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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4594 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili in grado d'appello riunite RGN. 362/2014 e RGN 469/14, aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 462/2011 pubblicata il 23.11.2011 e la sentenza definitiva n. 489/2012 pubblicata il 13.12.2012 emesse dal tribunale di Ariano
Irpino e vertenti
TRA
(C.F. nella qualità di figlia e coerede di Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato il [...] ad [...] Persona_1 C.F._2
(AV) ed ivi deceduto in data 26 novembre 2023, elettivamente domiciliata in Ariano Irpino, al C.so Vittorio Emanuele n.194 presso lo studio dell'Avv. Domenico Simone (C.F.
) (fax 0825827208) (pec. C.F._3
) dal quale è rappresentata e difesa. Email_1
APPELLANTE -RGN 362/2014
CONTRO (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._4
Enea Mascolini (C.F. ), Assunta Mascolini (C.F. C.F._5
) e Maria Cristina Mascolini (C.F. ) C.F._6 CodiceFiscale_7
(telefax 0825/871.272) (pec.
; Email_2 Email_3
) e tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Giovanni Ricciardi n.23 presso
[...]
l'avv. Stefano Martorelli.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._8 Controparte_3
) rappresentate e difesi dall' Avv. UA Giovanelli (C.F. C.F._9
(fax. 0825.829934) (pec. C.F._10
e Avv. Antonio De Lillo (C.F. Email_4
) e Avv. Laura Giovanelli (C.F. e con C.F._11 C.F._12 quest'ultimi elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via D'Avalos n.8 nello studio dell'Avv. Brunella Bellaroba.
APPELLATE
NONCHÉ
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._13 Controparte_3
) e (C.F. ), tutti rappresentati C.F._14 CP_5 C.F._15
e difesi dall'Avv. Alberto Mignone (C.F. ) C.F._16
( (fax 0824 319077), tutti Email_5
elettivamente domiciliati in Benevento al viale Mellusi n.3.
APPELLATI
E
(C.F. ) e (C.F. CP_6 C.F._17 CP_5
), nella qualità di eredi del padre rappresentate e C.F._18 Persona_2 difese dall'Avv. Achille Cocco (C.F. ) (fax: 08251885959) (pec. C.F._19 ) ed elettivamente domiciliate presso lo studio Email_6
di quest'ultimo sito in Ariano Irpino, alla Via Cardito n.52.
APPELLATE/ APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
(C.F. e (C.F. CP_7 C.F._20 CP_8
, rappresentate, domiciliate e difese dall'Avv. Onorio Laurenti (C.F. C.F._21
(pec. ), elettivamente C.F._22 Email_7 domiciliate presso il suo studio sito in Roma, alla Via Tuscolana n.859.
APPELLATE / APPELLANTI INCIDENTALI
E
(C.F. , (C.F. Controparte_9 C.F._23 CP_7
, in qualità di genitori di (C.F. C.F._20 Persona_3
); (C.F. ) e C.F._24 Parte_2 C.F._25 CP_8
( , nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli
[...] CodiceFiscale_26 minori (C.F. ) e Persona_4 C.F._27 Parte_3
( ), tutti in qualità di coeredi di nato il CodiceFiscale_28 Persona_5
09.05.1932 e deceduto il 09.02.2021 ( quest'ultimo già appellante nel giudizio riunito RGN
469/2014)
APPELLATI in riassunzione CONTUMACI -
E
E , in proprio e quali CP_10 CP_11 CP_12 eredi della madre , tutti in qualità di eredi di (C.F. Persona_6 Persona_1
) nato il [...] ad [...] ed ivi deceduto in data C.F._2
26 novembre 2023.
CHIAMATI ex art. 331 cpc ad integrazione del contraddittorio-CONTUMACI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 6.11.2001 i sig.ri , CP_4 Controparte_3
e premesso che in data 5.5.1999 era deceduto in Ariano Irpino CP_5 CP_10 nato il [...], lascando a sé superstiti, oltre ad essi istanti, successori per rappresentazione del loro genitore premorto gli altri figli , Persona_7 CP_1
, li Persona_2 Persona_1 Persona_5 CP_2 Controparte_3
conveniva innanzi il tribunale di Ariano Irpino chiedendo : “a) dichiarare aperta secondo legge la successione del de cuius nato ad [...] il [...] ed ivi CP_10 deceduto il 5.5.1999; b) ordinare la divisione secondo legge dei beni tutti compresi nell'asse relitto, tenuto conto delle donazioni intervenute, del testamento e dei beni non compresi nelle une e nell'altro; c) disporre, nell'eventualità risultasse lesa la quota di legittima degli istanti, la riduzione delle effettuate disposizioni, secondo legge;
d) disporre opportuna ctu per la redazione di progetto divisionale e per la formazione delle quote con ogni altra operazione conseguente, anche in riferimento ai frutti eventuali;
e) emettere ogni altro provvedimento di legge;
f) determinare e porre le spese tecniche e legali a carico della massa ereditaria, con privilegio.”
1.2. A sostegno della domanda esponevano: che in vita il de cuius aveva disposto di parte dei suoi beni con atto di donazione dell'1.6.1974 per OT (segnatamente, le Per_8
porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Ariano Irpino alla via
Martiri n. 76 meglio descritte a pag. 2 dell'atto di citazione) in favore dei figli Per_2
e ( loro dante causa); che, poi, con testamento pubblico del 21.5.1993 CP_1 Per_7
aveva disposto di altri immobili in favore dei figli , , Per_5 Per_1 CP_2 CP_3
(v. elenco pagg.
2-4 dell'atto di citazione), attribuendo, altresì, in parti uguali, ai figli
, , e il suolo retrostante il fabbricato Per_2 CP_1 Per_1 Per_5 CP_3 CP_2 urbano censito al foglio 58; che dell'asse relitto facevano parte buoni fruttiferi- buoni di credito industriale- accesi dal de cuius presso la filiale di Ariano Irpino del Banco di Napoli spa per nominali £ 597.000.000 ( meglio specificati a pag. 4 dell'atto di citazione); che era risultato vano ogni tentativo di procedere ad una bonaria divisione.
1.3. Si costituivano in giudizio: con comparsa di costituzione depositata il 27.12.2001 che, senza opporsi alla CP_1
domanda di divisione, lamentando di essere stato pretermesso col testamento pubblico del
21.05.93, in via riconvenzionale chiedeva disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie in quanto lesive della sua quota di legittima;
con comparsa depositata il 29.12.2001, che lamentava, a sua volta, di Persona_2
essere stato pretermesso dal testamento con lesione della sua quota legittima e spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale volta alla reintegra della stessa, previa acquisizione alla massa delle somme risultanti dai titoli e riduzione delle disposizioni testamentarie, chiedendo che il tribunale adito dichiarasse che i beni da lui ricevuti in donazione dal de cuius erano dispensati dalla collazione e quindi dall'imputazione;
e con comparsa depositata il 25.1.2002, che Controparte_2 Controparte_3 contestavano la domanda attorea come formulata, mentre non si opponevano alla divisione, dopo aver recuperato alla massa tutti i beni, conteggiato i frutti e definito le spese.
e , con comparsa depositata il 25.1.2002, che chiedevano il Persona_5 Persona_1 rigetto della domanda attorea per essere inesistente la lamentata lesione della quota di riserva degli attori;
eccepivano l'inammissibilità della chiesta C.T.U. perché ininfluente ai fini della decisione;
in subordine, nell'ipotesi di nomina del CTU e di emersione di una disparità di trattamento tra i beneficiari dell'asse ereditario, ne chiedevano l'imputazione alla quota disponibile del de cuius.
1.4. Spiegavano intervento autonomo in causa e non eredi, CP_7 CP_8 avanzando domanda di rivendica della titolarità di un buono al portatore del Banco di
Napoli n. 1027054.05 dell'importo di £ 133.000.000, già oggetto di sequestro giudiziario dei valori mobiliari concesso in corso di causa ad istanza degli attori.
1.5. Espletata CTU, con relativi chiarimenti, affidata all'ing. con Persona_9
sentenza non definitiva del 29 novembre 2011, pubblicata in pari data col num. 462/11, il Tribunale di Ariano Irpino così provvedeva: “-rigetta la domanda di e CP_7
; -Accoglie la domanda di riduzione svolta da , CP_8 CP_1 Persona_2
, e e dichiara pari a € 133.247,96 la quota di CP_4 Controparte_3 CP_5 riserva dell'asse ereditario di dichiara, altresì, pari a € 84.005,38 la CP_10 somma utile a reintegrare la quota di riserva di ciascuno dei tre donatari coeredi
[...]
ed aventi causa di da reintegrare mediante Per_2 CP_1 Persona_7 riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie ove possibile in natura o mediante conguaglio;
-Spese al definitivo;
- Dispone come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del processo.”
1.6. A fondamento della suddetta pronuncia il tribunale: a) dichiarava nulla la clausola, contenuta nel testamento, di “decadenza dalla disponibile” per il caso di proposizione di azioni giudiziarie da parte di qualcuno dei coeredi avverso il testamento o le donazioni, ritenendo che l'imputazione alla quota disponibile contenuta nelle donazioni non potesse revocarsi se non con il consenso dei donatari stessi, trattandosi di clausola contenuta in un atto dispositivo e, comunque, inidonea ad incidere nel caso di azione a tutela della quota di riserva;
b) affermava l'infondatezza della domanda delle interventrici autonome,
[...]
e , non eredi, di rivendica della titolarità di un buono al portatore del CP_7 CP_8
Banco di Napoli n. 1027054.05 dell'importo di £ 133.000.000, già oggetto di sequestro giudiziario in corso di causa, ritenendo non condivisibile la qualificazione della fattispecie offerta dalle medesime quale donazione indiretta, prestando adesione all'orientamento di legittimità secondo cui la donazione indiretta non era configurabile rispetto ai titoli di credito astratti, suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti;
c) riteneva fondate le azioni di riduzione spiegate dagli attori, eredi in rappresentazione di e, dai convenuti in riconvenzionale, e Persona_7 CP_1 Persona_2 considerandoli tutti pretermessi dal testamento e tutti beneficiati della disponibile, secondo il seguente calcolo: valore dell'asse ereditario, secondo la stima del CTU, € 1.128.620,00
(composto dagli immobili di cui il de cuius aveva disposto parte in vita, mediante donazioni, e parte con atto di ultima volontà, nonché dal fondo in Ariano Irpino c.da Mogna
f. 46 p.lla 25, ed altresì dai valori mobiliari, di spettanza del predetto, pari ad € 270.483,68, costituenti 2/3 di € 405.725,53 cioè dell'intero patrimonio mobiliare già appartenente al
50% allo stesso e per il restante 50% alla di lui moglie premorta, nella cui quota di 1/3 ab intestato era subentrato, importo comprensivo anche della quota di valori incassati da
[...]
; valore della quota di riserva € 932.735,80 ( 2/3 dell'intero asse); valore della Per_5
quota di riserva di ciascuno dei 7 legittimari € 133.247,96; valore complessivo della disponibile € 466.367,86, di cui i tre donatari agenti in riduzione erano stati beneficiati;
valore complessivo dei beni donati € 498.174,00; importo in esubero tra beni donati e quota disponibile € 31.806,14 da imputare in pari misura tra i tre donatari in conto di anticipata legittima per €10.602,05 ciascuno;
valore del donato: in favore di € Persona_2
220.112,00, di cui € 209.509,95 in conto disponibile ed il resto a titolo di anticipata legittima;
in favore di € 195.912,00, di cui € 185.309,95 in conto disponibile, CP_1
il resto a titolo di anticipata legittima;
in favore di € 82.150,00, di cui € Persona_7
71.547,95 a titolo di disponibile, il resto come anticipata legittima;
lesione della quota di riserva di spettanza dei tre i donatari-di € 133.247,96 ciascuno- avendo ognuno di loro ricevuto a titolo di legittima solo € 10.602,05 , più una quota di € 38.640,53 ciascuno, quale parte dei valori mobiliari, e così per complessivi € 49.242,58; diritto alla reintegra, ciascuno, di € 84.005,38.
1.7. Con separata ordinanza emessa in pari data, il tribunale rinviava la causa all'udienza
14 febbraio 2012 per conferire al già nominato C.T.U. l'incarico di provvedere, sulla scorta di quanto stabilito con la prefata pronuncia, alla riduzione delle disposizioni testamentarie indicando le modalità operative onde provvedere alla reintegra in natura, ove possibile e, in caso negativo, invitandolo a darne adeguata e motivata spiegazione.
1.8. In esito al deposito della CTU, il Tribunale di Ariano Irpino con sentenza definitiva
n. 489/12 pubblicata il 13 dicembre 2012 così statuiva: “- condanna alla Persona_5 restituzione integrale dei buoni fruttiferi dallo stesso incassati in favore delle tre parti vittoriose in riduzione ( , e Persona_2 CP_1 CP_4 CP_5
, questi ultimi tre in rappresentazione del genitore , oltre Controparte_3 Persona_7
interessi maturati, come indicato in parte motiva;
-attribuisce a , CP_4 [...]
e il bene in Ariano Irpino c.da Mogna f. 46 p.lla 25; -condanna CP_3 CP_5 al pagamento in favore di , e Persona_5 CP_4 Controparte_3 CP_5
della somma di € 63,84; - condanna al pagamento in favore di Persona_1 [...]
, e della somma di € 63,84; -attribuisce in favore di CP_4 Controparte_3 CP_5
, , e (questi CP_1 Persona_2 CP_4 Controparte_3 CP_5 ultimi tre quale parte unica avente causa da , a ciascuna delle tre parti, la Persona_7 quota di buoni fruttiferi il cui controvalore è pari a € 38.640,53; - Attribuisce a CP_1
e in comune tra loro e con quote di pari valore, il quinto del vano
[...] Persona_2 garage in Ariano Irpino al f. 58, p.lla 264 sub 9; - condanna e Persona_1 [...] al pagamento in favore di e di € 18.638,68 ciascuno, Per_5 Persona_2 CP_1
per complessivi € 37.277, 36; - Spese compensate.”
