice). Detto fondo al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste alla Partita Catastale 561 di DU SI è contraddistinto ai seguenti estremi: Sezione A foglio 9 - numero 3056/2 - subalterno località Santa Croce - n. 11
– piano P.I.-T. -1° e Sezione A - foglio 9 - numero 3056/3 - subalterno --- località Santa Croce - n. 11 - piano T.
- i convenuti, in forza del medesimo titolo, sono proprietari, in regime di comunione legale, del fondo contraddistinto ai lotti 1, 5 e 4 anch'essi come catastalmente individuati nel citato atto pubblico di compravendita. Detto fondo al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste alla Partita Catastale 561 di DU SI è contraddistinto ai seguenti estremi: Sezione A - foglio 9 - numero 3056/1 - subalterno --- - località Santa Croce - n. 10 - piano P.I.-T.- 1°.
Il locale “sgabuzzino/WC” è contraddistinto al N.C.E.U. dagli estremi “Sezione A foglio 9 - numero 3056/2” (corrispondente al lotto 2 risultante dall'unione della frazione B della p.c. 119 e G della p.c. 3057) e quindi è in comproprietà agli attori
[...]
e come risulta dalla lett. B del contratto di compravendita Pt_1 Controparte_1 immobiliare. Ebbene l'ingresso a detto locale insiste sull'attigua particella n. 3056/1 che è invece di proprietà esclusiva degli odierni convenuti e pertanto al fine di accedervi è necessario percorrere alcuni metri del fondo di proprietà dei convenuti. Il dato è ricavabile oltre che dalla documentazione catastale anche dalle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice (doc. 13). Così ricostruita la vicenda e lo stato dei luoghi ritiene il Tribunale che esigenze di ordine logico sistematico impongano la trattazione prioritaria della domanda riconvenzionale relativa all'acquisto della proprietà per maturata usucapione del detto locale sgabuzzino da parte di e CP_3 CP_2
Al riguardo, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che: “la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso (Cass. 2923/1969; Cass. 3342/1977; Cass. 2326/1981; Cass. 14145/2004; Cass. 2977/2019). Il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai
pag. 3/9 termini della controversia (Cass. 266/1976; Cass. 1137/1973; Cass. 1607/1972; Cass. 2784/1970; Cass. 650/1966) (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 20884 del 2023). Ebbene nel caso in esame gli unici elementi probatori portati a sostegno della pretesa dedotta in riconvenzionale sono le dichiarazioni testimoniali che, tuttavia, non hanno fornito elementi univoci circa il requisito essenziale del possesso uti dominus risultando, peraltro, divergenti dalle dichiarazioni rese dai propalanti di parte attrice senza che il dissidio potesse esser sanato da altra prova documentale. Più precisamente sono stati sentiti i testi di parte convenuta , Controparte_4 Tes_1
, e i quali hanno riferito che il locale magazzino
[...] Testimone_2 Testimone_3 veniva utilizzato in occasione di feste, rinfreschi o altre circostanze conviviali per riporre ombrelloni, sedie e tavoli. Per quanto fosse assidua la frequentazione dell'abitazione (i testi hanno infatti ricordato di aver condiviso il percorso scolastico con il figlio dei convenuti e per tale ragione di amicizia frequentavano la casa) il loro apporto probatorio, con specifico riferimento al tema probatorio del possesso esclusivo del magazzino come declinato nei capitoli di prova, si è limitato alle citate occasioni conviviali, uniche ipotesi in cui hanno visto i convenuti riporvi suppellettili, sedie o attrezzi da giardino. Il dato, di per sé, non è però sufficiente a dimostrare che e CP_3 CP_2 abbiano posseduto uti dominus ovvero escludendo dal rapporto di fatto anche
[...]
