Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA OME DEL O POLO0 1 - LA CORTE S PRE FLC SSAZIO E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 14048/98 Consigliere Cron. 2137 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO - Ud. 05/07/00Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere CORTE SUPREVAN CARRAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritil L. 3000 sul ricorso proposto da: 25 GEN 2001 D'ALESSANDRO ANTONIO, domiciliato in elettivamente IL CANCELLIERE ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI che lo rappresenta e difende, giusta delega CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PASQUALE, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio in atti;
B dial Sig. D'AMATT 3000 ricorrente per diritti L.
2.9 GEN. 2001
contro
IL CANCELLIERE SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL AEROPORTI DI ROMA SISTEMA AEROPORTUALE DELLA CAPITALE S.P.A., in persona TRE 3000 CANCELLERIA del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato TERENZIO ALESSANDRO, 2000 che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
3428 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Rilasciata copia legate al Sig. NAPPL avverso la sentenza n. 7950/98 del Tribunale di ROMA, per diritti L 15 FEB. 2001 depositata il 27/04/98, R.G.N. 58849/91; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilio udienza del 05/07/00 dal CORTE SPREMA DI CASSAZIONE CELENTANO;
FFICIO COPIE udito l'Avvocato NAPPI;
Rilasciata copia legale al Sig. TEREMZI udito l'Avvocato TERENZIO;
per diritti L. 15 FEB. 2001 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore IL CANCELLIERE Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 15 aprile 1991 il Pretore di Roma accoglieva la domanda proposta dal signor NI D'ES, dipendente della società Aeroporti di Roma, nei confronti della società datrice di lavoro, e condannava questa al pagamento della somma di lire 3.854.863 quale conseguenza del dichiarato obbligo di includere l'indennità corrisposta per lavoro notturno, prestato secondo turni periodici, nella base di computo della tredicesima e quattordicesima mensilità e di altre voci. L'appello della società veniva accolto dal Tribunale di Roma, il quale, con sentenza dell'1.10.97/27.4.98, riformava la decisione di primo grado, rigettando la domanda del lavoratore. Esclusa la valenza di regola generale del principio di onnicomprensività della retribuzione, i giudici di secondo grado ritenevano che la retribuzione da prendere a base per la tredicesima e la quattordicesima mensilità, secondo le norme del contratto collettivo, fosse costituita soltanto dallo stipendio di fatto e dalla contingenza. Pur riconoscendo natura retributiva al compenso corrisposto per lavoro notturno, escludevano che lo stesso entrasse a far parte della suddetta base di computo. Escludevano poi l'applicabilità dell'accordo interconfederale del 27.10.1946, rilevando che, a prescindere dalla natura dell'attività svolta dalla società Aeroporti di Roma, tale accordo, reso obbligatorio erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 1959, era stato superato da contratti collettivi di diritto comune complessivamente più favorevoli ai lavoratori, avendo essi introdotto la quattordicesima mensilità in aggiunta alla tredicesima. 3 Rilevavano poi la estrema genericità della prospettazione contenuta nel ricorso di primo grado quanto alla pretesa incidenza della maggiorazione del lavoro notturno nel calcolo della indennità da infortunio e della indennità per malattia, essendosi limitato il ricorrente ad affermare che tali indennità costituiscono istituti legali che non hanno bisogno di illustrazione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando tre motivi di censura, NI D'ES. La società Aeroporti di Roma resiste con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 c.c. con riferimento all'art. 4 parte specifica B del CCNL 3/7/84 e dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., difetto di motivazione". Ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il compenso per il lavoro notturno, prestato secondo regolari turni periodici, non ha carattere accidentale ma rientra nella normale retribuzione;
