CASS
Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 16011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16011 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24741/2020 R.G. proposto da: IA ZA LI, rappresentato e difeso dagli avvocati TO VI e FR IA ZA giusta procura in atti, con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei difensori;
– ricorrente – contro CONDOMINIO “PARCO FELICE”, in persona del suo amministratore pro tempore LUIGI MILIOTO, rappresentato e difeso dall’avvocato VI ME giusta procura in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
– controricorrente – nonché contro EURO PROGET IMMOBILIARE – IOVINO GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1282/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/4/2020; Civile Sent. Sez. 2 Num. 16011 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 25/05/2026 2 di 12 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/5/2026 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Flavio Troncone;
Udito per il ricorrente l’avv. Alfredo DA RO;
FATTI DI CAUSA MA DA RO, proprietario di un immobile in San Paolo Bel Sito, domandò al Tribunale di Nola di condannare il confinante e sopraelevato Condominio “Parco Felice” alla demolizione di una balaustra che consentiva una illegittima introspezione nella proprietà attorea, in violazione dell’art. 905 c.c., oltre che al risarcimento dei danni patiti, in misura da quantificare anche secondo equità. Costituitisi il Condominio e la Euro Proget Immobiliare – IO Group S.r.l. in liquidazione, società costruttrice del fabbricato condominiale, nei cui confronti il Condominio aveva spiegato domanda di manleva, il Tribunale respinse le domande attoree. Il soccombente interpose appello. Resistettero al gravame il Condominio e la terza chiamata. Con sentenza n. 1282 del 10 aprile 2020, la Corte d’appello di Napoli confermò la pronuncia gravata. Ritenne, invero, non supportata da alcun riscontro probatorio la dedotta posteriorità dell’innalzamento della ringhiera – dall’originaria altezza di metri 1,10, che consentiva l’illegittima prospectio sul fondo dell’appellante, a quella di metri 2,00 dal piano di calpestio del piazzale condominiale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 905 c.c. – rispetto all’instaurazione del giudizio di prime cure. Dichiarò altresì l’inapplicabilità al caso de quo dell’art. 902 c.c., privilegiando il contenuto del diritto di panoramicità, nonché delle distanze di cui all’art. 873 c.c., non ritenendo equiparabile il muro di cinta del Condominio ad una parete di costruzione. Infine, la Corte adita respinse, per mancanza di sufficienti prove, la pretesa risarcitoria dell’appellante. 3 di 12 Avverso la predetta sentenza MA DA RO propone ricorso per cassazione, sulla scorta di sette doglianze. Resiste con controricorso il Condominio “Parco Felice”, in persona del suo amministratore pro tempore, mentre la Euro Projet Immobiliare – IO Group S.r.l. in liquidazione è rimasta intimata. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, sollecitando l’accoglimento del terzo e del quarto motivo, con il rigetto dei restanti. In prossimità della pubblica udienza, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Attraverso la prima doglianza, articolata in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 158 e 276 c.p.c., per avere la Corte partenopea violato il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, atteso che il provvedimento in questa sede gravato è stato emesso da un Collegio differente da quello dinanzi al quale era stata discussa e trattenuta in decisione la causa. Il rilievo è infondato. Ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.p.c., alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione", e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. In grado di appello, pertanto, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15660 del 23 luglio 2020; più di recente, Sez. 1, Ordinanza n. 11339 del 2026). 