e o i di loro familiari potendosi infatti ritenere, viceversa, che Pt_1 Controparte_1 detta condotta fosse solo tollerata del proprietario e non fosse espressione, quindi, di un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, elemento che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. Il dato è suffragato dalla testimonianza di , che smentisce quelle Testimone_4 avverse, avendo riferito di un utilizzo congiunto dello sgabuzzino da parte dei due nuclei familiari, circostanza che appare vieppiù ragionevole se si considera che, fino al 2005, ivi risiedeva presso l'abitazione degli attori, anche (padre degli Persona_1 odierni fratelli costituiti in giudizio e originario proprietario dell'intero stabile) il quale aveva continuato a custodirvi gli attrezzi da giardino come prospettato da parte attrice e non contestato. Al difetto di prova consegue il rigetto della domanda riconvenzionale. E' ora possibile passare in rassegna le domande avanzate dall'attore prendendo le mosse dalla servitù di passaggio. Si è già supra evidenziato che il locale conteso “Sezione A foglio 9 - numero 3056/2” presenta una sola porta di ingresso la quale insiste sull'attigua particella n. 3056/1 di proprietà dei convenuti, può quindi affermarsi che detto fondo sia sostanzialmente intercluso. Premesso che la questione sottesa al presente giudizio, in particolare per la natura e il valore dei beni, il rapporto di parentela e per la vicinanza tra i fondi pari a pochi metri,
pag. 4/9 sarebbe stata risolvibile in un'ottica di leale collaborazione tra le parti, si passino in disamina gli evocati modi di acquisto della servitù. La scrittura privata (doc. 3 del fascicolo) richiamata dalla parte attrice non è idonea a costituire una servitù di passaggio poiché è datata giugno 1997 ed è quindi antecedente alla compravendita. A quella data entrambi i fondi appartenevano all'unico proprietario e nessun asservimento del fondo poteva essere costituito in base al Persona_1 principio “nemini res sua servit”. Ritiene tuttavia il Tribunale che il documento possa assumere rilevanza nell'ottica della costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. In virtù di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità affinché una servitù possa essere costituita per destinazione del padre di famiglia, occorre: a) che i fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
b) che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento;
d) l'assenza di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro. Quanto al requisito dell'apparenza, in particolare, è necessario che questa sussista al momento della separazione, in modo da evidenziare all'acquirente e da consentire allo stesso di tenerne conto per la scelta dell'acquisto e delle relative condizioni dell'affare, mentre non è necessario, ai fini della opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza di tale requisito anche successivamente al momento della separazione (cfr. Cass. Civ. n. 40824/2021, conf. Cass. Civ. n. 4214/2014). Non pare debba spendersi un particolare onere e motivazionale in relazione ai primi presupposti richiesti dalla norma: l'originaria proprietà dei fondi in capo ad un unico soggetto nella specie e alla successiva divisione del fondo ed Persona_1 acquisto del diritto dominicale in capo a due soggetti diversi. Le circostanze sono provate documentalmente e comunque incontestate. L'elemento su cui è invece necessario soffermarsi è la natura apparente o meno dell'invocata servitù di passaggio, requisito richiesto dalla legge affinché il diritto reale di godimento su bene altrui possa essere acquistato per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. L'art. 1061 c.c. “Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. L'elemento dell'apparenza risponde a due esigenze: quella “pubblicistica” della certezza del traffico giuridico in forza del principio per cui è regola generale che la proprietà
pag. 5/9 circola nella sua interezza e che eventuali compressioni siano conoscibili, quella
