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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2025, n. 26336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26336 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RR LE nata a [...] à,110 Ionio il 28/12/1986, rappresentata e difesa dall'avv. Rosetta Vago, di fiducia avverso la sentenza emessa in data 04/02/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell'art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate in data 29/04/2025 dal Sostituto Procuratore generale, FR MP LA, con le quali è stata chiesta declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26336 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 20/05/2025 preso atto che il difensore della ricorrente, avv. Rosetta Vago, difensore del ricorrente, non ha presentato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia in data 09/11/2022 emessa dal Tribunale di Castrovillari con la quale LE RR era stata assolta dal reato di ricettazione, contestato in concorso con AN RC, per particolare tenuità del fatto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 630, comma 1, lett. a), 125, comma 3, e 238-bis del codice di rito. Rileva la difesa ricorrente che la sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (confermata dalla Corte di appello) è in contrasto con la pronuncia irrevocabile emessa in data 24/03/2022 dal Tribunale di Castrovillari che, sulla scorta del medesimo materiale probatorio, aveva assolto il coimputato RC AN in relazione allo stesso fatto per assenza di prova in punto di elemento soggettivo del reato. L'esistenza di tale giudicato, in difetto di nuovi elementi istruttori, era un dato da cui i giudici di merito non potevano prescindere e al quale andava attribuita rilevanza decisiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso proposto è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. La Corte di appello ha osservato che il giudice di primo grado aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione, pur escludendone la punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., all'esito di una differente valutazione giuridica del medesimo fatto giudicato da altro decidente nei confronti del coimputato RC AN con sentenza irrevocabile che era stata acquisita nel presente procedimento ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.; ha confermato tale epilogo decisorio in quanto gli elementi probatori erano concludenti nel senso della configurabilità del reato in capo all'imputata, la quale non aveva in alcun modo giustificato il possesso dello strumento musicale di provenienza furtiva trovato presso l'abitazione ove ella viveva unitamente a AN all'esito di perquisizione eseguita, di iniziativa, dalla polizia giudiziaria per la ricerca di armi e munizioni. Il Collegio di merito ha fatto buon governo del consolidato orientamento di legittimità, che si condivide, secondo cui, nell'ipotesi di autonomi giudizi relativi ad un medesimo fatto storico, non trova applicazione il principio della pregiudizialità penale, dovendo, comunque, il giudice del diverso procedimento a motivare espressamente (proprio come avvenuto nel caso di specie) 2 circa le ragioni per le quali sia pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza, la cui decisione è elemento da valutare ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 18343 del 21/12/2016, Biallo, Rv. 270658-01; si vedano anche, Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207-01 e Sez. 3 n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278- 01, secondo cui, anche nell'ipotesi in cui le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. riguardano una pre-condizione del giudizio in corso, come nel caso della esistenza di una associazione per delinquere, il giudice può pervenire ad una differente valutazione giuridica del medesimo fatto storico, pur dovendo giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito). Nel caso di specie, la pronuncia assolutoria emessa nei confronti dell'imputata non rappresentava neppure una pre-condizione del giudizio a carico dell'odierna ricorrente atteso che il coimputato IA, in tesi accusatoria, era mero concorrente della RR e non già compartecipe di un sodalizio e che nel processo a carico di quest'ultimo non era stata esclusa la sussistenza del fatto storico giudicato, bensì solo la sua responsabilità. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 20/05/2025
preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell'art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate in data 29/04/2025 dal Sostituto Procuratore generale, FR MP LA, con le quali è stata chiesta declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26336 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 20/05/2025 preso atto che il difensore della ricorrente, avv. Rosetta Vago, difensore del ricorrente, non ha presentato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia in data 09/11/2022 emessa dal Tribunale di Castrovillari con la quale LE RR era stata assolta dal reato di ricettazione, contestato in concorso con AN RC, per particolare tenuità del fatto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 630, comma 1, lett. a), 125, comma 3, e 238-bis del codice di rito. Rileva la difesa ricorrente che la sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (confermata dalla Corte di appello) è in contrasto con la pronuncia irrevocabile emessa in data 24/03/2022 dal Tribunale di Castrovillari che, sulla scorta del medesimo materiale probatorio, aveva assolto il coimputato RC AN in relazione allo stesso fatto per assenza di prova in punto di elemento soggettivo del reato. L'esistenza di tale giudicato, in difetto di nuovi elementi istruttori, era un dato da cui i giudici di merito non potevano prescindere e al quale andava attribuita rilevanza decisiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso proposto è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. La Corte di appello ha osservato che il giudice di primo grado aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione, pur escludendone la punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., all'esito di una differente valutazione giuridica del medesimo fatto giudicato da altro decidente nei confronti del coimputato RC AN con sentenza irrevocabile che era stata acquisita nel presente procedimento ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.; ha confermato tale epilogo decisorio in quanto gli elementi probatori erano concludenti nel senso della configurabilità del reato in capo all'imputata, la quale non aveva in alcun modo giustificato il possesso dello strumento musicale di provenienza furtiva trovato presso l'abitazione ove ella viveva unitamente a AN all'esito di perquisizione eseguita, di iniziativa, dalla polizia giudiziaria per la ricerca di armi e munizioni. Il Collegio di merito ha fatto buon governo del consolidato orientamento di legittimità, che si condivide, secondo cui, nell'ipotesi di autonomi giudizi relativi ad un medesimo fatto storico, non trova applicazione il principio della pregiudizialità penale, dovendo, comunque, il giudice del diverso procedimento a motivare espressamente (proprio come avvenuto nel caso di specie) 2 circa le ragioni per le quali sia pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza, la cui decisione è elemento da valutare ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 18343 del 21/12/2016, Biallo, Rv. 270658-01; si vedano anche, Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207-01 e Sez. 3 n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278- 01, secondo cui, anche nell'ipotesi in cui le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. riguardano una pre-condizione del giudizio in corso, come nel caso della esistenza di una associazione per delinquere, il giudice può pervenire ad una differente valutazione giuridica del medesimo fatto storico, pur dovendo giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito). Nel caso di specie, la pronuncia assolutoria emessa nei confronti dell'imputata non rappresentava neppure una pre-condizione del giudizio a carico dell'odierna ricorrente atteso che il coimputato IA, in tesi accusatoria, era mero concorrente della RR e non già compartecipe di un sodalizio e che nel processo a carico di quest'ultimo non era stata esclusa la sussistenza del fatto storico giudicato, bensì solo la sua responsabilità. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 20/05/2025