Sentenza 19 gennaio 1999
Massime • 1
Il compenso per l'opera prestata dal curatore fallimentare non può essere liquidato dal giudice prima dell'approvazione del rendiconto della gestione presentato dallo stesso, in quanto solo attraverso tale operazione è possibile valutare adeguatamente l'importanza e l'efficacia dell'attività da lui svolta.Pertanto, il provvedimento con il quale il tribunale rigetti la richiesta di liquidazione di tale compenso, avanzata prima della presentazione del rendiconto, ha natura interlocutoria, rinviando solamente detta liquidazione, senza incidere sul diritto soggettivo del curatore, e, perciò, esso non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/01/1999, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA IO,rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI 6, presso l'avvocato ROMANO VACCARELLA;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO MILANO PARCO EST V SpA;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di MILANO, depositato il 07/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/98 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Motivi della decisione
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 39 l. fall., 17 comma 3 l. 23 agosto 1988, n. 400, 1, 2 comma 1 e 4
comma 1 del D.M. 28 luglio 1992, n. 570; difetto di motivazione. Sostiene che l'art. 39 l. fall., allorché stabilisce che la liquidazione del compenso al curatore va fatta dopo l'approvazione del rendiconto, impedisce solo il pagamento ma non anche la liquidazione del compenso prima che il rendiconto sia approvato. Sicché il tribunale, come in altre occasioni, avrebbe dovuto liquidare il compenso e condizionarne il pagamento all'approvazione del conto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione degli art. 39 l. fall., 17 comma 3 l. 23 agosto 1988, n. 400, 1, 2 comma 1 e 4 comma 1 del D.M. 28 luglio 1992, n. 570, e difetto di motivazione, lamentando che il tribunale non abbia provveduto a liquidare il compenso in relazione all'opera prestata dal richiedente, secondo quanto prescrive in particolare l'art. 2 comma 1 del D.M. 28 luglio 1992, n. 570. Il provvedimento del tribunale, inoltre, sarebbe certamente censurabile, per violazione di legge o per vizio di motivazione, sia se avesse voluto negare il diritto del curatore cessato a un qualsiasi compenso, anche minimo, sia se avesse inteso escludere la possibilità, prima della chiusura del fallimento, di liquidare il compenso con le modalità proposte.
Il provvedimento impugnato, comunque, è privo di motivazione, perché non spiega per quale ragione il compenso non sia stato liquidato neppure con criteri diversi da quelli prospettati dal ricorrente.
3.I0 ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che, secondo un'indiscussa giurisprudenza, rientra sempre nella competenza del giudice dell'impugnazione l'interpretazione del contenuto della decisione impugnata, che va effettuata ricercando il senso precettivo del provvedimento nella correlazione tra il dispositivo e la motivazione unitariamente considerati (Cass., sez. II, 21 gennaio 1964, n. 135, m. 300189). Sicché anche la Corte di cassazione ha il potere di interpretare la decisione impugnata e la portata del suo valore precettivo, alla stregua del complessivo contenuto del provvedimento, salvo il caso di contrasto tra la motivazione e il dispositivo che si traduca in un vizio intrinseco della costruzione logica della decisione, eliminabile solo attraverso la cassazione e l'affidamento di nuovi accertamenti e valutazioni al giudice di rinvio (Cass., sez. L, 8 febbraio 1978, n. 610, m. 389916).
Ciò posto, nel caso in esame appare evidente come il Tribunale di Milano non abbia affatto inteso negare il diritto del ricorrente a un compenso per l'opera prestata quale curatore fallimentare. I giudici del merito hanno solo constatato l'impossibilità della liquidazione sollecitata dall'avv. Tavormina, per due ragioni: per la perdurante pendenza del giudizio di rendiconto e per i criteri di liquidazione proposti dal richiedente che imponevano una valutazione complessiva dell'andamento della procedura.
Delle due ragioni addotte dai giudici del merito, è certamente fondata e assorbente quella relativa all'impossibilità di liquidare il compenso prima dell'approvazione del conto di gestione presentato dal curatore.
Questa interpretazione dell'art. 39 comma 2 l. fall., oltre che doverosamente fedele al testo letterale della norma, risponde anche a ragioni di carattere sistematico. Infatti, sia quando il curatore abbia completato la sua opera sia quando l'abbia prematuramente interrotta, come nel caso in esame, il criterio fondamentale cui il giudice deve ispirarsi nella liquidazione del compenso è sempre la considerazione dell'importanza e dell'efficacia dell'opera da lui prestata. Ed è evidente che, solo quando sia stato definito il rendiconto della gestione del curatore, è possibile valutarne equamente l'opera.
In conclusione, pertanto, il tribunale ha assunto una decisione solo interlocutoria, con la quale rinvia sostanzialmente la liquidazione del compenso spettante al ricorrente, senza negargli il relativo diritto. Si tratta allora di una decisione, che, non essendo idonea a incidere su diritti soggettivi, non è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 cost.; e per questa ragione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non v'è pronuncia sulle spese in mancanza di costituzione in giudizio della curatela fallimentare.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 7 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 19/1/1999.