“privatistica” della tutela del terzo acquirente. Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in più occasioni e sembra utile richiamare il passaggio motivazionale di un recente arresto della corte di Cassazione per cui: “ai sensi dell'art. 1061, comma 1°, c.c., è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 2290/2004; Cass. n. 321/1998). La precisazione per cui le opere permanenti devono essere "visibili dal fondo servente" non costituisce, tuttavia, una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza - costantemente affermata da questa Corte - del fatto che le opere sono collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (Cass. n. 7817/2006; Cass. n. 6357/1997). La visibilità dal fondo servente è, dunque, un'ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente (Cass. n. 6522/1993) - da qualsivoglia altro punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera. L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (Cass. n. 3556/1995). Non è necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda all'opera nel suo complesso: non è, quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù (Cass. n. 9371/1992; Cass. n. 5020/1996). Il requisito della apparenza mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili in modo da consentirgli di tenerne in debito conto nella scelta dell'acquisto e delle sue condizioni (Cass n. 2528 del 10/07/1969). In relazione a tale finalità il requisito deve essere valutato caso per caso con riguardo ai singoli contesti”. (Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 25493 del 2024). Sebbene la norma faccia riferimento a “opere visibili e permanenti” l'elaborazione giurisprudenziale ha fornito una lettura evoluta della locuzione arrivando a precisare che
“Ai fini del requisito dell'apparenza richiesto ex art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione, non occorre necessariamente un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, purché esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente”. Cass. Pen. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25270 del 20/09/2024 (Rv. 672292 - 01). Il Legislatore, dunque, ha utilizzato il termine “opere” come sineddoche richiamando, in modalità esemplificativa, un termine evocativo di “strutture materiali” perché esse, per pag. 6/9 loro stessa conformazione, sono immediatamente e massimamente percepibili dal proprietario del fondo servente, con ciò non volendosi però esaurire il novero degli elementi idonei a conferire apparenza alla servitù. Questi, infatti, vanno valutati caso per caso tenendo presente la ratio della norma ovvero l'idoneità del “segno” a “inequivocamente denunciare il peso imposto su un fondo a favore dell'altro” così da “garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili in modo da consentirgli di tenerne in debito conto nella scelta dell'acquisto e delle sue condizioni”. Nell'ipotesi che ci occupa l'eccezione dei convenuti relativa al difetto di apparenza è priva di pregio. In primo luogo, la prossimità tra il confine della proprietà degli attori e la porta dello sgabuzzino, pari a pochissimi metri, rendeva di fatto inutile la predisposizione di
“opere” intese come strutture permanenti funzionali al passaggio trattandosi, infatti, di un terreno in pianura, facilmente percorribile a piedi Se si pretendesse l'esistenza di simili strutture si giungerebbe quindi al paradosso di impedire la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia proprio per quei casi più semplici in cui la necessità del diritto reale di godimento si manifesta con evidenza tale, ed è esercitabile con simile semplicità, da rendere del tutto inutile la loro predisposizione. In secondo luogo, la prossimità tra le abitazioni degli attori e dei convenuti rende praticamente certo che i secondi abbiano avuto contezza visiva della frequentazione assidua del locale sgabuzzino da parte di . Parte_2
In terzo luogo è dirimente la già citata scrittura privata, firmata da tutte le parti costituite nel presente giudizio, in cui il dante causa precisa che sarebbe dovuto essere garantito il passaggio ai proprietari fino al locale WC/sgabuzzino. Il tenore letterale del documento non lascia quindi adito a dubbi sulla “apparenza” della servitù nel senso che il peso sul fondo servente era espressamente dichiarato dal proprietario in procinto di alienare gli immobili ai figli. Persona_1
Si badi, altresì, che le odierne parti in causa sono le stesse firmatarie del documento nonché i primi aventi causa del di talché non può venire in rilievo Persona_1 alcun profilo di dubbio, ambiguità o incertezza, come si sarebbe potuto evocare, tutt'al più, se ad opporsi alla servitù di passaggio fosse stato un terzo avente causa estraneo all'originaria dinamica familiare. Resta da trattare la questione relativa alla rivendicazione dello sgabuzzino e quindi la cessazione della turbativa del possesso escludendo gli odierni convenuti dall'utilizzo del bene. Anche tale domanda è fondata e va accolta.