e che, di conseguenza, tale compenso è computabile sia ai fini della indennità di anzianità sia ai fini di altri istituti indiretti per i quali la legge o il contratto facciano riferimento alla normale retribuzione di fatto giornaliera o alla retribuzione globale di fatto. Rispetto a tale interpretazione ne propone una diversa, che faccia “un passo avanti”: se la maggiorazione per il lavoro notturno prestato in turni avvicendati costituisce retribuzione normale, nella quale si compenetra, allora tale "retribuzione normale", comprensiva della ricordata maggiorazione, deve essere presa a base di calcolo per tutti gli istituti legali e contrattuali, prescindendo da uno specifico richiamo alla "normale retribuzione di fatto giornaliera” o alla “retribuzione globale di fatto”. Il Tribunale ha rifiutato tale interpretazione, smarrendosi in una sterile distinzione tra retribuzione in senso proprio e retribuzione onnicomprensiva, e richiamandosi al ccnl. Con il secondo motivo si denuncia che il Tribunale ha violato l'art. 17 dell'Accordo interconfederale per l'industria del 27 ottobre 1946, reso obbligatorio con D.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, omettendo di motivare su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Si lamenta che i giudici di appello non hanno applicato tale norma che fa riferimento, per la determinazione della tredicesima mensilità, alla ritenendo illogicamente che con retribuzione globale di fatto l'introduzione della quattordicesima i contratti collettivi abbiano attuato un trattamento economico più favorevole rispetto all'applicazione dell'accordo 27 ottobre 1946; mentre la valutazione di migliore o peggior trattamento va fatta nell'ambito dei singoli istituti contrattuali. Si deduce poi che la società Aeroporti di Roma è una società industriale, come tale soggetta alla disciplina dell'accordo del 1946 per la parte ancora applicabile. Con il terzo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 17 del ccnl 3 luglio 1984 e all'art. 17 del ccnl 13 marzo 1988, nonché contraddittorietà della motivazione anche per omesso esame di un punto decisivo della controversia. Rileva che in causa era pacifico che il lavoratore era stato ammalato nel maggio e giugno 1986; e che la società, nel corrispondere l'indennità di malattia, non ha incluso il compenso erogato per lavoro notturno. Analizza le norme di legge sulla indennità di malattia e rileva che, alla luce della evoluzione normativa, nella determinazione dell'importo di tale indennità debbono computarsi tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo di compenso per l'opera prestata, ad eccezione di quelle espressamente escluse, tra le quali non figura la maggiorazione per lavoro notturno. Lamenta che il Tribunale ha "omesso l'esame di tali assorbenti considerazioni contenute nei motivi di appello”. Il ricorso, i cui tre motivi si trattano congiuntamente in considerazione della loro manifesta connessione logico-giuridica, non è fondato. Il primo motivo risulta inammissibile, atteso che con esso - ricordata la giurisprudenza che ha ritenuto che il compenso per lavoro notturno, prestato secondo regolari turni periodici, non ha carattere accidentale ma rientra nella normale retribuzione, e che lo stesso è computabile ai fini di quegli istituti indiretti per i quali la legge o il contratto facciano riferimento alla normale retribuzione di fatto giornaliera o alla retribuzione globale di fatto - non vengono evidenziati errori ermeneutici o vizi motivazionali con riferimento alla norma contrattuale citata nel titolo, né viene precisato perché l'art. 2108 c.c. è stato violato, ma ci si limita a proporre una lettura più avanzata, lamentandosi che il Tribunale ha rifiutato di accedere alle considerazioni che "costituiscono un passo avanti” rispetto alla interpretazione che questa Corte ha fornito dell'art. 2108 c.c. Quanto alla denuncia di violazione dell'art. 17 dell'Accordo 6 interconfederale per l'industria del 27 ottobre 1946, reso obbligatorio con D.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, il quale prevede che la gratifica natalizia sia calcolata sulla base della “retribuzione globale di fatto” oraria per gli operai, e della “retribuzione globale mensile di fatto” per gli impiegati, osserva la Corte che con corretta motivazione il Tribunale ha rilevato che l'accordo interconfederale invocato era stato derogato in meglio dalla successiva contrattazione collettiva di diritto comune, complessivamente più favorevole perché prevede due mensilità aggiuntive (13a e 14a) al posto di una. La questione non è nuova, essendo già stata ritenuta corretta la interpretazione seguita dai giudici di merito negli stessi sostanziali termini adottati dal Tribunale di Roma. Come osservato da questa Corte con le sentenze 19 marzo 1992 n. 3391, 9 aprile 1993 n. 4313 e 25 ottobre 1993 n. 10586, se è vero che, quanto alla tredicesima mensilità, la normativa resa efficace erga omnes aveva recepito il principio di onnicomprensività, come espresso dal concetto di “retribuzione globale di fatto”, tuttavia la previsione della ulteriore mensilità aggiuntiva (la quattordicesima), intervenuta con la successiva contrattazione collettiva di diritto comune, atteso il carattere unitario delle due erogazioni (in quanto giustificate da una medesima causa), ha finito per risolversi nell'attribuzione al lavoratore di un trattamento economico più favorevole, e tale da comportare la deroga a favore della seconda, come consentito dall'art. 7, ultimo comma, della legge 14 luglio 1959 n.741. Non ignora il Collegio il principio, affermato tra l'altro con le sentenze n. 84 del 7 gennaio 1992 e n. 13440 del 5 ottobre 1999, secondo il quale il 7 carattere migliorativo della contrattazione collettiva di diritto comune, rispetto ai contratti collettivi resi efficaci erga omnes ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741 - carattere migliorativo che, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, di tale legge, consente la derogabilità dei secondi da parte dei primi - deve essere accertato non già in generale, con riferimento alla evoluzione delle generali condizioni economiche dei lavoratori derivanti dalla applicazione dei vari contratti collettivi succedutisi nel tempo, ma in relazione al singolo istituto preso in considerazione dal contratto (o accordo) erga omnes;
e che, in applicazione di tale principio, è stata ritenuta corretta la motivazione con la quale il giudice del merito aveva considerati come istituti contrattuali diversi la tredicesima e la quattordicesima mensilità, con la conseguente applicazione del concetto di “retribuzione globale di fatto” ai fini del calcolo della gratifica natalizia di cui all'art. 17 dell'accordo interconfederale per i lavoratori dell'industria del 27 ottobre 1946. Va però ribadito che appare congrua ed immune da vizi logici o giuridici la motivazione con la quale il Tribunale di Roma ha implicitamente ma chiaramente ritenuto che la tredicesima e la quattordicesima mensilità, giustificate dalla medesima causa, rientrino entrambe nel medesimo istituto contrattuale delle mensilità aggiuntive, con la conseguente deroga in meglio della disciplina di cui all'accordo interconfederale. È noto che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (cfr., fra le tante, Cass., 17 febbraio 1998 n. 1675). Ed è altrettanto consolidato il principio secondo il quale è fisiologico, 8 attesi i limiti del sindacato della Corte di Cassazione, che due opposte interpretazioni di giudici di merito di una medesima disposizione collettiva siano entrambe convalidate o censurate dalla Corte, a seconda del superamento o meno del controllo a questa attribuito (Cass., 11 luglio 1996 n. 6327; 10 maggio 1985 n. 2923; 2 aprile 1982 n. 2044). Le censure contenute nel terzo motivo sono anch'esse inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto assorbente, nel rigettare la domanda relativa alla pretesa incidenza della maggiorazione per lavoro notturno nel calcolo della indennità per infortunio e della indennità per malattia, la assoluta genericità della prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado, nel quale il lavoratore si era limitato a sostenere (del tutto laconicamente) che le predette indennità costituiscono "istituti legali che non hanno bisogno di illustrazione", omettendo così di esporre gli elementi di diritto (oltre a quelli di fatto) posti a base della domanda (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza). Avverso tale motivazione il ricorrente si è limitato a denunciare, nel "titolo", la violazione dell'art. 2120 c.c. in relazione all'art. 17 del ccnl 3/7/84 e all'art. 17 del ccnl 13/3/88, e il vizio di motivazione;
e a sostenere, nella esposizione del motivo, per contrastare la declaratoria di genericità del ricorso sul punto, che “in primo grado la questione era stata oggetto di dibattito tra le parti”, e che nella memoria di costituzione in appello si era “lungamente intrattenuto su tale questione sviluppando argomenti che il Tribunale ha completamente ignorato rifugiandosi nella pretesa genericità della richiesta". La difesa del ricorrente prosegue poi con l'affermare che era pacifico che il lavoratore è stato ammalato nel maggio e giugno 86 e che la società, 9 nel corrispondere l'indennità di malattia, non aveva incluso il compenso erogato a titolo di lavoro notturno. Il motivo appare chiaramente generico e inconferente, privo come è di specifiche censure avverso la ritenuta genericità del ricorso introduttivo sul punto. Inutile, poi, risulta la successiva trattazione delle norme di legge sulla determinazione dell'importo dell'indennità di malattia. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al rimborso delle spese nei confronti di controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio in favore della società resistente, spese che liquida in lire 47.000, oltre lire 1.500.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 5 luglio 2000. كل س IL 1. cons.estensore Il Presidente ه Жы Chillieеле IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2.5 GEN. 2001 I , D SA LLO FL ABORATORE A M S E 0 A R I BO 1 DI CANCELLERIA , T . 3 T ESA 3 D R 5 'A T STA SP . R L N O I O N L I C PO E N 3 D G -7 I IM O S -8 A N A 1 D E D S 1 E TE I , E A O ESEN R G O IST G T IT E EG L IR R D A L O L E D 10