Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/1999, n. 471
CASS
Sentenza 19 gennaio 1999

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Il compenso per l'opera prestata dal curatore fallimentare non può essere liquidato dal giudice prima dell'approvazione del rendiconto della gestione presentato dallo stesso, in quanto solo attraverso tale operazione è possibile valutare adeguatamente l'importanza e l'efficacia dell'attività da lui svolta.Pertanto, il provvedimento con il quale il tribunale rigetti la richiesta di liquidazione di tale compenso, avanzata prima della presentazione del rendiconto, ha natura interlocutoria, rinviando solamente detta liquidazione, senza incidere sul diritto soggettivo del curatore, e, perciò, esso non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/1999, n. 471
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 471
    Data del deposito : 19 gennaio 1999

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