pag. 7/9 L'attore ha infatti dimostrato la titolarità del diritto dominicale come da atto pubblico di compravendita allegato alla citazione e per i motivi sopra esposti si è accertato che i convenuti non hanno maturato i requisiti per usucapire l'immobile. L'istruttoria dichiarativa ha però consentito di accertare come i convenuti avessero utilizzato il locale per riporre attrezzi e suppellettili (cfr. deposizioni dei testimoni di parte convenuta) con l'iniziale tolleranza dei legittimi proprietari ora venuta meno. Non risulta che i convenuti abbiano in merito acquisito neppure diritti relativi di godimento e pertanto gli stessi vanno condannati al rilascio del locale libero da cose nonché ad omettere comportamenti ostruzionistici al libero godimento del bene da parte dei legittimi proprietari. Va invece respinta la richiesta di risarcimento danni. Al riguardo, se la giurisprudenza ha precisato come in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, è vero che nel caso di specie si è verificato un utilizzo commisto del bene. In altri termini l'istruttoria assunta non ha consentito di raggiungere la prova che gli odierni attori siano stati del tutto estromessi dal godimento del bene poiché gli stessi, almeno fino a tempi recenti quando sono insorti i problemi in ordine alla sussistenza della servitù di passaggio, avevano utilizzato lo sgabuzzino per riporre i propri beni contestualmente a quelli dei convenuti. Il dato, in definitiva, non consente di ritenere dimostrato che gli attori abbiano in concreto subito un pregiudizio dalla condotta dei né in termini di CP_5 mancato guadagno né di danno emergente. Le spese processuali, tenuto conto dell'esito processuale vanno poste per il 70% a carico dei convenuti e per il restante 30% compensate tra le parti e vengono liquidate, nella misura minima del DM 55/2014 in ragione della natura bagatellare della questione decisa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta che il fondo sito in Trieste, di proprietà di e CP_2 CP_3 contraddistinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste alla Partita Catastale 561 di DU SI Sezione A - foglio 9 - numero 3056/1 – subalterno, località Santa Croce - n. 10 - piano P.I.-T.- 1° è gravato da servitù di passaggio con riferimento al locale sgabuzzino/WC, costituita per destinazione del padre di famiglia, a favore del fondo di proprietà di e sito in Trieste contraddistinto al Parte_1 Controparte_1
pag. 8/9 Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste alla Partita Catastale 561 di DU SI Sezione A foglio 9 - numero 3056/2 - subalterno località Santa Croce - n. 11 – piano P.I.-T. -1°;
- condanna e a riconsegnare, libero da cose, a CP_2 CP_3 Parte_1
e il locale sgabuzzino/WC di loro proprietà e sito in Trieste Controparte_1 catastalmente indicato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste alla Partita Catastale 561 di DU SI Sezione A - foglio 9 - numero 3056/1 – subalterno, località Santa Croce - n. 10 - piano P.I.-T.- 1° cessando ogni turbativa nel godimento;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori il 70% delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.778,00 per compensi oltre rimborso spese generali e IVA, CPA, se dovuti, come per legge compensando tra le parti il residuo 30%.
Trieste, 24 novembre 2025 il Giudice
TE TI
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice TE TI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 891/2023 R.G., promossa da
• nato a [...] il [...] (CF , Parte_1 C.F._1 residente a [...], SI Santa Croce n. 11;
• nata a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) residente a [...], SI Santa Croce C.F._2
n. 11;
entrambi rappresentatati e difesi, come da procura allegata, dall'avv. Daniele Chibbaro
) ed elettivamente domiciliati nel suo studio sito in Trieste, Via C.F._3
San Spiridione n. 6, dichiarando, ai sensi del comma 2 dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all' indirizzo PEC Email_1 attori contro
• nato a [...] il [...] (CF ) CP_2 C.F._4 residente a [...]S. Croce 10 DU-SI (TS);
• nata a [...] il [...] (CF CP_3
) residente a [...]S. Croce 10 DU-SI (TS); C.F._5
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Florean (C.F. ; C.F._6 fax 040/3721612 PEC ed elettivamente Email_2 domiciliati presso il suo studio, in Trieste, Foro Ulpiano 5, giusta delega allegata in atti. convenuti e agenti con domanda riconvenzionale oggetto: diritti reali – servitù
conclusioni delle parti: all'udienza del 24.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale e hanno citato in giudizio e Parte_1 Controparte_1 CP_3 CP_2 al fine di accertare l'esistenza di una servitù di passaggio in favore del fondo di loro proprietà o, in subordine, di ottenere una sentenza costitutiva di detto diritto reale oltre al risarcimento del danno e alla rivendicazione della proprietà del locale sgabuzzino. A fondamento della propria pretesa hanno sostenuto di essere proprietari di un fondo intercluso per raggiungere il quale è necessario passare, seppur per un breve tragitto, su quello di proprietà del fratello dell'attore. Si costituivano nel presente giudizio e respingendo le pretese CP_3 CP_2