1.9. Nello specifico, il tribunale, recependo le risultanze della relazione consulenziale espletata nel prosieguo della causa, riteneva non comodamente riducibili le disposizioni testamentarie, considerati i valori attribuiti per testamento e il valore delle quote legittime da reintegrare per i coeredi in rappresentazione;
quindi, richiamando l'art. 553 c.c. per l'ipotesi di successione in parte testata e in parte legittima, come nella specie, affermava che i legittimari vittoriosi potevano essere reintegrati prima riducendo a carico degli eredi legittimi soccombenti le porzioni di cui alla successione legittima e, in caso di incapienza, riducendo le disposizioni testamentarie, in prima battuta quelle eccedenti la quota di riserva;
sulla base di tali principi, rilevato che la parte di patrimonio su cui si era aperta la successione legittima era costituita dai valori mobiliari e dal fondo di c.da Mogna in Ariano
Irpino, pari ad un valore totale di € 275.148,68, di cui € 270.483,68 in buoni fruttiferi, affermava che alla successione legittima sui predetti valori mobiliari partecipavano
[...]
e aventi causa di ciascuno, per € 38.640,53, Per_2 CP_1 Persona_7
sicchè, il compendio mobiliare, detratte dette tre quote ( già di spettanza ab intestato dei tre agenti in riduzione) si riduceva a complessivi € 154.562,09, somma che costituiva il totale delle porzioni legittime del compendio mobiliare spettanti, in pari misura, agli altri quattro coeredi e che, ex art. 553c.c. andavano proporzionalmente ripartite tra i tre legittimari (
, e aventi causa di , venendosi le stesse, così ad azzerare onde CP_1 Per_2 Per_7 reintegrare le quote di riserva dei legittimari lesi;
a questi ultimi, quindi, spettava, ciascuno, la somma di € 51.520,70 per reintegrare la quota di legittima;
considerato, poi, che gli aventi causa di avevano ricevuto di meno, in beni immobili, rispetto agli altri due Per_7 legittimari lesi, ad essi andava attribuito, ai fini della reintegra, il fondo di Ariano Irpino in c.da Mogna, facente parte del compendio devolutosi per successione legittima, del valore di
€ 4.665,00, nonché, mancando ancora € 27.819,68, un quinto del vano garage fl 58 p.lla 264 sub 9 ( € 27.692,00) attribuito a così riducendosi la disposizione Persona_1 testamentaria in favore di quest'ultimo; la residua somma di € 127,68 necessaria per reintegrare la quota riservata degli aventi causa di andava posta a carico di Per_7 [...]
e ciascuno, per € 63,84, a titolo di conguaglio in favore degli Per_1 Persona_5 attori;
per reintegrare la quota di riserva di e andava ridotta la disposizione CP_1 Per_2 testamentaria in favore di mediante attribuzione ai legittimari lesi, in Persona_5
comunione tra loro, della quota del quinto del garage f. 58 p.lla 264 sub 9 ( valore €
27.692,00) con obbligo a carico di e ciascuno, di Persona_1 Persona_5
corrispondere € 18.638,68, in favore, ciascuno, di e;
poiché Persona_2 CP_1 uno dei condividenti, aveva incassato gran parte dei buoni fruttiferi, sullo Persona_5
stesso gravava l'obbligo di restituzione delle somme riscosse per detti buoni ( € 103.66012, somma comprensiva degli interessi maturati fino al 31.5.2007 come elaborato dal ctu); infine, poiché la riduzione operata in favore delle tre parti vittoriose aveva azzerato il valore del compendio su cui si era aperta la successione legittima, nulla si disponeva sullo scioglimento della comunione ereditaria e le spese di causa veniva compensate in considerazione che tutti i contendenti “ sono parenti”.
Giudizio di secondo grado
2.1. Contro le prefate sentenze, non definitiva (avverso cui tutte le parti risultano aver fatto riserva di impugnazione alla prima udienza utile del 14.2.2012) e definitiva, hanno proposto appello (iscritto al RNG 362/2014) e (iscritto al RGN Persona_1 Persona_5
469/2014) nonché appelli incidentali con comparsa depositata il 16.4.2014; CP_1
(n.q. di amministratore di sostegno di con comparsa CP_6 Persona_2
depositata il 7.5.2014; e con comparsa depositata il 2.7.2014. CP_8 CP_7
2.1.1. e , nel costituirsi con comparsa del 7.5.2014, hanno CP_2 Controparte_3
aderito all'appello proposto da Persona_1
2.2. Disposta la riunione dei due appelli ed acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, con ordinanza riservata del 29.1.2020 la Corte ha disposto il rinnovo della CTU, affidando l'incarico al dott. agr. per rispondere ai seguenti quesiti: “a) Esaminata Persona_10 la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, individui, con riferimento ai titoli di provenienza, i beni immobili e mobili oggetto della massa da dividere, ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa specificando la misura di ciascuna quota;
b) Descriva dettagliatamente i beni stessi completi degli esatti confini e dei dati catastali e ne dia rappresentazione grafica e fotografica;
c) Calcoli le rendite percepite, a decorrere dall'apertura della successione, da ciascun coerede per il godimento dei beni ereditari rispettivamente posseduti ed in particolare le somme dovute agli altri coeredi per il godimento dei beni ereditari eccedente il proprio diritto;
d) Calcoli le spese dovute ai coeredi per i lavori eseguiti sui beni ereditari limitatamente a quelle documentate e con certezza riferibili ai beni ereditari;
e) Valuti all'attualità i beni, immobili e mobili, facenti parte della massa ereditaria;
f) Valuti, al momento dell'aperura della successione, gli immobili donati dal de cuius ed oggetto di collazione per imputazione ex art. 747 c.c. dedotti i miglioramenti e le spese eventualmente sostenute se documentate;
g) Predisponga un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro;
h) Ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato chiarendo dettagliatamente concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
i) Rilevi se gli immobili presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della legge 28.2.1985 e successive modificazioni anche alla luce della sentenza Cass. S.U. n.
25021 del 2019; j) Proceda, ancora, il Consulente Tecnico d'Ufficio a predisporre, con riguardo ai beni oggetto di comunione, attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge
27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; k) Accerti quant'altro utile ai fini dell'espletamento del presente mandato”.
2.3. Dopo il deposito della relazione consulenziale in data 13.10.2022 (in esito a diverse proroghe concesse su istanze motivate del CTU) il giudizio è stato riservato in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc con ordinanza del 30.11.2022, per poi essere dichiarato interrotto con ordinanza del 9.3.2023 per l'avvenuto decesso di Persona_5
che il suo procuratore aveva già dichiarato con istanza del 7.9.2022 prima della riserva in decisione.
2.4. Il giudizio è stato riassunto su ricorso del 19.4.2023 di nei confronti Persona_1 degli eredi non rinuncianti di (tali indicati dal suo difensore sulla base della Persona_5 documentazione prodotta), vale a dire i sig.ri e n.q. di Controparte_9 CP_7
genitori della minore nonché e , n.q. di Persona_3 Parte_2 CP_8 genitori dei minori e , tutti non costituitisi. Persona_4 Parte_3
2.5. Nelle more del giudizio, è, poi, intervenuto anche il decesso dell'appellante
[...]
(in data 26.11.2023), in luogo del quale, per la prosecuzione (senza interruzione), Per_1 si è costituita la figlia risultando, tuttavia, dagli atti non essere l'unica Parte_1
chiamata all'eredità dello stesso ex lege, per cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc con ordinanza del 10.7.2024 nei confronti degli altri figli, i sigg.ri , e , anche n.q. di eredi della madre CP_12 CP_10 CP_11 Persona_6
(coniuge superstite di , i quali, pur avendo ricevuto regolare
[...] Persona_1 notifica, non si sono costituiti.
2.6. Indi la causa, verificata la regolarità del contraddittorio, è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 4 dicembre 2024, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata ex art. 127 ter cpc in forma cartolare.
3. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio la tempestività delle impugnazioni proposte.
3.1. Dalla verifica degli atti risultano tempestivi gli appelli, riuniti, di e di Persona_1
entrambi proposti con separati atti di citazione notificati nel rispetto del Persona_5
termine c.d. lungo ex art. 327 cpc, di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza definitiva, non notificata, avvenuta in data 13.12.2012. Infatti, sia l'appello di
[...]
sia quello di risultano spediti a mezzo posta con raccomandata a.r. Per_1 Persona_5 in data 27.1.2014, momento rispetto al quale va verificata la tempestività in luogo di quello della ricezione del destinatario, stante la scissione degli effetti della notifica per il mittente e il destinatario, trattandosi di termine processuale di decadenza.
3.2. Sono altresì tempestivi ex art. 343 c.p.c., rispetto alla prima udienza di trattazione del
27.5.2014 (RGN 362/2014) e del 4.6.2014 (RGN 469/2014), i gravami incidentali avanzati da con comparsa depositata il 16.4.2014 in entrambi i procedimenti e da CP_1 [...]
(n.q. di amministratore di sostengo di con comparsa di CP_6 Persona_2 costituzione depositata il 7.5.2014, e cioè mediante costituzione venti giorni prima della suddetta udienza.
3.4. Risulta, invece, intempestivo l'appello incidentale proposto da e CP_8 [...]
in quanto contenuto nella comparsa di costituzione in appello depositata solo il CP_7
2.7.2014, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 343 cpc.
Di esso, pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità, senza potersi esaminare nel merito i motivi.
4. Può ora passarsi all'esame degli appelli come sopra proposti.
5. Appello principale di (ora sua erede ) RGN 362/2014 CP_13 Parte_1
Con esso si deduce: a) Violazione e falsa applicazione della regola di giudizio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 555, 556, 557,
558 e 559 cc - Omessa pronuncia in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio circa il fatto costitutivo della domanda. Violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116
c. p. c. in relazione agli art. 555, 556, 557, 558 e 559 c.c. b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 737 c.c. c) Violazione e falsa applicazione dell'art. 564 c. c. – Violazione e falsa applicazione dell'atto per OT del 14.04.1993. d) Errata valutazione della Per_11
C.T.U. Omessa e insufficiente motivazione. Violazione e falsa applicazione degli art. 115 e
116 c. p. c. e) Errata valutazione della quota attribuita a , e CP_4 Controparte_3
CP_5
5.1. Il primo motivo (sub a) è infondato e va respinto.
5.1.1. Con esso si protesta, in sintesi, l'erronea applicazione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in tema di azione di riduzione che imporrebbe all'attore in riduzione di allegare e provare tuti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta e che in che misura la lesione della quota di legittima.
A dire dell'impugnante, l'atto di citazione e le comparse di costituzione contenenti domande riconvenzionali in primo grado sarebbero del tutto carenti della deduzione e prova degli elementi costitutivi dell'azione di riduzione, quali il valore dell'asse ereditario, la misura della asserita lesione, l'indicazione delle disposizioni da ridurre e l'ordine della riduzione. Lamenta, quindi, l'inammissibilità della CTU disposta dal tribunale, che avrebbe assunto una valenza esplorativa, con funzione di supplenza dell'onere probatorio non assolto dagli attori in riduzione, come tale inutilizzabile a fondamento della decisione.
5.1.2. Il mezzo non è condivisibile.
In adesione all'orientamento più recente della Corte regolatrice in materia di oneri allegatori del legittimario che agisce in riduzione, si ritiene che non è necessario sia precisata nella domanda l'entità monetaria della lesione, l'esistenza di beni relitti o di donazioni anche in vista dell'imputazione ex se ( cfr Cass. sent. 16535/2020; n. 17926/2020; n. 18199/2020) ma è sufficiente che sia richiesta in modo espresso la riduzione delle disposizioni che si assumono lesive in modo da palesare il tipo di tutela che viene invocata. Domanda che, nel caso di specie, è stata chiaramente avanzata da , e CP_4 Controparte_3 CP_14
aventi causa di nel libello introduttivo del primo grado nonché da
[...] Persona_7
e nelle comparse di costituzione contenenti domanda CP_1 Persona_2 riconvenzionale, con espressa richiesta, da parte di tutti, di vedere reintegrata la quota di legittima mediante riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti di legittimari.
Nell'atto di citazione, in particolare, si rinviene la rappresentazione del patrimonio ereditario con indicazione dei beni donati, di quelli oggetto di disposizioni testamentarie e del patrimonio residuo, sufficiente a verificare in via presuntiva, l'esistenza della lamentata lesione, per il cui concreto riscontro correttamente il tribunale adito ha dato corso all'attività istruttoria che, implicando verifiche di natura strettamente tecnica, è stata svolta mediante ricorso alla CTU.
Sulla base di tali argomenti, va ritenuta ammissibile la CTU e infondato il motivo di gravame.
6. Il secondo (sub b) e terzo motivo (sub c), che per stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, in quanto entrambi riguardanti la questione della imputazione ex se delle donazioni ai fini del rigetto delle azioni di riduzione delle disposizioni testamentarie, sono fondati.
6.1.1. Nello specifico, con il secondo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 737 c.c.” nella parte in cui il tribunale ha affermato la nullità della clausola del testamento che prevedeva la decadenza degli eredi dalla quota disponibile in caso di impugnativa del testamento o delle donazioni, sull'assunto che l'imputazione alla quota disponibile contenuta nelle donazioni effettuate a favore dei figli Persona_7 Per_2
e non potesse revocarsi senza il consenso dei donatari in quanto clausola inserita nel CP_1 relativo atto dispositivo, di natura bilaterale, e, comunque, essa era inidonea ad incidere sulla tutela riconosciuta ai legittimari per preservare la loro quota di riserva.
