Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2001, n. 7111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7111 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
LLI 9 O 8 B 6 E INOVED POP O ITA111/0 1 . E N N le , ZIO 1 a 8 n ISTRA e 9 1 p - a 1 1 istem G - E 4 R REPUBBLICA ITALIANITAL 2 s A . l D L a TE 8 e 2 h SEN itic . T E od R A m LA CO NE S PRI MA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 08041/99 Dott. Angelo GRIECO Cons. Rel. Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron. 16972 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Ud. 16/02/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IC (Ufficio Provinciale Industria, Commercio ed Artigianato) di Macerata, in persona del legale p.t., domiciliato in Roma, via dei rappresentante Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente
contro
RO PIETRELLA intimato avverso la sentenza del pretore di Macerata n.180 del 09.04/29.05.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 1 th 425 2 udienza del 16/02/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza in data 9.4/29.5.98 il V.P.O. della Pretura circondariale di Macerata esponeva che RO EL, quale legale rappresentante di due società di grande distribuzione (la Centro-Sud Distribuzione e la Socopad “La Pace”) deteneva in tre distinti punti vendita confezioni di pasta di semola di grano duro, acqua e peperoncino piccante, senza che sulle confezioni figurassero le indicazioni prescritte dalla 1.s. 580/67 e dalla 1.s. 109/92; che avverso le tre distinte ordinanze ingiunzione 95000117, 95000118 e 95000119 emesse dall'Upica di Macerata, il EL proponeva tre distinti ricorsi, poi riuniti. Pur confermando la responsabilità del EL, il Pretore riteneva che, unico essendo il contratto di acquisto della merce, trovasse applicazione l'art. 8 della 1.s. 689/81; che, inoltre, non potendosi ragionevolmente pretendere che il EL si accertasse se il prodotto alimentare in questione fosse pasta oppure no e quindi se dovesse essere o meno assoggettato alla richiamata normativa-, la sanzione irrogata dovesse essere notevolmente ridimensionata: ne risultava confermata la condanna del EL, ma alla sanzione complessiva di lire 1.600.000, con restituzione della maggior somma di lire 7.449.000 sborsata in base all'originario importo delle ingiunzioni. 2 th Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Upica di Macerata avanzando, con atto notificato il 14.04.99, un unico motivo di censura. Non si è costituito l'intimato. Motivi della decisione Assume la parte ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in violazione 2 e falsa applicazione dell'art. 28, 29 e 30.2 della 1.s. 480 [rectius, 580] del 1967 e delle prescrizioni del digs 109/92 (poi specificate negli artt. 3, 4 e 18). Nell'argomentare il motivo, la ricorrente censura l'unificazione delle infrazioni quoad penam perché il riferimento all'unico atto di acquisto è inconferente in quanto la legge sanziona non l'acquisto ma la detenzione per la vendita, avvenuta, questa, in tre distinti punti vendita;
l' asserita carenza dell'elemento psicologico è pretestuosa e fuorviante;
nessuna norma risulta citata a sostegno della ritenuta continuazione. Non è dato comprendere se la sentenza ha accolto le molteplici eccezioni sollevate dal trasgressore, ovvero ne ha confermato la responsabilità per le infrazioni ascrittegli. L'affermazione che "non si poteva ragionevolmente pretendere che [il EL] si accertasse" può essere riferita tanto all'art. 3 della 1.s. 689/81 e cioè alla negazione dell'elemento colposo o doloso quanto all'art. 11 della stessa legge, come giustificazione della riduzione della sanzione irrogata dall'Upica. Accogliendo tale seconda ipotesi, sussisterebbe peraltro la violazione dell'art. 8 della 1.s. 689/81 -richiamato non nella motivazione, ma nel solo dispositivo-, perché la norma disciplina soltanto il concorso formale di infrazioni, mentre nessuna deroga al principio del cumulo è posta nel caso di concorso sostanziale, non trovando ingresso, nella disciplina generale delle sanzioni amministrative, una figura не 3 analoga a quella della continuazione, prevista dall'art. 81 cp.. Il carattere intrinsecamente contraddittorio della motivazione è ribadito dal richiamo all'unicità dell' acquisto, che può valere ugualmente a motivare l'unicità del quadro trasgressivo o l'esclusione dell'una o dell'altra delle fattispecie trasgressive. Il ricorso va accoltocon rinvio della causa al Tribunale di Macerata, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Macerata. Roma, 16 febbraio 2001 Presidente ев Cons. est, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile D ea Bianchi Depositato a dancellería 25 MAR 2001 11 IL CANCELLIERE I L L 9 O 8 B 6 E . le E N a N n , IO e 1 p 8 Z A 9 a 1 R m - T iste 1 IS 1 - G E s 4 R 2 l a . A e L D ifich E 3 T 2 N . d E o S T E R m A 4