e proponendo, in riconvenzionale, domanda di accertamento di avvenuta usucapione del detto locale sgabuzzino. Alle udienze del 29.6.2023 e 6.9.2023 il Tribunale avanzava una proposta conciliativa che non trovava il favore delle parti come da verbale di udienza del 15.11.2023. Con ordinanza del 15.2.2024 era ammessa la prova testimoniale assunta in data 8.11.2024. L'udienza del 24.6.2025 per precisazione delle conclusioni era rinviata d'ufficio. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice che confermava l'udienza già fissata del 24.11.2025 originariamente fissata per lo “smistamento” prevendendo quale attività processuale la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e sostituendo detta udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'udienza del 24.11.2025 il processo era trattenuto in decisione. Diritto Con il presente giudizio è stata introdotta, in via principale, un'azione avente natura di actio confessoria servitutis ex art. 1079 c.c., relativamente al breve tragitto che separa il locale sgabuzzino/WC dal fondo degli attori chiedendo l'accertamento della sua esistenza in quanto costituita per destinazione del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. E' documentalmente dimostrato, e per vero incontestato, che:
pag. 2/9 - gli odierni attori sono proprietari, in regime di comunione legale, dei fondi: “lotto 2, 3 e 6” come catastalmente individuati nell'atto pubblico di compravendita del 25.7.1997 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice). Detto fondo al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste alla Partita Catastale 561 di DU SI è contraddistinto ai seguenti estremi: Sezione A foglio 9 - numero 3056/2 - subalterno località Santa Croce - n. 11
– piano P.I.-T. -1° e Sezione A - foglio 9 - numero 3056/3 - subalterno --- località Santa Croce - n. 11 - piano T.
- i convenuti, in forza del medesimo titolo, sono proprietari, in regime di comunione legale, del fondo contraddistinto ai lotti 1, 5 e 4 anch'essi come catastalmente individuati nel citato atto pubblico di compravendita. Detto fondo al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste alla Partita Catastale 561 di DU SI è contraddistinto ai seguenti estremi: Sezione A - foglio 9 - numero 3056/1 - subalterno --- - località Santa Croce - n. 10 - piano P.I.-T.- 1°.
Il locale “sgabuzzino/WC” è contraddistinto al N.C.E.U. dagli estremi “Sezione A foglio 9 - numero 3056/2” (corrispondente al lotto 2 risultante dall'unione della frazione B della p.c. 119 e G della p.c. 3057) e quindi è in comproprietà agli attori
[...]
e come risulta dalla lett. B del contratto di compravendita Pt_1 Controparte_1 immobiliare. Ebbene l'ingresso a detto locale insiste sull'attigua particella n. 3056/1 che è invece di proprietà esclusiva degli odierni convenuti e pertanto al fine di accedervi è necessario percorrere alcuni metri del fondo di proprietà dei convenuti. Il dato è ricavabile oltre che dalla documentazione catastale anche dalle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice (doc. 13). Così ricostruita la vicenda e lo stato dei luoghi ritiene il Tribunale che esigenze di ordine logico sistematico impongano la trattazione prioritaria della domanda riconvenzionale relativa all'acquisto della proprietà per maturata usucapione del detto locale sgabuzzino da parte di e CP_3 CP_2
Al riguardo, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che: “la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso (Cass. 2923/1969; Cass. 3342/1977; Cass. 2326/1981; Cass. 14145/2004; Cass. 2977/2019). Il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai
pag. 3/9 termini della controversia (Cass. 266/1976; Cass. 1137/1973; Cass. 1607/1972; Cass. 2784/1970; Cass. 650/1966) (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 20884 del 2023). Ebbene nel caso in esame gli unici elementi probatori portati a sostegno della pretesa dedotta in riconvenzionale sono le dichiarazioni testimoniali che, tuttavia, non hanno fornito elementi univoci circa il requisito essenziale del possesso uti dominus risultando, peraltro, divergenti dalle dichiarazioni rese dai propalanti di parte attrice senza che il dissidio potesse esser sanato da altra prova documentale. Più precisamente sono stati sentiti i testi di parte convenuta , Controparte_4 Tes_1
, e i quali hanno riferito che il locale magazzino
