Versione
30 giugno 1874
30 giugno 1874
Art. 36.
I collegi dei procuratori presso le Corti d'appello ed i tribunali civili e correzionali si compongono di tutti gl'inscritti nell'albo formato come e' stabilito in appresso.
I collegi dei procuratori presso le Corti d'appello ed i tribunali civili e correzionali si compongono di tutti gl'inscritti nell'albo formato come e' stabilito in appresso.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 21/11/1959, n. 56Provvedimento: N. 56 SENTENZA 18 NOVEMBRE 1959 Deposito in cancelleria: 21 novembre 1959. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale " n. 288 del 28 novembre 1959. Pres. PERASSI - Rel. BRANCA LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. SO PERASSI, Presidente - Avv. PP AP - Prof. AR AM - Prof. NE GL - Dott. MA SA - Prof. CO AN AB - Prof. PP LL LI - Prof. IN AL - Prof. IC JA - Prof. OV RO - Dott. TO CA - Prof. AL LL - Prof. PP BRANCA, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della deliberazione 15 dicembre 1938 del Comitato dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, promossi con le …Leggi di più...
- natura di regolamento. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- denuncia di atto non avente forza di legge·
- inammissibilita'.·
- art. 3 legge 31 gennaio 1926, n. 100: attribuzione al solo governo di potesta' legislativa delegata·
- possibilita' di deroga espressa.·
- sent. 56/59 a. decreti delegati·
- sent. 56/59 b. credito e istituti di credito