Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 9072/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9072/2024 R.G. promossa da:
c.f. ), con l'avv. DE FRANCO EMILIA, Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
c.f. ), con l'avv. ZAMPIERI SOFIA Controparte_1 C.F._2
resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
in punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 14 novembre 2024
Il PM è intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Comune di Legnaro (PD), al n. 5, parte II, serie C, anno2005.
Dalla loro unione nasceva la figlia minore l'11/01/2010. Persona_1
La parte ricorrente ha presentato ricorso per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi dichiarando la sussistenza di una situazione di intollerabilità della convivenza con il coniuge e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga più opportuno;
2. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento presso la madre;
Persona_1
3. Assegnare tutta la casa coniugale, con gli arredi e corredi che la compongono, alla ricorrente, ordinando al sig. altresì Per_1
lo sgombero di tutti i locali utilizzati per l'esercizio della propria attività; .
4. Disporre che il padre possa vedere la figlia , previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze della minore, Per_1
secondo le seguenti modalità:
- Il martedì pomeriggio dalle 19.00 alle 21.00 nonché week-end alterni dal sabato mattina alle ore 9.00 (ovvero, se Per_1
frequenterà la scuola o il maneggio anche il sabato dall'uscita da scuola o dal maneggio) sino alla domenica sera alle ore 21.00;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il mese di maggio;
- 3 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (dal 24/12 al 30/12) o di Capodanno
(dal 31/12 al 06/01);
- tre giorni durante le feste pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
5. Stabilire a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1
minore e con decorrenza dalla presente domanda, la somma mensile di € 650,00 entro il giorno 5 di ogni Persona_1
mese, con decorrenza dalla domanda;
importo rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
nonché il
50% di tutte le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia. Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione della documentazione fiscale pertinente e/o giustificante le stesse, al massimo entro il giorno 15 del mese successivo, sempre che vengano richieste e prodotti i documenti entro la fine del mese di assolvimento della spesa.
6. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie della minore saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore che dimostrerà di averle correttamente anticipate o rimborsate, mentre l'assegno unico universale ed altri eventuali sussidi pubblici spetteranno al
100% alla madre collocataria.
7.Con vittoria di spese e competenze di lite in caso di opposizione alle presenti condizioni.”
Si è costituito il resistente che ha chiesto:
“1. I coniugi a vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno.
2. La figlia minorenne sarà affidata a entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre. Per_1
3. Il padre terrà con sé la figlia, compatibilmente con i propri orari lavorativi e con gli impegni della stessa, previo accordo raggiunto con anticipo con la madre, ogni volta che lo desideri o ne faccia richiesta . In ogni caso, vedrà la figlia durante la settimana Per_1
il mercoledì (giornata in cui può più facilmente organizzarsi col lavoro per rientrate a casa prima), dalla fine della scuola fino alle
21.30, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
a settimane alterne, dal venerdì alle 17.30, sino alla domenica sera alle ore 21.30, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il mese di maggio;
3 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (dal
24/12 al 30/12) o di Capodanno (dal 31/12 al 06/01); tre giorni durante le feste pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
4. L'appartamento al piano terra della casa coniugale potrà essere assegnato alla moglie mentre al signor verrà assegnato Per_1
l'appartamento al piano primo che potrà utilizzare per depositare i propri effetti personali. Gli arredi e corredi rimarranno alla ricorrente a eccezione di: panca posturale, panca pesi (data in prestito dal fratello del signor , “Elitica”, cyclette, Per_1
materiali da lavoro rimasti in loco, stufa a pellet dell'ex ufficio, oggettistica di modellismo (aerei, elicotteri, droni, macchine telecomandate etc.), addobbi natalizi in vetro, presepe in legno con relativa scaffalatura, due lampade cinesi in pietra.
5. Il signor verserà alla signora entro il 15 di ogni mese, la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento Per_1 Pt_1
di , oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia, a eccezione di quelle per Per_1
l'equitazione; in via subordinata, il padre rimborserà , oltre che il 50% delle ulteriori spese straordinarie, il 20% delle spese per l'equitazione, mentre l'80% sarà a carico della signora Le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha Pt_1
anticipate previa esibizione della documentazione fiscale, al massimo entro il giorno 15 del mese successivo, sempre che vengano richieste e prodotti i documenti entro la fine del mese di assolvimento della spesa.
