Art. 6. Disposizioni in materia di flottante 1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , le parole: « ; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa puo', sentita la societa' di gestione del mercato, elevare per singole societa' la percentuale prevista dall'articolo 108 » sono soppresse. Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 112, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 112 (Disposizioni di attuazione). - 1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 112, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 112 (Disposizioni di attuazione). - 1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione.».