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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/12/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LO NI Presidente
Dott.ssa AR ER Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa i iscritta al n. 3010/2025 V.G. promossa da nata a [...] il [...], residente in [...]
102, C.F. diploma di licenza media superiore, professione C.F._1 impiegata tecnico e nato a [...], il [...] e ivi residente in [...]
n. 5, C.F. , diploma licenza media inferiore, operaio c/o la C.F._2
Co.Mo.Las srl entrambi elettivamente domiciliati in Via Banchi di Sopra n. 48, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Peri (C.F. ), che li rappresentata C.F._3
e difende, come per procura ad litem allegata alla busta telematica del ricorso e da considerarsi apposta in calce RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: omologa separazione CONCLUSIONI PER I RICORRENTI
Voglia il Tribunale omologare la separazione personale tra le parti alle seguenti, concordate: CONDIZIONI 1) residenza familiare - I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di scegliere il domicilio e/o la residenza che più riterranno opportuna (ma con obbligo altresì di comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio). I coniugi convengono che l'immobile destinato ad abitazione coniugale, sito in Siena, Via Vallerozzi n. 102, di proprietà esclusiva della sig.ra continuerà ad Parte_1 essere abitato dalla stessa unitamente ai due figli, mentre il sig. ha già Parte_2 provveduto a trasferire il proprio domicilio in Asciano, Fraz. Arbia, Via Lauretana n. 5, nell'immobile in comproprietà con la sig.ra e vi ha già trasferito la propria Parte_1 residenza;
2) Frequentazione del genitore non collocatario– Stante il fatto che per i figli entrambi maggiorenni, ma con residenza presso la madre non esiste più una necessità giuridica di affidamento o collocazione, né di diritto di visita del genitore non convivente, le modalità di frequentazione vengono lasciate, generalmente, al libero accordo tra genitori e figlio maggiorenne, come di fatto è avvenuto dall'agosto 2024; 3) Contributo al mantenimento figli - Stante il fatto che il figlio è autosufficiente Persona_1 economicamente, a differenza di , sia pure maggiorenne, ma tuttora studente, Per_2
e stante la diversità reddituale dei coniugi e la prevalente convivenza con la madre, presso la quale entrambi i figli risiederanno, il sig. si obbliga a continuare Parte_2
a corrispondere, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, quale contributo al mantenimento di , la somma mensile di € 300,00 (trecentoeuro), per 12 Per_2 mensilità annue, da corrispondersi, in via anticipata con valuta entro il 7 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c presso la BA SA (codice IBAN [...]) intestato a il contributo di cui Parte_1 sopra, sarà rivalutato annualmente, con riferimento all'indice ISTAT decorrente dalla data del presente atto nella misura della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4) Spese straordinarie - Saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, le spese di natura straordinaria relative al figlio, ovverosia quelle che trascendono le prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Siena con le modalità di comunicazione previste, indicate qui di seguito a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: A) le spese mediche:
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche presso strutture pubbliche, le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN, spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto di uso non estetico, ove prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal SSN;
esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N, solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: mediche sanitarie non urgenti presso strutture private o intra moenia, cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, spese farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici), trattamenti sanitari non erogati dal SSN o previsti dal SSN ma effettuati privatamente. B) le spese scolastiche:
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: tasse ed assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti statali;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata;
corsi di recupero e/o lezioni private;
dotazione; informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
mensa scolastica;
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie, rette e assicurazioni imposte per la frequentazione di istituti privati, ad eccezione di tutte le spese per l'iscrizione e per le quote mensili, inerenti alla scuola internazionale per entrambi i figli, che restano totalmente a carico della sig.ra ; nonché le spese universitarie presso università statali in caso di Pt_3 fuori corso, corsi di specializzazione/master e corsi pre e post universitari in Italia e all'estero, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
corsi di specializzazione o master;
; gite scolastiche con pernottamento;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni si di recupero e lezioni private;
private; alloggio e relative utenze presso la sede universo la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero ovvero statale C) le spese extrascolastiche.
