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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA MARCO, Presidente e Relatore
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 538/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220013272125000 MIGLIORAM. FOND 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistente: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo di P.E.C. il 16.11.2022 al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, al Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale ed all'Agenzia delle Entrate - Riscossione s.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 bis D.L.vo 546/1992 e depositato con mezzo telematico presso la Corte di giustizia tributaria di I grado di Ragusa l'8.3.2023 ai fini della costituzione in giudizio, Ricorrente_1, patrocinata dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n° 29720220013272125000, notificata il 17/10/2022, e del ruolo n° 2022/001031, formato e reso esecutivo in data 07/03/2022, con cui la Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha posto in riscossione, per conto del Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa, la somma complessiva di €. 324,88 per l'anno 2017, di cui €. 319,00 per “ruolo istituzionale 2017” e/o
“miglioramento fondiario” ed €. 5,88 per diritti di notifica.
Parte ricorrente contesta il difetto di motivazione in ragione della mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, il difetto di potere impositivo del Consorzio di bonifica, il vizio di motivazione quanto alla indicazione dei dati relativi al fondo assoggettato ad imposizione, alla compiuta esposizione dei parametri di calcolo del contributo preteso, nonché il difetto di prova dell'approvazione del piano di bonifica regionale, del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, utile, questo, alla concreta identificazione della sussistenza del presupposto dell'imposizione costituito dal beneficio diretto in favore del fondo, di cui non v'è concreta dimostrazione, come da allegata perizia tecnica.
Conclude perché la Commissione, previa discussione in pubblica udienza, dichiari in via preliminare il difetto di potere impositivo del Consorzio con annullamento dell'opposta cartella e, in via subordinata, dichiarare erronee in eccesso le somme pretese, per l'effetto, rideterminare il dovuto sul tutto con vittoria delle spese e degli onorari di causa da distrarre in favore del difensore antistatario.
Costituitasi in lite, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha dedotto il difetto di legittimazione passiva quanto agli eccepiti vizi di merito e, quanto al difetto di motivazione della cartella di pagamento, oppone di aver predisposto l'atto, comunque a contenuto vincolato, in conformità al modello di elaborazione ministeriale senza pregiudizio dei diritti difensivi, comunque esercitati con piena cognizione di causa. Conclude perché la Commissione rigetti il ricorso, dichiari il proprio difetto di legittimazione passiva con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Le altre parti, pur regolarmente citate, non risultano costituite in lite.
Con memorie illustrative, la ricorrente ribadisce i motivi di censura con ampio richiamo di pertinente giurisprudenza
All'udienza del 21.7.2025 la controversia è stata trattata in pubblica udienza ed assunta, quindi, in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente non può condividersi l'asserita carenza di legittimazione dell'ente consortile, se intesa quale assenza di potere impositivo, posto come, da ultimo ritenuto in sede di legittimità, anche a voler condividere la tesi secondo la quale il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, che conferiva ai consorzi di bonifica il potere di riscuotere a mezzo ruolo, sia stato abrogato a far tempo dal 16.12.2010, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 3, ("Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto") ha stabilito una sorta di "ultra vigenza" della normativa richiamata dallo stesso decreto e soprattutto ha confermato la riscossione mediante ruolo delle entrate già riscosse con questo sistema (Cassazione civile sez. trib.,
23/04/2020 n.8080).
Ai sensi dell'art. 45 dello Statuto del consorzio di bonifica della Sicilia orientale “I consorzi provvedono alla riscossione dei contributi consorziali secondo le norme ed in privilegi di cui all'art. 2 del R.D. 13 febbraio
1933 n. 215 e s.m.i..” e quali, mandatari senza rappresentanza dell'ente accorpante, assumono gli obblighi ed esercitano i diritti in nome proprio ma per conto del mandante, tale che i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante.
Va, inoltre, evidenziato che la riscossione dei contributi di bonifica viene effettuata, ai sensi dell'art. 21 R.D.
215/1933, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella e senza necessità di un preventivo avviso di accertamento, non trovando applicazione l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 che, dettato in generale per i tributi locali, presuppone che la riscossione faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo (da ultimo
Cass., sez. VI, ordinanza n. 5536/2019). Ne consegue che, quale primo atto impositivo, la cartella avrebbe dovuto esporre un impianto argomentativo alla stregua di un atto propriamente impositivo, sì da contenere le informazioni indispensabili tali da consentire al contribuente il necessario controllo, in primo luogo, sulla puntuale individuazione del titolo e dell'oggetto della pretesa e, di poi, sulla correttezza della determinazione del quantum imposto. Ciò, tuttavia, non è dato riscontrare nella cartella impugnata, secondo le declinazioni di parte ricorrente.
Il ricorso va accolto, inoltre, nel merito.
La Commissione osserva, invero, che i Consorzi di bonifica, i cui ambiti territoriali sono definiti con riferimento ai bacini idrografici, garantiscono con la loro presenza sul territorio un'efficace funzione di presidio e di tutela territoriale.
L'attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è tuttora disciplinata dal R.D. 13.2.1933, n.