A confutazione di tale tesi, si richiamano precedenti di legittimità che ammettono una clausola siffatta e si sostiene che nei rapporti interni tra i legittimari la donazione è un negozio anticipatorio dell'eredità che obbliga i donatari a conferire ai coeredi quanto ricevuto a titolo di liberalità e, pertanto, come per il meccanismo della collazione non è previsto alcun consenso dei donatari, così non è richiesto il loro consenso per il caso di revoca.
6.1.2. Con il terzo motivo, si lamenta, in sintesi, che erroneamente il tribunale avrebbe considerato la donazione del 14.4.1983 in favore di contenente la dispensa Persona_7 da imputazione e, quindi, detto donatario beneficiato della disponibile.
6.1.3.In ragione dei su detti motivi di impugnazione, sostiene l'appellante principale che la sentenza sarebbe da riformare nella parte in cui ha accolto le azioni di riduzione proposte dagli eredi di da e in quanto non vi sarebbe Persona_7 CP_1 Persona_2 alcuna lesione della quota loro riservata come legittimari, avendo essi ricevuto in donazione beni immobili di valore sufficiente ad integrare detta quota;
in subordine, sostiene che comunque andrebbe rideterminata la quota attribuita a , e CP_4 Controparte_3
(eredi di in ragione della assenza di dispensa da imputazione. CP_5 Persona_7
6.2. Entrambe le censure sono meritevoli di condivisione per le ragioni che seguono.
6.2.1. Partendo da quest'ultimo profilo di critica, mette conto osservare che nell'atto donativo per notaio del 14.4.1983 del de cuius in favore del figlio Per_11 CP_10
si legge che (art. 4 dell'atto) “la donazione è fatta con imputazione sulla Persona_7 legittima e per l'eventuale eccedenza sulla disponibile, con dispensa da collazione”. Invero, tale previsione, come ha chiarito la Suprema Corte, ha il significato di attribuire il
“donatum” in conto di legittima ed è compatibile con la dispensa da collazione, che riguarda i rapporti tra i coeredi, e non ha alcuna rilevanza allo scopo di attribuire la liberalità alla disponibile e, con ciò, a esonerare il legittimario dall'imputazione della liberalità alla sua porzione di legittima nelle operazioni di riunione fittizia e nell'assoggettabilità a riduzione
(Cass. 13660/2017). Per ottenere quest'ultimo effetto, occorre la dispensa da imputazione ex se, istituto diverso, non richiamato nel suddetto atto donativo. Con la conseguenza che la donazione in favore di diversamente da quanto opinato nella sentenza non Persona_7
definitiva impugnata, va imputata alla quota di riserva di detto legittimario, incidendo, quindi, nella determinazione e calcolo della lesione, come di seguito si dirà.
6.2.2. Diverso discorso va fatto per la donazione effettuata dal de cuius in favore dei figli
e con l'atto per notaio dell'1.6.1974, in cui è previsto che essa CP_1 Per_2 Per_12
sia in conto disponibile e con dispensa dall'imputazione, significando che l'attribuzione si aggiunge a quanto spetta ai beneficiari a titolo di legittima, per cui l'intento del donante è quello di conferire ai donatari un vantaggio ulteriore, che si concreta nell'esenzione dall'imputazione; infatti, con la dispensa dall'imputazione, disciplinata dall'art. 564 co. 2 cod. civ., il legittimario trattiene la donazione e in più ha diritto a ottenere la sua quota di legittima intera e non decurtata dalla donazione.
Quindi, solo per le donazioni effettuate a vantaggio di e è, in linea di CP_1 Per_2
principio, corretta l'affermazione contenuta nella sentenza non definitiva impugnata secondo cui i predetti donatari agenti in riduzione sarebbero stati beneficiati della disponibile in quanto- si precisa qui- dispensati dall'imputazione.
Senonché, come si vedrà di seguito nell'esaminare il secondo motivo di doglianza, neanche e sono esonerati dall'imputare la donazione ricevuta alla loro CP_1 Persona_2
quota riservata e ciò per effetto dell'operare del diverso istituto della decadenza dalla disponibile, contenuta nella scheda testamentaria del de cuius.
6.3. Venendo al motivo di gravame riguardante la clausola di decadenza dalla disponibile, contenuta nel testamento del de cuius (del seguente tenore letterale “Se taluno dei miei eredi, come sopra nominati, impugnerà giudiziariamente questo mio testamento o le donazioni da me fatte in precedenza e citerà in giudizio, per ragioni inerenti alla eredità, altro coerede, egli decadrà immediatamente dalla quota disponibile lasciatagli e conseguirà la legittima e gli altri eredi beneficeranno dell'accrescimento”) , si condivide la tesi dell'appellante che si tratti di previsione del testatore pienamente valida, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale nella sentenza non definitiva qui gravata.
6.3.1. In primo luogo, tale clausola si configura come condizione risolutiva apposta dal testatore ai sensi dell'art. 633 c.c. con finalità latamente sanzionatoria, in quanto con essa si stabilisce la decadenza dei legittimari oltre il limite della quota di legittima per l'ipotesi di impugnazione del testamento o delle donazioni fatte in vita dal de cuius.
6.3.2. La stessa, in quanto prevede la conservazione della quota di riserva in capo ai coeredi sanzionati, non si pone in contrasto con il loro diritto di legittimari e, quindi, sotto tale profilo appare del tutto legittima.
6.3.3. Quanto, poi, alla questione della revocabilità dell'imputazione alla quota disponibile
(imputazione, si è detto, prevista nella sola donazione del 1974 in favore di e CP_1
UA e non in quella del 1983 in favore di conseguente all'operare Persona_7 della clausola risolutiva in esame, contrariamente all'assunto del tribunale, è da reputarsi ammissibile anche se contenuta nel testamento, non necessitando di consenso dei donatari.
Sul punto, invero, la Suprema Corte, in un recente arresto (cfr. Cass. sentenza n.
3352/2024), affrontando la tematica della dispensa del donatario dall'imputazione della donazione alla propria quota di legittima, ha affermato trattarsi di un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, la quale, pertanto, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché, si è precisato, la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore.
6.3.4. Nel caso in esame, la condizione risolutiva della decadenza dalla disponibile produce i medesimi effetti della revoca della dispensa da imputazione alla propria quota di legittima in quanto l'intento del testatore è chiaramente quello di far gravare le donazioni sulla sola quota di legittima per il caso- verificatosi nella specie- di azioni giudiziarie intraprese dai coeredi volte a contestare il testamento. Quindi, al pari della dispensa da imputazione,
l'imputazione alla disponibile contenuta nella donazione del 1974 in quanto ha natura di negozio mortis causa può essere revocata con il successivo testamento senza il consenso dei donatari.
7. Una volta affermata, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la validità della clausola di decadenza dalla disponibile, le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie avanzate in via d'azione e in via riconvenzionale nel presente giudizio vanno disattese, come invocato dall'appellante principale.
8. Procedendo per gradi, per la stima dell'asse ereditario (relictum e donatum) - che pure è oggetto dell'appello principale (segnatamente il motivo sub d dell'atto di appello principale)
– è stata disposta la rinnovazione della CTU con incarico affidato al dott. agr. Per_10
che ha fornito risposta al quesito con relazione depositata in data 13.10.2022. Per_10
Sulla scorta dei dati desumibili dall'elaborato consulenziale, che va rettificato solo in relazione ai valori mobiliari (non avendo l'ausiliario considerato che al de cuius spetta non l'intero ma 2/3 di detto patrimonio, come statuito nella sentenza non definitiva sul punto non impugnata, cfr pag. 5 sentenza n. 462/11) l'asse ereditario risulta del valore complessivo di € 1.036.839,54 così determinato:
valore del donatum al tempo dell'apertura della successione (cfr. pagg. 39-51 ctu): €
376.815,86 (= € 163.430,93 donazione +€ 154.4365,28 donazione Persona_2 CP_1
€ 58.948,65 donazione;
[...] Persona_7
valore del relictum: valori mobiliari € 270.483,68 (comprensivo della quota incassata da v. sentenza non definitiva pag.5) + terreno in Ariano Irpino, foglio 46, p.lla Persona_5
25 € 6.220,00+ immobili oggetto di disposizioni testamentarie € 383.320,00 (cfr pagg. 39-
45).
Con la precisazione che, per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, vi è appello proposto da (RGN 469/2014) che, tuttavia, per quanto si dirà, va disatteso, sicché può Persona_5
fin da subito considerarsi il su detto valore mobiliare ai fini della verifica delle domande di riduzione.
8.1. Ciò chiarito, la quota di riserva risulta essere di € 691.226,36 (= 2/3 di € 1.036.839,54) da ripartire tra i sette legittimari, per cui la quota di riserva di ciascuno di essi è di €
98.746,62; la quota disponibile è di € 345.613,18.
Poiché il valore delle donazioni, per quanto sopra argomentato, va imputato tutto alla quota di riserva dei legittimari donatari, non risulta alcuna lesione della quota riservata di
[...]
(che ha ricevuto beni immobili del valore di € 163.430,93) e (che ha Per_2 CP_1 ricevuto beni immobili per il valore di € 154.436,28), mentre solo la donazione a favore di del valore di € 58.948,65, è inferiore alla sua quota di riserva e deve essere Persona_7 reintegrata per € 39.797,97.
8.3. A tal fine, tuttavia, può operare il meccanismo della riduzione automatica previsto dall'art. 553 c.c. essendosi in presenza di concorso di successione testamentaria e di successione ab intestato, stante l'esistenza di un patrimonio mobiliare e immobiliare non oggetto di disposizioni di ultima volontà, meccanismo, peraltro, fatto proprio anche dalla sentenza definitiva impugnata, sul punto non contestata (cfr. v. pag. 2).
Ed invero, si aderisce all'orientamento di legittimità favorevole all'applicazione estensiva di tale rimedio a tutela del legittimario leso anche in caso di concorso di soli legittimari (e non solo di concorso di legittimari con altri successibili, come testualmente previsto dalla su detta disposizione), secondo cui “In tema di azione di riduzione, non è dato poter discutere di lesione della quota di legittima in assenza di un'indagine estesa all'intero patrimonio del
"de cuius" giacché, quand'anche tale lesione fosse sussistente, alla stessa ben potrebbe porsi rimedio con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come previsto dall'art. 553 c.c.” (cfr. Cass. Ordinanza n.
22325/2017).
E' stato, in proposito, osservato che per agire in riduzione é necessario non soltanto che dalla riunione fittizia risulti una lesione della quota di riserva, ma anche che i beni relitti non risultino sufficienti a soddisfare i diritti del legittimario, giacché la quota di riserva deve essere prelevata anzitutto su tali beni (cfr. in motivazione Cass. Sentenza n. 1521 del
06/03/1980).
8.3.1. Nello specifico, la quota di riserva di spettanza di (cui hanno diritto, Persona_7
per rappresentazione, i di lui eredi/attori in primo grado , e CP_4 Controparte_3
può trovare soddisfazione nel patrimonio relitto ab intestato mediante CP_5
attribuzione del terreno in Ariano Irpino c.da Mogna foglio 46 p.lla 25 del valore di €
6.220,00 e di quota di buoni fruttiferi del controvalore di € 33.577,97.
8.4. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, in riforma della sentenza non definitiva n. 462/11 del tribunale di Ariano Irpino va rigettata la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie avanzata da , e CP_4 Controparte_3 CP_5 quali eredi di la cui quota riservata, sebbene lesa, va reintegrata mediante Persona_7 le attribuzioni sopra indicate, attingendo dal patrimonio relitto ab intestato.
8.5. Sempre in riforma della sentenza non definitiva impugnata, va rigettata anche la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie avanzata in via riconvenzionale da e in ragione dell'assenza di lesione della loro quota riservata. CP_1 Persona_2
8.6. Il che consente di rigettare anche gli appelli incidentali formulati da n.q. CP_6 di erede di e da , entrambi volti a rideterminare in loro favore Persona_2 CP_1
la quota di riserva da reintegrare a detrimento della quota riservata di Ed Persona_7 inverso, sebbene sia fondata, per quanto sopra detto, la censura con cui si protesta che sarebbe stata erroneamente calcolata la legittima di considerando la Persona_7 donazione in favore di quest'ultimo effettuata in conto di disponibile, invece che in conto di legittima, si tratta di argomento che non si risolve a vantaggio dei predetti appellanti incidentali, che, come sopra esposto, non risultano lesi nella loro quota riservata e, dunque, non hanno diritto ad alcuna reintegrazione della stessa.
Solo per completezza si osserva che né né risultano del tutto CP_1 Persona_2 pretermessi nel testamento pubblico di come invece da essi sostenuto, CP_10
avendo il testatore disposto che “il suolo retrostante il predetto fabbricato urbano censito al foglio 58 dovrà restare in comune tra i miei figli , Per_2 CP_1 Per_1 Per_5
e in egual misura”. CP_3 CP_2
8.7. La soluzione prescelta comporta che sia travolta anche la sentenza definitiva n. 489/12 nella parte in cui ha statuito la riduzione delle disposizioni testamentarie, le quali restano, invece, immutate.
9. Alla luce di quanto precede, la parte di patrimonio relitto su cui si è aperta la successione legittima resta, quindi, quella costituita dai valori mobiliari al netto di quanto sopra attribuito agli eredi di per un controvalore complessivo di € 236.905,71 Persona_7
(=€ 270.483,68-€ 33.577,97) che rientra tutta nella quota disponibile (non elisa dalle disposizioni testamentarie, attribuite in conto di legittima e per il supero sulla disponibile), alla quale non partecipano gli eredi di e per Persona_7 CP_1 Persona_2 effetto della decadenza dalla disponibile prevista nel testamento in conseguenza delle loro iniziative giudiziarie volte a contestare la sistemazione patrimoniale voluta dal testatore con l'atto di ultima volontà.