[...] Testimone_2 Testimone_3 veniva utilizzato in occasione di feste, rinfreschi o altre circostanze conviviali per riporre ombrelloni, sedie e tavoli. Per quanto fosse assidua la frequentazione dell'abitazione (i testi hanno infatti ricordato di aver condiviso il percorso scolastico con il figlio dei convenuti e per tale ragione di amicizia frequentavano la casa) il loro apporto probatorio, con specifico riferimento al tema probatorio del possesso esclusivo del magazzino come declinato nei capitoli di prova, si è limitato alle citate occasioni conviviali, uniche ipotesi in cui hanno visto i convenuti riporvi suppellettili, sedie o attrezzi da giardino. Il dato, di per sé, non è però sufficiente a dimostrare che e CP_3 CP_2 abbiano posseduto uti dominus ovvero escludendo dal rapporto di fatto anche
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e o i di loro familiari potendosi infatti ritenere, viceversa, che Pt_1 Controparte_1 detta condotta fosse solo tollerata del proprietario e non fosse espressione, quindi, di un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, elemento che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. Il dato è suffragato dalla testimonianza di , che smentisce quelle Testimone_4 avverse, avendo riferito di un utilizzo congiunto dello sgabuzzino da parte dei due nuclei familiari, circostanza che appare vieppiù ragionevole se si considera che, fino al 2005, ivi risiedeva presso l'abitazione degli attori, anche (padre degli Persona_1 odierni fratelli costituiti in giudizio e originario proprietario dell'intero stabile) il quale aveva continuato a custodirvi gli attrezzi da giardino come prospettato da parte attrice e non contestato. Al difetto di prova consegue il rigetto della domanda riconvenzionale. E' ora possibile passare in rassegna le domande avanzate dall'attore prendendo le mosse dalla servitù di passaggio. Si è già supra evidenziato che il locale conteso “Sezione A foglio 9 - numero 3056/2” presenta una sola porta di ingresso la quale insiste sull'attigua particella n. 3056/1 di proprietà dei convenuti, può quindi affermarsi che detto fondo sia sostanzialmente intercluso. Premesso che la questione sottesa al presente giudizio, in particolare per la natura e il valore dei beni, il rapporto di parentela e per la vicinanza tra i fondi pari a pochi metri,
pag. 4/9 sarebbe stata risolvibile in un'ottica di leale collaborazione tra le parti, si passino in disamina gli evocati modi di acquisto della servitù. La scrittura privata (doc. 3 del fascicolo) richiamata dalla parte attrice non è idonea a costituire una servitù di passaggio poiché è datata giugno 1997 ed è quindi antecedente alla compravendita. A quella data entrambi i fondi appartenevano all'unico proprietario e nessun asservimento del fondo poteva essere costituito in base al Persona_1 principio “nemini res sua servit”. Ritiene tuttavia il Tribunale che il documento possa assumere rilevanza nell'ottica della costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia. In virtù di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità affinché una servitù possa essere costituita per destinazione del padre di famiglia, occorre: a) che i fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
b) che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento;
d) l'assenza di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro. Quanto al requisito dell'apparenza, in particolare, è necessario che questa sussista al momento della separazione, in modo da evidenziare all'acquirente e da consentire allo stesso di tenerne conto per la scelta dell'acquisto e delle relative condizioni dell'affare, mentre non è necessario, ai fini della opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza di tale requisito anche successivamente al momento della separazione (cfr. Cass. Civ. n. 40824/2021, conf. Cass. Civ. n. 4214/2014). Non pare debba spendersi un particolare onere e motivazionale in relazione ai primi presupposti richiesti dalla norma: l'originaria proprietà dei fondi in capo ad un unico soggetto nella specie e alla successiva divisione del fondo ed Persona_1 acquisto del diritto dominicale in capo a due soggetti diversi. Le circostanze sono provate documentalmente e comunque incontestate. L'elemento su cui è invece necessario soffermarsi è la natura apparente o meno dell'invocata servitù di passaggio, requisito richiesto dalla legge affinché il diritto reale di godimento su bene altrui possa essere acquistato per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. L'art. 1061 c.c. “Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”. L'elemento dell'apparenza risponde a due esigenze: quella “pubblicistica” della certezza del traffico giuridico in forza del principio per cui è regola generale che la proprietà
pag. 5/9 circola nella sua interezza e che eventuali compressioni siano conoscibili, quella