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
centro ricreativo estivo,, se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente e collocati locati ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
altre alternative gratuite;
spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
; spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
; spese di manutenzione, , (mantenimento riparazioni, cambio gomme), bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per per essere utilizzati dalla prole;
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, di lingue, attività sportive ludiche e ricreative (pittura, teatro etc), e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei), corsi di musica e strumenti musicali, spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi, dotazione informatica (cellulare/pc/tablet), eventuali acquisti di auto o altri mezzi di trasporto per il figlio;
le spese per viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio. 5) modalità di comunicazione delle spese straordinarie - Le spese che non prevedono il preventivo accordo dovranno essere rimborsate su semplice richiesta del genitore che le ha anticipate, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa nelle modalità sotto indicate, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, (a mezzo di raccomandata a mano o a mezzo email, whatsapp o altra idonea dimostrativa della ricezione) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, con le stesse modalità di cui sopra, nell'immediatezza della richiesta (entro e non oltre 10 giorni) ed in difetto, il silenzio, sarà inteso come consenso alla richiesta. Per tutte le spese straordinarie, il genitore anticipatario delle stesse è tenuto ad inviare all'altro genitore (a mezzo fax, raccomandata, anche a mano, o e-mail o altro mezzo, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica whatsapp o altra idonea, purché comprovante l'avvenuta ricezione) la richiesta di rimborso corredata della relativa documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro giorni 30 (trenta) dall'effettuazione della spesa;
il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad € 300, al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, entro 3 giorni precedenti l'esborso, entrambi i genitori metteranno a disposizione, ciascuno per la propria quota, la somma necessaria.
6) detrazioni fiscali - Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie tutte sopra elencate saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate al figlio stesso. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si obbligano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
7) assegno unico - Le parti convengono che l'importo mensilmente percepito dalla sig.ra a titolo di assegno unico, per n. 12 mensilità all'anno, continuerà ad essere Parte_1 al 100% di sua esclusiva spettanza, obbligandosi fin d'ora il sig. a mettere a Pt_2 disposizione ogni e qualsiasi documentazione necessaria per provvedere a rinnovare tale richiesta.
8) situazione economica reddituale - Stante l'autosufficienza economica, i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimenti e dichiarano altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo.
9) trasferimenti immobiliari - Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per accordi intercorsi fra le parti, queste concordemente riconoscono la necessità, quale elemento funzionale ed indispensabile per dirimere le controversie patrimoniali, regolando così i loro reciproci rapporti economici di dare-avere, di provvedere in ordine alla proprietà come segue: A) la sig.ra si impegna e si obbliga sin d'ora a trasferire, entro e non Parte_1 oltre 60 giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza di separazione, la proprietà della sua quota di 1/2 dell'abitazione sita in Asciano (SI), Fraz. Arbia, Via Lauretana n. 5, come meglio sopra identificata al Catasto Urbano del Comune di Asciano (SI), Fg 28 particella 358 subalterno 9, categoria A/4, classe 1, consistenza vani 4,5, rendita € 209,17, della superficie di metri quadrati 73 al sig. che accetta, Parte_2 divenendone così unico proprietario. Il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con accessori, pertinenze, annessi e connessi, parti comuni, dipendenze e così con ogni altro diritto, azione e ragione che vi inerisca o ne sia accessorio. Il predetto trasferimento sarà effettuato senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. B) a fronte del trasferimento di cui al punto A) che precede, sempre a titolo di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e senza spirito di liberalità, il sig. si impegna e si obbliga a versare in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1 la somma complessiva di € 56.000,00 (cinquantaseimilaeuro), mediante assegno circolare non trasferibile, o mediante bonifico bancario istantaneo, da corrispondersi contestualmente al momento del rogito notarile di cui al punto C). C) Le parti, con la firma del presente ricorso, si obbligano alla sottoscrizione del relativo rogito notarile, da stipularsi, entro e non oltre 60 giorni, dalla comunicazione della sentenza di omologa della presente separazione da parte del Tribunale di Siena, concordando che le spese notarili oltre quelle connesse e conseguenti tutte, (ad eccezione di quelle tecniche per la conformità urbanistica e catastale e l'APE, già corrisposte ed a carico di entrambi), faranno carico esclusivamente in capo al sig. Pt_2
D) ai fini dei trasferimenti immobiliari di cui ai punti che precedono, i ricorrenti attestano sin d'ora la conformità urbanistica ex art. 40 L. 47/1985 e ss. mm., delle suddette unità immobiliari, nonché la corrispondenza delle planimetrie catastali allo stato dei luoghi, anche secondo le dichiarazioni rese negli atti notarili di acquisto, impegnandosi eventualmente ad aggiornarle in funzione della stipula del suddetto atto notarile, con tutte le produzioni (APE, etc.), in tale sede richieste dalle leggi vigenti per il valido trasferimento dei beni de quibus. E) Infine le parti dichiarano che, al fine di giungere a una soluzione consensuale della vicenda matrimoniale, sono pervenuti alla decisione di trasferire la suddetta quota di proprietà dell'immobile sopra indicato, e la somma in denaro, considerando espressamente, entrambi indispensabili e funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Ai fini fiscali, i comparenti, pertanto, chiedono fin d'ora l'esenzione da ogni imposizione fiscale ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74, e specificamente per il trasferimento immobiliare da perfezionarsi, avendo tale trasferimento e gli atti connessi motivo e ragione nella cessazione del matrimonio e nella volontà e necessità, determinatasi fra i coniugi, di definire i reciproci rapporti di natura economica e/o patrimoniale.
