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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/11/2025, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8286/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, IG EN, nella prosecuzione del verbale di udienza del 26.11.2025;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro
Tra
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. S. Marulli;
e
contumace. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.07.2025 la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1262/2025 emesso dal Giudice del Lavoro di Milano intimante il pagamento della complessiva somma di Euro
1.979,02, oltre accessori, in favore dell'opposto, chiedendo di dichiarare
1 nullo e improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso in opposizione a parte opposta, nessuno si costituiva per l'opposto e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.L'opposizione è fondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Dalla documentazione prodotta si evince che l'opposto ha lavorato alle dipendenze della in forza di un primo contratto a termine dal Parte_1
19.06.2023 al 31.12.2023 e di un secondo contratto a termine dal marzo
2024 al 31.08.2024
L'opposto nel ricorso monitorio si limita a fare riferimento a retribuzioni asseritamente non corrisposte per i mesi di giugno e luglio 2024, per un importo complessivo di circa € 2.900,00, dedotto un presunto acconto pari a € 920,98. Tuttavia, tale pagamento parziale, anche in ragione della mancata costituzione dell'opposto, non è supportato da alcuna prova documentale: non è stato prodotto alcun bonifico, quietanza o ricevuta che attesti l'effettivo versamento di tale somma.
2.Per converso, la opponente ha prodotto prova puntuale dei pagamenti effettuati: inizialmente un acconto per il mese di agosto (€ 882,00), seguito dal saldo complessivo delle spettanze ancora dovute mediante bonifico del 9 ottobre 2024 per un importo pari a € 4.359,98, a saldo di tutte le retribuzioni residue ancora dovute ben prima del deposito del ricorso monitorio.
Alla luce di tali argomentazioni, stante la avvenuta estinzione del debito ingiunto, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opposto.
P.Q.M.
2 Il Giudice, IG EN, definitivamente pronunziando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla “ con Parte_1 ricorso depositato in data 2.07.2025 nei confronti di CP_1 così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna, altresì, parte opposta al pagamento delle spese di lite di parte opponente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 26.11.2025
Il Giudice
( IG EN)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, IG EN, nella prosecuzione del verbale di udienza del 26.11.2025;
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro
Tra
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. S. Marulli;
e
contumace. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.07.2025 la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1262/2025 emesso dal Giudice del Lavoro di Milano intimante il pagamento della complessiva somma di Euro
1.979,02, oltre accessori, in favore dell'opposto, chiedendo di dichiarare
1 nullo e improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Nonostante la ritualità della notificazione del ricorso in opposizione a parte opposta, nessuno si costituiva per l'opposto e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
1.L'opposizione è fondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Dalla documentazione prodotta si evince che l'opposto ha lavorato alle dipendenze della in forza di un primo contratto a termine dal Parte_1
19.06.2023 al 31.12.2023 e di un secondo contratto a termine dal marzo
2024 al 31.08.2024
L'opposto nel ricorso monitorio si limita a fare riferimento a retribuzioni asseritamente non corrisposte per i mesi di giugno e luglio 2024, per un importo complessivo di circa € 2.900,00, dedotto un presunto acconto pari a € 920,98. Tuttavia, tale pagamento parziale, anche in ragione della mancata costituzione dell'opposto, non è supportato da alcuna prova documentale: non è stato prodotto alcun bonifico, quietanza o ricevuta che attesti l'effettivo versamento di tale somma.
2.Per converso, la opponente ha prodotto prova puntuale dei pagamenti effettuati: inizialmente un acconto per il mese di agosto (€ 882,00), seguito dal saldo complessivo delle spettanze ancora dovute mediante bonifico del 9 ottobre 2024 per un importo pari a € 4.359,98, a saldo di tutte le retribuzioni residue ancora dovute ben prima del deposito del ricorso monitorio.
Alla luce di tali argomentazioni, stante la avvenuta estinzione del debito ingiunto, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opposto.
P.Q.M.
2 Il Giudice, IG EN, definitivamente pronunziando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla “ con Parte_1 ricorso depositato in data 2.07.2025 nei confronti di CP_1 così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna, altresì, parte opposta al pagamento delle spese di lite di parte opponente, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 26.11.2025
Il Giudice
( IG EN)
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