CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20600 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXX, nato in [...], il [...] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO SEZIONE DISTACCATA di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore, Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Sassari, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città – che, in esito a giudizio abbreviato, aveva ritenuto XXXXXXXXXXXX responsabile del reato di lesioni aggravate ai danni di XXXXXXXXX – lo ha ritenuto responsabile del più grave reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e, «disapplicate le circostanze attenuanti generiche», avuto riguardo alla diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale per la durata della pena, nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese nei riguardi della parte civile. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20600 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/02/2026 1.1. Il Pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio aveva contestato all’imputato il reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e l’imputazione per il diverso reato di lesioni era derivata dall’esercizio, da parte del Giudice per le indagini preliminari, delle prerogative di cui all’art. 423 comma 1-bis cod. proc. pen. I fatti riguardavano l’aggressione realizzata dall’imputato nei riguardi della persona offesa con un unico colpo alla testa, inferto con un martello. Il Giudice per le indagini preliminari – esclusa la versione alternativa della dinamica fornita dall’imputato e da sua moglie, secondo cui la vittima era caduta a causa di una spinta, battendo la testa contro uno spigolo – aveva ritenuto credibile la narrazione di XXXXXXXXX, riscontrata dal teste oculare XXXXXXXXXXXXXXXXX, secondo la quale l’imputato, dal quale si era recato per chiedere la restituzione di una somma di denaro, l’aveva colpito alle spalle con un colpo di martello alla testa. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, il Giudice di primo grado – nonostante le conclusioni del consulente del Pubblico ministero dott. Lorenzoni, che aveva ricondotto le lesioni patite dalla vittima al colpo di martello, ritenuto idoneo a cagionare la morte – escludeva l’ipotesi del dolo di omicidio, poiché l’unicità del colpo e il contesto nel quale la condotta fu realizzata erano significativi di «un intento lesivo più che di un reale animus necandi». In punto di dosimetria della pena osservava che l’incensuratezza dell’imputato e il suo buon comportamento processuale, unitamente al comportamento della vittima (inopportuno e ai limiti della rilevanza penale), consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.2. La Corte territoriale, come anticipato, ha riformato tale statuizione, e ha condannato l’imputato per il reato di tentato omicidio, come originariamente contestato. In particolare, muovendo dalla stessa ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza di primo grado, così come riveniente dalla credibile e riscontrata parola della persona offesa, esclusa la versione della caduta (siccome smentita dalle risultanze in atti), ha indicato le ragioni per le quali gli stessi elementi di prova valutati dal Giudice per le indagini preliminari deponessero per l’indicata, diversa qualificazione giuridica del fatto e, segnatamente, per la ravvisabilità del dolo diretto quale atteggiamento psicologico che sorresse l’azione. In tale senso ha valorizzato: i) la violenza del colpo e le caratteristiche dell’arma (un martello da carpentiere, del peso di mezzo chilo); ii) la gravità delle lesioni (frattura pluriframmentata infossata della teca cranica, lacerazione durale a opera di alcuni frammenti ossei e contusione celebrale) in esito alle quali la persona offesa era giunta in ospedale in “codice rosso”, era stata sottoposta a intervento neurochirurgico urgente ed era stato accertato un iniziale episodio comiziale, poi spontaneamente regredito;
iii) la dinamica dell’aggressione che, secondo quanto affermato dalla vittima e confermato dal consulente del Pubblico ministero, era avvenuta sorprendendo la stessa alle spalle, sicché il colpo – sebbene unico – era direzionato;
