Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 1
La misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro è eseguibile nei confronti del soggetto che sia stato estradato dalla Spagna, non differenziandosi sostanzialmente dalla misura del ricovero in un centro educativo speciale, prevista dall'ordinamento penale spagnolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2010, n. 20322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20322 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI VA - Presidente - del 21/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1153
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 41020/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO VA, N. IL 01/01/1956;
avverso l'ordinanza n. 29/2009 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO, del 01/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 1.10.09 la Corte d'Assise di Appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta da CO VA, estradato in Italia dalla Spagna, intesa ad ottenere la declaratoria di ineseguibilità della misura di sicurezza della casa di lavoro per anni 1 e della libertà vigilata per anni 3, conseguenti alla decisione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo in data 10.12.90. 2. La Corte ha rilevato che l'estradizione del CO dalla Spagna in Italia era avvenuta anche per l'espiazione della pena a lui inflitta da quella stessa Corte con la citata sentenza del 10.12.90, con la quale erano state disposte nei suoi confronti le misure di sicurezza anzidette;
d'altra parte l'eseguibilità di dette misure di sicurezza neppure poteva ritenersi esclusa dal principio di reciprocità, previsto in sede di ratifica da parte della Spagna della convenzione europea sull'estradizione, atteso che le misure di sicurezza erano previste anche dall'ordinamento penale spagnolo.
3. Avverso detto provvedimento della Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione CO VA per il tramite del suo difensore, che ha dedotto tre motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta violazione dell'art. 14 della convenzione europea di estradizione entrata in vigore in Italia il 4.11.63, in quanto l'autorità giudiziaria spagnola aveva concesso la sua estradizione in Italia purché lo Stato Italiano gli avesse garantito la possibilità di utilizzare i mezzi di impugnazione, idonei a salvaguardare i propri diritti di difesa;
quindi l'autorità spagnola non aveva accettato senza limiti il contenuto della richiesta di estradizione formulata dall'Italia nei suoi confronti. Col secondo motivo lamenta che fra le misure di sicurezza previste nell'ordinamento spagnolo non vi era ne' la casa di lavoro, ne' la colonia agricola, essendo le misure di sicurezza spagnole unicamente riferite alla imputabilità e nessuna di esse era limitativa della libertà personale, come invece erano da ritenere quelle della casa di lavoro. Col terzo motivo lamenta carenza di motivazione e violazione di legge del provvedimento impugnato, per avere esso ritenuto che era sufficiente che le misure di sicurezza fossero previste dall'ordinamento penale spagnolo;
al contrario, come sopra detto, le misure di sicurezza spagnole afferivano solo alla mancanza od alla diminuita imputabilità e non si aggiungevano alla pena principale, ma la sostituivano in toto;
inoltre nell'ordinamento costituzionale spagnolo era escluso che potesse esservi un'attività lavorativa imposta, come conseguenza di una condanna penale. 4. È infondato il primo motivo di ricorso proposto da CO VA.
L'applicazione delle misure di sicurezza della casa di lavoro per anni 1 e della libertà vigilata per anni 3 era stata disposte dai giudici italiani nei confronti dell'odierno ricorrente in una delle condanne comprese nel cumulo di pena, disposto nei suoi confronti dal P.G. di Palermo il 27.2.97; e l'autorità giudiziaria spagnola aveva concesso l'estradizione riferita alle pene comprese in detto cumulo, senza disporre alcuna particolare clausola riferita a dette misure di sicurezza, ovvero senza formulare alcuna esplicita riserva in ordine all'espletamento delle medesime.
Risulta inoltre pienamente osservata dall'a.g. italiana la raccomandazione svolta dall'autorità giudiziaria spagnola, che fosse cioè assicurata all'odierno ricorrente la salvaguardia dei propri diritti di difesa, atteso che l'art. 713 c.p.p. espressamente dispone che le misure di sicurezza siano applicate all'estradato solo previo accertamento della sua pericolosità sociale, da accertare, com'è noto, in esito all'espiazione della pena detentiva.
5. Sono altresì infondati i due restanti motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro. Con essi il ricorrente lamenta che l'ordinamento penale della Spagna, che aveva concesso la sua estradizione, contemplava sì le misure di sicurezza, ma unicamente finalizzate al ricovero in un centro psichiatrico, ovvero in un centro di disintossicazione, ovvero in un centro educativo speciale, si che non era prevista la misura di sicurezza della casa di lavoro, con conseguente inapplicabilità nei suoi confronti di tale tipo di misura.
Conformemente a quanto ritenuto dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo, non si ritiene invero che la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni 1 inflitta al ricorrente si differenzi in modo sostanziale da quella prevista dall'ordinamento penale spagnolo per il ricovero in un centro educativo speciale, essendo anche quest'ultima caratterizzata, come quella della casa di lavoro prevista dal nostro ordinamento, dall'accertamento della pericolosità sociale del soggetto, da accertare in termini di attualità, al momento in cui la misura deve essere in concreto applicata.
Non si ritiene infine che la misura di sicurezza della casa di lavoro si ponga in contrasto con l'ordinamento costituzionale spagnolo, che vieta l'imposizione di attività lavorativa come conseguenza di una condanna penale, atteso che il lavoro svolto dal condannato in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro viene regolarmente retribuito e persegue finalità di risocializzazione e di rieducazione del condannato.
6. Il ricorso proposto da CO VA va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010