10) mobili - Per quanto riguarda i mobili dell'abitazione coniugale, i regali di matrimonio, gli effetti personali e quant'altro, i coniugi si danno reciproco atto di aver già concordato la relativa divisione e ritiro, esonerando la sig.ra da qualsiasi responsabilità al Parte_1 riguardo.
11) utenze e imposte – a far data dall'agosto 2024 fino alla data del rogito, il pagamento di tutte le utenze relative all'abitazione familiare che all'immobile in comproprietà, oggetto del trasferimento, così come eventuali tasse e imposte relative ad entrambi gli immobili (Tari, tasi etc…) faranno carico esclusivo, rispettivamente alla sig.ra Parte_1 ed al sig. il sig. si impegna ad effettuare le volture a suo nome, di tutte le Pt_2 Pt_2 utenze ed imposte relative all'immobile di Via Lauratana 5 entro 30 giorni dal rogito notarile;
12) patrimonio comune - Le parti hanno già provveduto a dividere il complessivo patrimonio comune e, pertanto, nulla hanno a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione, così come agli altri rapporti di dare-avere, anche con particolare riferimento ai pagamenti delle utenze, tasse, imposte e rate di mutuo fino ad oggi pagate, ad eccezione di quanto pattuito ai punti 1.3.4.6.7.9.10.11.
13) espatrio - Qualora fosse necessario, i ricorrenti si impegnano a prestare il proprio consenso, per il rilascio del passaporto e/o di documentazione equipollente valida per l'espatrio, anche per i figli minori e per gli eventuali successivi rinnovi.
14) spese - le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti.
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 12.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.9.2025 i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione assumendo : di avere contratto matrimonio civile in Siena in data 20.1.2001, trascritto nel registro degli atti relativi di detto Comune per l'anno 2001, atto n. 6 Parte II Serie C;
che dalla loro unione, nascevano n. 2 figli: nato Persona_1
a Siena il 15.6.2001, C.F e nato a [...] il [...], C.F. C.F._4 Per_2
, entrambi residenti in [...]; che il rapporto C.F._5 coniugale era andato sempre più deteriorandosi, evidenziandosi una incompatibilità tra i coniugi, tanto che erano separati di fatto dall'agosto dell'anno 2024;che erano addivenuti alla decisione di richiedere la separazione personale nella forma consensuale
Il Tribunale può omologare la separazione ( i coniugi sono separati di fatto da oltre un anno) alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse del secondogenito maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 12.9.2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede :
1) Omologa la separazione tra e (generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio civile in Siena in data 20.1.2001, trascritto nel registro degli atti relativi di detto Comune per l'anno 2001, atto n. 6 Parte II Serie C alle condizioni riportate in epigrafe .
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 12.12.2025
Il Presidente
LO NI
Il Giudice rel.est
AR ER
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LO NI Presidente
Dott.ssa AR ER Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa i iscritta al n. 3010/2025 V.G. promossa da nata a [...] il [...], residente in [...]
