Sentenza 8 ottobre 2002
Massime • 1
Integra il delitto di diserzione immediata, previsto dall'art. 149 cod. pen. mil. di pace, la condotta del militare, assegnato all'equipaggio di allarme di un aeromobile che, durante il periodo nel quale sia previsto il possibile impiego del mezzo, sia pure subordinatamente all'avverarsi di esigenze operative, si ponga di fatto nella condizione di non essere informato, da parte del corpo di appartenenza, della partenza del velivolo, così prevedendo e volendo l'evento come conseguenza del proprio comportamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2002, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/10/2002
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 749
3. Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 17428/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) dal Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello;
2) da MERCENARO Adriano, n. 15.10.1964 a Villa di Tirano;
avverso la sentenza in data 7.12.2001 della Corte Militare di Appello;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Francesco GENTILE, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Sentito il difensore, Avv. Roberto MONTORZI.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe è stata confermata la condanna inflitta dal Tribunale Militare di Cagliari a MERCENARO Adriano per reato di diserzione immediata. L'imputato, sottufficiale della Marina Militare assegnato all'equipaggio di allarme di un aeromobile per il periodo dalle 8 del 20.9.2000 alla stessa ora del giorno successivo, secondo quanto accertato dai giudici di merito doveva restare reperibile per tutto il tempo a mezzo telefono o, se questo fosse risultato inutilizzabile, era tenuto ad informarsi periodicamente di eventuali situazioni che richiedessero la partenza del velivolo. Di fatto, nella serata del 20.9 si era verificata la necessità di un volo di emergenza;
il telefono fisso dell'abitazione del MERCENARO risultò peraltro "inesistente", il cellulare spento, un aviere inviato per la consegna a mano della convocazione non riuscì a individuare il pulsante - mal distinguibile - del suo appartamento e non ebbe risposta ad alcuni campanelli dello stabile suonati a caso;
inserì comunque l'avviso sotto il tergicristallo della vettura dell'imputato. Questi rientrò in aeroporto secondo il normale orario per mezzo del pullman di servizio, e non potè quindi imbarcarsi sull'aereo, che decollava alle 7.20, in pratica contemporaneamente al suo arrivo. Fu poi chiarito che il numero telefonico dell'abitazione era stato proprio allora cambiato, perché in precedenza assegnato ad un'agenzia aperta anche di notte, il che aveva provocato al nuovo utente immaginabili disagi. Quanto al cellulare, l'imputato sosteneva di averlo lasciato acceso, attribuendone lo spegnimento ad un difetto della batteria. Secondo le sue dichiarazioni, come riportate in sentenza, "quando la mattina seguente lo aveva acceso, aveva trovato un massaggio del Comando in segreteria per la presentazione in aeroporto in tempo utile".
Tanto premesso, il giudice di appello ravvisava "il dolo nella forma eventuale, avendo l'imputato accettato il rischio di non essere rintracciato essendosi posto in condizione di non essere rintracciabile ne' a mezzo telefono, ne' a mezzo di personale invito, e non essendosi curato di telefonare".
Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale Militare e l'imputato, denunciando concordemente erronea applicazione della norma incriminatrice, che contempla fra gli elementi costitutivi della diserzione immediata, come prevista al n. 1 dell'art. 149 c.p.p. M.p.f la "partenza" dell'aeromobile, onde di tale dato fattuale il soggetto deve essere consapevole e, se l'abbia ignorato, anche per colpa, non è ravvisabile la componente soggettiva del reato. Inoltre, il ricorso del MERCENARO censura sotto il profilo dell'omessa assunzione di prova decisiva la mancata acquisizione della "normativa n. 2/9 MARISTAT UIAV" di cui, contrariamente a quanto asserito dalla sentenza impugnata, era stata chiarita la rilevanza, sotto il profilo della prova di una inadeguata organizzazione, da parte del comando di stormo, delle modalità di comunicazione e del piano di recupero del personale in allarme, il quale da parte sua è soltanto tenuto a mantenere la fisica reperibilità; per analogo motivo viene censurata la mancata trascrizione della deposizione del comandante Camboni. I ricorsi sono infondati. I ricorrenti hanno fatto erroneo riferimento al principio affermato in precedente decisione di questa Corte (Sez. 1^ 4/28.10.1991, P.G. in proc. Tripi), secondo cui il membro dell'equipaggio che ignori - anche per sua colpa - il momento della partenza della nave o dell'aeromobile non può essere considerato responsabile di diserzione immediata, posto che tale dato fattuale è elemento costitutivo della fattispecie incriminata all'art. 149 n. 1, 2^ ipotesi, C.P.M.P. ("militare... appartenente all'equipaggio... che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza..."), di cui l'incolpato - trattandosi di reato doloso - deve avere coscienza. Tale principio, infatti, è applicabile quando la partenza sia un evento imprevedibile e incerto "an et quando", onde è rimesso all'autorità militare l'onere di informare gli appartenenti all'equipaggio che legittimamente non si trovino a bordo. Quando invece, come nel caso di specie, l'equipaggio sia in allarme per un segmento cronologico individuato, durante il quale l'impiego della nave o dell'aeromobile sia previsto, seppure subordinatamente al verificarsi di esigenze operative, e siano state impartite apposite istruzioni affinché il personale mantenga costanti contatti onde riceverne tempestiva notizia, non può dirsi che il momento della partenza sia ignoto, essendo esattamente localizzato nel tempo - seppure soggetto a condizione sospensiva - nè che la mancata attivazione dei sistemi informativi prescritti dagli ordini ricevuti configuri semplice negligenza, essendo l'evento (assenza in caso di chiamata) preveduto e voluto quale conseguenza della propria condotta. Pertanto, poiché in linea di fatto il giudice "a quo" ha ravvisato una consapevole interruzione dei contatti ed omissione delle attività informative in violazione delle disposizioni impartite, corretta è l'affermazione di responsabilità, ne' rilevano le ulteriori obiezioni avanzate con il ricorso dell'imputato, che configurano censure in pianto di fatto o concernenti questioni irrilevanti circa la concomitante indeguatezza dei tentativi di informazione da parte dell'autorità militare. I ricorsi vanno perciò respinti e la parte privata condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2003
La Corte Suprema di Cassazione Sezione Prima Penale con ordinanza n. 2811 del 30.05.2003. Così dispone: "La correzione del ?????????????????????????????????????????????????????????????????????