Sentenza 14 giugno 2016
Massime • 1
In tema di ingiusta detenzione, mentre nella determinazione della pena da eseguire occorre tener conto (a fini di scomputo) di tutti i periodi di custodia cautelare, relativi ad altri fatti, in precedenza sofferti dal condannato, compresi quelli per cui abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione, si deve, per altro verso, escludere - in forza della inderogabile applicazione del principio di fungibilità della detenzione - l'esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario, di cui all'art. 314 cod. proc. pen., e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2016, n. 33671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33671 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2016 |
Testo completo
33 67 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE : UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/6/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA 0.1023/2016 dott. Luisa Bianchi - Presidente - dott. Mariapia Savino - Consigliere dott. GI Grasso REGISTRO GENERALE - Consigliere - n. 8123/2016 - Consigliere - dott. Pasquale Gianniti - Consigliere rel.- dott. Marco Dell'Utri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV GI IN n. il 2/10/1974 avverso l'ordinanza n. 61/2013 pronunciata dalla Corte d'appello di Mi- lano il 5/11/2015; sentita nella camera di consiglio del 14/6/2016 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. G. Co- rasaniti, che ha richiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 5/11/2015, la Corte d'appello di Milano ha ri- gettato la richiesta avanzata da GI IN AV per la riparazione dell'asserita ingiusta detenzione dallo stesso sofferta in relazione all'esecuzione di due titoli cautelari emessi in relazione a due imputazioni per rapina dalle quali il AV era stato definitivamente prosciolto nel merito. A sostegno del provvedimento emesso, la Corte territoriale ha evidenziato come l'istante fosse stato raggiunto, in epoca successiva alla detenzione denun- ciata in questa sede, da diversi provvedimenti restrittivi e da sentenze di con- danna alla pena della reclusione per periodi di tempo largamente superiori a quelli precedentemente sofferti in modo asseritamente ingiusto, con la conse- guente sussistenza dei presupposti per l'imputazione dei periodi di detenzione denunciati in sede riparatoria al tempo da scontare in regime di reclusione a tito- lo di condanna, in forza del principio di fungibilità della detenzione;
principio da considerare necessariamente in via preliminare rispetto alla liquidazione dell'in- dennità riparatoria rivendicata in questa sede.
2. Avverso il provvedimento della Corte d'appello milanese, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il AV, dolendosi dell'erroneità della decisione assunta dal giudice a quo nella parte in cui ha omesso di considerare la totale estraneità dei fatti per i quali l'istante ha invoca- to l'indennità di riparazione rispetto a quelli per i quali lo stesso ha successiva- mente subito condanna, evidenziando altresì di aver già in precedenza formal- mente manifestato la propria volontà di rinunciare all'applicazione del principio della fungibilità della detenzione, al fine di ottenere in ogni caso la liquidazione dell'indennità per la detenzione ingiustamente sofferta a titolo cautelare.
3. Con memoria depositata in data 21/3/2016, il Procuratore generale pres- so la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria in data, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha con- cluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è infondato Dev'essere preliminarmente rilevato come non costituisca circostanza con- troversa in questa sede l'avvenuta pronuncia, a carico del AV, di condanna alla pena della reclusione per un periodo largamente superiore a quelli dallo 2 stesso già in precedenza sofferti a titolo cautelare in questa sede denunciati ai ! fini del conseguimento della corrispondente indennità riparatoria. Ciò posto, nel pronunciare il rigetto dell'istanza di riparazione avanzata dal AV, la corte territoriale ha del tutto opportunamente richiamato il vigore del principio già in passato fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte, ai sensi del quale, ai fini della determinazione della pena da eseguire, devono esse- re necessariamente computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad al- tri fatti, per i quali il condannato abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (e, a fortiori, quelli per i quali tale diritto sia ancora sub iudice), stante l'inderogabilità della disciplina dettata dall'anzidet- ta disposizione normativa e dovendosi escludere l'esistenza di una facoltà di scelta, da parte dell'interessato (pur quando ne sussisterebbe la possibilità, atte- sa la già intervenuta esecutività della sentenza di condanna all'atto della richie- sta di riparazione), tra il ristoro pecuniario di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta, fermo restando che, al fine di evitare che l'interessato consegua una indebita lo- cupletazione, il giudice investito della richiesta di riparazione può sospendere il relativo procedimento, ove gli risulti l'esistenza di una condanna non ancora de- finitiva a pena dalla quale possa essere scomputato il periodo di custodia caute- lare cui la detta richiesta si riferisce, e che, ove la somma liquidata a titolo di ri- parazione sia stata già corrisposta, lo Stato può agire per il suo recupero espe- rendo l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ. (Sez. U, Sentenza n. 31416 del 10/07/2008, Rv. 240113). In forza di tali premesse, dev'essere dunque in questa sede ribadito come, mentre, da un lato, ai fini della determinazione della pena da espiare, occorra sempre tener conto (a fini di scomputo) di tutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condannato ivi compresi quelli per i quali lo stesso ab- bia (financo) già ottenuto il riconoscimento dell'indennità per la riparazione dell'ingiusta detenzione (salvo l'eventuale successivo recupero delle somme ero- gate dall'amministrazione statale, attraverso l'esercizio dell'azione di ingiustifica- to arricchimento) -, dall'altro, va evidenziato come l'applicazione del principio di fungibilità della detenzione obbedisca a un regime di rigorosa inderogabilità, do- vendo escludersi l'esistenza di una facoltà di scelta dell'interessato per il conse- guimento dell'indennità riparatoria, di cui all'art. 314 c.p.p., in luogo dell'imputazione, a titolo di pena, del periodo di custodia cautelare in precedenza ingiustamente sofferto. Vim Nel caso di specie, avendo il ricorrente propriamente invocato in questa se-- de il riconoscimento del proprio diritto ad optare per il conseguimento dell'indennità di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta, rispetto 3 all'applicazione del principio di fungibilità della detenzione, l'odierno ricorso deve essere inevitabilmente respinto, sì come del tutto privo di fondamento.
6. L'accertamento dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dal ri- corrente, impone la pronuncia del rigetto del ricorso, con la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese del giu- dizio in favore del Ministero resistente secondo la liquidazione di cui al dispositi- vo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- The suali, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente liquidate in complessivi euro 1.000,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/6/2016. Il Consigliere estensore Marco Dell'Utri AZIONE L Il Presidente A Brand I Luisa Bianchi D EMA SUPR * CORTE GUPREMA DI CASSAZION PV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 AGO. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Drissa Gabriella Lamelza 4