Art. 7. Regole internazionali del debito estero 1. Il Governo, nell'ambito delle istituzioni internazionali, competenti, propone l'avvio delle procedure necessarie per la richiesta di parere alla Corte internazionale di giustizia sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei Paesi in via di sviluppo e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli.
Articolo 7 della Legge 25 luglio 2000, n. 209
Articolo 6Articolo 8
- Legge 25 luglio 2000, n. 209
Articolo 7 della Legge 25 luglio 2000, n. 209
Versione
29 luglio 2000
29 luglio 2000