215, che all'art. 10, comma 1, stabilisce che sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato i proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica.
Per l'adempimento dei propri fini istituzionali i consorzi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate, i quali hanno natura di onere reale, ex artt. 21 e 59 del R.D.215/1933.
Peraltro, nella previsione dell'art. 860 c.c., i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio, delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
In buona sostanza, per assoggettare a contribuzione detti beni è, necessario che gli immobili, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica.
Anche la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 9857/1996, ha statuito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione;
che il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro, perché non attiene al territorio nel suo complesso ma al bene specifico di cui si tratta.
In altri termini, non è rilevante il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine d'interesse generale ma occorre, bensì, un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le spese di bonifica.
E, tuttavia, l'approvazione del piano di classifica, ha esclusivamente la funzione di esonerare l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l'insorgenza dell'onere per il consorziato, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica (Cass. 9099/2012) ovvero, in ogni caso, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio.
Per cui, contestata la legittimità e/o l'approvazione del piano di classifica ovvero l'inesistenza in fatto del beneficio in favore del terreno in proprietà del ricorrente, il ricorso merita accoglimento in quanto le circostanze di fatto, la cui mancanza ha costituito oggetto di specifica censura, non hanno costituito oggetto di prova specifica nel silenzio dell'atto impugnato, per ciò stesso del tutto inidoneo a legittimare l'azione di riscossione, avuto riguardo anche alla mancata costituzione in giudizio del Consorzio.
Per quanto detto il ricorso, pertanto, merita accoglimento con assorbimento dei residui motivi di censura ed aggravio, in solido, delle spese di giudizio in capo al Consorzio di bonifica della Sicilia orientale ed al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, comunque ritualmente citati e non comparsi, in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rilevatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, e la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (tra le altre Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2016, n. 11179).
Né ricorre alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali con riguardo alla posizione processuale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avuto riguardo alla natura delle doglianze esposte in ricorso, motivo per cui tutti i soggetti convenuti, costituiti in lite o meno, vanno condannati in solido alla rifusione di tali oneri, liquidati come in dispositivo (ex plurimis Cass., sez.
VI., 7371/2017), da distrarre in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto apposita dichiarazione.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di I grado di Ragusa, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso e condanna, in solido, il Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, il Consorzio di bonifica della Sicilia orientale nonché l'Agenzia delle Entrate – Riscossione s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 250,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA MARCO, Presidente e Relatore
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 538/2023 depositato il 08/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220013272125000 MIGLIORAM. FOND 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra in svolgimento del processo
Resistente: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo di P.E.C. il 16.11.2022 al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, al Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale ed all'Agenzia delle Entrate - Riscossione s.p.a., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 bis D.L.vo 546/1992 e depositato con mezzo telematico presso la Corte di giustizia tributaria di I grado di Ragusa l'8.3.2023 ai fini della costituzione in giudizio, Ricorrente_1, patrocinata dall'Avv. Difensore_1, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n° 29720220013272125000, notificata il 17/10/2022, e del ruolo n° 2022/001031, formato e reso esecutivo in data 07/03/2022, con cui la Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha posto in riscossione, per conto del Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa, la somma complessiva di €. 324,88 per l'anno 2017, di cui €. 319,00 per “ruolo istituzionale 2017” e/o
“miglioramento fondiario” ed €. 5,88 per diritti di notifica.
Parte ricorrente contesta il difetto di motivazione in ragione della mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, il difetto di potere impositivo del Consorzio di bonifica, il vizio di motivazione quanto alla indicazione dei dati relativi al fondo assoggettato ad imposizione, alla compiuta esposizione dei parametri di calcolo del contributo preteso, nonché il difetto di prova dell'approvazione del piano di bonifica regionale, del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, utile, questo, alla concreta identificazione della sussistenza del presupposto dell'imposizione costituito dal beneficio diretto in favore del fondo, di cui non v'è concreta dimostrazione, come da allegata perizia tecnica.
Conclude perché la Commissione, previa discussione in pubblica udienza, dichiari in via preliminare il difetto di potere impositivo del Consorzio con annullamento dell'opposta cartella e, in via subordinata, dichiarare erronee in eccesso le somme pretese, per l'effetto, rideterminare il dovuto sul tutto con vittoria delle spese e degli onorari di causa da distrarre in favore del difensore antistatario.
Costituitasi in lite, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha dedotto il difetto di legittimazione passiva quanto agli eccepiti vizi di merito e, quanto al difetto di motivazione della cartella di pagamento, oppone di aver predisposto l'atto, comunque a contenuto vincolato, in conformità al modello di elaborazione ministeriale senza pregiudizio dei diritti difensivi, comunque esercitati con piena cognizione di causa. Conclude perché la Commissione rigetti il ricorso, dichiari il proprio difetto di legittimazione passiva con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Le altre parti, pur regolarmente citate, non risultano costituite in lite.