“privatistica” della tutela del terzo acquirente. Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in più occasioni e sembra utile richiamare il passaggio motivazionale di un recente arresto della corte di Cassazione per cui: “ai sensi dell'art. 1061, comma 1°, c.c., è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 2290/2004; Cass. n. 321/1998). La precisazione per cui le opere permanenti devono essere "visibili dal fondo servente" non costituisce, tuttavia, una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza - costantemente affermata da questa Corte - del fatto che le opere sono collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (Cass. n. 7817/2006; Cass. n. 6357/1997). La visibilità dal fondo servente è, dunque, un'ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente (Cass. n. 6522/1993) - da qualsivoglia altro punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera. L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (Cass. n. 3556/1995). Non è necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda all'opera nel suo complesso: non è, quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù (Cass. n. 9371/1992; Cass. n. 5020/1996). Il requisito della apparenza mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili in modo da consentirgli di tenerne in debito conto nella scelta dell'acquisto e delle sue condizioni (Cass n. 2528 del 10/07/1969). In relazione a tale finalità il requisito deve essere valutato caso per caso con riguardo ai singoli contesti”. (Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 25493 del 2024). Sebbene la norma faccia riferimento a “opere visibili e permanenti” l'elaborazione giurisprudenziale ha fornito una lettura evoluta della locuzione arrivando a precisare che
“Ai fini del requisito dell'apparenza richiesto ex art. 1061 c.c. per l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione, non occorre necessariamente un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, purché esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente”. Cass. Pen. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25270 del 20/09/2024 (Rv. 672292 - 01). Il Legislatore, dunque, ha utilizzato il termine “opere” come sineddoche richiamando, in modalità esemplificativa, un termine evocativo di “strutture materiali” perché esse, per pag. 6/9 loro stessa conformazione, sono immediatamente e massimamente percepibili dal proprietario del fondo servente, con ciò non volendosi però esaurire il novero degli elementi idonei a conferire apparenza alla servitù. Questi, infatti, vanno valutati caso per caso tenendo presente la ratio della norma ovvero l'idoneità del “segno” a “inequivocamente denunciare il peso imposto su un fondo a favore dell'altro” così da “garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili in modo da consentirgli di tenerne in debito conto nella scelta dell'acquisto e delle sue condizioni”. Nell'ipotesi che ci occupa l'eccezione dei convenuti relativa al difetto di apparenza è priva di pregio. In primo luogo, la prossimità tra il confine della proprietà degli attori e la porta dello sgabuzzino, pari a pochissimi metri, rendeva di fatto inutile la predisposizione di
“opere” intese come strutture permanenti funzionali al passaggio trattandosi, infatti, di un terreno in pianura, facilmente percorribile a piedi Se si pretendesse l'esistenza di simili strutture si giungerebbe quindi al paradosso di impedire la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia proprio per quei casi più semplici in cui la necessità del diritto reale di godimento si manifesta con evidenza tale, ed è esercitabile con simile semplicità, da rendere del tutto inutile la loro predisposizione. In secondo luogo, la prossimità tra le abitazioni degli attori e dei convenuti rende praticamente certo che i secondi abbiano avuto contezza visiva della frequentazione assidua del locale sgabuzzino da parte di . Parte_2
In terzo luogo è dirimente la già citata scrittura privata, firmata da tutte le parti costituite nel presente giudizio, in cui il dante causa precisa che sarebbe dovuto essere garantito il passaggio ai proprietari fino al locale WC/sgabuzzino. Il tenore letterale del documento non lascia quindi adito a dubbi sulla “apparenza” della servitù nel senso che il peso sul fondo servente era espressamente dichiarato dal proprietario in procinto di alienare gli immobili ai figli. Persona_1
Si badi, altresì, che le odierne parti in causa sono le stesse firmatarie del documento nonché i primi aventi causa del di talché non può venire in rilievo Persona_1 alcun profilo di dubbio, ambiguità o incertezza, come si sarebbe potuto evocare, tutt'al più, se ad opporsi alla servitù di passaggio fosse stato un terzo avente causa estraneo all'originaria dinamica familiare. Resta da trattare la questione relativa alla rivendicazione dello sgabuzzino e quindi la cessazione della turbativa del possesso escludendo gli odierni convenuti dall'utilizzo del bene. Anche tale domanda è fondata e va accolta.
