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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/07/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3406/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in SAN GIUSEPPE JATO (PA), VIA PALERMO N. 72, presso lo studio dell'Avv. LIBORIO MAURIZIO COSTANZA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: modifica condizioni esercizio responsabilita' genitoriale
(contenzioso) conclusioni: all'udienza dell'11 luglio 2025, la ricorrente ha insistito nel ricorso e quindi nella richiesta di “affidamento esclusivo alla madre della minore , disponendo altresì che il padre potrà esercitare il Persona_1 diritto di visita quando lo desidera, previo accordo con la madre e con la figlia, ormai di 15 anni di età, compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita della stessa;
che il padre si impegni a provvedere al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 400,00 e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
che il padre provveda inoltre al pagamento nella misura del
50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente che si renderanno necessarie per la figlia;
che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente che, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
2. Le parti sono i genitori di , nata il [...]. Persona_1
Il Tribunale, con provvedimento adottato il 20 giugno / 9 luglio 2014, ha disposto l'affidamento condiviso di , che all'epoca aveva quattro anni, Per_1 ne ha fissato il domicilio prevalente presso la madre, regolamentandone gli incontri con il padre, e ha posto a carico del padre l'obbligo di versare ogni mese alla ricorrente un assegno di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nonché di partecipare per metà alle spese straordinarie.
3. La ricorrente ha dedotto che, negli anni, il convenuto ha mostrato un disinteresse pressochè totale verso la figlia sia sotto il profilo personale, avendo intrattenuto con lei un rapporto di frequentazione minima, sia dal punto di vista economico, versando in modo del tutto sporadico le somme dovute a titolo di contributo al mantenimento, tanto da costringerla ad avviare una procedura esecutiva per il recupero di quanto dovuto.
All'udienza dell'11 luglio 2025 , nel corso del suo ascolto, ha Per_1 confermato quando dedotto dalla madre, riferendo che le accade di vedere il padre solo casualmente, ogni tanto, quando si reca a Borgetto a trovare i nonni paterni, e che i rapporti con lui si limitano sostanzialmente al saluto, dichiarandosi d'accordo con la richiesta di affidamento esclusivo alla madre anche al fine di evitare gli inconvenienti pratici legati alla necessità di ottenere autorizzazioni che la riguardano.
4. Ciò posto, se l'affidamento condiviso è in astratto il regime da preferire, la sostanziale assenza del sig. dalla vita di (che trova indiretta Per_1 Per_1 conferma nella mancata costituzione in giudizio e nella mancata comparizione in udienza) giustifica ampiamente in concreto la richiesta di disporre, a modifica di quanto stabilito nel 2014, l'affidamento esclusivo della ragazza alla madre.
5. E' ormai privo di attualità anche il regime di frequentazione con il padre stabilito nel 2014, a quanto pare mai attuato, che prevedeva la permanenza della figlia presso il resistente per due pomeriggi alla settimana nonchè, a settimane alterne, nei weekend.
Va più opportunamente disposto, al riguardo, che, nel rispetto degli impegni scolastici e della volontà di , il sig. possa incontrare Per_1 Per_1 liberamente la figlia, che nel corso del suo ascolto ha mostrato di avere raggiunto un grado di maturità e di autonomia decisionale che le consente di decidere senza rigidi vincoli le modalità con le quali incontrare il padre.
6. Con riferimento al contributo per il mantenimento, dalle dichiarazioni rese in udienza e dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente non svolge attività lavorativa dal 2017 (mentre prima lavorava in un bar), percepisce l'assegno di inclusione per un ammontare di € 472,00 e l'assegno unico di circa € 100,00, vive con la figlia e con il proprio padre, non possiede autovetture, mentre risulta proprietaria per la quota di ¼ dell'immobile sito in
San Giuseppe Jato Via dei Normanni n. 67 e per la quota di 2/21 di un altro immobile, sito sempre in San Giuseppe Jato, Via Bolzano n. 3.