4 di 12 Nel caso in esame, dall’accesso agli atti, che questa Corte può compiere essendo stato denunciato un error in procedendo (Sez. 2, n. 20716 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 16164 del 30 luglio 2015), si evince che, mentre nei verbali del 22 settembre 2017 e 16 novembre 2018 il Collegio era costituito da dr.ssa Maria Rosaria ST LI (Presidente 1), dr. Antonio Quaranta (consigliere 2) e dr.ssa Ada Meterangelis (Consigliere 3 nonché relatore), secondo l’ordine di anzianità, e si era trattato di udienze di mero rinvio, invece all’udienza del 18 ottobre 1999 la causa, previa precisazione delle conclusioni, era stata trattenuta in decisione da un collegio composto dal dr. Quaranta (Consigliere con funzioni di Presidente, per anzianità 1), dalla dr.ssa Meterangelis (Consigliere 2) e dal G.O.A. nominato relatore avv. IZ Carmina. Il predetto collegio risulta analogo a quello presente nell’epigrafe della sentenza impugnata. Fra l’altro, occorre sottolineare che il verbale di udienza fa fede fino a querela di falso e che nessuna querela risulta proposta. Inoltre, quanto all’altro profilo di nullità dedotto, a proposito del documento e) [“schema della medesima sentenza in formato XML tratto dal processo telematico in data 11,04.2020 e da firma digitale in formato AD della sentenza apposta dal Giudice Ausiliario/Relatore, Avv. IZ Carmina, sempre in data 24.02.2020, alle ore 10:51”], va considerato che il documento indicato non ha nessun rilievo perché, come è noto, la sentenza collegiale, per essere considerata tale, deve essere firmata non solo dal relatore, ma anche dal Presidente (cfr. art. 132 comma 2 cpc;
Sez. 5, n. 19323 del 18 luglio 2019). 2. Con la seconda censura è denunziata, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 158 c.p.c., per essersi il Collegio giudicante pronunciato sull’appello in presenza del giudice ausiliario relatore, nella persona dell’avv. IZ Carmina, quale estensore della sentenza successivamente impugnata, 5 di 12 conferendo al magistrato onorario, in modo strutturale e non limitatamente ad esigenze emergenziali di carattere temporaneo, le funzioni di giudice collegiale. Il motivo è infondato perché la questione, già affrontata da questa Corte in moltissime pronunce, è stata ormai superata a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021 a cui si rinvia per evidenti esigenze di sintesi espositiva (art. 121 cpc). 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe recepito elementi di prova, soggetti a valutazione, senza alcun apprezzamento critico in ordine alla posteriorità dell’innalzamento della ringhiera, da parte del Condominio, rispetto alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Il motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. A sua volta, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), 6 di 12 oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020). Nel caso di specie, il problema investe invece il riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) e la Corte territoriale non lo ha violato, giacché spettava all’attore dimostrare che, al momento della domanda, era stata aperta una veduta illegittima. Mediante un accertamento in fatto (v. pag. 7 della sentenza impugnata), i giudici di secondo grado hanno rilevato che l’unica documentazione fotografica disponibile era quella prodotta dal Condominio convenuto all’atto della costituzione, documentazione che però evidenziava “il non contestato mutamento dello stato dei luoghi rispetto alla descrizione lamentata dall’attore/appellante”. Ed allora, avendo sostenuto il Condominio che la trasformazione della originaria veduta in luce irregolare era avvenuta prima della notifica della citazione (producendo la foto dello stato dei luoghi già modificato), l’attore aveva l’onere di dimostrare il contrario, anche a fronte dell’accertamento, da parte della Corte d’appello, che vi era stata una originaria richiesta di regolarizzazione in data 30 marzo 2011, seguita da una delibera condominiale di innalzamento dell’inferriata adottata il successivo 6 giugno 2011. Pertanto, rispetto ad una citazione notificata oltre un anno dopo (precisamente il 19.7.2012), in mancanza di riscontri contrari, appare del tutto plausibile che la modifica potesse essere avvenuta in quel lasso di tempo di un anno. 4. Attraverso la quarta censura, MA DA RO deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 902 c.c. Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente 7 di 12 ritenuto che la veduta precedentemente esercitata dal Condominio non fosse da qualificare, in seguito all’instaurazione del giudizio, come luce, priva dei requisiti di cui all’art. 901 c.c. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha affermato “Nel caso trattato appare evidente, data la peculiare conformazione del sito, che la facoltà concessa al condominio appellato di osservare il paesaggio oltre il limite d’aria di sua pertinenza coincida inevitabilmente, sebbene in via del tutto marginale, con la visuale del terreno di proprietà dell’appellante, pur non conferendo detta attitudine una vera e propria attribuzione giuridicamente rilevante al titolare del fondo superiore” (pag. 9). Va premesso che la “panoramicità” del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto diverso di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino (Sez. 2, n.8572 del 12 aprile 2006). Conseguentemente, il diritto di panoramicità (rectius di panorama) non ha cittadinanza giuridica nei termini predicati dalla sentenza impugnata, giacché non è di per sé in grado di condizionare il diritto ex art. 902 c.c. del vicino di chiedere la regolarizzazione della luce in mancanza di un titolo all’uopo idoneo. D’altronde, in tema di luci irregolari, se è vero che ai sensi dell’art. 902 c.c. il vicino può chiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte le volte in cui il loro adeguamento al disposto dell’art. 901 c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l’esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo (Sez. 2, n. 12306 del 9 maggio 2023). In definitiva, secondo la perspicua osservazione del Procuratore Generale, non spetta al giudice operare altri bilanciamenti in base 8 di 12 alla condizione dei luoghi (cfr. Sez. 2, n. 12306 del 9 maggio 2023 cit.), come invece fatto dalla Corte territoriale, che sembra essersi ispirata a una personale logica equitativa, ma tuttavia priva di base giuridica, come, peraltro, ammette la stessa sentenza gravata là dove riconosce che l’attitudine alla visuale del terreno di proprietà di parte appellante non costituisce un’attribuzione giuridicamente rilevante del titolare del fondo superiore. 5. Con la quinta doglianza, articolata in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873 c.c., per non avere la Corte partenopea ritenuto che il muro da cui si apriva la preesistente veduta fosse qualificabile come costruzione, assoggettata alla disciplina sulle distanze legali tra fabbricati. Il motivo è destituito di fondamento. La sentenza impugnata afferma “Si osserva in tal senso che, dalla documentazione tecnica prodotta in atti, alcun’opera risulta posta in essere ai fini della creazione del dislivello tra i due fondi né dal Condominio, né dalla ditta costruttrice appellata, il cui intervento di rafforzamento del muro preesistente, risalente al 1997, non può qualificarsi come idonea realizzazione di nuovo manufatto” (pag. 10). L’accertamento da parte dei giudici di secondo grado è preciso e analitico e la doglianza si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013) E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce 9 di 12 un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la considerazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. In punto di diritto occorre aggiungere che, in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione di sostegno e contenimento, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, dovendosi escludere la qualifica di costruzione anche se una faccia non si presenti come isolata e l’altezza possa superare i tre metri, qualora tale sia l’altezza del terrapieno o della scarpata (Sez. 2, n. 24842 del 16 settembre 2024; Sez. 2, n. 14710 del 29 maggio 2019; Sez. 2, n. 6766 del 19 marzo 2018). Infatti, solo qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall’opera dell’uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato 10 di 12 al rispetto delle distanze stesse (Sez. 2, n. 16975 del 14 giugno 2023). 6. Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 949, c. 2 c.c., giacché la Corte territoriale, pur avendo accertato l’esistenza della veduta sulla proprietà attorea sin dal 2001-2002, venuta meno soltanto a seguito dell’innalzamento della balaustra in controversia, non avrebbe accolto il richiesto risarcimento del danno, da ritenersi in re ipsa. Il mezzo d’impugnazione è destituito di fondamento. Il ricorrente lamenta che la sentenza di secondo grado abbia rigettato la richiesta di risarcimento del danno “non potendo ritenere, nel caso specifico, automaticamente operante la tutela del danno in re ipsa, implicante un pregiudizio figurativo, previsto dall’ordinamento per fattispecie non assimilabili a quella oggetto di causa”. In realtà, l’affermazione della Corte d’appello è conforme al consolidato più recente orientamento di legittimità, secondo cui il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni (Sez. 2, n. 10328 del 18 aprile 2025; Sez. U. n. 33645 del 15 novembre 2022). Pertanto, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore 11 di 12 e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 27126 del 6 ottobre 2021; Sez. 3, n. 14268 del 25 maggio 2021). 7. Con la settima doglianza, articolata in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2490, c. 6 e 2495 c.c. nel testo introdotto dal D. Lgs. 17.1.2003, n.
