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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IF CE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3682/2022 depositato il 19/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220025492725 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 19 dicembre 2022, impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa ad IVA ed altre imposte erariali riguardanti l'anno 2017, all'uopo lamentando l'incongruo utilizzo degli Studi di Settore da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo. Costituitasi in giudizio, quest'ultima chiedeva il rigetto del ricorso. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso - al limite dell'inammissibilità - non è fondato. Non può anzitutto accogliersi l'eccezione di invalidità del ricorso, per difetto di sottoscrizione, che la resistente basa sul fatto che il documento trasmesso via pec non sia nativo digitale ma semplice scansione di documento analogico. Tale irregolarità non comporta, invero, alcuna invalidità dell'atto trasmesso, sotto il profilo sopra cennato, poiché la sua legittima provenienza è assicurata dalla pec, la cui consegna all'Ufficio non è stata contestata. Nel merito, le censure del ricorrente non colgono nel segno, considerata la non pertinenza del richiamo agli Studi di Settore, i quali, nella specie, non rivestono rilevanza alcuna ai fini del decidere, considerato che l'accertamento sotteso alla cartella impugnata non risulta essere stato eseguito sulla base dello strumento indicato dalla parte, essendo, viceversa, scaturito da un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n.60071973. Il ricorso va, dunque, respinto. Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo a favore della resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 400,00, a favore dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo. Palermo, 16 dicembre 2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IF CE, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3682/2022 depositato il 19/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220025492725 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 19 dicembre 2022, impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, relativa ad IVA ed altre imposte erariali riguardanti l'anno 2017, all'uopo lamentando l'incongruo utilizzo degli Studi di Settore da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo. Costituitasi in giudizio, quest'ultima chiedeva il rigetto del ricorso. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, all'esito della contestuale camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso - al limite dell'inammissibilità - non è fondato. Non può anzitutto accogliersi l'eccezione di invalidità del ricorso, per difetto di sottoscrizione, che la resistente basa sul fatto che il documento trasmesso via pec non sia nativo digitale ma semplice scansione di documento analogico. Tale irregolarità non comporta, invero, alcuna invalidità dell'atto trasmesso, sotto il profilo sopra cennato, poiché la sua legittima provenienza è assicurata dalla pec, la cui consegna all'Ufficio non è stata contestata. Nel merito, le censure del ricorrente non colgono nel segno, considerata la non pertinenza del richiamo agli Studi di Settore, i quali, nella specie, non rivestono rilevanza alcuna ai fini del decidere, considerato che l'accertamento sotteso alla cartella impugnata non risulta essere stato eseguito sulla base dello strumento indicato dalla parte, essendo, viceversa, scaturito da un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n.60071973. Il ricorso va, dunque, respinto. Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo a favore della resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 400,00, a favore dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo. Palermo, 16 dicembre 2025.