Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4583
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione del disposto normativo di cui all’art. 238-bis cod. proc. pen., per contrasto di giudicati

    Il motivo è inammissibile sia perché deduce la violazione di una norma processuale non riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., sia perché aspecifico, non enucleando un vizio della motivazione ma opponendo una diversa lettura del materiale probatorio. Inoltre, l'acquisizione di sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. non comporta un automatismo nel recepimento dei fatti e dei giudizi in esse contenuti, conservando il giudice di merito la piena autonomia decisionale. La Corte territoriale ha fornito una motivazione compiuta, coerente e logica.

  • Inammissibile
    Remissione di querela

    La remissione di querela non rispetta le formalità previste dagli artt. 340 e 339 cod. proc. pen., in quanto non risulta accertata l'identità del dichiarante e l'autentica della firma da parte del difensore dell'imputato non ha valore certificatorio in questo contesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4583
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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