Art. 4. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:
a) le modalita' di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive;
b) i tipi di imballaggio delle mole abrasive;
c) i limiti di impiego di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
d) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;
e) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'articolo 5;
f) le modalita' per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 6.
a) le modalita' di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive;
b) i tipi di imballaggio delle mole abrasive;
c) i limiti di impiego di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
d) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;
e) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'articolo 5;
f) le modalita' per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'articolo 6.