9.1. Quanto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria del compendio relitto, si osserva che la stessa risulta proposta in primo grado solo da , CP_4 [...]
e (eredi di , che non hanno diritto a partecipare alla CP_3 CP_14 Persona_7
distribuzione dello stesso avendo già conseguito la quota legittima, come reintegrata mediante il meccanismo previsto dall'art. 553 c.c., nei termini sopra spiegati, ed essendo essi decaduti dalla disponibile, e, in ogni caso, non avendo detti appellati riproposto la domanda di divisione- assorbita dalla pronuncia di primo grado in conseguenza dell'accoglimento della loro azione di riduzione- che, quindi, ai sensi dell'art. 346 cpc, deve ritenersi rinunciata;
inoltre, nessuno dei coeredi, che in primo grado avevano aderito alla domanda attorea di divisione del compendio relitto, hanno coltivato in appello tale istanza.
Ne consegue che su detta domanda questa Corte non è chiamata a pronunciarsi, restando il compendio relitto in comunione tra i coeredi non decaduti dalla disponibile, vale a dire e che godono CP_2 Controparte_3 Persona_5 Persona_1 dell'accrescimento, come voluto dal testatore.
9.2. Ne consegue che va confermata la sentenza definitiva gravata nella parte in cui non ha disposto lo scioglimento del compendio relitto, sebbene per ragioni diverse da quelle in essa sviluppate (così espresse: “La riduzione operata in favore delle tre parti vittoriose ha azzerato, come detto, il compendo su cui si è parta la successione legittima”; cfr pag. 3 sentenza definitiva n. 489/12).
10. Resta da esaminare l'appello di (RGN 469/2014). Persona_5
10.1. Il primo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione, vanno disattesi in quanto in parte infondati e in parte inammissibili.
10.1.1.Con essi, in sintesi, l'appellante protesta l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui si trova affermato che esso condividente aveva incassato gran parte dei buoni fruttiferi facenti parte del compendio mobiliare ed era, quindi, gravato dell'obbligo di restituzione di tutte le somme riscosse pari ad € 103.660,12 , somma comprensiva degli interessi maturati sino al 31.5.2007, come da elaborato peritale ( cfr pag. 3 sentenza n.
489/2012).
A confutazione di tale percorso argomentativo, l'impugnate espone due ragioni: in primo luogo, sostiene che vi sarebbe un errore di calcolo del CTU ( le cui risultante erano state pedissequamente recepite nella sentenza gravata) il quale, nel riferire di due buoni fruttiferi incassati da esso dopo aver indicato che il loro valore era di lire 50 milioni Persona_5
ciascuno, ne aveva poi determinato il valore complessivo in 103 mila euro, invece che €
51.000,00 (=lire 100 milioni), che, pure se maggiorato degli interessi legali, come determinati in sentenza, andava al più determinato in € 63.085,56; in secondo luogo, assume di aver diviso con le due sorelle e il controvalore di due buoni incassati CP_3 CP_2
( nr 1027003.06 e 1027015.05) , sicchè su di esso graverebbe la restituzione della sola quota di 1/3 pari ad € 21.028,52.
Entrambe le doglianze non meritano condivisione.
10.1.2. Il primo motivo, invero, non si confronta con le risultanze della CTU che, a pag. 4 della relazione depositata il 3.2.2006, chiarisce che i buoni fruttiferi sono tre di cui uno di €
33.493,92 e due di complessivi € 66.595,8. Dunque, l'errore denunciato non si palesa dalla lettura attenta degli esiti peritali e non contesta tale specifica parte della relazione.
10.1.3. Il terzo motivo, invece, è inammissibile in quanto, come eccepito dalle appellate e , introduce circostanze nuove (la consegna alle germane CP_2 Controparte_3
di quota parte, pari a un terzo, del valore ricevuto dei buoni fruttiferi) mai ritualmente dedotte in primo grado e sulle quali, pertanto, è del pari inammissibile il giuramento decisorio articolato nell'atto di appello.
10.1.4. Il secondo e il quarto motivo denunciano, rispettivamente, l'errata determinazione della quota disponibile di e l'errata ripartizione delle somme da dare a Persona_7 conguaglio a carico di esso in favore dei donatari agenti in riduzione, Persona_5
entrambe statuizioni della sentenza non definitiva e definitiva che vanno riformate a seguito dell'accoglimento dell'appello principale di (n.q. di erede di ). Parte_1 CP_13
Ne consegue che detti motivi vanno accolti sulla base delle considerazioni già sopra svolte nell'esaminare l'appello principale, con l'ulteriore modifica, quanto alla statuizione della sentenza definitiva, che la condanna di alla restituzione dell'integrale Persona_5
valore dei buoni fruttiferi dallo stesso incassati ( indicato in parte motiva nella somma di complessivi € 103.660,12, comprensiva degli interessi maturati sino al 31.5.2007) deve pronunciarsi in favore della massa, invece che delle tre parti vittoriose in riduzione ( che tali più non sono).
10.1.5. Il quinto e il settimo motivo sono, invece, inammissibili.
Con essi l'impugnante protesta che le due sentenze gravate avrebbero omesso di considerare, nella ripartizione dei beni, i frutti maturati successivamente all'apertura della successione, sebbene il CTU ne avesse già sviluppato un (seppure incompleto) calcolo nella relazione del 13.12.2010, quantificandoli in € 311.083,54 e avrebbero, del pari obliterato di indicare quali singoli eredi ( o eventualmente terze persone) fossero nel possesso degli immobili al momento dell'apertura della successione e successivamente, godendo dei relativi frutti.
In particolare, l'appellante fa riferimento al possesso esclusivo di beni immobili da parte del coerede , deducendo che le due sentenze avrebbero del tutto ignorato tale circostanza. CP_1
Ebbene, dall'esame degli atti del primo grado, non emerge alcun vizio di omessa pronuncia, atteso che non risulta che abbia in precedenza proposto alcuna domanda di Persona_5
rendiconto di frutti civili e/o di danni per l'uso esclusivo di beni ereditari da parte di altro coerede, sicché una tale pretesa è del tutto nuova e, come tale, inammissibile in sede di gravame, stante il divieto dei “nova” ai sensi dell'art. 345 cpc. Considerazione, quest'ultima, che vale a superare anche le contestazioni alla CTU ribadite nelle comparse conclusionali di e quali eredi di CP_6 CP_5 [...]
in ordine alla determinazione dei frutti per il mancato godimento di beni comuni, Per_2
trattandosi di nuove pretese, non oggetto di domanda in primo grado, che non possono trovare ingresso in appello.
10.1.6. Infine, è inammissibile anche il sesto motivo dell'appello, con cui si deduce la mancata valutazione del buono fruttifero n. 1027056/07 del valore capitale di lire 26 milioni oltre al valore delle relative cedole pari a lire 698.700, che a dire dell'impugnate sarebbero stati oggetto di attribuzione diretta in favore di giusta ordinanza del Controparte_3 tribunale del 18.4.2008.
Invero, nell'ordinanza del 18.4.2008 non si rinviene alcuna disposizione in favore di
[...]
nei termini dedotti in appello, sicché, per come proposto, il motivo appare del CP_3
tutto sganciato dal contenuto del provvedimento richiamato a fondamento della doglianza.
In ogni caso, la doglianza mira a modificare la sentenza con imputazione alla quota di delle predette somme, senza avvedersi che in alcuna parte della pronunce gravate CP_3
il tribunale si occupa di determinare la quota della predetta coerede. Anche per tale ragione, quindi, il motivo non appare confrontarsi con il contenuto della gravate decisioni e va considerato inammissibile.
10.1.7. In conclusione, l'appello proposto da è solo parzialmente fondato e Persona_5
va accolto limitatamente al secondo e quarto motivo, mentre nel resto va dichiarato inammissibile.
11. La riforma delle sentenze gravate comporta una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado, considerando l'esito complessivo della controversia.
11.1. A tal fine, vanno considerati soccombenti gli aventi causa di Persona_7 CP_1
e stante il rigetto delle loro domande di riduzione delle disposizioni
[...] Persona_2 testamentarie;
del pari soccombenti sono risultate e la cui CP_7 CP_8
domanda di rivendica di un buono fruttifero è stata rigettata in primo grado e l'appello incidentale da esse proposto dichiarato inammissibile per tardività; soccombente è anche la cui condanna alla restituzione dei buoni fruttiferi per la somma di € Persona_5 103.660,12 è stata confermata, sebbene a favore della massa ( e non dei coeredi agenti in riduzione).
11.2. Ciò posto, ricorrono i presupposti, stante la reciproca soccombenza, per la compensazione delle spese dell'intero giudizio tra gli aventi causa di Persona_7
(ora sue eredi e , (ora suoi eredi Persona_2 CP_6 CP_5 Persona_5
indicati in epigrafe), e CP_8 Persona_13
11.3. Vanno, invece, condannati tutti i predetti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado in favore di e (quale unica parte CP_2 Controparte_3
appellata, in quanto costituite sia in primo che secondo grado congiuntamente) e in favore di
(ora sua erede costituita . Persona_1 Parte_1
11.4. La liquidazione va operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. modifiche., tenuto conto del valore della causa (quota da reintegrare contestata: scaglione da € 52.001,00 ad euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta
(tutte le fasi sia in primo che secondo grado).
11.5. Non è luogo, invece, a provvedere sulle spese nei confronti degli altri eredi di
[...]
(indicati in epigrafe) rimasti contumaci. Per_1
12. Le spese della CTU del primo grado vanno poste a carico degli aventi causa di
[...]
di (suoi eredi) e , in solido, per il principio di Per_7 Persona_2 CP_1 causalità, essendosi la stessa resa necessaria per verificare la lesione di legittima da essi lamentata;
le spese della CTU svolta in appello, invece, in quanto finalizzata allo scioglimento della comunione ereditaria ab intestato e sollecitata anche dalle contestazioni alla stima del primo ausiliario avanzata da tutti i contendenti, vanno poste a carico di tutte le parti del giudizio, con vincolo di solidarietà.
La liquidazione è quella contenuta nei separati decreti del tribunale e della corte depositati in atti.
13. Posto che gli appelli riuniti sono iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti incidentali ( ora sue eredi), nonché e Persona_2 CP_1 CP_8
, queste ultime in solido tra loro, stante l'esito negativo delle rispettive CP_7
impugnazioni, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sugli appelli come sopra proposti avverso la sentenza non definitiva n. 462/2011 pubblicata il 23.11.2011 e avverso la sentenza definitiva n. 489/2012 pubblicata il 13.12.2012 del tribunale di Ariano Irpino così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello principale di (ora sua erede CP_13
RGN 362/2014 e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza non Parte_1 definitiva n. 462/2011 e della sentenza definitiva n. 489/2012 rigetta la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie avanzata in primo grado da , CP_4
e quali aventi causa di e da e Controparte_3 CP_5 Persona_7 CP_1
con conseguente caducazione delle attribuzioni in favore dei predetti Persona_2 stabilite nella sentenza definitiva su indicata;
2) Accerta la lesione della quota di riserva spettante a , CP_4 Controparte_3
e quali eredi di pari ad € 39.797,97 e, ai fini della CP_5 Persona_7 reintegrazione della stessa, attribuisce ex art. 553 c.c. in proprietà indivisa ai predetti il terreno sito in Ariano Irpino c.d Mogna foglio 46 p.lla 25 nonché la quota di buoni fruttiferi il cui controvalore è pari ad € 33.577,97;
3) In parziale accoglimento dell'appello proposto da (RGN 469/2014) in Persona_5 riforma parziale del primo capo del dispositivo della sentenza definitiva n. 489/12, condanna (ora suoi eredi indicati in epigrafe) alla restituzione dell'integrale Persona_5
valore dei buoni fruttiferi incassati in favore della massa ereditaria di CP_10 invece che in favore di , , e Persona_2 CP_1 CP_4 Controparte_3
fermo nel resto il capo;
CP_5
4) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e CP_8 [...]
CP_7
5) Rigetta gli appelli incidentali proposti da (ora sue eredi Persona_2 [...]
e e da;
CP_6 CP_5 CP_1 6) Compensa le spese del doppio grado tra , CP_4 Controparte_15
(questi tre quali aventi causa di , , (ora
[...] Persona_7 CP_1 Persona_2 sue eredi indicate in epigrafe), (ora suoi eredi indicati in epigrafe), Persona_5 CP_8
e ;
[...] Controparte_3
7) ND , (questi tre quali aventi CP_4 Controparte_15
causa di , (ora sue eredi indicate in Persona_7 CP_1 Persona_2 epigrafe), (ora suoi eredi indicati in epigrafe), e Persona_5 CP_8 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado in favore CP_3 dell'appellante ( ora sua erede che liquida: per il primo Persona_1 Parte_1 grado in € 14.103,00 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in € 675,00 per spese ed € 14.317,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
8) ND , (questi tre quali aventi CP_4 Controparte_15 causa di , (ora sue eredi indicate in Persona_7 CP_1 Persona_2
epigrafe), (ora suoi eredi indicati in epigrafe), e Persona_5 CP_8 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado in favore delle CP_3 appellate e ( da intendersi quale parte unica), che liquida: CP_2 Controparte_3
per il primo grado in € 14.103,00 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in €
14.317,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
9) Pone le spese della CTU svolta in primo grado, in solido, a carico di , CP_4
(questi tre quali aventi causa di , Controparte_15 Persona_7 CP_1
e (ora sue eredi indicate in epigrafe), nella misura già liquidata con
[...] Persona_2
separati decreti;
10) Pone le spese della CTU svolta in appello a carico, in solido, di tutti gli appellanti e gli appellati indicati in epigrafe, nella misura già liquidata con separato decreto.
11) Ferme, nel resto, le sentenze impugnate.
