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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 19/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ON AR RI, Presidente
LE SE, Relatore
GREGORIO AR RITA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2716/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 000068352 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 000068352 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 000068352 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5538/2025 depositato il
06/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 29580202500007302000, fascicolo n. 2024/000068352, notificato il 20 febbraio 2025, con a fondamento la cartella di pagamento n.
29520210034409418000, portante la somma di €. 5.842,10, indicata come notificata il 24 marzo 2023, e assume l'illegittimità dell'atto impugnato sostenendo l'omessa notifica della sottostante cartella di pagamento, la prescrizione delle somme pretese per sanzioni, interessi e addizionale, comunale e regionale, trovando applicazione la prescrizione quinquennale, avendo le addizionali natura di tributi locali.
Chiede, quindi, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate e deposita l'avviso di ricevimento della notifica della cartella di pagamento n. 29520210034409418000 alla data del 21 marzo 2023; assume l'infondatezza della eccezione di prescrizione, trovando applicazione, per le somme richieste per sanzioni, interessi e addizionali, il temine decennale.
Conclude per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate OS, destinataria della notifica del ricorso, non si costituisce.
La ricorrente deposita memoria illustrativa contestando la validità della notifica della cartella di pagamento, in quanto alla data del 21 marzo 2021 risultava essere non più residente in [...]alla
Indirizzo_1, ove era stata intentata la notifica, bensì alla diversa Indirizzo_1 sin dalla data del 3 novembre 2022, secondo le risultanze del certificato storico di residenza allegato. Insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 si presta a essere accolto.
Invero, la contestazione della ricorrente, di omessa notifica della carella di Il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 si presta a essere accolto.
La contestazione della ricorrente, di omessa notifica della cartella di pagamento n. 29520210034409418000, sottostante il preavviso di fermo amministrativo impugnato, non è stata superata dalla produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate, in quanto la notifica della suddetta cartella è stata tentata presso l'indirizzo della sig.ra Ricorrente_1 di Indirizzo_1 km 1390, che non risultava essere più la residenza della stessa ricorrente fin dal 3 marzo 2022, quindi da epoca ampiamene antecedente al tentativo di notifica della cartella di pagamento.
Da ciò consegue che la cartella di pagamento non risulta essere stata portata alla cognizione della contribuente, per cui il procedimento notificatorio deve ritenersi nullo, in quanto la destinataria non era più residente nel luogo di tentata notifica, tante è vero che sulla cartolina vi è attestazione di “sconosciuta”.
L'ulteriore documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, relativa alla notifica di atto identificato con il numero 29528202400000414000 in data 17 luglio 2024, non consente di poter superare la suesposta eccezione della ricorrente, in quanto non vi è indicazione del riferimento ad alcun atto impositivo.
Il ricorso va, quindi, accolto con annullamento del preavviso di fermo impugnato.
L'agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate OS vanno sono tenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, come da liquidazione riportata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna, in solido, le resistenti Agenzie al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per compenso in
€ 1.000,00, con maggiorazione per rimborso spese generali, contributo previdenziale e IVA, e in € 120,00 per rimborso CUT.
Messina, 2 ottobre 2025.
il giudice estensore
GI EA
il Presidente
AR LA GI
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ON AR RI, Presidente
LE SE, Relatore
GREGORIO AR RITA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2716/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 000068352 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 000068352 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 000068352 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5538/2025 depositato il
06/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 29580202500007302000, fascicolo n. 2024/000068352, notificato il 20 febbraio 2025, con a fondamento la cartella di pagamento n.
29520210034409418000, portante la somma di €. 5.842,10, indicata come notificata il 24 marzo 2023, e assume l'illegittimità dell'atto impugnato sostenendo l'omessa notifica della sottostante cartella di pagamento, la prescrizione delle somme pretese per sanzioni, interessi e addizionale, comunale e regionale, trovando applicazione la prescrizione quinquennale, avendo le addizionali natura di tributi locali.
Chiede, quindi, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate e deposita l'avviso di ricevimento della notifica della cartella di pagamento n. 29520210034409418000 alla data del 21 marzo 2023; assume l'infondatezza della eccezione di prescrizione, trovando applicazione, per le somme richieste per sanzioni, interessi e addizionali, il temine decennale.
Conclude per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate OS, destinataria della notifica del ricorso, non si costituisce.
La ricorrente deposita memoria illustrativa contestando la validità della notifica della cartella di pagamento, in quanto alla data del 21 marzo 2021 risultava essere non più residente in [...]alla
Indirizzo_1, ove era stata intentata la notifica, bensì alla diversa Indirizzo_1 sin dalla data del 3 novembre 2022, secondo le risultanze del certificato storico di residenza allegato. Insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 si presta a essere accolto.
Invero, la contestazione della ricorrente, di omessa notifica della carella di Il ricorso proposto dalla sig.ra Ricorrente_1 si presta a essere accolto.
La contestazione della ricorrente, di omessa notifica della cartella di pagamento n. 29520210034409418000, sottostante il preavviso di fermo amministrativo impugnato, non è stata superata dalla produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate, in quanto la notifica della suddetta cartella è stata tentata presso l'indirizzo della sig.ra Ricorrente_1 di Indirizzo_1 km 1390, che non risultava essere più la residenza della stessa ricorrente fin dal 3 marzo 2022, quindi da epoca ampiamene antecedente al tentativo di notifica della cartella di pagamento.
Da ciò consegue che la cartella di pagamento non risulta essere stata portata alla cognizione della contribuente, per cui il procedimento notificatorio deve ritenersi nullo, in quanto la destinataria non era più residente nel luogo di tentata notifica, tante è vero che sulla cartolina vi è attestazione di “sconosciuta”.
L'ulteriore documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate, relativa alla notifica di atto identificato con il numero 29528202400000414000 in data 17 luglio 2024, non consente di poter superare la suesposta eccezione della ricorrente, in quanto non vi è indicazione del riferimento ad alcun atto impositivo.
Il ricorso va, quindi, accolto con annullamento del preavviso di fermo impugnato.
L'agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate OS vanno sono tenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, come da liquidazione riportata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna, in solido, le resistenti Agenzie al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per compenso in
€ 1.000,00, con maggiorazione per rimborso spese generali, contributo previdenziale e IVA, e in € 120,00 per rimborso CUT.
Messina, 2 ottobre 2025.
il giudice estensore
GI EA
il Presidente
AR LA GI