6. La signora potrà percepire l'intero importo dell'assegno universale figli a condizione che venga confermato l'importo Pt_1
di 300,00 euro a carico del signor per l'assegno di mantenimento di;
diversamente, ciascun coniuge percepirà la Per_1 Per_1
propria quota parte di assegno universale.
7. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie della minore saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore che dimostrerà di averle correttamente anticipate o rimborsate. Con vittoria di spese e competenze di lite che si chiede vengano liquidate con maggiorazione del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, così come previsto dall' art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014 e ss. mm.”
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 14 novembre 2024, svoltasi da remoto tramite l'applicativo Teams, confermando di non volersi riconciliare e dando atto di aver raggiunto un accordo precisando le seguenti conclusioni congiunte:
““- Dichiarare la separazione dei coniugi e trascorsi i termini di legge e passata in giudicato la relativa sentenza, anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni;
- disporre l'affidamento condiviso della minore , con collocazione prevalente presso la madre e frequentazione con il padre Per_1
secondo le seguenti modalità:
Il padre potrà vedere e stare con la figlia , Per_1
- Il mercoledì pomeriggio dalle 19.00 alle 21.00 nonché week-end alterni dal venerdì sera sino alla domenica sera alle ore 21.30;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il mese di maggio;
- 3 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (dal 24/12 al 30/12) o di Capodanno
(dal 31/12 al 06/01);
- tre giorni durante le feste pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- prevedere quale contributo per il mantenimento per la somma di € 450,00 da versarsi alla signora entro il Per_1 Pt_1
giorno 5 del mese a far data dal mese di dicembre 2024, con rivalutazione Istat a decorrere da dicembre 2025;
- stabilire che l'Assegno unico universale sia incassato interamente dalla signora con rinuncia del signor a Pt_1 Per_1
percepire la sua quota parte.
- disporre che le spese straordinarie per siano suddivise al 50% tra i genitori, eccezion fatta per le spese di equitazione, Per_1
per le quali il sig. contribuirà per il 20% con individuazione delle spese straordinarie sulla base del Protocollo del Per_1
Tribunale di Venezia del 20.9.2019; le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione della documentazione fiscale pertinente e/o giustificante le stesse, al massimo entro il giorno 15 del mese successivo, sempre che vengano richieste e prodotti i documenti entro la fine del mese di assolvimento della spesa.
- Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Stra (VE) via A. Pertile n. 93 - piano terra e piano primo, catastalmente censita al Catasto Fabbricati Fg . 5 , particella 532 sub 10 e sub 12, con relativi garage, alla signora;
Il sig. Parte_1
avrà la possibilità di utilizzare la cantina posta al piano terra per ivi depositare materiale e documenti;
alla stessa Per_1 cantina potrà solo personalmente accedere, previa comunicazione alla signora attraverso il garage dell'abitazione, Pt_1
passando per i locali lavanderia;
- La signora si impegna a rilasciare la casa coniugale al fine di poter procedere con la vendita della stessa, entro e non Pt_1
oltre il 30 giugno 2026; s'impegnano a mettere in vendita la casa con contratto definitivo di vendita da stipularsi a partire dal
30.6.2026 o prima, qualora la signora rilasciasse l'immobile in epoca precedente. I coniugi s'impegnano, qualora si Pt_1
trovasse un acquirente, a stipulare, medio tempore, un preliminare di compravendita;
- Le parti, venduta la casa, provvederanno contestualmente ad estinguere il mutuo sulla stessa gravante e il finanziamento contratto in comune con Intesa S. Paolo;
- Spese di lite compensate”.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti devono essere accolte.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze,
venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n.
151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato domanda congiunta e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione sopra riportate, che appaiono rispondenti anche all'interesse della figlia.
Considerato che le parti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata Ordinanza per la remissione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis – 51 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede: - Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 18/06/2005, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Legnaro (PD) al n. 5, parte II, serie C dell'anno 2005;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
- Provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca