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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- LA OR LA ed estensore
- RI Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2809/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pendente tra rappresentata e difesa da Avv. COFANO VITO LUIGI, Parte_1
-parte attrice-
e rappresentato e difeso da Avv. COFANO VITO LUIGI, Controparte_1
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte Parte_1 convenuta in forza di matrimonio concordatario celebrato in data 01/10/2004. Ha precisato che dalla loro unione è nato un figlio, , in data 06/08/2005. Per_1
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento di separazione personale omologato alle condizioni concordate tra le parti ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 04/03/2025). I.2.- Previa designazione del giudice delegato per la trattazione e comunicazione al Pubblico
Ministero, all'udienza del 26/09/2025 innanzi al giudice delegato la parte resistente, CP_1
si è costituita in giudizio non opponendosi alla decisione sullo status, rassegnando
[...] conclusioni conformi quanto alle questioni economiche relative al figlio (comparsa di costituzione depositata il 26/09/2025).
I.3.- Infatti, alla medesima udienza del 26/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio avendo rassegnato conclusioni conformi. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari in atti pubblicato il 29/03/2018, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 23/02/2018;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti in sede di verbale di udienza del 26/09/2025 e, pertanto, il resistente verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente autonomo, l'importo mensile Per_1 di €.170,00, nonché il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa con il locale
C.O.A..
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
2809/2025 introdotto con ricorso del 04/03/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data
01/10/2004 tra (BARI, 28/08/1981) e (BARI, Parte_1 Controparte_1
21/02/1978) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 994, parte II, serie A, anno 2004 alle condizioni di cui agli accordi intervenuti tra le parti come specificati all' udienza del 26/09/2025;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21/10/2025. Il Giudice estensore Il Presidente LA OR Giuseppe Disabato
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- LA OR LA ed estensore
- RI Guaragnella Componente pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2809/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pendente tra rappresentata e difesa da Avv. COFANO VITO LUIGI, Parte_1
-parte attrice-
e rappresentato e difeso da Avv. COFANO VITO LUIGI, Controparte_1
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte Parte_1 convenuta in forza di matrimonio concordatario celebrato in data 01/10/2004. Ha precisato che dalla loro unione è nato un figlio, , in data 06/08/2005. Per_1
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento di separazione personale omologato alle condizioni concordate tra le parti ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 04/03/2025). I.2.- Previa designazione del giudice delegato per la trattazione e comunicazione al Pubblico
Ministero, all'udienza del 26/09/2025 innanzi al giudice delegato la parte resistente, CP_1
si è costituita in giudizio non opponendosi alla decisione sullo status, rassegnando
[...] conclusioni conformi quanto alle questioni economiche relative al figlio (comparsa di costituzione depositata il 26/09/2025).
I.3.- Infatti, alla medesima udienza del 26/09/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio avendo rassegnato conclusioni conformi. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari in atti pubblicato il 29/03/2018, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del 23/02/2018;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti in sede di verbale di udienza del 26/09/2025 e, pertanto, il resistente verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente autonomo, l'importo mensile Per_1 di €.170,00, nonché il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa con il locale
C.O.A..
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
2809/2025 introdotto con ricorso del 04/03/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data
01/10/2004 tra (BARI, 28/08/1981) e (BARI, Parte_1 Controparte_1
21/02/1978) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 994, parte II, serie A, anno 2004 alle condizioni di cui agli accordi intervenuti tra le parti come specificati all' udienza del 26/09/2025;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 21/10/2025. Il Giudice estensore Il Presidente LA OR Giuseppe Disabato