6. Il Giudice di seconde cure avrebbe omesso di rilevare il difetto di legittimazione ad agire in capo alla Euro Proget Immobiliare, atteso che, al tempo della sua costituzione nel giudizio di primo grado, la società doveva essere considerata cancellata dal registro delle imprese, non avendo depositato, dal momento della liquidazione e per oltre tre anni consecutivi, il bilancio finale di liquidazione. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse (art. 100 cpc). Riguarda infatti la posizione del terzo chiamato in garanzia dal convenuto, nei cui confronti l’originario attore non aveva svolto domande e il motivo non indica quale effetto concreto possa comportare il suo accoglimento per il proprietario nel giudizio di violazione di distanze promosso contro il vicino. In definitiva, deve essere accolto il quarto motivo del ricorso e rigettati i restanti. La causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda, sulla scorta del seguente principio: “il diritto di panoramicità (rectius di panorama) 12 di 12 rileva solo nei confronti di una servitus altius non tollendi e non può ostacolare il diritto del vicino di chiedere la regolarizzazione di una veduta o di una luce, ai sensi dell’art. 905 o 902 c.c., in mancanza di un titolo all’uopo idoneo”. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla determinazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 14 maggio 2026, nella camera di consiglio delle Seconda Sezione Civile. IL PRESIDENTE OR IA IL CONSIGLIERE ESTENSORE AU CC
– ricorrente – contro CONDOMINIO “PARCO FELICE”, in persona del suo amministratore pro tempore LUIGI MILIOTO, rappresentato e difeso dall’avvocato VI ME giusta procura in atti, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
– controricorrente – nonché contro EURO PROGET IMMOBILIARE – IOVINO GROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1282/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/4/2020; Civile Sent. Sez. 2 Num. 16011 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 25/05/2026 2 di 12 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/5/2026 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Flavio Troncone;
Udito per il ricorrente l’avv. Alfredo DA RO;
FATTI DI CAUSA MA DA RO, proprietario di un immobile in San Paolo Bel Sito, domandò al Tribunale di Nola di condannare il confinante e sopraelevato Condominio “Parco Felice” alla demolizione di una balaustra che consentiva una illegittima introspezione nella proprietà attorea, in violazione dell’art. 905 c.c., oltre che al risarcimento dei danni patiti, in misura da quantificare anche secondo equità. Costituitisi il Condominio e la Euro Proget Immobiliare – IO Group S.r.l. in liquidazione, società costruttrice del fabbricato condominiale, nei cui confronti il Condominio aveva spiegato domanda di manleva, il Tribunale respinse le domande attoree. Il soccombente interpose appello. Resistettero al gravame il Condominio e la terza chiamata. Con sentenza n. 1282 del 10 aprile 2020, la Corte d’appello di Napoli confermò la pronuncia gravata. Ritenne, invero, non supportata da alcun riscontro probatorio la dedotta posteriorità dell’innalzamento della ringhiera – dall’originaria altezza di metri 1,10, che consentiva l’illegittima prospectio sul fondo dell’appellante, a quella di metri 2,00 dal piano di calpestio del piazzale condominiale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 905 c.c. – rispetto all’instaurazione del giudizio di prime cure. Dichiarò altresì l’inapplicabilità al caso de quo dell’art. 902 c.c., privilegiando il contenuto del diritto di panoramicità, nonché delle distanze di cui all’art. 873 c.c., non ritenendo equiparabile il muro di cinta del Condominio ad una parete di costruzione. Infine, la Corte adita respinse, per mancanza di sufficienti prove, la pretesa risarcitoria dell’appellante. 3 di 12 Avverso la predetta sentenza MA DA RO propone ricorso per cassazione, sulla scorta di sette doglianze. Resiste con controricorso il Condominio “Parco Felice”, in persona del suo amministratore pro tempore, mentre la Euro Projet Immobiliare – IO Group S.r.l. in liquidazione è rimasta intimata. