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Sentenza 16 agosto 2023
Sentenza 16 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/08/2023, n. 34930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34930 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/01/2023 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Catania confermava l'applicazione ad NI CA della massima misura custodiale per il reato di tentata estorsione ai danni di PI La BR, titolare di una gioielleria, condotta aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova dichiarativa proveniente dalla presunta Penale Sent. Sez. 2 Num. 34930 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 24/05/2023 persona offesa: il Tribunale non avrebbe valutato quanto allegato dal difensore circa la contiguità di PI La BR alla criminalità organizzata (desumibile sia dal fatto che aveva prestato a persone poco raccomandabili una autovettura di lusso, sia dal fatto che aveva regalato un orologio ad un detenuto). 2.1.1 Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova, attività esclusa dal perimetro di circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale ha effettuato un'accurata ed esaustiva valutazione della prova dichiarativa contestata rilevando come non fossero emersi motivi di astio, rancore o inimicizia che avrebbero potuto spingere l'offeso a dichiarare il falso (peraltro CA aveva riferito, in sede di interrogatorio, degli ottimi rapporti intercorrenti con la persona offesa, della quale era cliente). A ciò si aggiungeva che la progressione dichiarativa dell'offeso era dettagliata, coerente e priva di contraddizioni. Infine il narrato dell'offeso ha trovato puntuale riscontro nei filmati estratti dalle videocamere di sorveglianza installate presso la gioielleria (pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 2.2. Violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso, che sarebbe stata riconosciuta sulla base dell'evocazione di una persona di "elevata caratura criminale"; la circostanza, nella prospettiva di chi ricorre, non sarebbe sufficiente ritenere integrata l'aggravante, tenuto conto che non è la carica intimidatoria, che si sprigiona dal singolo, bensì quella che proviene da un gruppo criminale di stampo mafioso. 2.2.1 Anche questa doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale, con motivazione ineccepibile, rilevava che le modalità della minaccia e il riferimento al figlio di un noto boss della zona era un modo per evocare la capacità criminale dell'associazione mafiosa e, dunque, era una condotta minatoria sicuramente agita attraverso l'utilizzo del metodo mafioso. Si ribadisce infatti che il metodo mafioso è una caratteristica dell'azione, dunque una circostanza oggettiva, il cui riconoscimento prescinde sia dall'accertamento dell'esistenza di una associazione di riferimento, che dalla partecipazione alla associazione dell'autore della minaccia. Per la sussistenza dell'aggravante è solo necessario che l'azione illecita sia compiuta riferendosi - sia pure solo in modo contratto o implicito - al potere intimidatorio in astratto riferibile ad un gruppo organizzato dotato di elevata capacità criminale;
nessun rilievo riveste invece l'effetto che l'azione minatoria ha sulla vittima. 2.3. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza e proporzionalità la misura delle esigenze cautelari: si 2 deduceva che il Tribunale aveva rilevato che non erano stati addotti elementi utili per superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, nonostante fosse stato allegato che il ricorrente fosse avulso da qualunque dinamica criminale mafiosa e che, invece, fosse impegnato in attività lavorativa e, segnatamente, nell'allevamento di ovini e caprini svolta nel pieno rispetto della normativa vigente. 2.3.1. Questa doglianza è infondata. Per quanto, come dedotto, il Tribunale non abbia stato preso in considerazione l'impegno lavorativo del ricorrente, tuttavia il collegio di merito ha comunque rilevato la assenza di elementi che consentissero di superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, ancorando tale valutazione (a) alla assenza di indici di resipiscenza (il ricorrente in sede di interrogatorio pur ammettendo di avere commesso la condotta contestata, cercava di sminuirne la portata, dichiarando di aver agito per fare un favore ad una persona che non conosceva personalmente) ed all'allarme insito nell'ingravescente dedizione al delitto del ricorrente;
(b) al fatto che CA fosse gravato da numerose condanne sia per reati in materia di sostanze stupefacenti - anche di natura associativa -, sia per reati relativi alle armi ed aveva diversi procedimenti penali in corso (per lesioni personali, rissa, oltre che per tentato furto pluriaggravato e per ricettazione); questo quadro impediva di ritenere sufficiente, ai fini del contenimento delle allarmanti esigenze cautelari rilevate, ogni misura meno afflittiva. 3.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter dìsp. att. Cod. proc. pen.. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 2023.
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Catania confermava l'applicazione ad NI CA della massima misura custodiale per il reato di tentata estorsione ai danni di PI La BR, titolare di una gioielleria, condotta aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova dichiarativa proveniente dalla presunta Penale Sent. Sez. 2 Num. 34930 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 24/05/2023 persona offesa: il Tribunale non avrebbe valutato quanto allegato dal difensore circa la contiguità di PI La BR alla criminalità organizzata (desumibile sia dal fatto che aveva prestato a persone poco raccomandabili una autovettura di lusso, sia dal fatto che aveva regalato un orologio ad un detenuto). 2.1.1 Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi di prova, attività esclusa dal perimetro di circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale ha effettuato un'accurata ed esaustiva valutazione della prova dichiarativa contestata rilevando come non fossero emersi motivi di astio, rancore o inimicizia che avrebbero potuto spingere l'offeso a dichiarare il falso (peraltro CA aveva riferito, in sede di interrogatorio, degli ottimi rapporti intercorrenti con la persona offesa, della quale era cliente). A ciò si aggiungeva che la progressione dichiarativa dell'offeso era dettagliata, coerente e priva di contraddizioni. Infine il narrato dell'offeso ha trovato puntuale riscontro nei filmati estratti dalle videocamere di sorveglianza installate presso la gioielleria (pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 2.2. Violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso, che sarebbe stata riconosciuta sulla base dell'evocazione di una persona di "elevata caratura criminale"; la circostanza, nella prospettiva di chi ricorre, non sarebbe sufficiente ritenere integrata l'aggravante, tenuto conto che non è la carica intimidatoria, che si sprigiona dal singolo, bensì quella che proviene da un gruppo criminale di stampo mafioso. 2.2.1 Anche questa doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale, con motivazione ineccepibile, rilevava che le modalità della minaccia e il riferimento al figlio di un noto boss della zona era un modo per evocare la capacità criminale dell'associazione mafiosa e, dunque, era una condotta minatoria sicuramente agita attraverso l'utilizzo del metodo mafioso. Si ribadisce infatti che il metodo mafioso è una caratteristica dell'azione, dunque una circostanza oggettiva, il cui riconoscimento prescinde sia dall'accertamento dell'esistenza di una associazione di riferimento, che dalla partecipazione alla associazione dell'autore della minaccia. Per la sussistenza dell'aggravante è solo necessario che l'azione illecita sia compiuta riferendosi - sia pure solo in modo contratto o implicito - al potere intimidatorio in astratto riferibile ad un gruppo organizzato dotato di elevata capacità criminale;
nessun rilievo riveste invece l'effetto che l'azione minatoria ha sulla vittima. 2.3. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza e proporzionalità la misura delle esigenze cautelari: si 2 deduceva che il Tribunale aveva rilevato che non erano stati addotti elementi utili per superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, nonostante fosse stato allegato che il ricorrente fosse avulso da qualunque dinamica criminale mafiosa e che, invece, fosse impegnato in attività lavorativa e, segnatamente, nell'allevamento di ovini e caprini svolta nel pieno rispetto della normativa vigente. 2.3.1. Questa doglianza è infondata. Per quanto, come dedotto, il Tribunale non abbia stato preso in considerazione l'impegno lavorativo del ricorrente, tuttavia il collegio di merito ha comunque rilevato la assenza di elementi che consentissero di superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, ancorando tale valutazione (a) alla assenza di indici di resipiscenza (il ricorrente in sede di interrogatorio pur ammettendo di avere commesso la condotta contestata, cercava di sminuirne la portata, dichiarando di aver agito per fare un favore ad una persona che non conosceva personalmente) ed all'allarme insito nell'ingravescente dedizione al delitto del ricorrente;
(b) al fatto che CA fosse gravato da numerose condanne sia per reati in materia di sostanze stupefacenti - anche di natura associativa -, sia per reati relativi alle armi ed aveva diversi procedimenti penali in corso (per lesioni personali, rissa, oltre che per tentato furto pluriaggravato e per ricettazione); questo quadro impediva di ritenere sufficiente, ai fini del contenimento delle allarmanti esigenze cautelari rilevate, ogni misura meno afflittiva. 3.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter dìsp. att. Cod. proc. pen.. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 24 maggio 2023.