iv) la sede corporea attinta (la testa). 2 Ha, così, evidenziato la fallacia del ragionamento probatorio del Giudice di primo grado che aveva attribuito preponderante importanza all’unicità del colpo inferto, chiarendo che era necessario valutare l’azione complessiva secondo un giudizio prognostico ex ante in termini di valutazione dell’evento morte in termini quanto meno altamente probabili, poi non verificatosi per fattori imprevedibili e, comunque, del tutto estranei alla condotta dell’imputato (soccorsi tempestivi e azione di contrasto al processo causale innescato opposta dai sanitari che intervennero d’urgenza). Quanto alla dosimetria della pena, il Giudice di appello ha escluso che l’imputato potesse beneficiare delle circostanze attenuanti generiche, per la gravità del reato così come ritenuto, dell’intensità del dolo e alla personalità negativa, come emergente dalle precedenti condanne e dai carichi pendenti. 2. XXXXXXXX ricorre per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia avv. Mattana, e deduce due motivi, di seguito indicati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in punto di ritenuta qualificazione giuridica di tentato omicidio. Richiama giurisprudenza di legittimità che subordina la possibilità del giudice di appello di qualificare il fatto diversamente dall’imputazione, anche nel caso in cui l’imputato non abbia avuto modo di interloquire preventivamente sulla stessa, senza per questo violare il contraddittorio, evidenziando che ciò è possibile purché gli sia assicurata la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante ricorso dinanzi alla Corte di cassazione che, ove ritenga la nuova qualificazione dell’addebito abbia inciso sulle strategie difensive, dovrà restituire l’imputato nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell’accusa. Denuncia che, nel caso in esame, la nuova qualificazione avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa avendo impedito l’acquisizione di un approfondimento peritale volto a verificare se le valutazioni svolte dal giudice di appello in ordine alla relatività dell’unico colpo inferto fossero scientificamente sostenibili. Del pari oggetto di approfondimento avrebbe dovuto essere il luogo ove i fatti si erano svolti al fine di verificare se, in un tale locale di ridottissime dimensioni, la persona offesa potesse essere stata colpita alle spalle. Chiarisce il ricorrente che tali approfondimenti, non necessari a fronte di una imputazione per il reato di lesioni aggravate, divenivano fondamentali, invece, a fronte di una nuova e più grave qualificazione giuridica di tentato omicidio. Da ultimo, lamenta la disapplicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla mera scorta della gravità del delitto contestato e sulla ricostruzione della condotta in maniera difforme dal giudice di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia il vizio di motivazione in punto di criteri di valutazione delle deposizioni testimoniali sulla base delle quali è stata affermata la diversa 3 qualificazione del fatto, poiché – al cospetto di discrasie tra le ricostruzioni fornite da imputato e vittima – sarebbe stato necessario operare un confronto tra testimoni ovvero disporre un approfondimento, nonostante il rito abbreviato prescelto. Analoghe considerazioni sull’insufficienza della motivazione sono svolte quanto alla gravità delle lesioni, affermata sulla base del solo dato che la persona offesa fu sottoposta a intervento chirurgico “impegnativo“ e della complessiva dinamica del fatto. Si stigmatizza la contraddittorietà tra l’affermazione secondo la quale l’unico colpo alla testa sarebbe stato inferto all’improvviso e alle spalle con quanto affermato nella consulenza del dottor Lorenzoni, secondo cui l’ampiezza dell’arco di movimento consentita dalla lunghezza combinata dell’arto e del manico di martello risulta compatibile con innumerevoli altre posizioni reciproche tra vittima e aggressore. Infine si denuncia il vizio di motivazione in punto di esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, invece da concedersi per la particolarità della situazione in cui si svolsero i fatti, per la situazione di pericolo creata dalla stessa vittima nella richiesta del pagamento del debito. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 17 febbraio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso denuncia censure infondate.
1.Il primo motivo di ricorso è del tutto destituito di fondamento. Osserva il Collegio che il ricorrente ha avuto conoscenza dell’imputazione di tentato omicidio sin dall’inizio della propria vicenda processuale, tale essendo il reato contestato dal Pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputazione per il diverso reato di lesioni è derivata dall’esercizio, da parte del Giudice per le indagini preliminari, delle prerogative di cui all’art. 423 comma 1-bis cod. proc. pen.