pag. 7/9 L'attore ha infatti dimostrato la titolarità del diritto dominicale come da atto pubblico di compravendita allegato alla citazione e per i motivi sopra esposti si è accertato che i convenuti non hanno maturato i requisiti per usucapire l'immobile. L'istruttoria dichiarativa ha però consentito di accertare come i convenuti avessero utilizzato il locale per riporre attrezzi e suppellettili (cfr. deposizioni dei testimoni di parte convenuta) con l'iniziale tolleranza dei legittimi proprietari ora venuta meno. Non risulta che i convenuti abbiano in merito acquisito neppure diritti relativi di godimento e pertanto gli stessi vanno condannati al rilascio del locale libero da cose nonché ad omettere comportamenti ostruzionistici al libero godimento del bene da parte dei legittimi proprietari. Va invece respinta la richiesta di risarcimento danni. Al riguardo, se la giurisprudenza ha precisato come in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, è vero che nel caso di specie si è verificato un utilizzo commisto del bene. In altri termini l'istruttoria assunta non ha consentito di raggiungere la prova che gli odierni attori siano stati del tutto estromessi dal godimento del bene poiché gli stessi, almeno fino a tempi recenti quando sono insorti i problemi in ordine alla sussistenza della servitù di passaggio, avevano utilizzato lo sgabuzzino per riporre i propri beni contestualmente a quelli dei convenuti. Il dato, in definitiva, non consente di ritenere dimostrato che gli attori abbiano in concreto subito un pregiudizio dalla condotta dei né in termini di CP_5 mancato guadagno né di danno emergente. Le spese processuali, tenuto conto dell'esito processuale vanno poste per il 70% a carico dei convenuti e per il restante 30% compensate tra le parti e vengono liquidate, nella misura minima del DM 55/2014 in ragione della natura bagatellare della questione decisa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta che il fondo sito in Trieste, di proprietà di e CP_2 CP_3 contraddistinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste alla Partita Catastale 561 di DU SI Sezione A - foglio 9 - numero 3056/1 – subalterno, località Santa Croce - n. 10 - piano P.I.-T.- 1° è gravato da servitù di passaggio con riferimento al locale sgabuzzino/WC, costituita per destinazione del padre di famiglia, a favore del fondo di proprietà di e sito in Trieste contraddistinto al Parte_1 Controparte_1
pag. 8/9 Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste alla Partita Catastale 561 di DU SI Sezione A foglio 9 - numero 3056/2 - subalterno località Santa Croce - n. 11 – piano P.I.-T. -1°;
- condanna e a riconsegnare, libero da cose, a CP_2 CP_3 Parte_1
e il locale sgabuzzino/WC di loro proprietà e sito in Trieste Controparte_1 catastalmente indicato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trieste alla Partita Catastale 561 di DU SI Sezione A - foglio 9 - numero 3056/1 – subalterno, località Santa Croce - n. 10 - piano P.I.-T.- 1° cessando ogni turbativa nel godimento;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere agli attori il 70% delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.778,00 per compensi oltre rimborso spese generali e IVA, CPA, se dovuti, come per legge compensando tra le parti il residuo 30%.
Trieste, 24 novembre 2025 il Giudice
TE TI
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