Improcedibile
Sentenza breve 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 21/01/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00509/2026REG.PROV.COLL.
N. 09925/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9925 del 2025, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Liliana Farronato e Stefano Mosillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, sez. I, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dal Ministero appellante in data 18 gennaio 2026;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere NC EL EZ e udito per l’appellato l’avvocato Liliana Farronato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il Ministero della difesa appella la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per l’Umbria ha accolto il ricorso del brig.capo q.s. -OMISSIS- appartenente all’Arma dei Carabinieri, avverso il trasferimento per incompatibilità ambientale dalla Scuola Forestale di Cittaducale (RI) al Nucleo Carabinieri Forestale di IA UM (TR), disposto in relazione alla situazione verificatasi a seguito di un “ acceso diverbio con un collega al culmine di pregresse tensioni ” avvenuto il 5 settembre 2024 negli uffici del Comando di appartenenza.
2. Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto dall’interessato – “ salvo l’eventuale riesercizio attenendosi alle indicazioni conformative ” contenute nella pronuncia medesima – ritenendo, in sintesi, che:
- già nel corso del procedimento, avviato con atto del 14 giugno 2025 e concluso con provvedimento del 26 agosto 2025, sarebbe stato ragionevole presumere che ogni alterazione del clima lavorativo derivante dalla compresenza dei due militari nello stesso reparto fosse ormai superata, dal momento che l’altro militare coinvolto nel diverbio aveva dichiarato il giorno stesso di non sentirsi bene ed era stato accompagnato al pronto soccorso, per poi permanere assente per malattia fino al suo collocamento a riposo, verificatosi il 31 agosto 2025;
- risulterebbe difficile ipotizzare il rapporto di fiducia dell’interessato con i superiori gerarchici e con gli altri militari effettivi al Centro, come indicato nel provvedimento avversato, avendo il ricorrente conservato la qualifica di “ eccellente ” anche dopo il predetto episodio;
- la particolare ampiezza del potere dell’Amministrazione di disporre trasferimenti d’autorità del personale non sarebbe riscontrabile nei confronti dei dipendenti che, come nella fattispecie, ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, i quali a mente dell’art. 1479- bis , comma 1, lett. b), c.o.m. non possono essere trasferiti se non previa intesa con l’organizzazione di appartenenza “ salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimenti dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per l’avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza ”; il difetto di adeguata istruttoria e motivazione in ordine all’attualità dell’incompatibilità ambientale comporterebbe, quindi, la violazione anche di tale norma.
3. Il Ministero della difesa ha impugnato la decisione sostenendo, in estrema sintesi, che:
I. il primo giudice si sarebbe ingerito in una valutazione di merito valorizzando una contingenza congiunturale – l’assenza per malattia dell’altro militare – temporanea e di durata non prevedibile e, comunque, asseritamente inidonea ad elidere la situazione di tensione e conflittualità creatasi nell’ufficio, tanto che per entrambi gli interessati era stata avanzata proposta di reimpiego; la finalità del trasferimento per incompatibilità ambientale sarebbe anche quella di “ manifestare ” la priorità del prestigio, della serenità e della funzionalità dell’Amministrazione, per cui l’“ accidentale ” assenza dal servizio di uno dei dipendenti coinvolti nella situazione conflittuale non sarebbe stata idonea a risolvere la rilevata situazione di incompatibilità, vieppiù nel caso di specie, in cui l’assenza dell’altro militare era di durata incerta, tanto che il suo congedamento è intervenuto successivamente all’adozione del trasferimento avversato;
II. sarebbe “ fuori quadro ” la circostanza secondo la quale l’interessato aveva mantenuto la qualifica di “ eccellente ”, dal momento che, come sancito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, i fatti alla base del trasferimento per incompatibilità ambientale non necessariamente devono costituire illecito disciplinare e/o penale in quanto il provvedimento non ha natura sanzionatoria ma è preordinato a tutelare il buon andamento dell’Amministrazione;
III. sarebbe errato anche il capo della sentenza in cui si sostiene la violazione dell’art. 1479- bis c.o.m., dal momento che la norma fa salva proprio l’eventualità in cui sussistano i presupposti dell’incompatibilità ambientale.
4. L’appellato si è costituito in giudizio il 15 gennaio 2026, deducendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’appello.
5. Con atto depositato il 13 gennaio 2026 il Ministero della difesa ha dichiarato di rinunciare al presente appello, chiedendo la compensazione delle spese anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio di controparte all’atto della relativa dichiarazione in tal senso.
5. Alla camera di consiglio del 2° gennaio 2026, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione, previo avviso alle parti presenti ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
6. Alla luce della dichiarazione di rinuncia all’appello resa dal Ministero della difesa e considerato che non vi è prova che il relativo atto sia stato notificato alla parte resistente, tenuto altresì conto del fatto che, in ogni caso. non risulta accettazione della rinuncia medesima da parte dell’appellato, il Collegio ritiene che il ricorso in appello possa essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
7. Sussistono valide ragioni, in considerazione della peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB OR, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
NC EL EZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC EL EZ | AB OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.