1.1. A tal proposito deve in primo luogo evidenziarsi come l’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto per effetto dall’art. 23, comma 1, lett. i), n. 2) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha dato attuazione al criterio direttivo enunciato dall’art. 1, comma 9, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, e sancisce che «Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero». Il legislatore della riforma ha, dunque, espressamente riconosciuto il potere del giudice 4 dell’udienza preliminare di sindacare la genericità dell’imputazione e quello di riqualificare il fatto contestato, quando «la definizione giuridica non è corretta» e ha condizionato il loro esercizio al rispetto delle medesime modalità procedurali. L’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha, infatti, recepito nella trama sistematica del codice di rito il principio di diritto enunciato daSez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, [...], Rv. 238239 – 01, con riferimento al sindacato del giudice dell’udienza sulla genericità dell’imputazione, estendendolo anche ai casi di riqualificazione dell’imputazione. Nella Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 si rileva che «ambedue gli interventi rispondono all’esigenza di celere definizione dei procedimenti, in quanto la completezza dell’imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di più realizzata (salvo contrasti) senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, per un verso, consente il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso, facilita l’accesso ai riti alternativi, soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate. La soluzione adottata, oltre a impedire il verificarsi dell’evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso». L’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. ha, dunque, introdotto il contradittorio preventivo quale condizione per l’esercizio da parte del giudice dell’udienza preliminare del sindacato sulla dimensione fattuale e giuridica dell’imputazione. Queta disposizione hasancito anche nell’udienza preliminare il principio affermato della sentenza CH (Corte EDU, 11 dicembre 2007, CH c. Italia) e recepito dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, [...], Rv. 287796 – 01; Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, [...], Rv. 287231 – 01; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Rv. 281817-03), secondo il quale il giudice può dare al fatto, nel rispetto del principio del giusto processo di cui dell’art. 6 della Convenzione EDU, una diversa e più grave qualificazione giuridica, a condizione che la stessa sia prevedibile e che l’imputato sia stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica della vicenda. 1.2.La giurisprudenza di questa Corte è inoltre ferma nel ritenere che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. CH c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (si veda Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, [...], Rv. 5 277948 – 01). Il principio è pacificamente applicabile per il caso in cui la diversa qualificazione avvenga in appello. Il giudice di appello nella sentenza può, a sua volta, qualificare il fatto diversamente dall'imputazione anche se l'imputato non abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, senza per questo violare il contraddittorio, così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre 2023, C-175/22, B.K., purché sia assicurata comunque all'imputato la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione la quale, «ove ritenga che la nuova qualificazione dell'addebito abbia inciso sulle strategie difensive, dovrà restituire l'imputato nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa» (tra molte, Sez. 5 - , n. 42635 del 10/09/2024, Clementi, Rv. 287235 – 01). Altrettanto pacificamente, detto principio vale anche per il rito abbreviato (Sez. 6, 10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961 – 01).
1.3. Tirando le fila del discorso, nel caso di specie, come anticipato in premessa, il ricorrente ha avuto conoscenza della imputazione di tentato omicidio sin dall’inizio della propria vicenda processuale, tale essendo il reato contestato dal Pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio. L’intervenuta diversa qualificazione giuridica del fatto, affatto prevedibile, non ha pertanto in alcun modo impedito una corretta instaurazione del giudizio e la piena esplicazione del diritto di difesa anche in relazione all’accesso a riti deflattivi che, difatti, sono stati richiesti, essendo egli stato giudicato con il rito abbreviato. 1. Del pari infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato approfondimento da parte del Giudice di appello di profili asseritamente critici (l’unicità del colpo, la complessiva dinamica del fatto anche alla stregua delle ridotte dimensioni del locale dove avvenne l’aggressione, la difforme ricostruzione dei fatti da parte della vittima e del presunto aggressore). Si tratta di profili sui quali la Corte di appello – come si è già dato atto nella premessa del presente provvedimento – si è adeguatamente soffermata, superando ciascuno di essi con motivazione non manifestamente illogica, peraltro limitandosi a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse e, dunque, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata. Tale motivazione è solo genericamente avversata con il ricorso, rendendo il motivo inammissibile per aspecificità. Peraltro, quanto all’invocato approfondimento da parte del Giudice di appello, dev’essere qui richiamato il condiviso principio, espresso in sede di legittimità, secondo cui «Nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti», con la precisazione che nell’ipotesi – non ricorrente nel 6 caso in scrutinio – di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata (Sez. 5, Sentenza n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi Sherif, Rv. 287482 – 02; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 276318 – 02). 2. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, va detto che, a fronte di un appello del Pubblico ministero, una volta che il Giudice del gravame abbia diversamente qualificato il fatto in accoglimento di detta impugnazione, il riconoscimento delle attenuanti generiche ritorna nella sua disponibilità e il relativo diniego, se – come nel caso in esame – motivato congruamente (dolo particolarmente intenso, gravità del fatto, personalità negativa dell’imputato inferita da precedenti condanne e carichi pendenti), non è sindacabile in preliminarmente il questa sede. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione della parte civile XXXXXXXXX, che ha svolto attività processuale in questa sede, le stesse vanno poste a carico dell'imputato, soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti, da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXX che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore, Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Sassari, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città – che, in esito a giudizio abbreviato, aveva ritenuto XXXXXXXXXXXX responsabile del reato di lesioni aggravate ai danni di XXXXXXXXX – lo ha ritenuto responsabile del più grave reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e, «disapplicate le circostanze attenuanti generiche», avuto riguardo alla diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione, oltre alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale per la durata della pena, nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese nei riguardi della parte civile. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20600 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/02/2026 1.1. Il Pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio aveva contestato all’imputato il reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e l’imputazione per il diverso reato di lesioni era derivata dall’esercizio, da parte del Giudice per le indagini preliminari, delle prerogative di cui all’art. 423 comma 1-bis cod. proc. pen. I fatti riguardavano l’aggressione realizzata dall’imputato nei riguardi della persona offesa con un unico colpo alla testa, inferto con un martello. Il Giudice per le indagini preliminari – esclusa la versione alternativa della dinamica fornita dall’imputato e da sua moglie, secondo cui la vittima era caduta a causa di una spinta, battendo la testa contro uno spigolo – aveva ritenuto credibile la narrazione di XXXXXXXXX, riscontrata dal teste oculare XXXXXXXXXXXXXXXXX, secondo la quale l’imputato, dal quale si era recato per chiedere la restituzione di una somma di denaro, l’aveva colpito alle spalle con un colpo di martello alla testa. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, il Giudice di primo grado – nonostante le conclusioni del consulente del Pubblico ministero dott. Lorenzoni, che aveva ricondotto le lesioni patite dalla vittima al colpo di martello, ritenuto idoneo a cagionare la morte – escludeva l’ipotesi del dolo di omicidio, poiché l’unicità del colpo e il contesto nel quale la condotta fu realizzata erano significativi di «un intento lesivo più che di un reale animus necandi». In punto di dosimetria della pena osservava che l’incensuratezza dell’imputato e il suo buon comportamento processuale, unitamente al comportamento della vittima (inopportuno e ai limiti della rilevanza penale), consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.2. La Corte territoriale, come anticipato, ha riformato tale statuizione, e ha condannato l’imputato per il reato di tentato omicidio, come originariamente contestato. In particolare, muovendo dalla stessa ricostruzione dei fatti di cui alla sentenza di primo grado, così come riveniente dalla credibile e riscontrata parola della persona offesa, esclusa la versione della caduta (siccome smentita dalle risultanze in atti), ha indicato le ragioni per le quali gli stessi elementi di prova valutati dal Giudice per le indagini preliminari deponessero per l’indicata, diversa qualificazione giuridica del fatto e, segnatamente, per la ravvisabilità del dolo diretto quale atteggiamento psicologico che sorresse l’azione. In tale senso ha valorizzato: i) la violenza del colpo e le caratteristiche dell’arma (un martello da carpentiere, del peso di mezzo chilo); ii) la gravità delle lesioni (frattura pluriframmentata infossata della teca cranica, lacerazione durale a opera di alcuni frammenti ossei e contusione celebrale) in esito alle quali la persona offesa era giunta in ospedale in “codice rosso”, era stata sottoposta a intervento neurochirurgico urgente ed era stato accertato un iniziale episodio comiziale, poi spontaneamente regredito;
iii) la dinamica dell’aggressione che, secondo quanto affermato dalla vittima e confermato dal consulente del Pubblico ministero, era avvenuta sorprendendo la stessa alle spalle, sicché il colpo – sebbene unico – era direzionato;