102, C.F. diploma di licenza media superiore, professione C.F._1 impiegata tecnico e nato a [...], il [...] e ivi residente in [...]
n. 5, C.F. , diploma licenza media inferiore, operaio c/o la C.F._2
Co.Mo.Las srl entrambi elettivamente domiciliati in Via Banchi di Sopra n. 48, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Peri (C.F. ), che li rappresentata C.F._3
e difende, come per procura ad litem allegata alla busta telematica del ricorso e da considerarsi apposta in calce RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: omologa separazione CONCLUSIONI PER I RICORRENTI
Voglia il Tribunale omologare la separazione personale tra le parti alle seguenti, concordate: CONDIZIONI 1) residenza familiare - I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di scegliere il domicilio e/o la residenza che più riterranno opportuna (ma con obbligo altresì di comunicarsi ogni cambiamento di residenza e/o domicilio). I coniugi convengono che l'immobile destinato ad abitazione coniugale, sito in Siena, Via Vallerozzi n. 102, di proprietà esclusiva della sig.ra continuerà ad Parte_1 essere abitato dalla stessa unitamente ai due figli, mentre il sig. ha già Parte_2 provveduto a trasferire il proprio domicilio in Asciano, Fraz. Arbia, Via Lauretana n. 5, nell'immobile in comproprietà con la sig.ra e vi ha già trasferito la propria Parte_1 residenza;
2) Frequentazione del genitore non collocatario– Stante il fatto che per i figli entrambi maggiorenni, ma con residenza presso la madre non esiste più una necessità giuridica di affidamento o collocazione, né di diritto di visita del genitore non convivente, le modalità di frequentazione vengono lasciate, generalmente, al libero accordo tra genitori e figlio maggiorenne, come di fatto è avvenuto dall'agosto 2024; 3) Contributo al mantenimento figli - Stante il fatto che il figlio è autosufficiente Persona_1 economicamente, a differenza di , sia pure maggiorenne, ma tuttora studente, Per_2
e stante la diversità reddituale dei coniugi e la prevalente convivenza con la madre, presso la quale entrambi i figli risiederanno, il sig. si obbliga a continuare Parte_2
a corrispondere, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, quale contributo al mantenimento di , la somma mensile di € 300,00 (trecentoeuro), per 12 Per_2 mensilità annue, da corrispondersi, in via anticipata con valuta entro il 7 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c presso la BA SA (codice IBAN [...]) intestato a il contributo di cui Parte_1 sopra, sarà rivalutato annualmente, con riferimento all'indice ISTAT decorrente dalla data del presente atto nella misura della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4) Spese straordinarie - Saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno, le spese di natura straordinaria relative al figlio, ovverosia quelle che trascendono le prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Siena con le modalità di comunicazione previste, indicate qui di seguito a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: A) le spese mediche:
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche presso strutture pubbliche, le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN, spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto di uso non estetico, ove prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal SSN;
esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N, solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: mediche sanitarie non urgenti presso strutture private o intra moenia, cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, spese farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici), trattamenti sanitari non erogati dal SSN o previsti dal SSN ma effettuati privatamente. B) le spese scolastiche:
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: tasse ed assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti statali;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata;
corsi di recupero e/o lezioni private;
dotazione; informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
mensa scolastica;
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie, rette e assicurazioni imposte per la frequentazione di istituti privati, ad eccezione di tutte le spese per l'iscrizione e per le quote mensili, inerenti alla scuola internazionale per entrambi i figli, che restano totalmente a carico della sig.ra ; nonché le spese universitarie presso università statali in caso di Pt_3 fuori corso, corsi di specializzazione/master e corsi pre e post universitari in Italia e all'estero, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
corsi di specializzazione o master;
; gite scolastiche con pernottamento;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni si di recupero e lezioni private;
private; alloggio e relative utenze presso la sede universo la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero ovvero statale C) le spese extrascolastiche.
