Articolo 326 del Codice di procedura penale
Articolo 314Articolo 299
Versione
24 ottobre 1989
Art. 326. Finalita' delle indagini preliminari 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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