Con memorie illustrative, la ricorrente ribadisce i motivi di censura con ampio richiamo di pertinente giurisprudenza
All'udienza del 21.7.2025 la controversia è stata trattata in pubblica udienza ed assunta, quindi, in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente non può condividersi l'asserita carenza di legittimazione dell'ente consortile, se intesa quale assenza di potere impositivo, posto come, da ultimo ritenuto in sede di legittimità, anche a voler condividere la tesi secondo la quale il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21, che conferiva ai consorzi di bonifica il potere di riscuotere a mezzo ruolo, sia stato abrogato a far tempo dal 16.12.2010, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 3, ("Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto") ha stabilito una sorta di "ultra vigenza" della normativa richiamata dallo stesso decreto e soprattutto ha confermato la riscossione mediante ruolo delle entrate già riscosse con questo sistema (Cassazione civile sez. trib.,
23/04/2020 n.8080).
Ai sensi dell'art. 45 dello Statuto del consorzio di bonifica della Sicilia orientale “I consorzi provvedono alla riscossione dei contributi consorziali secondo le norme ed in privilegi di cui all'art. 2 del R.D. 13 febbraio
1933 n. 215 e s.m.i..” e quali, mandatari senza rappresentanza dell'ente accorpante, assumono gli obblighi ed esercitano i diritti in nome proprio ma per conto del mandante, tale che i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante.
Va, inoltre, evidenziato che la riscossione dei contributi di bonifica viene effettuata, ai sensi dell'art. 21 R.D.
215/1933, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella e senza necessità di un preventivo avviso di accertamento, non trovando applicazione l'art. 1, comma 161, L. 296/2006 che, dettato in generale per i tributi locali, presuppone che la riscossione faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo (da ultimo
Cass., sez. VI, ordinanza n. 5536/2019). Ne consegue che, quale primo atto impositivo, la cartella avrebbe dovuto esporre un impianto argomentativo alla stregua di un atto propriamente impositivo, sì da contenere le informazioni indispensabili tali da consentire al contribuente il necessario controllo, in primo luogo, sulla puntuale individuazione del titolo e dell'oggetto della pretesa e, di poi, sulla correttezza della determinazione del quantum imposto. Ciò, tuttavia, non è dato riscontrare nella cartella impugnata, secondo le declinazioni di parte ricorrente.
Il ricorso va accolto, inoltre, nel merito.
La Commissione osserva, invero, che i Consorzi di bonifica, i cui ambiti territoriali sono definiti con riferimento ai bacini idrografici, garantiscono con la loro presenza sul territorio un'efficace funzione di presidio e di tutela territoriale.
L'attività di bonifica del territorio e di manutenzione dello stesso è tuttora disciplinata dal R.D. 13.2.1933, n.
215, che all'art. 10, comma 1, stabilisce che sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato i proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica.
Per l'adempimento dei propri fini istituzionali i consorzi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate, i quali hanno natura di onere reale, ex artt. 21 e 59 del R.D.215/1933.
Peraltro, nella previsione dell'art. 860 c.c., i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio, delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
In buona sostanza, per assoggettare a contribuzione detti beni è, necessario che gli immobili, oltre ad essere ricompresi nel perimetro di contribuenza, abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica.
Anche la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 9857/1996, ha statuito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione;
che il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro, perché non attiene al territorio nel suo complesso ma al bene specifico di cui si tratta.
In altri termini, non è rilevante il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fine d'interesse generale ma occorre, bensì, un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le spese di bonifica.
E, tuttavia, l'approvazione del piano di classifica, ha esclusivamente la funzione di esonerare l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l'insorgenza dell'onere per il consorziato, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l'illegittimità o l'incongruità del piano di classifica (Cass. 9099/2012) ovvero, in ogni caso, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio.
Per cui, contestata la legittimità e/o l'approvazione del piano di classifica ovvero l'inesistenza in fatto del beneficio in favore del terreno in proprietà del ricorrente, il ricorso merita accoglimento in quanto le circostanze di fatto, la cui mancanza ha costituito oggetto di specifica censura, non hanno costituito oggetto di prova specifica nel silenzio dell'atto impugnato, per ciò stesso del tutto inidoneo a legittimare l'azione di riscossione, avuto riguardo anche alla mancata costituzione in giudizio del Consorzio.
Per quanto detto il ricorso, pertanto, merita accoglimento con assorbimento dei residui motivi di censura ed aggravio, in solido, delle spese di giudizio in capo al Consorzio di bonifica della Sicilia orientale ed al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, comunque ritualmente citati e non comparsi, in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rilevatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, e la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (tra le altre Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2016, n. 11179).
Né ricorre alcuna ragione per derogare ai principi di soccombenza e causalità in tema di riparto delle spese processuali con riguardo alla posizione processuale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avuto riguardo alla natura delle doglianze esposte in ricorso, motivo per cui tutti i soggetti convenuti, costituiti in lite o meno, vanno condannati in solido alla rifusione di tali oneri, liquidati come in dispositivo (ex plurimis Cass., sez.
VI., 7371/2017), da distrarre in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto apposita dichiarazione.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di I grado di Ragusa, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso e condanna, in solido, il Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, il Consorzio di bonifica della Sicilia orientale nonché l'Agenzia delle Entrate – Riscossione s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 250,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore del difensore antistatario.