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, sollecitando l’accoglimento del terzo e del quarto motivo, con il rigetto dei restanti. In prossimità della pubblica udienza, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Attraverso la prima doglianza, articolata in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 158 e 276 c.p.c., per avere la Corte partenopea violato il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, atteso che il provvedimento in questa sede gravato è stato emesso da un Collegio differente da quello dinanzi al quale era stata discussa e trattenuta in decisione la causa. Il rilievo è infondato. Ai sensi dell'art. 276, comma 1, c.p.c., alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione", e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. In grado di appello, pertanto, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15660 del 23 luglio 2020; più di recente, Sez. 1, Ordinanza n. 11339 del 2026). 4 di 12 Nel caso in esame, dall’accesso agli atti, che questa Corte può compiere essendo stato denunciato un error in procedendo (Sez. 2, n. 20716 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 16164 del 30 luglio 2015), si evince che, mentre nei verbali del 22 settembre 2017 e 16 novembre 2018 il Collegio era costituito da dr.ssa Maria Rosaria ST LI (Presidente 1), dr. Antonio Quaranta (consigliere 2) e dr.ssa Ada Meterangelis (Consigliere 3 nonché relatore), secondo l’ordine di anzianità, e si era trattato di udienze di mero rinvio, invece all’udienza del 18 ottobre 1999 la causa, previa precisazione delle conclusioni, era stata trattenuta in decisione da un collegio composto dal dr. Quaranta (Consigliere con funzioni di Presidente, per anzianità 1), dalla dr.ssa Meterangelis (Consigliere 2) e dal G.O.A. nominato relatore avv. IZ Carmina. Il predetto collegio risulta analogo a quello presente nell’epigrafe della sentenza impugnata. Fra l’altro, occorre sottolineare che il verbale di udienza fa fede fino a querela di falso e che nessuna querela risulta proposta. Inoltre, quanto all’altro profilo di nullità dedotto, a proposito del documento e) [“schema della medesima sentenza in formato XML tratto dal processo telematico in data 11,04.2020 e da firma digitale in formato AD della sentenza apposta dal Giudice Ausiliario/Relatore, Avv. IZ Carmina, sempre in data 24.02.2020, alle ore 10:51”], va considerato che il documento indicato non ha nessun rilievo perché, come è noto, la sentenza collegiale, per essere considerata tale, deve essere firmata non solo dal relatore, ma anche dal Presidente (cfr. art. 132 comma 2 cpc;
Sez. 5, n. 19323 del 18 luglio 2019). 2. Con la seconda censura è denunziata, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 158 c.p.c., per essersi il Collegio giudicante pronunciato sull’appello in presenza del giudice ausiliario relatore, nella persona dell’avv. IZ Carmina, quale estensore della sentenza successivamente impugnata, 5 di 12 conferendo al magistrato onorario, in modo strutturale e non limitatamente ad esigenze emergenziali di carattere temporaneo, le funzioni di giudice collegiale. Il motivo è infondato perché la questione, già affrontata da questa Corte in moltissime pronunce, è stata ormai superata a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021 a cui si rinvia per evidenti esigenze di sintesi espositiva (art. 121 cpc). 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., giacché la Corte territoriale avrebbe recepito elementi di prova, soggetti a valutazione, senza alcun apprezzamento critico in ordine alla posteriorità dell’innalzamento della ringhiera, da parte del Condominio, rispetto alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Il motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. A sua volta, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), 6 di 12 oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020). Nel caso di specie, il problema investe invece il riparto dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) e la Corte territoriale non lo ha violato, giacché spettava all’attore dimostrare che, al momento della domanda, era stata aperta una veduta illegittima. Mediante un accertamento in fatto (v. pag. 7 della sentenza impugnata), i giudici di secondo grado hanno rilevato che l’unica documentazione fotografica disponibile era quella prodotta dal Condominio convenuto all’atto della costituzione, documentazione che però evidenziava “il non contestato mutamento dello stato dei luoghi rispetto alla descrizione lamentata dall’attore/appellante”. Ed allora, avendo sostenuto il Condominio che la trasformazione della originaria veduta in luce irregolare era avvenuta prima della notifica della citazione (producendo la foto dello stato dei luoghi già modificato), l’attore aveva l’onere di dimostrare il contrario, anche a fronte dell’accertamento, da parte della Corte d’appello, che vi era stata una originaria richiesta di regolarizzazione in data 30 marzo 2011, seguita da una delibera condominiale di innalzamento dell’inferriata adottata il successivo 6 giugno 2011. Pertanto, rispetto ad una citazione notificata oltre un anno dopo (precisamente il 19.7.2012), in mancanza di riscontri contrari, appare del tutto plausibile che la modifica potesse essere avvenuta in quel lasso di tempo di un anno. 4. Attraverso la quarta censura, MA DA RO deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 902 c.c. Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente 7 di 12 ritenuto che la veduta precedentemente esercitata dal Condominio non fosse da qualificare, in seguito all’instaurazione del giudizio, come luce, priva dei requisiti di cui all’art. 901 c.c. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha affermato “Nel caso trattato appare evidente, data la peculiare conformazione del sito, che la facoltà concessa al condominio appellato di osservare il paesaggio oltre il limite d’aria di sua pertinenza coincida inevitabilmente, sebbene in via del tutto marginale, con la visuale del terreno di proprietà dell’appellante, pur non conferendo detta attitudine una vera e propria attribuzione giuridicamente rilevante al titolare del fondo superiore” (pag. 9). Va premesso che la “panoramicità” del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto diverso di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino (Sez. 2, n.8572 del 12 aprile 2006). Conseguentemente, il diritto di panoramicità (rectius di panorama) non ha cittadinanza giuridica nei termini predicati dalla sentenza impugnata, giacché non è di per sé in grado di condizionare il diritto ex art. 902 c.c. del vicino di chiedere la regolarizzazione della luce in mancanza di un titolo all’uopo idoneo. D’altronde, in tema di luci irregolari, se è vero che ai sensi dell’art. 902 c.c. il vicino può chiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte le volte in cui il loro adeguamento al disposto dell’art. 901 c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l’esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo (Sez. 2, n. 12306 del 9 maggio 2023). In definitiva, secondo la perspicua osservazione del Procuratore Generale, non spetta al giudice operare altri bilanciamenti in base 8 di 12 alla condizione dei luoghi (cfr. Sez. 2, n. 12306 del 9 maggio 2023 cit.), come invece fatto dalla Corte territoriale, che sembra essersi ispirata a una personale logica equitativa, ma tuttavia priva di base giuridica, come, peraltro, ammette la stessa sentenza gravata là dove riconosce che l’attitudine alla visuale del terreno di proprietà di parte appellante non costituisce un’attribuzione giuridicamente rilevante del titolare del fondo superiore. 