iv) la sede corporea attinta (la testa). 2 Ha, così, evidenziato la fallacia del ragionamento probatorio del Giudice di primo grado che aveva attribuito preponderante importanza all’unicità del colpo inferto, chiarendo che era necessario valutare l’azione complessiva secondo un giudizio prognostico ex ante in termini di valutazione dell’evento morte in termini quanto meno altamente probabili, poi non verificatosi per fattori imprevedibili e, comunque, del tutto estranei alla condotta dell’imputato (soccorsi tempestivi e azione di contrasto al processo causale innescato opposta dai sanitari che intervennero d’urgenza). Quanto alla dosimetria della pena, il Giudice di appello ha escluso che l’imputato potesse beneficiare delle circostanze attenuanti generiche, per la gravità del reato così come ritenuto, dell’intensità del dolo e alla personalità negativa, come emergente dalle precedenti condanne e dai carichi pendenti. 2. XXXXXXXX ricorre per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia avv. Mattana, e deduce due motivi, di seguito indicati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in punto di ritenuta qualificazione giuridica di tentato omicidio. Richiama giurisprudenza di legittimità che subordina la possibilità del giudice di appello di qualificare il fatto diversamente dall’imputazione, anche nel caso in cui l’imputato non abbia avuto modo di interloquire preventivamente sulla stessa, senza per questo violare il contraddittorio, evidenziando che ciò è possibile purché gli sia assicurata la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante ricorso dinanzi alla Corte di cassazione che, ove ritenga la nuova qualificazione dell’addebito abbia inciso sulle strategie difensive, dovrà restituire l’imputato nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell’accusa. Denuncia che, nel caso in esame, la nuova qualificazione avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa avendo impedito l’acquisizione di un approfondimento peritale volto a verificare se le valutazioni svolte dal giudice di appello in ordine alla relatività dell’unico colpo inferto fossero scientificamente sostenibili. Del pari oggetto di approfondimento avrebbe dovuto essere il luogo ove i fatti si erano svolti al fine di verificare se, in un tale locale di ridottissime dimensioni, la persona offesa potesse essere stata colpita alle spalle. Chiarisce il ricorrente che tali approfondimenti, non necessari a fronte di una imputazione per il reato di lesioni aggravate, divenivano fondamentali, invece, a fronte di una nuova e più grave qualificazione giuridica di tentato omicidio. Da ultimo, lamenta la disapplicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla mera scorta della gravità del delitto contestato e sulla ricostruzione della condotta in maniera difforme dal giudice di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia il vizio di motivazione in punto di criteri di valutazione delle deposizioni testimoniali sulla base delle quali è stata affermata la diversa 3 qualificazione del fatto, poiché – al cospetto di discrasie tra le ricostruzioni fornite da imputato e vittima – sarebbe stato necessario operare un confronto tra testimoni ovvero disporre un approfondimento, nonostante il rito abbreviato prescelto. Analoghe considerazioni sull’insufficienza della motivazione sono svolte quanto alla gravità delle lesioni, affermata sulla base del solo dato che la persona offesa fu sottoposta a intervento chirurgico “impegnativo“ e della complessiva dinamica del fatto. Si stigmatizza la contraddittorietà tra l’affermazione secondo la quale l’unico colpo alla testa sarebbe stato inferto all’improvviso e alle spalle con quanto affermato nella consulenza del dottor Lorenzoni, secondo cui l’ampiezza dell’arco di movimento consentita dalla lunghezza combinata dell’arto e del manico di martello risulta compatibile con innumerevoli altre posizioni reciproche tra vittima e aggressore. Infine si denuncia il vizio di motivazione in punto di esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, invece da concedersi per la particolarità della situazione in cui si svolsero i fatti, per la situazione di pericolo creata dalla stessa vittima nella richiesta del pagamento del debito. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 17 febbraio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso denuncia censure infondate.
1.Il primo motivo di ricorso è del tutto destituito di fondamento. Osserva il Collegio che il ricorrente ha avuto conoscenza dell’imputazione di tentato omicidio sin dall’inizio della propria vicenda processuale, tale essendo il reato contestato dal Pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputazione per il diverso reato di lesioni è derivata dall’esercizio, da parte del Giudice per le indagini preliminari, delle prerogative di cui all’art. 423 comma 1-bis cod. proc. pen.
1.1. A tal proposito deve in primo luogo evidenziarsi come l’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto per effetto dall’art. 23, comma 1, lett. i), n. 2) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha dato attuazione al criterio direttivo enunciato dall’art. 1, comma 9, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, e sancisce che «Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero». Il legislatore della riforma ha, dunque, espressamente riconosciuto il potere del giudice 4 dell’udienza preliminare di sindacare la genericità dell’imputazione e quello di riqualificare il fatto contestato, quando «la definizione giuridica non è corretta» e ha condizionato il loro esercizio al rispetto delle medesime modalità procedurali. L’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha, infatti, recepito nella trama sistematica del codice di rito il principio di diritto enunciato daSez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, [...], Rv. 238239 – 01, con riferimento al sindacato del giudice dell’udienza sulla genericità dell’imputazione, estendendolo anche ai casi di riqualificazione dell’imputazione. Nella Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 si rileva che «ambedue gli interventi rispondono all’esigenza di celere definizione dei procedimenti, in quanto la completezza dell’imputazione e la sua correttezza (in punto di fatto e di diritto), per di più realizzata (salvo contrasti) senza retrocessione degli atti e nel contraddittorio con le parti, per un verso, consente il più rapido superamento dei casi problematici, per altro verso, facilita l’accesso ai