12) Dà atto che gli appellanti incidentali , (ora suoi eredi CP_1 Persona_2 indicati in epigrafe), e queste ultime due con vincolo di CP_8 CP_7 solidarietà, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 23.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili in grado d'appello riunite RGN. 362/2014 e RGN 469/14, aventi ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 462/2011 pubblicata il 23.11.2011 e la sentenza definitiva n. 489/2012 pubblicata il 13.12.2012 emesse dal tribunale di Ariano
Irpino e vertenti
TRA
(C.F. nella qualità di figlia e coerede di Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato il [...] ad [...] Persona_1 C.F._2
(AV) ed ivi deceduto in data 26 novembre 2023, elettivamente domiciliata in Ariano Irpino, al C.so Vittorio Emanuele n.194 presso lo studio dell'Avv. Domenico Simone (C.F.
) (fax 0825827208) (pec. C.F._3
) dal quale è rappresentata e difesa. Email_1
APPELLANTE -RGN 362/2014
CONTRO (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._4
Enea Mascolini (C.F. ), Assunta Mascolini (C.F. C.F._5
) e Maria Cristina Mascolini (C.F. ) C.F._6 CodiceFiscale_7
(telefax 0825/871.272) (pec.
; Email_2 Email_3
) e tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Giovanni Ricciardi n.23 presso
[...]
l'avv. Stefano Martorelli.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._8 Controparte_3
) rappresentate e difesi dall' Avv. UA Giovanelli (C.F. C.F._9
(fax. 0825.829934) (pec. C.F._10
e Avv. Antonio De Lillo (C.F. Email_4
) e Avv. Laura Giovanelli (C.F. e con C.F._11 C.F._12 quest'ultimi elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via D'Avalos n.8 nello studio dell'Avv. Brunella Bellaroba.
APPELLATE
NONCHÉ
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._13 Controparte_3
) e (C.F. ), tutti rappresentati C.F._14 CP_5 C.F._15
e difesi dall'Avv. Alberto Mignone (C.F. ) C.F._16
( (fax 0824 319077), tutti Email_5
elettivamente domiciliati in Benevento al viale Mellusi n.3.
APPELLATI
E
(C.F. ) e (C.F. CP_6 C.F._17 CP_5
), nella qualità di eredi del padre rappresentate e C.F._18 Persona_2 difese dall'Avv. Achille Cocco (C.F. ) (fax: 08251885959) (pec. C.F._19 ) ed elettivamente domiciliate presso lo studio Email_6
di quest'ultimo sito in Ariano Irpino, alla Via Cardito n.52.
APPELLATE/ APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
(C.F. e (C.F. CP_7 C.F._20 CP_8
, rappresentate, domiciliate e difese dall'Avv. Onorio Laurenti (C.F. C.F._21
(pec. ), elettivamente C.F._22 Email_7 domiciliate presso il suo studio sito in Roma, alla Via Tuscolana n.859.
APPELLATE / APPELLANTI INCIDENTALI
E
(C.F. , (C.F. Controparte_9 C.F._23 CP_7
, in qualità di genitori di (C.F. C.F._20 Persona_3
); (C.F. ) e C.F._24 Parte_2 C.F._25 CP_8
( , nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli
[...] CodiceFiscale_26 minori (C.F. ) e Persona_4 C.F._27 Parte_3
( ), tutti in qualità di coeredi di nato il CodiceFiscale_28 Persona_5
09.05.1932 e deceduto il 09.02.2021 ( quest'ultimo già appellante nel giudizio riunito RGN
469/2014)
APPELLATI in riassunzione CONTUMACI -
E
E , in proprio e quali CP_10 CP_11 CP_12 eredi della madre , tutti in qualità di eredi di (C.F. Persona_6 Persona_1
) nato il [...] ad [...] ed ivi deceduto in data C.F._2
26 novembre 2023.
CHIAMATI ex art. 331 cpc ad integrazione del contraddittorio-CONTUMACI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 6.11.2001 i sig.ri , CP_4 Controparte_3
e premesso che in data 5.5.1999 era deceduto in Ariano Irpino CP_5 CP_10 nato il [...], lascando a sé superstiti, oltre ad essi istanti, successori per rappresentazione del loro genitore premorto gli altri figli , Persona_7 CP_1
, li Persona_2 Persona_1 Persona_5 CP_2 Controparte_3
conveniva innanzi il tribunale di Ariano Irpino chiedendo : “a) dichiarare aperta secondo legge la successione del de cuius nato ad [...] il [...] ed ivi CP_10 deceduto il 5.5.1999; b) ordinare la divisione secondo legge dei beni tutti compresi nell'asse relitto, tenuto conto delle donazioni intervenute, del testamento e dei beni non compresi nelle une e nell'altro; c) disporre, nell'eventualità risultasse lesa la quota di legittima degli istanti, la riduzione delle effettuate disposizioni, secondo legge;
d) disporre opportuna ctu per la redazione di progetto divisionale e per la formazione delle quote con ogni altra operazione conseguente, anche in riferimento ai frutti eventuali;
e) emettere ogni altro provvedimento di legge;
f) determinare e porre le spese tecniche e legali a carico della massa ereditaria, con privilegio.”
1.2. A sostegno della domanda esponevano: che in vita il de cuius aveva disposto di parte dei suoi beni con atto di donazione dell'1.6.1974 per OT (segnatamente, le Per_8
porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Ariano Irpino alla via
Martiri n. 76 meglio descritte a pag. 2 dell'atto di citazione) in favore dei figli Per_2
e ( loro dante causa); che, poi, con testamento pubblico del 21.5.1993 CP_1 Per_7
aveva disposto di altri immobili in favore dei figli , , Per_5 Per_1 CP_2 CP_3
(v. elenco pagg.
2-4 dell'atto di citazione), attribuendo, altresì, in parti uguali, ai figli
, , e il suolo retrostante il fabbricato Per_2 CP_1 Per_1 Per_5 CP_3 CP_2 urbano censito al foglio 58; che dell'asse relitto facevano parte buoni fruttiferi- buoni di credito industriale- accesi dal de cuius presso la filiale di Ariano Irpino del Banco di Napoli spa per nominali £ 597.000.000 ( meglio specificati a pag. 4 dell'atto di citazione); che era risultato vano ogni tentativo di procedere ad una bonaria divisione.
1.3. Si costituivano in giudizio: con comparsa di costituzione depositata il 27.12.2001 che, senza opporsi alla CP_1
domanda di divisione, lamentando di essere stato pretermesso col testamento pubblico del
21.05.93, in via riconvenzionale chiedeva disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie in quanto lesive della sua quota di legittima;
con comparsa depositata il 29.12.2001, che lamentava, a sua volta, di Persona_2
essere stato pretermesso dal testamento con lesione della sua quota legittima e spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale volta alla reintegra della stessa, previa acquisizione alla massa delle somme risultanti dai titoli e riduzione delle disposizioni testamentarie, chiedendo che il tribunale adito dichiarasse che i beni da lui ricevuti in donazione dal de cuius erano dispensati dalla collazione e quindi dall'imputazione;
e con comparsa depositata il 25.1.2002, che Controparte_2 Controparte_3 contestavano la domanda attorea come formulata, mentre non si opponevano alla divisione, dopo aver recuperato alla massa tutti i beni, conteggiato i frutti e definito le spese.
e , con comparsa depositata il 25.1.2002, che chiedevano il Persona_5 Persona_1 rigetto della domanda attorea per essere inesistente la lamentata lesione della quota di riserva degli attori;
eccepivano l'inammissibilità della chiesta C.T.U. perché ininfluente ai fini della decisione;
in subordine, nell'ipotesi di nomina del CTU e di emersione di una disparità di trattamento tra i beneficiari dell'asse ereditario, ne chiedevano l'imputazione alla quota disponibile del de cuius.
1.4. Spiegavano intervento autonomo in causa e non eredi, CP_7 CP_8 avanzando domanda di rivendica della titolarità di un buono al portatore del Banco di
Napoli n. 1027054.05 dell'importo di £ 133.000.000, già oggetto di sequestro giudiziario dei valori mobiliari concesso in corso di causa ad istanza degli attori.
1.5. Espletata CTU, con relativi chiarimenti, affidata all'ing. con Persona_9
sentenza non definitiva del 29 novembre 2011, pubblicata in pari data col num. 462/11, il Tribunale di Ariano Irpino così provvedeva: “-rigetta la domanda di e CP_7
; -Accoglie la domanda di riduzione svolta da , CP_8 CP_1 Persona_2
, e e dichiara pari a € 133.247,96 la quota di CP_4 Controparte_3 CP_5 riserva dell'asse ereditario di dichiara, altresì, pari a € 84.005,38 la CP_10 somma utile a reintegrare la quota di riserva di ciascuno dei tre donatari coeredi
[...]
ed aventi causa di da reintegrare mediante Per_2 CP_1 Persona_7 riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie ove possibile in natura o mediante conguaglio;
-Spese al definitivo;
- Dispone come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del processo.”
1.6. A fondamento della suddetta pronuncia il tribunale: a) dichiarava nulla la clausola, contenuta nel testamento, di “decadenza dalla disponibile” per il caso di proposizione di azioni giudiziarie da parte di qualcuno dei coeredi avverso il testamento o le donazioni, ritenendo che l'imputazione alla quota disponibile contenuta nelle donazioni non potesse revocarsi se non con il consenso dei donatari stessi, trattandosi di clausola contenuta in un atto dispositivo e, comunque, inidonea ad incidere nel caso di azione a tutela della quota di riserva;
b) affermava l'infondatezza della domanda delle interventrici autonome,
[...]
e , non eredi, di rivendica della titolarità di un buono al portatore del CP_7 CP_8
Banco di Napoli n. 1027054.05 dell'importo di £ 133.000.000, già oggetto di sequestro giudiziario in corso di causa, ritenendo non condivisibile la qualificazione della fattispecie offerta dalle medesime quale donazione indiretta, prestando adesione all'orientamento di legittimità secondo cui la donazione indiretta non era configurabile rispetto ai titoli di credito astratti, suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti;
c) riteneva fondate le azioni di riduzione spiegate dagli attori, eredi in rappresentazione di e, dai convenuti in riconvenzionale, e Persona_7 CP_1 Persona_2 considerandoli tutti pretermessi dal testamento e tutti beneficiati della disponibile, secondo il seguente calcolo: valore dell'asse ereditario, secondo la stima del CTU, € 1.128.620,00
(composto dagli immobili di cui il de cuius aveva disposto parte in vita, mediante donazioni, e parte con atto di ultima volontà, nonché dal fondo in Ariano Irpino c.da Mogna
f. 46 p.lla 25, ed altresì dai valori mobiliari, di spettanza del predetto, pari ad € 270.483,68, costituenti 2/3 di € 405.725,53 cioè dell'intero patrimonio mobiliare già appartenente al
50% allo stesso e per il restante 50% alla di lui moglie premorta, nella cui quota di 1/3 ab intestato era subentrato, importo comprensivo anche della quota di valori incassati da
[...]
; valore della quota di riserva € 932.735,80 ( 2/3 dell'intero asse); valore della Per_5
quota di riserva di ciascuno dei 7 legittimari € 133.247,96; valore complessivo della disponibile € 466.367,86, di cui i tre donatari agenti in riduzione erano stati beneficiati;
valore complessivo dei beni donati € 498.174,00; importo in esubero tra beni donati e quota disponibile € 31.806,14 da imputare in pari misura tra i tre donatari in conto di anticipata legittima per €10.602,05 ciascuno;
valore del donato: in favore di € Persona_2
220.112,00, di cui € 209.509,95 in conto disponibile ed il resto a titolo di anticipata legittima;
in favore di € 195.912,00, di cui € 185.309,95 in conto disponibile, CP_1
il resto a titolo di anticipata legittima;
in favore di € 82.150,00, di cui € Persona_7
71.547,95 a titolo di disponibile, il resto come anticipata legittima;
lesione della quota di riserva di spettanza dei tre i donatari-di € 133.247,96 ciascuno- avendo ognuno di loro ricevuto a titolo di legittima solo € 10.602,05 , più una quota di € 38.640,53 ciascuno, quale parte dei valori mobiliari, e così per complessivi € 49.242,58; diritto alla reintegra, ciascuno, di € 84.005,38.
1.7. Con separata ordinanza emessa in pari data, il tribunale rinviava la causa all'udienza
14 febbraio 2012 per conferire al già nominato C.T.U. l'incarico di provvedere, sulla scorta di quanto stabilito con la prefata pronuncia, alla riduzione delle disposizioni testamentarie indicando le modalità operative onde provvedere alla reintegra in natura, ove possibile e, in caso negativo, invitandolo a darne adeguata e motivata spiegazione.
1.8. In esito al deposito della CTU, il Tribunale di Ariano Irpino con sentenza definitiva
n. 489/12 pubblicata il 13 dicembre 2012 così statuiva: “- condanna alla Persona_5 restituzione integrale dei buoni fruttiferi dallo stesso incassati in favore delle tre parti vittoriose in riduzione ( , e Persona_2 CP_1 CP_4 CP_5
, questi ultimi tre in rappresentazione del genitore , oltre Controparte_3 Persona_7
interessi maturati, come indicato in parte motiva;
-attribuisce a , CP_4 [...]
e il bene in Ariano Irpino c.da Mogna f. 46 p.lla 25; -condanna CP_3 CP_5 al pagamento in favore di , e Persona_5 CP_4 Controparte_3 CP_5
della somma di € 63,84; - condanna al pagamento in favore di Persona_1 [...]
, e della somma di € 63,84; -attribuisce in favore di CP_4 Controparte_3 CP_5
, , e (questi CP_1 Persona_2 CP_4 Controparte_3 CP_5 ultimi tre quale parte unica avente causa da , a ciascuna delle tre parti, la Persona_7 quota di buoni fruttiferi il cui controvalore è pari a € 38.640,53; - Attribuisce a CP_1
e in comune tra loro e con quote di pari valore, il quinto del vano
[...] Persona_2 garage in Ariano Irpino al f. 58, p.lla 264 sub 9; - condanna e Persona_1 [...] al pagamento in favore di e di € 18.638,68 ciascuno, Per_5 Persona_2 CP_1
per complessivi € 37.277, 36; - Spese compensate.”
