Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7451 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
EPUB1 745 1 /0 1 NOME EL POP LO HALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Rekla SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vittorio DUVA R.G.N. 22350/98 Cron.•17206 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. 2742 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Ud.14/02/01 Dott. Giuliano LUCENTINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 GIU2001 CC GA, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA GREGORIO VII 58, presso lo studio dell'avvocato D'AMICO NUNZIO, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA We ricorrente
contro
NUOVA TIRRENA SPA NQ IMP CESSIONARIA;
intimato avverso la sentenza n. 3110/97 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile emessa il 25/6/1997, depositata il 30/10/97; RG.135/1995, 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 313 udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Giuliano -1- LUCENTINI;
udito il P.M. Generale Dott. il rigetto del ! in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo MARINELLI che ha concluso per ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 16 ottobre 1989 il Presidente del Tribunale di Roma ingiungeva a AN PI di pagare alla S.I.D.A s.p.a. la somma di lire 7.751.610 perché: -con sentenza 3877/1988 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la paritaria responsabilità del PI e di AU PA in ordine ad un incidente stradale nel quale ER AT aveva riportato lesioni personali;
-con la stessa sentenza quel Tribunale aveva condannato il PI, in quanto sprovvisto di patente, rimborsare alla S.I.D.A., da cui era assicurato per la r.c.a., somma che la compagnia avrebbe pagato al AT;
-la S.I.D.A., essendole stato notificato il precetto, aveva pagato la Нишл somma richiestale. Su opposizione del PI, Tribunale -revocato decreto, dato che la sentenza de qua non era provvisoriamente esecutiva condannava l'opponente a pagare alla S.I.D.A. la minore somma di lire 2.224.560, pari all'ammontare del danno quale nel frattempo liquidato dal giudice di seconde cure. Contro tale decisione PI proponeva appello deducendo che, nel notificare al AT e alla sua compagnia d'assicurazione S.I.A.D. s.p.a. l'atto di precetto per i danni da lui riportati nel medesimo incidente, aveva detratto la somma di lire 3.373.000 come sopra dovuta (lire 2.224.560 più interessi). Nel contraddittorio con la Nuova Tirrena s.p.a., cessionaria 3 del portafoglio della S.I.D.A. posta nelle more in 1.c.a., la Corte d'appello di Roma rigettava l'impugnazione, osservando che la decisione giudiziale legittimante la pretesa non poteva che essere quella d'appello, poiché, ai sensi dell'art. 5 bis d. I. 23 dicembre 1976, convertito con modifiche in legge 26 febbraio 1977 n. 39, la sentenza di primo grado è esecutiva solo a favore del danneggiato (e non della compagnia che eventualmente agisca in rivalsa). In forza di tale sentenza, il PI doveva pagare alla propria compagnia d'assicurazioni la somma di lire 2.224.560, oltre accessori, ossia quella stessa pagata dalla S.I.D.A. tenuto conto che "un eventuale defalco di somme da lui operato in favore del AT (...) non infirma(va) il titolo in шил favore della compagnia assicuratrice nei riguardi di esso PI". Per la cassazione della sentenza il PI proponeva ricorso sulla base di un motivo. L'intimata non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce che la Corte territoriale aveva errato nell'affermare che la sua pretesa tendeva ad infirmare il titolo della compagnia assicuratrice. In realtà, quando aveva posto in esecuzione la sentenza 4 d'appello, aveva indicato nel precetto la minore somma di lire 113.656.171, avendo detratto dal suo credito il controcredito del AT di lire 3.673.000. Una volta che aveva pagato al AT quanto a lui dovuto, non poteva farglisi carico di quanto aveva pagato la S.I.D.A., la quale "avrebbe potuto, in astratto, evitare l'esborso della suindicata maggiore somma ricorrendo ai mezzi offerti dal codice di rito". Insomma, “non esisteva in concreto alcun titolo di rivalsa nei confronti del PI, avendo questi estinto il pagamento, quale coobbligato, di quanto al posto suo avrebbe dovuto pagare la S.I.D.A. s.p.a. se avesse atteso l'esito del giudizio di secondo grado". La censura è infondata. Elecent Se infatti sussisteva, tra il PI e la S.I.D.A., un'ipotes{ di debito solidale nei confronti del AT, è chiaro che, pagando a quest'ultimo la somma di lire 7.751.610 (ben superiore al credito successivamente liquidato in via definitiva), la compagnia estinse il proprio debito -restando ovviamente estinto, nel contempo, quello del condebitore solidale PI-. Quest'ultimo, pertanto, allorché successivamente richiese a AT il pagamento del debito verso di lui, non avrebbe dovuto detrarre la minore somma della quale riteneva di essere, a sua volta, debitore, poiché tale debito, in quanto appunto già estinto dalla S.I.D.A., più non esisteva. 5 Ben a ragione, quindi, la S.I.D.A. agi in rivalsa
contro
PI, il quale, per parte sua, potrà eventualmente ripetere dal AT quanto indebitamente pagato. Cosi rigettato il ricorso, previa integrazione della motivazione della sentenza ex art. 384 co. 2 c.p.c., nessuna pronuncia occorre per le spese del giudizio di cassazione poiché la parte intimata non si è costituita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, nulla per le spese del giudizio di cassazione. 40000 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza 6.00 290000 sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 14 8065 OGT 7 febbraio 2001 IL• H v ert ST 7 S , 5 5 7 IL PRESIDENTE Viinistuva IL CANCELLIERE C1 Giovanni AM DEPOSITATA IN CANCELERIA Ecopla conferme all'originate Roma, li - 1.6LU, 2001--- IL CANCELLIERE C1 Giovanni AM फ AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in cata? A . 200 anley 598 €155.77 MO CENTOCINQUANTALNDVE/77 versale €.. p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziar (D. MRACCICHINI)