riti alternativi, soprattutto se preclusi proprio dalla qualificazione giuridica o, in ogni caso, scoraggiati da fatti mal descritti o qualificazioni errate. La soluzione adottata, oltre a impedire il verificarsi dell’evento anomalo per cui è solo con il decreto di rinvio a giudizio che emerge la qualificazione ritenuta dal giudice, consente altresì di svolgere il dibattimento su un oggetto (in fatto e in diritto) corretto, riducendo il rischio tanto di istruttorie inutili quanto di modifiche (ex art. 516 ss. c.p.p.) o retrocessioni (art. 521 c.p.p.) in corso di dibattimento o, addirittura, in esito ad esso». L’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. ha, dunque, introdotto il contradittorio preventivo quale condizione per l’esercizio da parte del giudice dell’udienza preliminare del sindacato sulla dimensione fattuale e giuridica dell’imputazione. Queta disposizione hasancito anche nell’udienza preliminare il principio affermato della sentenza CH (Corte EDU, 11 dicembre 2007, CH c. Italia) e recepito dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, [...], Rv. 287796 – 01; Sez. 5, n. 41534 del 09/10/2024, [...], Rv. 287231 – 01; Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Rv. 281817-03), secondo il quale il giudice può dare al fatto, nel rispetto del principio del giusto processo di cui dell’art. 6 della Convenzione EDU, una diversa e più grave qualificazione giuridica, a condizione che la stessa sia prevedibile e che l’imputato sia stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica della vicenda. 1.2.La giurisprudenza di questa Corte è inoltre ferma nel ritenere che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. CH c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (si veda Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, [...], Rv. 5 277948 – 01). Il principio è pacificamente applicabile per il caso in cui la diversa qualificazione avvenga in appello. Il giudice di appello nella sentenza può, a sua volta, qualificare il fatto diversamente dall'imputazione anche se l'imputato non abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, senza per questo violare il contraddittorio, così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre 2023, C-175/22, B.K., purché sia assicurata comunque all'imputato la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione la quale, «ove ritenga che la nuova qualificazione dell'addebito abbia inciso sulle strategie difensive, dovrà restituire l'imputato nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa» (tra molte, Sez. 5 - , n. 42635 del 10/09/2024, Clementi, Rv. 287235 – 01). Altrettanto pacificamente, detto principio vale anche per il rito abbreviato (Sez. 6, 10093 del 14/02/2012, Vinci, Rv. 251961 – 01).
1.3. Tirando le fila del discorso, nel caso di specie, come anticipato in premessa, il ricorrente ha avuto conoscenza della imputazione di tentato omicidio sin dall’inizio della propria vicenda processuale, tale essendo il reato contestato dal Pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio. L’intervenuta diversa qualificazione giuridica del fatto, affatto prevedibile, non ha pertanto in alcun modo impedito una corretta instaurazione del giudizio e la piena esplicazione del diritto di difesa anche in relazione all’accesso a riti deflattivi che, difatti, sono stati richiesti, essendo egli stato giudicato con il rito abbreviato. 1. Del pari infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato approfondimento da parte del Giudice di appello di profili asseritamente critici (l’unicità del colpo, la complessiva dinamica del fatto anche alla stregua delle ridotte dimensioni del locale dove avvenne l’aggressione, la difforme ricostruzione dei fatti da parte della vittima e del presunto aggressore). Si tratta di profili sui quali la Corte di appello – come si è già dato atto nella premessa del presente provvedimento – si è adeguatamente soffermata, superando ciascuno di essi con motivazione non manifestamente illogica, peraltro limitandosi a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse e, dunque, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata. Tale motivazione è solo genericamente avversata con il ricorso, rendendo il motivo inammissibile per aspecificità. Peraltro, quanto all’invocato approfondimento da parte del Giudice di appello, dev’essere qui richiamato il condiviso principio, espresso in sede di legittimità, secondo cui «Nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti», con la precisazione che nell’ipotesi – non ricorrente nel 6 caso in scrutinio – di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata (Sez. 5, Sentenza n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi Sherif, Rv. 287482 – 02; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, [...], Rv. 276318 – 02). 2. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, va detto che, a fronte di un appello del Pubblico ministero, una volta che il Giudice del gravame abbia diversamente qualificato il fatto in accoglimento di detta impugnazione, il riconoscimento delle attenuanti generiche ritorna nella sua disponibilità e il relativo diniego, se – come nel caso in esame – motivato congruamente (dolo particolarmente intenso, gravità del fatto, personalità negativa dell’imputato inferita da precedenti condanne e carichi pendenti), non è sindacabile in preliminarmente il questa sede. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al regolamento delle spese del grado relativamente alla posizione della parte civile XXXXXXXXX, che ha svolto attività processuale in questa sede, le stesse vanno poste a carico dell'imputato, soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi confronti, da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile XXXXXXXXX che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7