- sia quelle che NON richiedono il preventivo accordo: un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
centro ricreativo estivo,, se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente e collocati locati ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
altre alternative gratuite;
spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
; spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
; spese di manutenzione, , (mantenimento riparazioni, cambio gomme), bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per per essere utilizzati dalla prole;
- sia quelle che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, di lingue, attività sportive ludiche e ricreative (pittura, teatro etc), e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei), corsi di musica e strumenti musicali, spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi, dotazione informatica (cellulare/pc/tablet), eventuali acquisti di auto o altri mezzi di trasporto per il figlio;
le spese per viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio. 5) modalità di comunicazione delle spese straordinarie - Le spese che non prevedono il preventivo accordo dovranno essere rimborsate su semplice richiesta del genitore che le ha anticipate, dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa nelle modalità sotto indicate, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, (a mezzo di raccomandata a mano o a mezzo email, whatsapp o altra idonea dimostrativa della ricezione) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, con le stesse modalità di cui sopra, nell'immediatezza della richiesta (entro e non oltre 10 giorni) ed in difetto, il silenzio, sarà inteso come consenso alla richiesta. Per tutte le spese straordinarie, il genitore anticipatario delle stesse è tenuto ad inviare all'altro genitore (a mezzo fax, raccomandata, anche a mano, o e-mail o altro mezzo, ivi compresa la trasmissione mediante messaggistica whatsapp o altra idonea, purché comprovante l'avvenuta ricezione) la richiesta di rimborso corredata della relativa documentazione comprovante l'esborso sostenuto, entro giorni 30 (trenta) dall'effettuazione della spesa;
il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. Per ogni singolo capitolo di spesa superiore ad € 300, al fine di non onerare uno dei genitori ad anticipare integralmente tale importo, entro 3 giorni precedenti l'esborso, entrambi i genitori metteranno a disposizione, ciascuno per la propria quota, la somma necessaria.
6) detrazioni fiscali - Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie tutte sopra elencate saranno operate da entrambi nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e pertanto dovranno essere rigorosamente intestate al figlio stesso. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si obbligano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
7) assegno unico - Le parti convengono che l'importo mensilmente percepito dalla sig.ra a titolo di assegno unico, per n. 12 mensilità all'anno, continuerà ad essere Parte_1 al 100% di sua esclusiva spettanza, obbligandosi fin d'ora il sig. a mettere a Pt_2 disposizione ogni e qualsiasi documentazione necessaria per provvedere a rinnovare tale richiesta.
8) situazione economica reddituale - Stante l'autosufficienza economica, i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o alimenti e dichiarano altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo.
9) trasferimenti immobiliari - Ai fini della risoluzione della crisi coniugale, per accordi intercorsi fra le parti, queste concordemente riconoscono la necessità, quale elemento funzionale ed indispensabile per dirimere le controversie patrimoniali, regolando così i loro reciproci rapporti economici di dare-avere, di provvedere in ordine alla proprietà come segue: A) la sig.ra si impegna e si obbliga sin d'ora a trasferire, entro e non Parte_1 oltre 60 giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza di separazione, la proprietà della sua quota di 1/2 dell'abitazione sita in Asciano (SI), Fraz. Arbia, Via Lauretana n. 5, come meglio sopra identificata al Catasto Urbano del Comune di Asciano (SI), Fg 28 particella 358 subalterno 9, categoria A/4, classe 1, consistenza vani 4,5, rendita € 209,17, della superficie di metri quadrati 73 al sig. che accetta, Parte_2 divenendone così unico proprietario. Il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con accessori, pertinenze, annessi e connessi, parti comuni, dipendenze e così con ogni altro diritto, azione e ragione che vi inerisca o ne sia accessorio. Il predetto trasferimento sarà effettuato senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi. B) a fronte del trasferimento di cui al punto A) che precede, sempre a titolo di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e senza spirito di liberalità, il sig. si impegna e si obbliga a versare in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1 la somma complessiva di € 56.000,00 (cinquantaseimilaeuro), mediante assegno circolare non trasferibile, o mediante bonifico bancario istantaneo, da corrispondersi contestualmente al momento del rogito notarile di cui al punto C). C) Le parti, con la firma del presente ricorso, si obbligano alla sottoscrizione del relativo rogito notarile, da stipularsi, entro e non oltre 60 giorni, dalla comunicazione della sentenza di omologa della presente separazione da parte del Tribunale di Siena, concordando che le spese notarili oltre quelle connesse e conseguenti tutte, (ad eccezione di quelle tecniche per la conformità urbanistica e catastale e l'APE, già corrisposte ed a carico di entrambi), faranno carico esclusivamente in capo al sig. Pt_2