Secondo quanto si desume dalla documentazione ottenuta dall'Amministrazione regionale, il resistente – che nel 2014 Controparte_1 lavorava solo saltuariamente, come risulta dal provvedimento adottato all'epoca dal Tribunale – è stato assunto fin dal 2018 quale manovale edile con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Questa circostanza costituisce un indice del miglioramento delle sue condizioni reddituali, per cui (considerando anche le accresciute esigenze della figlia, oggi quindicenne, e il fatto che i tempi di permanenza della figlia sono assolutamente sbilanciati per la sporadicità dei rapporti col padre) ricorrono i presupposti per elevare il contributo dovuto dal resistente alla misura che si ritiene adeguata di € 300,00 al mese, con decorrenza dal mese successivo alla proposizione del ricorso.
Nessuna modifica va invece apportata al regime delle spese straordinarie, che già nel 2014 sono state poste a carico di ciascuna delle parti in ragione di metà per ciascuno.
7. Per il criterio della soccombenza il resistente dev'essere infine condannato a rifondere le spese, che si liquidano come in dispositivo, in favore della resistente, spese di cui va disposto il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. n. 115/2002, essendo stata ammessa la sig.ra
[...] al patrocinio a carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine Pt_1 degli Avvocati del 19.12.2024.
Per la liquidazione delle spese in favore dell'Erario, in particolare, non va applicata la riduzione a metà, posto che, come ha avuto occasione di precisare la Suprema Corte, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nella contumacia di , Controparte_1
a modifica di quanto stabilito nel provvedimento adottato da questo
Tribunale il 20 giugno / 9 luglio 2014,
- dispone che la figlia minore , nata il [...], sia Persona_1 affidata in via esclusiva alla madre sig.ra ; Parte_1
- dispone che il padre sig. possa incontrare Controparte_1 liberamente la figlia, nel rispetto dei suoi impegni scolastici e della sua volontà; - eleva ad € 300,00, con decorrenza dal mese di aprile 2025, l'importo dovuto da a a titolo di contributo Controparte_1 Pt_1 Pt_1 al mantenimento della figlia , da versare entro il giorno 5 di ogni mese Per_1
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3406/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in SAN GIUSEPPE JATO (PA), VIA PALERMO N. 72, presso lo studio dell'Avv. LIBORIO MAURIZIO COSTANZA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: modifica condizioni esercizio responsabilita' genitoriale
(contenzioso) conclusioni: all'udienza dell'11 luglio 2025, la ricorrente ha insistito nel ricorso e quindi nella richiesta di “affidamento esclusivo alla madre della minore , disponendo altresì che il padre potrà esercitare il Persona_1 diritto di visita quando lo desidera, previo accordo con la madre e con la figlia, ormai di 15 anni di età, compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita della stessa;
che il padre si impegni a provvedere al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 400,00 e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
che il padre provveda inoltre al pagamento nella misura del
50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente che si renderanno necessarie per la figlia;
che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente che, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
2. Le parti sono i genitori di , nata il [...]. Persona_1
Il Tribunale, con provvedimento adottato il 20 giugno / 9 luglio 2014, ha disposto l'affidamento condiviso di , che all'epoca aveva quattro anni, Per_1 ne ha fissato il domicilio prevalente presso la madre, regolamentandone gli incontri con il padre, e ha posto a carico del padre l'obbligo di versare ogni mese alla ricorrente un assegno di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nonché di partecipare per metà alle spese straordinarie.
3. La ricorrente ha dedotto che, negli anni, il convenuto ha mostrato un disinteresse pressochè totale verso la figlia sia sotto il profilo personale, avendo intrattenuto con lei un rapporto di frequentazione minima, sia dal punto di vista economico, versando in modo del tutto sporadico le somme dovute a titolo di contributo al mantenimento, tanto da costringerla ad avviare una procedura esecutiva per il recupero di quanto dovuto.
All'udienza dell'11 luglio 2025 , nel corso del suo ascolto, ha Per_1 confermato quando dedotto dalla madre, riferendo che le accade di vedere il padre solo casualmente, ogni tanto, quando si reca a Borgetto a trovare i nonni paterni, e che i rapporti con lui si limitano sostanzialmente al saluto, dichiarandosi d'accordo con la richiesta di affidamento esclusivo alla madre anche al fine di evitare gli inconvenienti pratici legati alla necessità di ottenere autorizzazioni che la riguardano.
4. Ciò posto, se l'affidamento condiviso è in astratto il regime da preferire, la sostanziale assenza del sig. dalla vita di (che trova indiretta Per_1 Per_1 conferma nella mancata costituzione in giudizio e nella mancata comparizione in udienza) giustifica ampiamente in concreto la richiesta di disporre, a modifica di quanto stabilito nel 2014, l'affidamento esclusivo della ragazza alla madre.
5. E' ormai privo di attualità anche il regime di frequentazione con il padre stabilito nel 2014, a quanto pare mai attuato, che prevedeva la permanenza della figlia presso il resistente per due pomeriggi alla settimana nonchè, a settimane alterne, nei weekend.
Va più opportunamente disposto, al riguardo, che, nel rispetto degli impegni scolastici e della volontà di , il sig. possa incontrare Per_1 Per_1 liberamente la figlia, che nel corso del suo ascolto ha mostrato di avere raggiunto un grado di maturità e di autonomia decisionale che le consente di decidere senza rigidi vincoli le modalità con le quali incontrare il padre.
6. Con riferimento al contributo per il mantenimento, dalle dichiarazioni rese in udienza e dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente non svolge attività lavorativa dal 2017 (mentre prima lavorava in un bar), percepisce l'assegno di inclusione per un ammontare di € 472,00 e l'assegno unico di circa € 100,00, vive con la figlia e con il proprio padre, non possiede autovetture, mentre risulta proprietaria per la quota di ¼ dell'immobile sito in
San Giuseppe Jato Via dei Normanni n. 67 e per la quota di 2/21 di un altro immobile, sito sempre in San Giuseppe Jato, Via Bolzano n. 3.
Secondo quanto si desume dalla documentazione ottenuta dall'Amministrazione regionale, il resistente – che nel 2014 Controparte_1 lavorava solo saltuariamente, come risulta dal provvedimento adottato all'epoca dal Tribunale – è stato assunto fin dal 2018 quale manovale edile con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Questa circostanza costituisce un indice del miglioramento delle sue condizioni reddituali, per cui (considerando anche le accresciute esigenze della figlia, oggi quindicenne, e il fatto che i tempi di permanenza della figlia sono assolutamente sbilanciati per la sporadicità dei rapporti col padre) ricorrono i presupposti per elevare il contributo dovuto dal resistente alla misura che si ritiene adeguata di € 300,00 al mese, con decorrenza dal mese successivo alla proposizione del ricorso.
Nessuna modifica va invece apportata al regime delle spese straordinarie, che già nel 2014 sono state poste a carico di ciascuna delle parti in ragione di metà per ciascuno.
7. Per il criterio della soccombenza il resistente dev'essere infine condannato a rifondere le spese, che si liquidano come in dispositivo, in favore della resistente, spese di cui va disposto il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. n. 115/2002, essendo stata ammessa la sig.ra
[...] al patrocinio a carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine Pt_1 degli Avvocati del 19.12.2024.
Per la liquidazione delle spese in favore dell'Erario, in particolare, non va applicata la riduzione a metà, posto che, come ha avuto occasione di precisare la Suprema Corte, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nella contumacia di , Controparte_1
a modifica di quanto stabilito nel provvedimento adottato da questo
Tribunale il 20 giugno / 9 luglio 2014,
- dispone che la figlia minore , nata il [...], sia Persona_1 affidata in via esclusiva alla madre sig.ra ; Parte_1
- dispone che il padre sig. possa incontrare Controparte_1 liberamente la figlia, nel rispetto dei suoi impegni scolastici e della sua volontà; - eleva ad € 300,00, con decorrenza dal mese di aprile 2025, l'importo dovuto da a a titolo di contributo Controparte_1 Pt_1 Pt_1 al mantenimento della figlia , da versare entro il giorno 5 di ogni mese Per_1
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.