Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1954
Art. 1. Indennizzi e contributi per danni di guerra

Limiti territoriali della legge ai cittadini italiani ed agli enti e societa' di nazionalita' italiana sono concessi, con le modalita' e nei limiti previsti dalla presente legge, indennizzi o contributi per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in dipendenza di un fatto di guerra.
L'indennizzo o il contributo vengono concessi per i danni verificatisi nel territorio dello Stato e nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non piu' facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania.
Per i danni verificatisi in territorio estero, l'indennizzo o il contributo sono concessi limitatamente ai casi e alle condizioni previsti dall'art. 52.
Per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, alle navi, ai galleggianti ed ai relativi carichi ammessi ai benefici della presente legge, questi sono concessi qualunque sia la localita' in cui i danni si sono verificati.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954
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