1.9. Nello specifico, il tribunale, recependo le risultanze della relazione consulenziale espletata nel prosieguo della causa, riteneva non comodamente riducibili le disposizioni testamentarie, considerati i valori attribuiti per testamento e il valore delle quote legittime da reintegrare per i coeredi in rappresentazione;
quindi, richiamando l'art. 553 c.c. per l'ipotesi di successione in parte testata e in parte legittima, come nella specie, affermava che i legittimari vittoriosi potevano essere reintegrati prima riducendo a carico degli eredi legittimi soccombenti le porzioni di cui alla successione legittima e, in caso di incapienza, riducendo le disposizioni testamentarie, in prima battuta quelle eccedenti la quota di riserva;
sulla base di tali principi, rilevato che la parte di patrimonio su cui si era aperta la successione legittima era costituita dai valori mobiliari e dal fondo di c.da Mogna in Ariano
Irpino, pari ad un valore totale di € 275.148,68, di cui € 270.483,68 in buoni fruttiferi, affermava che alla successione legittima sui predetti valori mobiliari partecipavano
[...]
e aventi causa di ciascuno, per € 38.640,53, Per_2 CP_1 Persona_7
sicchè, il compendio mobiliare, detratte dette tre quote ( già di spettanza ab intestato dei tre agenti in riduzione) si riduceva a complessivi € 154.562,09, somma che costituiva il totale delle porzioni legittime del compendio mobiliare spettanti, in pari misura, agli altri quattro coeredi e che, ex art. 553c.c. andavano proporzionalmente ripartite tra i tre legittimari (
, e aventi causa di , venendosi le stesse, così ad azzerare onde CP_1 Per_2 Per_7 reintegrare le quote di riserva dei legittimari lesi;
a questi ultimi, quindi, spettava, ciascuno, la somma di € 51.520,70 per reintegrare la quota di legittima;
considerato, poi, che gli aventi causa di avevano ricevuto di meno, in beni immobili, rispetto agli altri due Per_7 legittimari lesi, ad essi andava attribuito, ai fini della reintegra, il fondo di Ariano Irpino in c.da Mogna, facente parte del compendio devolutosi per successione legittima, del valore di
€ 4.665,00, nonché, mancando ancora € 27.819,68, un quinto del vano garage fl 58 p.lla 264 sub 9 ( € 27.692,00) attribuito a così riducendosi la disposizione Persona_1 testamentaria in favore di quest'ultimo; la residua somma di € 127,68 necessaria per reintegrare la quota riservata degli aventi causa di andava posta a carico di Per_7 [...]
e ciascuno, per € 63,84, a titolo di conguaglio in favore degli Per_1 Persona_5 attori;
per reintegrare la quota di riserva di e andava ridotta la disposizione CP_1 Per_2 testamentaria in favore di mediante attribuzione ai legittimari lesi, in Persona_5
comunione tra loro, della quota del quinto del garage f. 58 p.lla 264 sub 9 ( valore €
27.692,00) con obbligo a carico di e ciascuno, di Persona_1 Persona_5
corrispondere € 18.638,68, in favore, ciascuno, di e;
poiché Persona_2 CP_1 uno dei condividenti, aveva incassato gran parte dei buoni fruttiferi, sullo Persona_5
stesso gravava l'obbligo di restituzione delle somme riscosse per detti buoni ( € 103.66012, somma comprensiva degli interessi maturati fino al 31.5.2007 come elaborato dal ctu); infine, poiché la riduzione operata in favore delle tre parti vittoriose aveva azzerato il valore del compendio su cui si era aperta la successione legittima, nulla si disponeva sullo scioglimento della comunione ereditaria e le spese di causa veniva compensate in considerazione che tutti i contendenti “ sono parenti”.
Giudizio di secondo grado
2.1. Contro le prefate sentenze, non definitiva (avverso cui tutte le parti risultano aver fatto riserva di impugnazione alla prima udienza utile del 14.2.2012) e definitiva, hanno proposto appello (iscritto al RNG 362/2014) e (iscritto al RGN Persona_1 Persona_5
469/2014) nonché appelli incidentali con comparsa depositata il 16.4.2014; CP_1
(n.q. di amministratore di sostegno di con comparsa CP_6 Persona_2
depositata il 7.5.2014; e con comparsa depositata il 2.7.2014. CP_8 CP_7
2.1.1. e , nel costituirsi con comparsa del 7.5.2014, hanno CP_2 Controparte_3
aderito all'appello proposto da Persona_1
2.2. Disposta la riunione dei due appelli ed acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, con ordinanza riservata del 29.1.2020 la Corte ha disposto il rinnovo della CTU, affidando l'incarico al dott. agr. per rispondere ai seguenti quesiti: “a) Esaminata Persona_10 la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, individui, con riferimento ai titoli di provenienza, i beni immobili e mobili oggetto della massa da dividere, ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa specificando la misura di ciascuna quota;
b) Descriva dettagliatamente i beni stessi completi degli esatti confini e dei dati catastali e ne dia rappresentazione grafica e fotografica;
c) Calcoli le rendite percepite, a decorrere dall'apertura della successione, da ciascun coerede per il godimento dei beni ereditari rispettivamente posseduti ed in particolare le somme dovute agli altri coeredi per il godimento dei beni ereditari eccedente il proprio diritto;
d) Calcoli le spese dovute ai coeredi per i lavori eseguiti sui beni ereditari limitatamente a quelle documentate e con certezza riferibili ai beni ereditari;
e) Valuti all'attualità i beni, immobili e mobili, facenti parte della massa ereditaria;
f) Valuti, al momento dell'aperura della successione, gli immobili donati dal de cuius ed oggetto di collazione per imputazione ex art. 747 c.c. dedotti i miglioramenti e le spese eventualmente sostenute se documentate;
g) Predisponga un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro;
h) Ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato chiarendo dettagliatamente concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
i) Rilevi se gli immobili presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della legge 28.2.1985 e successive modificazioni anche alla luce della sentenza Cass. S.U. n.
25021 del 2019; j) Proceda, ancora, il Consulente Tecnico d'Ufficio a predisporre, con riguardo ai beni oggetto di comunione, attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge
27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; k) Accerti quant'altro utile ai fini dell'espletamento del presente mandato”.
2.3. Dopo il deposito della relazione consulenziale in data 13.10.2022 (in esito a diverse proroghe concesse su istanze motivate del CTU) il giudizio è stato riservato in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 cpc con ordinanza del 30.11.2022, per poi essere dichiarato interrotto con ordinanza del 9.3.2023 per l'avvenuto decesso di Persona_5
che il suo procuratore aveva già dichiarato con istanza del 7.9.2022 prima della riserva in decisione.
2.4. Il giudizio è stato riassunto su ricorso del 19.4.2023 di nei confronti Persona_1 degli eredi non rinuncianti di (tali indicati dal suo difensore sulla base della Persona_5 documentazione prodotta), vale a dire i sig.ri e n.q. di Controparte_9 CP_7
genitori della minore nonché e , n.q. di Persona_3 Parte_2 CP_8 genitori dei minori e , tutti non costituitisi. Persona_4 Parte_3
2.5. Nelle more del giudizio, è, poi, intervenuto anche il decesso dell'appellante
[...]
(in data 26.11.2023), in luogo del quale, per la prosecuzione (senza interruzione), Per_1 si è costituita la figlia risultando, tuttavia, dagli atti non essere l'unica Parte_1
chiamata all'eredità dello stesso ex lege, per cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc con ordinanza del 10.7.2024 nei confronti degli altri figli, i sigg.ri , e , anche n.q. di eredi della madre CP_12 CP_10 CP_11 Persona_6
(coniuge superstite di , i quali, pur avendo ricevuto regolare
[...] Persona_1 notifica, non si sono costituiti.
2.6. Indi la causa, verificata la regolarità del contraddittorio, è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 4 dicembre 2024, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data, celebrata ex art. 127 ter cpc in forma cartolare.
3. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio la tempestività delle impugnazioni proposte.
3.1. Dalla verifica degli atti risultano tempestivi gli appelli, riuniti, di e di Persona_1
entrambi proposti con separati atti di citazione notificati nel rispetto del Persona_5
termine c.d. lungo ex art. 327 cpc, di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza definitiva, non notificata, avvenuta in data 13.12.2012. Infatti, sia l'appello di
[...]
sia quello di risultano spediti a mezzo posta con raccomandata a.r. Per_1 Persona_5 in data 27.1.2014, momento rispetto al quale va verificata la tempestività in luogo di quello della ricezione del destinatario, stante la scissione degli effetti della notifica per il mittente e il destinatario, trattandosi di termine processuale di decadenza.
3.2. Sono altresì tempestivi ex art. 343 c.p.c., rispetto alla prima udienza di trattazione del
27.5.2014 (RGN 362/2014) e del 4.6.2014 (RGN 469/2014), i gravami incidentali avanzati da con comparsa depositata il 16.4.2014 in entrambi i procedimenti e da CP_1 [...]
(n.q. di amministratore di sostengo di con comparsa di CP_6 Persona_2 costituzione depositata il 7.5.2014, e cioè mediante costituzione venti giorni prima della suddetta udienza.
3.4. Risulta, invece, intempestivo l'appello incidentale proposto da e CP_8 [...]
in quanto contenuto nella comparsa di costituzione in appello depositata solo il CP_7
2.7.2014, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 343 cpc.
Di esso, pertanto, ne va dichiarata l'inammissibilità, senza potersi esaminare nel merito i motivi.
4. Può ora passarsi all'esame degli appelli come sopra proposti.
5. Appello principale di (ora sua erede ) RGN 362/2014 CP_13 Parte_1
Con esso si deduce: a) Violazione e falsa applicazione della regola di giudizio “onus probandi incubit ei qui dicit” di cui all'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 555, 556, 557,
558 e 559 cc - Omessa pronuncia in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio circa il fatto costitutivo della domanda. Violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116
c. p. c. in relazione agli art. 555, 556, 557, 558 e 559 c.c. b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 737 c.c. c) Violazione e falsa applicazione dell'art. 564 c. c. – Violazione e falsa applicazione dell'atto per OT del 14.04.1993. d) Errata valutazione della Per_11
C.T.U. Omessa e insufficiente motivazione. Violazione e falsa applicazione degli art. 115 e
116 c. p. c. e) Errata valutazione della quota attribuita a , e CP_4 Controparte_3
CP_5
5.1. Il primo motivo (sub a) è infondato e va respinto.
5.1.1. Con esso si protesta, in sintesi, l'erronea applicazione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in tema di azione di riduzione che imporrebbe all'attore in riduzione di allegare e provare tuti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta e che in che misura la lesione della quota di legittima.
A dire dell'impugnante, l'atto di citazione e le comparse di costituzione contenenti domande riconvenzionali in primo grado sarebbero del tutto carenti della deduzione e prova degli elementi costitutivi dell'azione di riduzione, quali il valore dell'asse ereditario, la misura della asserita lesione, l'indicazione delle disposizioni da ridurre e l'ordine della riduzione. Lamenta, quindi, l'inammissibilità della CTU disposta dal tribunale, che avrebbe assunto una valenza esplorativa, con funzione di supplenza dell'onere probatorio non assolto dagli attori in riduzione, come tale inutilizzabile a fondamento della decisione.
5.1.2. Il mezzo non è condivisibile.
In adesione all'orientamento più recente della Corte regolatrice in materia di oneri allegatori del legittimario che agisce in riduzione, si ritiene che non è necessario sia precisata nella domanda l'entità monetaria della lesione, l'esistenza di beni relitti o di donazioni anche in vista dell'imputazione ex se ( cfr Cass. sent. 16535/2020; n. 17926/2020; n. 18199/2020) ma è sufficiente che sia richiesta in modo espresso la riduzione delle disposizioni che si assumono lesive in modo da palesare il tipo di tutela che viene invocata. Domanda che, nel caso di specie, è stata chiaramente avanzata da , e CP_4 Controparte_3 CP_14
aventi causa di nel libello introduttivo del primo grado nonché da
[...] Persona_7
e nelle comparse di costituzione contenenti domanda CP_1 Persona_2 riconvenzionale, con espressa richiesta, da parte di tutti, di vedere reintegrata la quota di legittima mediante riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti di legittimari.
Nell'atto di citazione, in particolare, si rinviene la rappresentazione del patrimonio ereditario con indicazione dei beni donati, di quelli oggetto di disposizioni testamentarie e del patrimonio residuo, sufficiente a verificare in via presuntiva, l'esistenza della lamentata lesione, per il cui concreto riscontro correttamente il tribunale adito ha dato corso all'attività istruttoria che, implicando verifiche di natura strettamente tecnica, è stata svolta mediante ricorso alla CTU.
Sulla base di tali argomenti, va ritenuta ammissibile la CTU e infondato il motivo di gravame.
6. Il secondo (sub b) e terzo motivo (sub c), che per stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, in quanto entrambi riguardanti la questione della imputazione ex se delle donazioni ai fini del rigetto delle azioni di riduzione delle disposizioni testamentarie, sono fondati.
6.1.1. Nello specifico, con il secondo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 737 c.c.” nella parte in cui il tribunale ha affermato la nullità della clausola del testamento che prevedeva la decadenza degli eredi dalla quota disponibile in caso di impugnativa del testamento o delle donazioni, sull'assunto che l'imputazione alla quota disponibile contenuta nelle donazioni effettuate a favore dei figli Persona_7 Per_2
e non potesse revocarsi senza il consenso dei donatari in quanto clausola inserita nel CP_1 relativo atto dispositivo, di natura bilaterale, e, comunque, essa era inidonea ad incidere sulla tutela riconosciuta ai legittimari per preservare la loro quota di riserva.