5. Con la quinta doglianza, articolata in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873 c.c., per non avere la Corte partenopea ritenuto che il muro da cui si apriva la preesistente veduta fosse qualificabile come costruzione, assoggettata alla disciplina sulle distanze legali tra fabbricati. Il motivo è destituito di fondamento. La sentenza impugnata afferma “Si osserva in tal senso che, dalla documentazione tecnica prodotta in atti, alcun’opera risulta posta in essere ai fini della creazione del dislivello tra i due fondi né dal Condominio, né dalla ditta costruttrice appellata, il cui intervento di rafforzamento del muro preesistente, risalente al 1997, non può qualificarsi come idonea realizzazione di nuovo manufatto” (pag. 10). L’accertamento da parte dei giudici di secondo grado è preciso e analitico e la doglianza si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013) E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce 9 di 12 un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la considerazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. In punto di diritto occorre aggiungere che, in tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione di sostegno e contenimento, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, dovendosi escludere la qualifica di costruzione anche se una faccia non si presenti come isolata e l’altezza possa superare i tre metri, qualora tale sia l’altezza del terrapieno o della scarpata (Sez. 2, n. 24842 del 16 settembre 2024; Sez. 2, n. 14710 del 29 maggio 2019; Sez. 2, n. 6766 del 19 marzo 2018). Infatti, solo qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall’opera dell’uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato 10 di 12 al rispetto delle distanze stesse (Sez. 2, n. 16975 del 14 giugno 2023). 6. Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 949, c. 2 c.c., giacché la Corte territoriale, pur avendo accertato l’esistenza della veduta sulla proprietà attorea sin dal 2001-2002, venuta meno soltanto a seguito dell’innalzamento della balaustra in controversia, non avrebbe accolto il richiesto risarcimento del danno, da ritenersi in re ipsa. Il mezzo d’impugnazione è destituito di fondamento. Il ricorrente lamenta che la sentenza di secondo grado abbia rigettato la richiesta di risarcimento del danno “non potendo ritenere, nel caso specifico, automaticamente operante la tutela del danno in re ipsa, implicante un pregiudizio figurativo, previsto dall’ordinamento per fattispecie non assimilabili a quella oggetto di causa”. In realtà, l’affermazione della Corte d’appello è conforme al consolidato più recente orientamento di legittimità, secondo cui il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni (Sez. 2, n. 10328 del 18 aprile 2025; Sez. U. n. 33645 del 15 novembre 2022). Pertanto, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore 11 di 12 e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 27126 del 6 ottobre 2021; Sez. 3, n. 14268 del 25 maggio 2021). 7. Con la settima doglianza, articolata in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2490, c. 6 e 2495 c.c. nel testo introdotto dal D. Lgs. 17.1.2003, n.
6. Il Giudice di seconde cure avrebbe omesso di rilevare il difetto di legittimazione ad agire in capo alla Euro Proget Immobiliare, atteso che, al tempo della sua costituzione nel giudizio di primo grado, la società doveva essere considerata cancellata dal registro delle imprese, non avendo depositato, dal momento della liquidazione e per oltre tre anni consecutivi, il bilancio finale di liquidazione. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse (art. 100 cpc). Riguarda infatti la posizione del terzo chiamato in garanzia dal convenuto, nei cui confronti l’originario attore non aveva svolto domande e il motivo non indica quale effetto concreto possa comportare il suo accoglimento per il proprietario nel giudizio di violazione di distanze promosso contro il vicino. In definitiva, deve essere accolto il quarto motivo del ricorso e rigettati i restanti. La causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda, sulla scorta del seguente principio: “il diritto di panoramicità (rectius di panorama) 12 di 12 rileva solo nei confronti di una servitus altius non tollendi e non può ostacolare il diritto del vicino di chiedere la regolarizzazione di una veduta o di una luce, ai sensi dell’art. 905 o 902 c.c., in mancanza di un titolo all’uopo idoneo”. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla determinazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 14 maggio 2026, nella camera di consiglio delle Seconda Sezione Civile. IL PRESIDENTE OR IA IL CONSIGLIERE ESTENSORE AU CC