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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/08/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 6626/2023 R. G. vertente tra
(avv. Federico Comba) Parte_1 Parte_2
-ATTORI-
e
(avv. Francesco Mocci) Controparte_1
-CONVENUTA- e agiscono nei confronti di onde Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ottenere -in relazione al contratto di mutuo fondiario Rep. 26369/5212 stipulato con la convenuta in data 17 maggio 2006, rimodulato nella durata in data 29 settembre 2015 ed in data 26 settembre
2017, ancora in essere- l'accertamento della nullità del tasso di interesse pattuito per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c., ovvero per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
e l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.
La costituita, si oppone. CP_2
Delle rispettive ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Esperito senza esito il tentativo obbligatorio di mediazione;
depositate dalle parti le memorie ex art.171 ter cpc, la causa, senta attività istruttoria, all'esito dell'udienza di discussione orale del 7 novembre 2024, è stata riservata in decisione monocratica, ex art.281 sexies co.3° cpc.
Le conclusioni delle parti sono le seguenti:
e Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Modena, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in relazione al contratto di mutuo (e successive rimodulazioni) in esame, previa rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre CTU nei termini meglio indicati nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice, NEL MERITO accertare e dichiarare l'omessa indicazione in contratto del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi;
conseguentemente: a) dichiarare la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB;
c) compensare il credito di
e (maggior somma indebitamente corrisposta a titolo di Parte_1 Parte_2 interessi che si quantifica in Euro 15.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa) con il controcredito della banca, risultante da tale rideterminazione.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dagli attori in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere tutte le istanze istruttorie formulate dagli attori. IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA del presente procedimento”.
OSSERVA
1) Secondo parte attrice, il primo vizio rilevante del contratto sarebbe costituito dall'omessa specificazione dell'utilizzo, per il calcolo degli interessi, del regime finanziario a capitalizzazione semplice, piuttosto che composta.
Poiché a regime finanziario diverso corrisponde un differente monte interessi, tale omissione, secondo l'assunto, in primo luogo renderebbe il tasso d'interesse indeterminabile e, in secondo luogo, inciderebbe sulla trasparenza contrattuale.
Tale questione, in realtà, è del tutto comune ai mutui a tasso fisso e variabile, che si differenziano nelle modalità di determinazione del tasso, non nella metodologia applicativa lineare o composta, che può essere indifferentemente adottata in entrambi.
E' sufficiente, pertanto, in parte qua, richiamare la motivazione di Cass., SU n° 15130 del 2024 che, in relazione a mutuo a tasso fisso, al quesito pregiudiziale “se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.”, ha ritenuto “agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Tale pronuncia, altresì, ha escluso che tale omissione “sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
2) Le ulteriori censure dell'attore riguardano:
a) l'indicazione in contratto del “tasso di interesse in termini di mero TAN”.
b) che sia stata omessa l'indicazione dell'importo della rata costante.
c) che al contratto non sia stato allegato un piano di ammortamento con indicazione delle singole rate in termini di quota interessi e quota capitale. 2.1) L' assunto sub a) è erroneo in fatto, poiché nel contratto di mutuo è riportato l'Indicatore
Sintetico di Costo (ISC), che è la denominazione propria dell'indice che esprime il costo totale effettivo del servizio bancario offerto -altrimenti denominato TAEG (tasso Annuo Effettivo
Globale, noto anche come TEG, tasso effettivo globale)-, nei contratti di mutuo, anticipazione bancaria, contratti riconducibili alla categoria 'altri finanziamenti' ed apertura di credito in conto corrente offerti a clienti al dettaglio.
2.2) Gli assunti sub b) e c) sono veri soltanto in relazione al contratto originario. A partire dalla sua prima rimodulazione del 2015, tali elementi risultano infatti esattamente evidenziati in appositi allegati
Tuttavia, deve rilevarsi che il contratto originario è munito degli elementi tipici di ogni mutuo, ovvero l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso di interesse predeterminato
In esso, inoltre, sono correttamente ed esaustivamente esposti i dati che, nei contratti di mutuo a tasso variabile, concorrono alla determinazione del parametro esterno di indicizzazione assunto in contratto, ovvero
-il c.detto tenor, ovvero il tempo di rimborso in relazione al quale il parametro è indicato;
-il c.detto fixing, ovvero il momento in cui il tasso viene tempo per tempo determinato;
-la base giornaliera, ovvero il numero di giorni per anno considerati nella determinazione del parametro su base annua;
-la c.detta days count convention, ovvero la convenzione di calcolo del numero di giorni, rapportati ad anno, intercorrenti tra due date di pagamento consecutive;
-le modalità di ricalcolo della rata.
Nel contratto qui in esame, infatti, risultano esattamente indicati non solo inizio, durata e periodicità del rimborso, ma anche tutti gli altri elementi di determinazione, essendo prevista l'applicazione di interessi nella misura di 1,90 punti in più dell'Euribor 360 a sei mesi media del mese di aprile 2006 pari al 2,951%, con tasso soggetto a variazione trimestrale, di cui sono esposti tutti gli elementi di calcolo.
Più in generale, deve osservarsi che il piano di ammortamento non costituisce elemento essenziale del contratto di mutuo, ove in questo siano -come nella specie- riportati tutti i parametri noti al momento della stipula, idonei a consentire la futura determinazione periodica dei costi, in combinazione con il parametro esterno variabile nel tempo.
Nei contratti di mutuo a tasso variabile, del resto, il piano iniziale non può che conformarsi al coevo
TAEG, e quindi svolge al pari di questo -come la Banca d'Italia non ha mancato di precisare nelle proprie direttive, in più punti- funzione “meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto.”, ovvero ipotizzando che “il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito”.
E per questo che, in dette istruzioni, è previsto che il piano di ammortamento sia riportato in calce al documento di sintesi (che, si ricorda costituisce parte integrante del contratto solo "in presenza di un accordo delle parti in tal senso") soltanto “per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto”, ove il dovere informativo può essere integralmente e compiutamente svolto in fase genetica.
Ne consegue la non essenzialità di tale documento;
né ai fini della validità del contratto di mutuo, né ai fini dell'osservanza dei doveri di trasparenza informativa della banca.
3) La domanda va pertanto integralmente rigettata.
4) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.5.200,01 ed €.26.000, considerato l'importo richiesto in restituzione per indebito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel giudizio introdotto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di , così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA e al rimborso delle spese sopportate da Parte_1 Parte_2 [...]
per il giudizio, che liquida in complessivi €.
4.250 per compenso, oltre spese Controparte_1 generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
Modena, 5 agosto 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 6626/2023 R. G. vertente tra
(avv. Federico Comba) Parte_1 Parte_2
-ATTORI-
e
(avv. Francesco Mocci) Controparte_1
-CONVENUTA- e agiscono nei confronti di onde Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ottenere -in relazione al contratto di mutuo fondiario Rep. 26369/5212 stipulato con la convenuta in data 17 maggio 2006, rimodulato nella durata in data 29 settembre 2015 ed in data 26 settembre
2017, ancora in essere- l'accertamento della nullità del tasso di interesse pattuito per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c., ovvero per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
e l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.
La costituita, si oppone. CP_2
Delle rispettive ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Esperito senza esito il tentativo obbligatorio di mediazione;
depositate dalle parti le memorie ex art.171 ter cpc, la causa, senta attività istruttoria, all'esito dell'udienza di discussione orale del 7 novembre 2024, è stata riservata in decisione monocratica, ex art.281 sexies co.3° cpc.
Le conclusioni delle parti sono le seguenti:
e Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Modena, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in relazione al contratto di mutuo (e successive rimodulazioni) in esame, previa rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre CTU nei termini meglio indicati nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice, NEL MERITO accertare e dichiarare l'omessa indicazione in contratto del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli interessi;
conseguentemente: a) dichiarare la nullità del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB;
c) compensare il credito di
e (maggior somma indebitamente corrisposta a titolo di Parte_1 Parte_2 interessi che si quantifica in Euro 15.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa) con il controcredito della banca, risultante da tale rideterminazione.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, contrariis rejectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutte le domande e le richieste formulate dagli attori in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere tutte le istanze istruttorie formulate dagli attori. IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA del presente procedimento”.
OSSERVA
1) Secondo parte attrice, il primo vizio rilevante del contratto sarebbe costituito dall'omessa specificazione dell'utilizzo, per il calcolo degli interessi, del regime finanziario a capitalizzazione semplice, piuttosto che composta.
Poiché a regime finanziario diverso corrisponde un differente monte interessi, tale omissione, secondo l'assunto, in primo luogo renderebbe il tasso d'interesse indeterminabile e, in secondo luogo, inciderebbe sulla trasparenza contrattuale.
Tale questione, in realtà, è del tutto comune ai mutui a tasso fisso e variabile, che si differenziano nelle modalità di determinazione del tasso, non nella metodologia applicativa lineare o composta, che può essere indifferentemente adottata in entrambi.
E' sufficiente, pertanto, in parte qua, richiamare la motivazione di Cass., SU n° 15130 del 2024 che, in relazione a mutuo a tasso fisso, al quesito pregiudiziale “se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.”, ha ritenuto “agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Tale pronuncia, altresì, ha escluso che tale omissione “sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
2) Le ulteriori censure dell'attore riguardano:
a) l'indicazione in contratto del “tasso di interesse in termini di mero TAN”.
b) che sia stata omessa l'indicazione dell'importo della rata costante.
c) che al contratto non sia stato allegato un piano di ammortamento con indicazione delle singole rate in termini di quota interessi e quota capitale. 2.1) L' assunto sub a) è erroneo in fatto, poiché nel contratto di mutuo è riportato l'Indicatore
Sintetico di Costo (ISC), che è la denominazione propria dell'indice che esprime il costo totale effettivo del servizio bancario offerto -altrimenti denominato TAEG (tasso Annuo Effettivo
Globale, noto anche come TEG, tasso effettivo globale)-, nei contratti di mutuo, anticipazione bancaria, contratti riconducibili alla categoria 'altri finanziamenti' ed apertura di credito in conto corrente offerti a clienti al dettaglio.
2.2) Gli assunti sub b) e c) sono veri soltanto in relazione al contratto originario. A partire dalla sua prima rimodulazione del 2015, tali elementi risultano infatti esattamente evidenziati in appositi allegati
Tuttavia, deve rilevarsi che il contratto originario è munito degli elementi tipici di ogni mutuo, ovvero l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso ed il tasso di interesse predeterminato
In esso, inoltre, sono correttamente ed esaustivamente esposti i dati che, nei contratti di mutuo a tasso variabile, concorrono alla determinazione del parametro esterno di indicizzazione assunto in contratto, ovvero
-il c.detto tenor, ovvero il tempo di rimborso in relazione al quale il parametro è indicato;
-il c.detto fixing, ovvero il momento in cui il tasso viene tempo per tempo determinato;
-la base giornaliera, ovvero il numero di giorni per anno considerati nella determinazione del parametro su base annua;
-la c.detta days count convention, ovvero la convenzione di calcolo del numero di giorni, rapportati ad anno, intercorrenti tra due date di pagamento consecutive;
-le modalità di ricalcolo della rata.
Nel contratto qui in esame, infatti, risultano esattamente indicati non solo inizio, durata e periodicità del rimborso, ma anche tutti gli altri elementi di determinazione, essendo prevista l'applicazione di interessi nella misura di 1,90 punti in più dell'Euribor 360 a sei mesi media del mese di aprile 2006 pari al 2,951%, con tasso soggetto a variazione trimestrale, di cui sono esposti tutti gli elementi di calcolo.
Più in generale, deve osservarsi che il piano di ammortamento non costituisce elemento essenziale del contratto di mutuo, ove in questo siano -come nella specie- riportati tutti i parametri noti al momento della stipula, idonei a consentire la futura determinazione periodica dei costi, in combinazione con il parametro esterno variabile nel tempo.
Nei contratti di mutuo a tasso variabile, del resto, il piano iniziale non può che conformarsi al coevo
TAEG, e quindi svolge al pari di questo -come la Banca d'Italia non ha mancato di precisare nelle proprie direttive, in più punti- funzione “meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato rispetto a quello iniziale per tutta la durata del contratto.”, ovvero ipotizzando che “il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito”.
E per questo che, in dette istruzioni, è previsto che il piano di ammortamento sia riportato in calce al documento di sintesi (che, si ricorda costituisce parte integrante del contratto solo "in presenza di un accordo delle parti in tal senso") soltanto “per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto”, ove il dovere informativo può essere integralmente e compiutamente svolto in fase genetica.
Ne consegue la non essenzialità di tale documento;
né ai fini della validità del contratto di mutuo, né ai fini dell'osservanza dei doveri di trasparenza informativa della banca.
3) La domanda va pertanto integralmente rigettata.
4) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.5.200,01 ed €.26.000, considerato l'importo richiesto in restituzione per indebito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel giudizio introdotto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di , così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA e al rimborso delle spese sopportate da Parte_1 Parte_2 [...]
per il giudizio, che liquida in complessivi €.
4.250 per compenso, oltre spese Controparte_1 generali in misura pari al 15% del compenso ed accessori di legge.
Modena, 5 agosto 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-