A confutazione di tale tesi, si richiamano precedenti di legittimità che ammettono una clausola siffatta e si sostiene che nei rapporti interni tra i legittimari la donazione è un negozio anticipatorio dell'eredità che obbliga i donatari a conferire ai coeredi quanto ricevuto a titolo di liberalità e, pertanto, come per il meccanismo della collazione non è previsto alcun consenso dei donatari, così non è richiesto il loro consenso per il caso di revoca.
6.1.2. Con il terzo motivo, si lamenta, in sintesi, che erroneamente il tribunale avrebbe considerato la donazione del 14.4.1983 in favore di contenente la dispensa Persona_7 da imputazione e, quindi, detto donatario beneficiato della disponibile.
6.1.3.In ragione dei su detti motivi di impugnazione, sostiene l'appellante principale che la sentenza sarebbe da riformare nella parte in cui ha accolto le azioni di riduzione proposte dagli eredi di da e in quanto non vi sarebbe Persona_7 CP_1 Persona_2 alcuna lesione della quota loro riservata come legittimari, avendo essi ricevuto in donazione beni immobili di valore sufficiente ad integrare detta quota;
in subordine, sostiene che comunque andrebbe rideterminata la quota attribuita a , e CP_4 Controparte_3
(eredi di in ragione della assenza di dispensa da imputazione. CP_5 Persona_7
6.2. Entrambe le censure sono meritevoli di condivisione per le ragioni che seguono.
6.2.1. Partendo da quest'ultimo profilo di critica, mette conto osservare che nell'atto donativo per notaio del 14.4.1983 del de cuius in favore del figlio Per_11 CP_10
si legge che (art. 4 dell'atto) “la donazione è fatta con imputazione sulla Persona_7 legittima e per l'eventuale eccedenza sulla disponibile, con dispensa da collazione”. Invero, tale previsione, come ha chiarito la Suprema Corte, ha il significato di attribuire il
“donatum” in conto di legittima ed è compatibile con la dispensa da collazione, che riguarda i rapporti tra i coeredi, e non ha alcuna rilevanza allo scopo di attribuire la liberalità alla disponibile e, con ciò, a esonerare il legittimario dall'imputazione della liberalità alla sua porzione di legittima nelle operazioni di riunione fittizia e nell'assoggettabilità a riduzione
(Cass. 13660/2017). Per ottenere quest'ultimo effetto, occorre la dispensa da imputazione ex se, istituto diverso, non richiamato nel suddetto atto donativo. Con la conseguenza che la donazione in favore di diversamente da quanto opinato nella sentenza non Persona_7
definitiva impugnata, va imputata alla quota di riserva di detto legittimario, incidendo, quindi, nella determinazione e calcolo della lesione, come di seguito si dirà.
6.2.2. Diverso discorso va fatto per la donazione effettuata dal de cuius in favore dei figli
e con l'atto per notaio dell'1.6.1974, in cui è previsto che essa CP_1 Per_2 Per_12
sia in conto disponibile e con dispensa dall'imputazione, significando che l'attribuzione si aggiunge a quanto spetta ai beneficiari a titolo di legittima, per cui l'intento del donante è quello di conferire ai donatari un vantaggio ulteriore, che si concreta nell'esenzione dall'imputazione; infatti, con la dispensa dall'imputazione, disciplinata dall'art. 564 co. 2 cod. civ., il legittimario trattiene la donazione e in più ha diritto a ottenere la sua quota di legittima intera e non decurtata dalla donazione.
Quindi, solo per le donazioni effettuate a vantaggio di e è, in linea di CP_1 Per_2
principio, corretta l'affermazione contenuta nella sentenza non definitiva impugnata secondo cui i predetti donatari agenti in riduzione sarebbero stati beneficiati della disponibile in quanto- si precisa qui- dispensati dall'imputazione.
Senonché, come si vedrà di seguito nell'esaminare il secondo motivo di doglianza, neanche e sono esonerati dall'imputare la donazione ricevuta alla loro CP_1 Persona_2
quota riservata e ciò per effetto dell'operare del diverso istituto della decadenza dalla disponibile, contenuta nella scheda testamentaria del de cuius.
6.3. Venendo al motivo di gravame riguardante la clausola di decadenza dalla disponibile, contenuta nel testamento del de cuius (del seguente tenore letterale “Se taluno dei miei eredi, come sopra nominati, impugnerà giudiziariamente questo mio testamento o le donazioni da me fatte in precedenza e citerà in giudizio, per ragioni inerenti alla eredità, altro coerede, egli decadrà immediatamente dalla quota disponibile lasciatagli e conseguirà la legittima e gli altri eredi beneficeranno dell'accrescimento”) , si condivide la tesi dell'appellante che si tratti di previsione del testatore pienamente valida, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale nella sentenza non definitiva qui gravata.
6.3.1. In primo luogo, tale clausola si configura come condizione risolutiva apposta dal testatore ai sensi dell'art. 633 c.c. con finalità latamente sanzionatoria, in quanto con essa si stabilisce la decadenza dei legittimari oltre il limite della quota di legittima per l'ipotesi di impugnazione del testamento o delle donazioni fatte in vita dal de cuius.
6.3.2. La stessa, in quanto prevede la conservazione della quota di riserva in capo ai coeredi sanzionati, non si pone in contrasto con il loro diritto di legittimari e, quindi, sotto tale profilo appare del tutto legittima.
6.3.3. Quanto, poi, alla questione della revocabilità dell'imputazione alla quota disponibile
(imputazione, si è detto, prevista nella sola donazione del 1974 in favore di e CP_1
UA e non in quella del 1983 in favore di conseguente all'operare Persona_7 della clausola risolutiva in esame, contrariamente all'assunto del tribunale, è da reputarsi ammissibile anche se contenuta nel testamento, non necessitando di consenso dei donatari.
Sul punto, invero, la Suprema Corte, in un recente arresto (cfr. Cass. sentenza n.
3352/2024), affrontando la tematica della dispensa del donatario dall'imputazione della donazione alla propria quota di legittima, ha affermato trattarsi di un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, la quale, pertanto, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché, si è precisato, la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore.
6.3.4. Nel caso in esame, la condizione risolutiva della decadenza dalla disponibile produce i medesimi effetti della revoca della dispensa da imputazione alla propria quota di legittima in quanto l'intento del testatore è chiaramente quello di far gravare le donazioni sulla sola quota di legittima per il caso- verificatosi nella specie- di azioni giudiziarie intraprese dai coeredi volte a contestare il testamento. Quindi, al pari della dispensa da imputazione,
l'imputazione alla disponibile contenuta nella donazione del 1974 in quanto ha natura di negozio mortis causa può essere revocata con il successivo testamento senza il consenso dei donatari.
7. Una volta affermata, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la validità della clausola di decadenza dalla disponibile, le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie avanzate in via d'azione e in via riconvenzionale nel presente giudizio vanno disattese, come invocato dall'appellante principale.
8. Procedendo per gradi, per la stima dell'asse ereditario (relictum e donatum) - che pure è oggetto dell'appello principale (segnatamente il motivo sub d dell'atto di appello principale)
– è stata disposta la rinnovazione della CTU con incarico affidato al dott. agr. Per_10
che ha fornito risposta al quesito con relazione depositata in data 13.10.2022. Per_10
Sulla scorta dei dati desumibili dall'elaborato consulenziale, che va rettificato solo in relazione ai valori mobiliari (non avendo l'ausiliario considerato che al de cuius spetta non l'intero ma 2/3 di detto patrimonio, come statuito nella sentenza non definitiva sul punto non impugnata, cfr pag. 5 sentenza n. 462/11) l'asse ereditario risulta del valore complessivo di € 1.036.839,54 così determinato:
valore del donatum al tempo dell'apertura della successione (cfr. pagg. 39-51 ctu): €
376.815,86 (= € 163.430,93 donazione +€ 154.4365,28 donazione Persona_2 CP_1
€ 58.948,65 donazione;
[...] Persona_7
valore del relictum: valori mobiliari € 270.483,68 (comprensivo della quota incassata da v. sentenza non definitiva pag.5) + terreno in Ariano Irpino, foglio 46, p.lla Persona_5
25 € 6.220,00+ immobili oggetto di disposizioni testamentarie € 383.320,00 (cfr pagg. 39-
45).
Con la precisazione che, per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, vi è appello proposto da (RGN 469/2014) che, tuttavia, per quanto si dirà, va disatteso, sicché può Persona_5
fin da subito considerarsi il su detto valore mobiliare ai fini della verifica delle domande di riduzione.
8.1. Ciò chiarito, la quota di riserva risulta essere di € 691.226,36 (= 2/3 di € 1.036.839,54) da ripartire tra i sette legittimari, per cui la quota di riserva di ciascuno di essi è di €
98.746,62; la quota disponibile è di € 345.613,18.
Poiché il valore delle donazioni, per quanto sopra argomentato, va imputato tutto alla quota di riserva dei legittimari donatari, non risulta alcuna lesione della quota riservata di
[...]
(che ha ricevuto beni immobili del valore di € 163.430,93) e (che ha Per_2 CP_1 ricevuto beni immobili per il valore di € 154.436,28), mentre solo la donazione a favore di del valore di € 58.948,65, è inferiore alla sua quota di riserva e deve essere Persona_7 reintegrata per € 39.797,97.
8.3. A tal fine, tuttavia, può operare il meccanismo della riduzione automatica previsto dall'art. 553 c.c. essendosi in presenza di concorso di successione testamentaria e di successione ab intestato, stante l'esistenza di un patrimonio mobiliare e immobiliare non oggetto di disposizioni di ultima volontà, meccanismo, peraltro, fatto proprio anche dalla sentenza definitiva impugnata, sul punto non contestata (cfr. v. pag. 2).
Ed invero, si aderisce all'orientamento di legittimità favorevole all'applicazione estensiva di tale rimedio a tutela del legittimario leso anche in caso di concorso di soli legittimari (e non solo di concorso di legittimari con altri successibili, come testualmente previsto dalla su detta disposizione), secondo cui “In tema di azione di riduzione, non è dato poter discutere di lesione della quota di legittima in assenza di un'indagine estesa all'intero patrimonio del
"de cuius" giacché, quand'anche tale lesione fosse sussistente, alla stessa ben potrebbe porsi rimedio con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come previsto dall'art. 553 c.c.” (cfr. Cass. Ordinanza n.
22325/2017).
E' stato, in proposito, osservato che per agire in riduzione é necessario non soltanto che dalla riunione fittizia risulti una lesione della quota di riserva, ma anche che i beni relitti non risultino sufficienti a soddisfare i diritti del legittimario, giacché la quota di riserva deve essere prelevata anzitutto su tali beni (cfr. in motivazione Cass. Sentenza n. 1521 del
06/03/1980).
8.3.1. Nello specifico, la quota di riserva di spettanza di (cui hanno diritto, Persona_7
per rappresentazione, i di lui eredi/attori in primo grado , e CP_4 Controparte_3
può trovare soddisfazione nel patrimonio relitto ab intestato mediante CP_5
attribuzione del terreno in Ariano Irpino c.da Mogna foglio 46 p.lla 25 del valore di €
6.220,00 e di quota di buoni fruttiferi del controvalore di € 33.577,97.
8.4. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, in riforma della sentenza non definitiva n. 462/11 del tribunale di Ariano Irpino va rigettata la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie avanzata da , e CP_4 Controparte_3 CP_5 quali eredi di la cui quota riservata, sebbene lesa, va reintegrata mediante Persona_7 le attribuzioni sopra indicate, attingendo dal patrimonio relitto ab intestato.
8.5. Sempre in riforma della sentenza non definitiva impugnata, va rigettata anche la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie avanzata in via riconvenzionale da e in ragione dell'assenza di lesione della loro quota riservata. CP_1 Persona_2
8.6. Il che consente di rigettare anche gli appelli incidentali formulati da n.q. CP_6 di erede di e da , entrambi volti a rideterminare in loro favore Persona_2 CP_1
la quota di riserva da reintegrare a detrimento della quota riservata di Ed Persona_7 inverso, sebbene sia fondata, per quanto sopra detto, la censura con cui si protesta che sarebbe stata erroneamente calcolata la legittima di considerando la Persona_7 donazione in favore di quest'ultimo effettuata in conto di disponibile, invece che in conto di legittima, si tratta di argomento che non si risolve a vantaggio dei predetti appellanti incidentali, che, come sopra esposto, non risultano lesi nella loro quota riservata e, dunque, non hanno diritto ad alcuna reintegrazione della stessa.
Solo per completezza si osserva che né né risultano del tutto CP_1 Persona_2 pretermessi nel testamento pubblico di come invece da essi sostenuto, CP_10
avendo il testatore disposto che “il suolo retrostante il predetto fabbricato urbano censito al foglio 58 dovrà restare in comune tra i miei figli , Per_2 CP_1 Per_1 Per_5
e in egual misura”. CP_3 CP_2
8.7. La soluzione prescelta comporta che sia travolta anche la sentenza definitiva n. 489/12 nella parte in cui ha statuito la riduzione delle disposizioni testamentarie, le quali restano, invece, immutate.
9. Alla luce di quanto precede, la parte di patrimonio relitto su cui si è aperta la successione legittima resta, quindi, quella costituita dai valori mobiliari al netto di quanto sopra attribuito agli eredi di per un controvalore complessivo di € 236.905,71 Persona_7
(=€ 270.483,68-€ 33.577,97) che rientra tutta nella quota disponibile (non elisa dalle disposizioni testamentarie, attribuite in conto di legittima e per il supero sulla disponibile), alla quale non partecipano gli eredi di e per Persona_7 CP_1 Persona_2 effetto della decadenza dalla disponibile prevista nel testamento in conseguenza delle loro iniziative giudiziarie volte a contestare la sistemazione patrimoniale voluta dal testatore con l'atto di ultima volontà.