D) ai fini dei trasferimenti immobiliari di cui ai punti che precedono, i ricorrenti attestano sin d'ora la conformità urbanistica ex art. 40 L. 47/1985 e ss. mm., delle suddette unità immobiliari, nonché la corrispondenza delle planimetrie catastali allo stato dei luoghi, anche secondo le dichiarazioni rese negli atti notarili di acquisto, impegnandosi eventualmente ad aggiornarle in funzione della stipula del suddetto atto notarile, con tutte le produzioni (APE, etc.), in tale sede richieste dalle leggi vigenti per il valido trasferimento dei beni de quibus. E) Infine le parti dichiarano che, al fine di giungere a una soluzione consensuale della vicenda matrimoniale, sono pervenuti alla decisione di trasferire la suddetta quota di proprietà dell'immobile sopra indicato, e la somma in denaro, considerando espressamente, entrambi indispensabili e funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Ai fini fiscali, i comparenti, pertanto, chiedono fin d'ora l'esenzione da ogni imposizione fiscale ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74, e specificamente per il trasferimento immobiliare da perfezionarsi, avendo tale trasferimento e gli atti connessi motivo e ragione nella cessazione del matrimonio e nella volontà e necessità, determinatasi fra i coniugi, di definire i reciproci rapporti di natura economica e/o patrimoniale.
10) mobili - Per quanto riguarda i mobili dell'abitazione coniugale, i regali di matrimonio, gli effetti personali e quant'altro, i coniugi si danno reciproco atto di aver già concordato la relativa divisione e ritiro, esonerando la sig.ra da qualsiasi responsabilità al Parte_1 riguardo.
11) utenze e imposte – a far data dall'agosto 2024 fino alla data del rogito, il pagamento di tutte le utenze relative all'abitazione familiare che all'immobile in comproprietà, oggetto del trasferimento, così come eventuali tasse e imposte relative ad entrambi gli immobili (Tari, tasi etc…) faranno carico esclusivo, rispettivamente alla sig.ra Parte_1 ed al sig. il sig. si impegna ad effettuare le volture a suo nome, di tutte le Pt_2 Pt_2 utenze ed imposte relative all'immobile di Via Lauratana 5 entro 30 giorni dal rogito notarile;
12) patrimonio comune - Le parti hanno già provveduto a dividere il complessivo patrimonio comune e, pertanto, nulla hanno a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione, così come agli altri rapporti di dare-avere, anche con particolare riferimento ai pagamenti delle utenze, tasse, imposte e rate di mutuo fino ad oggi pagate, ad eccezione di quanto pattuito ai punti 1.3.4.6.7.9.10.11.
13) espatrio - Qualora fosse necessario, i ricorrenti si impegnano a prestare il proprio consenso, per il rilascio del passaporto e/o di documentazione equipollente valida per l'espatrio, anche per i figli minori e per gli eventuali successivi rinnovi.
14) spese - le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti.
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 12.9.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.9.2025 i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione assumendo : di avere contratto matrimonio civile in Siena in data 20.1.2001, trascritto nel registro degli atti relativi di detto Comune per l'anno 2001, atto n. 6 Parte II Serie C;
che dalla loro unione, nascevano n. 2 figli: nato Persona_1
a Siena il 15.6.2001, C.F e nato a [...] il [...], C.F. C.F._4 Per_2
, entrambi residenti in [...]; che il rapporto C.F._5 coniugale era andato sempre più deteriorandosi, evidenziandosi una incompatibilità tra i coniugi, tanto che erano separati di fatto dall'agosto dell'anno 2024;che erano addivenuti alla decisione di richiedere la separazione personale nella forma consensuale
Il Tribunale può omologare la separazione ( i coniugi sono separati di fatto da oltre un anno) alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse del secondogenito maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 12.9.2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede :
1) Omologa la separazione tra e (generalizzati Parte_1 Parte_2 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio civile in Siena in data 20.1.2001, trascritto nel registro degli atti relativi di detto Comune per l'anno 2001, atto n. 6 Parte II Serie C alle condizioni riportate in epigrafe .
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 12.12.2025
Il Presidente
LO NI
Il Giudice rel.est
AR ER
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi