TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/07/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicola Cosentino Presidente dott. Massimiliano Radici Giudice Relatore dott. Annarita D'Elia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 735/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1 RT e dell'avv. PURCARO FRANCESCA ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COLOMBO RT
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CP_1 C.F._3 COLBERTALDO MARINA ( ) VIA XXII MARZO, 35/B 21013 C.F._4 GALLARATE;
RESISTENTE
con l'intervento de
AVV. quale CS della minore CP_2 Persona_1
INTERVENUTA
pagina 1 di 3 P.M. presso il Tribunale in epigrafe, che concludeva come in atti
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti in relazione alla domanda di separazione
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio fa seguito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3033/24 la quale ha dichiarato la nullità della sentenza n. 694/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 24/5/2024 nell'ambito del procedimento in epigrafe.
Per effetto di tale pronuncia è stata annullata anche la statuizione in punto di separazione coniugale.
A seguito della comparsa in riassunzione depositata nell'interesse del Sig. a causa prosegue Pt_1 per trattazione, ma nel frattempo quest'ultimo ha chiesto l'emissione della sentenza parziale di separazione, richiesta alla quale controparte non si è opposta.
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione.
La domanda merita dunque accoglimento.
La causa deve proseguire per la trattazione delle ulteriori domande.
Le spese di lite verranno definite con la sentenza conclusiva del procedimento.
PQM
1) dichiara la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio con rito concordatario il 30.08.2003 in Castano Primo (MI), in CP_1 regime di separazione dei beni (atto n. 22, Parte 2, Serie A, anno 2003 Registro Atti di
Matrimonio Comune di Castano Primo);
2) Dispone la prosecuzione del giudizio per la trattazione delle ulteriori domande, come da separata ordinanza;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castano Primo (MI) di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza pagina 2 di 3 Busto Arsizio, 16 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Massimiliano Radici dott. Nicola Cosentino
pagina 3 di 3