9.1. Quanto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria del compendio relitto, si osserva che la stessa risulta proposta in primo grado solo da , CP_4 [...]
e (eredi di , che non hanno diritto a partecipare alla CP_3 CP_14 Persona_7
distribuzione dello stesso avendo già conseguito la quota legittima, come reintegrata mediante il meccanismo previsto dall'art. 553 c.c., nei termini sopra spiegati, ed essendo essi decaduti dalla disponibile, e, in ogni caso, non avendo detti appellati riproposto la domanda di divisione- assorbita dalla pronuncia di primo grado in conseguenza dell'accoglimento della loro azione di riduzione- che, quindi, ai sensi dell'art. 346 cpc, deve ritenersi rinunciata;
inoltre, nessuno dei coeredi, che in primo grado avevano aderito alla domanda attorea di divisione del compendio relitto, hanno coltivato in appello tale istanza.
Ne consegue che su detta domanda questa Corte non è chiamata a pronunciarsi, restando il compendio relitto in comunione tra i coeredi non decaduti dalla disponibile, vale a dire e che godono CP_2 Controparte_3 Persona_5 Persona_1 dell'accrescimento, come voluto dal testatore.
9.2. Ne consegue che va confermata la sentenza definitiva gravata nella parte in cui non ha disposto lo scioglimento del compendio relitto, sebbene per ragioni diverse da quelle in essa sviluppate (così espresse: “La riduzione operata in favore delle tre parti vittoriose ha azzerato, come detto, il compendo su cui si è parta la successione legittima”; cfr pag. 3 sentenza definitiva n. 489/12).
10. Resta da esaminare l'appello di (RGN 469/2014). Persona_5
10.1. Il primo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione, vanno disattesi in quanto in parte infondati e in parte inammissibili.
10.1.1.Con essi, in sintesi, l'appellante protesta l'erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui si trova affermato che esso condividente aveva incassato gran parte dei buoni fruttiferi facenti parte del compendio mobiliare ed era, quindi, gravato dell'obbligo di restituzione di tutte le somme riscosse pari ad € 103.660,12 , somma comprensiva degli interessi maturati sino al 31.5.2007, come da elaborato peritale ( cfr pag. 3 sentenza n.
489/2012).
A confutazione di tale percorso argomentativo, l'impugnate espone due ragioni: in primo luogo, sostiene che vi sarebbe un errore di calcolo del CTU ( le cui risultante erano state pedissequamente recepite nella sentenza gravata) il quale, nel riferire di due buoni fruttiferi incassati da esso dopo aver indicato che il loro valore era di lire 50 milioni Persona_5
ciascuno, ne aveva poi determinato il valore complessivo in 103 mila euro, invece che €
51.000,00 (=lire 100 milioni), che, pure se maggiorato degli interessi legali, come determinati in sentenza, andava al più determinato in € 63.085,56; in secondo luogo, assume di aver diviso con le due sorelle e il controvalore di due buoni incassati CP_3 CP_2
( nr 1027003.06 e 1027015.05) , sicchè su di esso graverebbe la restituzione della sola quota di 1/3 pari ad € 21.028,52.
Entrambe le doglianze non meritano condivisione.
10.1.2. Il primo motivo, invero, non si confronta con le risultanze della CTU che, a pag. 4 della relazione depositata il 3.2.2006, chiarisce che i buoni fruttiferi sono tre di cui uno di €
33.493,92 e due di complessivi € 66.595,8. Dunque, l'errore denunciato non si palesa dalla lettura attenta degli esiti peritali e non contesta tale specifica parte della relazione.
10.1.3. Il terzo motivo, invece, è inammissibile in quanto, come eccepito dalle appellate e , introduce circostanze nuove (la consegna alle germane CP_2 Controparte_3
di quota parte, pari a un terzo, del valore ricevuto dei buoni fruttiferi) mai ritualmente dedotte in primo grado e sulle quali, pertanto, è del pari inammissibile il giuramento decisorio articolato nell'atto di appello.
10.1.4. Il secondo e il quarto motivo denunciano, rispettivamente, l'errata determinazione della quota disponibile di e l'errata ripartizione delle somme da dare a Persona_7 conguaglio a carico di esso in favore dei donatari agenti in riduzione, Persona_5
entrambe statuizioni della sentenza non definitiva e definitiva che vanno riformate a seguito dell'accoglimento dell'appello principale di (n.q. di erede di ). Parte_1 CP_13
Ne consegue che detti motivi vanno accolti sulla base delle considerazioni già sopra svolte nell'esaminare l'appello principale, con l'ulteriore modifica, quanto alla statuizione della sentenza definitiva, che la condanna di alla restituzione dell'integrale Persona_5
valore dei buoni fruttiferi dallo stesso incassati ( indicato in parte motiva nella somma di complessivi € 103.660,12, comprensiva degli interessi maturati sino al 31.5.2007) deve pronunciarsi in favore della massa, invece che delle tre parti vittoriose in riduzione ( che tali più non sono).
10.1.5. Il quinto e il settimo motivo sono, invece, inammissibili.
Con essi l'impugnante protesta che le due sentenze gravate avrebbero omesso di considerare, nella ripartizione dei beni, i frutti maturati successivamente all'apertura della successione, sebbene il CTU ne avesse già sviluppato un (seppure incompleto) calcolo nella relazione del 13.12.2010, quantificandoli in € 311.083,54 e avrebbero, del pari obliterato di indicare quali singoli eredi ( o eventualmente terze persone) fossero nel possesso degli immobili al momento dell'apertura della successione e successivamente, godendo dei relativi frutti.
In particolare, l'appellante fa riferimento al possesso esclusivo di beni immobili da parte del coerede , deducendo che le due sentenze avrebbero del tutto ignorato tale circostanza. CP_1
Ebbene, dall'esame degli atti del primo grado, non emerge alcun vizio di omessa pronuncia, atteso che non risulta che abbia in precedenza proposto alcuna domanda di Persona_5
rendiconto di frutti civili e/o di danni per l'uso esclusivo di beni ereditari da parte di altro coerede, sicché una tale pretesa è del tutto nuova e, come tale, inammissibile in sede di gravame, stante il divieto dei “nova” ai sensi dell'art. 345 cpc. Considerazione, quest'ultima, che vale a superare anche le contestazioni alla CTU ribadite nelle comparse conclusionali di e quali eredi di CP_6 CP_5 [...]
in ordine alla determinazione dei frutti per il mancato godimento di beni comuni, Per_2
trattandosi di nuove pretese, non oggetto di domanda in primo grado, che non possono trovare ingresso in appello.
10.1.6. Infine, è inammissibile anche il sesto motivo dell'appello, con cui si deduce la mancata valutazione del buono fruttifero n. 1027056/07 del valore capitale di lire 26 milioni oltre al valore delle relative cedole pari a lire 698.700, che a dire dell'impugnate sarebbero stati oggetto di attribuzione diretta in favore di giusta ordinanza del Controparte_3 tribunale del 18.4.2008.
Invero, nell'ordinanza del 18.4.2008 non si rinviene alcuna disposizione in favore di
[...]
nei termini dedotti in appello, sicché, per come proposto, il motivo appare del CP_3
tutto sganciato dal contenuto del provvedimento richiamato a fondamento della doglianza.
In ogni caso, la doglianza mira a modificare la sentenza con imputazione alla quota di delle predette somme, senza avvedersi che in alcuna parte della pronunce gravate CP_3
il tribunale si occupa di determinare la quota della predetta coerede. Anche per tale ragione, quindi, il motivo non appare confrontarsi con il contenuto della gravate decisioni e va considerato inammissibile.
10.1.7. In conclusione, l'appello proposto da è solo parzialmente fondato e Persona_5
va accolto limitatamente al secondo e quarto motivo, mentre nel resto va dichiarato inammissibile.
11. La riforma delle sentenze gravate comporta una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado, considerando l'esito complessivo della controversia.
11.1. A tal fine, vanno considerati soccombenti gli aventi causa di Persona_7 CP_1
e stante il rigetto delle loro domande di riduzione delle disposizioni
[...] Persona_2 testamentarie;
del pari soccombenti sono risultate e la cui CP_7 CP_8
domanda di rivendica di un buono fruttifero è stata rigettata in primo grado e l'appello incidentale da esse proposto dichiarato inammissibile per tardività; soccombente è anche la cui condanna alla restituzione dei buoni fruttiferi per la somma di € Persona_5 103.660,12 è stata confermata, sebbene a favore della massa ( e non dei coeredi agenti in riduzione).
11.2. Ciò posto, ricorrono i presupposti, stante la reciproca soccombenza, per la compensazione delle spese dell'intero giudizio tra gli aventi causa di Persona_7
(ora sue eredi e , (ora suoi eredi Persona_2 CP_6 CP_5 Persona_5
indicati in epigrafe), e CP_8 Persona_13
11.3. Vanno, invece, condannati tutti i predetti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado in favore di e (quale unica parte CP_2 Controparte_3
appellata, in quanto costituite sia in primo che secondo grado congiuntamente) e in favore di
(ora sua erede costituita . Persona_1 Parte_1
11.4. La liquidazione va operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. modifiche., tenuto conto del valore della causa (quota da reintegrare contestata: scaglione da € 52.001,00 ad euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta
(tutte le fasi sia in primo che secondo grado).
11.5. Non è luogo, invece, a provvedere sulle spese nei confronti degli altri eredi di
[...]
(indicati in epigrafe) rimasti contumaci. Per_1
12. Le spese della CTU del primo grado vanno poste a carico degli aventi causa di
[...]
di (suoi eredi) e , in solido, per il principio di Per_7 Persona_2 CP_1 causalità, essendosi la stessa resa necessaria per verificare la lesione di legittima da essi lamentata;
le spese della CTU svolta in appello, invece, in quanto finalizzata allo scioglimento della comunione ereditaria ab intestato e sollecitata anche dalle contestazioni alla stima del primo ausiliario avanzata da tutti i contendenti, vanno poste a carico di tutte le parti del giudizio, con vincolo di solidarietà.
La liquidazione è quella contenuta nei separati decreti del tribunale e della corte depositati in atti.
13. Posto che gli appelli riuniti sono iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti incidentali ( ora sue eredi), nonché e Persona_2 CP_1 CP_8
, queste ultime in solido tra loro, stante l'esito negativo delle rispettive CP_7
impugnazioni, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sugli appelli come sopra proposti avverso la sentenza non definitiva n. 462/2011 pubblicata il 23.11.2011 e avverso la sentenza definitiva n. 489/2012 pubblicata il 13.12.2012 del tribunale di Ariano Irpino così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello principale di (ora sua erede CP_13
RGN 362/2014 e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza non Parte_1 definitiva n. 462/2011 e della sentenza definitiva n. 489/2012 rigetta la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie avanzata in primo grado da , CP_4
e quali aventi causa di e da e Controparte_3 CP_5 Persona_7 CP_1
con conseguente caducazione delle attribuzioni in favore dei predetti Persona_2 stabilite nella sentenza definitiva su indicata;
2) Accerta la lesione della quota di riserva spettante a , CP_4 Controparte_3
e quali eredi di pari ad € 39.797,97 e, ai fini della CP_5 Persona_7 reintegrazione della stessa, attribuisce ex art. 553 c.c. in proprietà indivisa ai predetti il terreno sito in Ariano Irpino c.d Mogna foglio 46 p.lla 25 nonché la quota di buoni fruttiferi il cui controvalore è pari ad € 33.577,97;
3) In parziale accoglimento dell'appello proposto da (RGN 469/2014) in Persona_5 riforma parziale del primo capo del dispositivo della sentenza definitiva n. 489/12, condanna (ora suoi eredi indicati in epigrafe) alla restituzione dell'integrale Persona_5
valore dei buoni fruttiferi incassati in favore della massa ereditaria di CP_10 invece che in favore di , , e Persona_2 CP_1 CP_4 Controparte_3
fermo nel resto il capo;
CP_5
4) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e CP_8 [...]
CP_7
5) Rigetta gli appelli incidentali proposti da (ora sue eredi Persona_2 [...]
e e da;
CP_6 CP_5 CP_1 6) Compensa le spese del doppio grado tra , CP_4 Controparte_15
(questi tre quali aventi causa di , , (ora
[...] Persona_7 CP_1 Persona_2 sue eredi indicate in epigrafe), (ora suoi eredi indicati in epigrafe), Persona_5 CP_8
e ;
[...] Controparte_3
7) ND , (questi tre quali aventi CP_4 Controparte_15
causa di , (ora sue eredi indicate in Persona_7 CP_1 Persona_2 epigrafe), (ora suoi eredi indicati in epigrafe), e Persona_5 CP_8 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado in favore CP_3 dell'appellante ( ora sua erede che liquida: per il primo Persona_1 Parte_1 grado in € 14.103,00 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in € 675,00 per spese ed € 14.317,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
8) ND , (questi tre quali aventi CP_4 Controparte_15 causa di , (ora sue eredi indicate in Persona_7 CP_1 Persona_2
epigrafe), (ora suoi eredi indicati in epigrafe), e Persona_5 CP_8 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado in favore delle CP_3 appellate e ( da intendersi quale parte unica), che liquida: CP_2 Controparte_3
per il primo grado in € 14.103,00 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in €
14.317,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
9) Pone le spese della CTU svolta in primo grado, in solido, a carico di , CP_4
(questi tre quali aventi causa di , Controparte_15 Persona_7 CP_1
e (ora sue eredi indicate in epigrafe), nella misura già liquidata con
[...] Persona_2
separati decreti;
10) Pone le spese della CTU svolta in appello a carico, in solido, di tutti gli appellanti e gli appellati indicati in epigrafe, nella misura già liquidata con separato decreto.
11) Ferme, nel resto, le sentenze impugnate.
12) Dà atto che gli appellanti incidentali , (ora suoi eredi CP_1 Persona_2 indicati in epigrafe), e queste ultime due con vincolo di CP_8 CP_7 solidarietà, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 23.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello