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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/10/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in composizione collegiale in camera di consiglio, nelle persone dei
SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente - Giudice dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della separazione personale dei coniugi n. 142/2024 R.G.A.C., su ricorso depositato in Cancelleria in data
26.01.2024 da
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 nata a Cagliari, il 30.07.1977, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Uccelli, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara (MS), Via
Roma n. 13 attore
nei confronti di
(Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2 nato a [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Dainese, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1 convenuto
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
Oggetto: Separazione personale
CONCLUSIONI
Per l'attore e la convenuta congiuntamente (come da rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 09.09.2025, in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025): Per_
“1) i figli , , , e , oggi Per_1 Per_2 Per_3 Persona_5 tutti e cinque ancora minori, sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente
2 tra loro per gli aspetti della quotidianità e per le questioni ordinarie quando avranno i figli con sè, ferma la necessità di preventivo accordo per le decisioni di particolare incidenza sulla vita dei figli;
2) i figli avranno collocazione prevalente presso l'abitazione materna, in
Vecchiano;
3) salvo diversi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni e dei desideri dei figli, le visite del padre e le sue permanenze con i figli seguiranno il seguente calendario, in conformità al regime già attuato dai genitori tenendo conto delle esigenze di tutti i membri della famiglia:
a) il padre terrà con sè i figli un pomeriggio infrasettimanale, ovvero corrispondente al giorno concordato del mercoledì (salvo diverso previo accordo tra le parti) indicativamente dalle ore 17:30 alle ore 19. I genitori si incontreranno a Massa (presso il parcheggio del Centro commerciale
Carrefour MareMonti) per portare e riprendere i figli;
b) è in facoltà del padre far visita a Vecchiano ai figli o ad alcuno di loro, con preavviso, in un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, sempre nell'orario indicativo sopra indicato;
c) i fine settimana saranno trascorsi dalla prole secondo il criterio dell' alternanza presso l'uno o l'altro genitore;
nel fine settimana di pertinenza del padre, i figli si sposteranno il venerdi pomeriggio dall'orario di uscita da scuola (o dal sabato qualora abbiano lezione) per permanere presso il padre fino alla domenica indicativamente alle ore 19. Il venerdì sarà il padre a recarsi a Vecchiano per prendere con sè i figli, mentre la domenica sarà la madre a recarsi a Mulazzo per ricondurli al domicilio;
fatto salvo diverso accordo fra i genitori che inverta gli spostamenti, per cui sarà la madre a condurre i figli a Mulazzo il venerdì ed il padre a ricondurli a Vecchiano la domenica.
Quanto alle vacanze scolastiche e festività
- Le vacanze scolastiche natalizie saranno divise in tre periodi, che i figli trascorreranno con ciascun genitore con alternanza annuale, così ripartiti: dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla mattina del 25 dicembre con un genitore (iniziando con la madre per l'anno 2025); dalla mattina del 25.12
3 alla mattina del primo gennaio con l'altro genitore;
dalla mattina del primo gennaio fino alla sera del 6 gennaio con il genitore con cui hanno trascorso il primo periodo delle vacanze scolastiche.
- Le vacanze scolastiche pasquali saranno interamente trascorse dai figli con un solo genitore, con alternanza annuale (iniziando con la madre per le vacanze pasquali del 2026).
- Per le altre festività, religiose o laiche, sarà seguito il calendario ordinario delle permanenze salvo:
- la facoltà del padre di tenere i figli con sè anche per il pernottamento, abbinando tale giorno di festa alla permanenza infrasettimanale ordinaria;
- salvo che tali festività cadano il giorno prima o il giorno dopo il fine settimana alternato tra i genitori, nel qual caso la permanenza dei figli nel fine settimana sarà anticipata o prorogata, comprendendo anche la festività in questione.
- Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo continuativo di tre settimane, da comunicare entro il
31 maggio.
Per gli spostamenti dei figli da un genitore all'altro, varrà anche per le vacanze e festività il regime previsto per le permanenze ordinarie, salvo diversi accordi tra i genitori.
Il calendario delle visite e delle permanenze ordinarie, nonchè il regime delle vacanze e festività, si intendono concordati ed accettati per quanto concerne i quattro figli più piccoli, mentre il primogenito dei coniugi,
, essendo alla soglia della maggiore età ed avendo esigenze ed Per_1 interessi diversi rispetto ai fratelli, concorderà direttamente, preavvisando la madre, le proprie permanenze presso il padre.
4) Per motivi pratici, data la collocazione prevalente dei figli presso la madre e la distanza geografica tra le rispettive residenze dei genitori, il
SI. presta sin da ora il suo consenso delegando la SI.ra CP_1
ad apporre la firma per le autorizzazioni scritte per consentire ai Parte_1 figli la partecipazione alle uscite didattiche o gite con le scuole e per l'uso
4 delle immagini dei propri figli per le attività scolastiche o per le attività sportive.
5) Ciascun genitore provvederà alle esigenze ordinarie dei figli quando li avrà con sè. In considerazione della collocazione prevalente dei figli presso la madre, il padre contribuirà al loro mantenimento ordinario versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere da giugno 2025, la somma complessiva di € 300,00=(trecento/00), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con dato base: giugno
2025.
6) Le spese scolastiche e di istruzione per i figli nonché quelle per attività sportive, sia ordinarie che straordinarie, saranno interamente a carico della madre. Le altre spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al
50% tra loro, nel rispetto del Protocollo già adottato in materia dal
Tribunale di Massa anche quanto alle modalità di rimborso e di sgravio fiscale (al 50% fra i genitori).
7) Eventuali bonus, contributi e rimborsi per le spese dei figli, previsti sia a livello nazionale che locale, saranno richiesti dalla madre quale genitore collocatario prevalente e le relative somme corrisposte saranno trattenute interamente dalla madre per il mantenimento e le esigenze ordinarie dei figli, nonché per quelle straordinarie scolastiche, d'istruzione e per attività sportive, con esonero per la stessa di obbligo di documentazione e rendicontazione dei bonus e rimborsi ottenuti o conseguibili.
Il SI. rinuncia al rendiconto e al rimborso delle spese CP_1 erogate per i figli ma oggetto di bonus e/o provvidenze già percepite o percepibili dalla madre, e rinuncia al rimborso della metà delle spese per buoni pasto e trasporto scolastico che ha dovuto sostenere nello scorso anno.
8) L'assegno unico universale per i figli sarà percepito per intero dalla madre, come pure l'indennità di frequenza scolastica riconosciuta al figlio
, attualmente ammontante a circa € 350,00 per ogni mese Per_3 scolastico.
5 9) Il contributo di € 25,00= mensili, posto a carico del marito ed a favore della moglie con i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Tribunale di Massa con ordinanza del 21.10.2024, non è più dovuto a far data dal mese di giugno
2025.
Entrambi i coniugi riconoscono di godere di idoneità lavorativa, per cui rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al personale mantenimento da parte dell'altro.”
§§§§§§§§§§§
Rilevato e ritenuto, in fatto ed in diritto: che le parti hanno contratto, il giorno 05.07.2015, matrimonio civile in
Sarzana (SP), trascritto nel registro degli atti di matrimoni di detto Comune dell'anno 2014 al n. 20, Parte I;
che dall'unione matrimoniale sono nati i figli (il 08.01.2008), Per_1
Per_
(il 20.02.2011), (il 21.09.2012), (il 19.01.2016) ed Per_2 Per_3
(il 02.08.2018), tutti minorenni;
Persona_5 che, con il ricorso introduttivo depositato il 26.01.2024, Parte_1 ha allegato la sopravvenuta intollerabilità della convivenza con il coniuge, in ragione di incomprensioni e dissidi, instando per l'affidamento condiviso dei figli minori, per la collocazione residenziale di questi ultimi presso l'abitazione dalla stessa presa in locazione, o, in subordine, presso l'abitazione familiare, all'uopo da assegnarle, nonché per la regolamentazione del diritto di visita della prole da parte del padre, quale genitore non collocatario, e per la determinazione, a carico del medesimo, quale genitore non collocatario, del concorso al mantenimento dei figli, oltre che di ulteriore somma mensile a titolo di contributo al proprio mantenimento;
6 che il convenuto, nel costituirsi con comparsa di risposta depositata il
08.04.2024, ha aderito alla domanda di separazione, instando per l'assegnazione a sé della casa familiare, con collocazione residenziale nella stessa della prole, proponendo diversa calendarizzazione dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore, nonché instando per il mantenimento diretto degli stessi ad opera delle parti, ciascuna per i periodi di propria pertinenza, ed opponendosi all'avversa domanda di contributo al mantenimento della moglie;
che il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non è intervenuto a norma dell'art. 70 c.p.c., limitandosi ad apporre, con nota del 08.02.2024, il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza; che, a seguito dei provvedimenti provvisori ed urgenti disposti, ex art. 473 bis 12 c.p.c., all'udienza del 23.04.2024, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, in conformità alle condizioni di separazione dalle stesse concordate e trasfuse in note scritte depositate il 09.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025, come in epigrafe trascritte, condizioni che hanno chiesto vengano recepite nell'emananda sentenza. che la causa è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, va esclusa la possibilità di riconciliazione, atteso che entrambi i coniugi l'hanno esclusa, non avendo sortito esito il tentativo di conciliazione esperito in sede di udienza di comparizione;
valendo, del resto, l'atteggiamento processuale (con la precisazione di conclusioni congiunte) ed extraprocessuale in virtù della concorde prospettazione della vita coniugale) a dimostrare l'intollerabilità della convivenza tra le parti.
Ricorrono, pertanto, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
7 Le condizioni congiunte precisate dalle parti possono essere recepite con la presente sentenza, risultando, in particolare, quelle concernenti l'affidamento condiviso della prole, la collocazione residenziale della stessa presso la nuova abitazione materna (in conformità alla domanda avanzata dalla medesima ricorrente) e le modalità ed i tempi di esercizio del diritto di visita da parte del padre, quale genitore non collocatario, aderenti al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia e rispettoso dell'habitat domestico e delle abitudini di vita dei figli, in ogni caso idoneo ad assicurare un'equilibrata frequentazione di entrambe le figure genitoriali. L'intesa inerente alla contribuzione a carico del padre al mantenimento ordinario dei figli e la compartecipazione dello stesso al
50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, secondo la disciplina di dettaglio di cui alle Linee Guida C.N.F. in materia, recepite dal
Tribunale adito, risulta conforme al principio di proporzionalità posto dall'art. 316 bis c.p.c., in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali delle parti.
Nulla osta, in definitiva, all'omologa delle condizioni di separazione personale concordate dalle parti, che vanno ragionevolmente integrate dalla previsione della facoltà delle stesse di vivere separatamente, che, pur non espressamente contemplata tra le condizioni concordate dai coniugi, è evidentemente ed inequivocamente rispondente alla loro volontà ed alle stesse sottesa, quale indefettibile presupposto, avuto riguardo al tenore logico-testuale delle conclusioni congiunte precisate.
Occorre inoltre integrare le condizioni prospettate congiuntamente dalle parti con la previsione del versamento del contributo al mantenimento dei figli da parte del padre - da effettuare entro una data fissa (che si individua nel giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal giugno 2025, secondo l'intesa intercorsa tra le parti) - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla SI.ra , in modo da consentire la verificabilità e CP_1 la tracciabilità del relativo pagamento periodico.
Le spese processuali vengono compensate, in considerazione dell'esito del giudizio, in rapporto alle conclusioni in origine rassegnate dalle parti ed
8 a quelle oggetto di omologa, nonché in conformità all'intesa dalle stesse raggiunta sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede come segue:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, in riferimento al matrimonio civile dagli stessi Controparte_1 contratto in Sarzana (SP), trascritto nel registro degli atti di matrimoni di detto Comune dell'anno 2014 al n. 20, Parte I, omologando le seguenti condizioni concordate dai medesimi coniugi:
- 1) i SIg.ri e vivranno separati tra Parte_1 Controparte_1 loro, liberi entrambi di stabilire liberamente la propria residenza ove credano, con l'unico obbligo di darsi reciproca comunicazione in caso di variazione della stessa. Per_
- 2) I figli , , , e , Per_1 Per_2 Per_3 Persona_5 oggi tutti ancora minorenni, sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente tra loro per gli aspetti della quotidianità e per le questioni ordinarie quando avranno i figli con sè, ferma la necessità di preventivo accordo per le decisioni di particolare incidenza sulla vita dei medesimi.
2) I predetti figli avranno collocazione residenziale prevalente presso l'abitazione materna, in Vecchiano.
3) Salvo diversi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni e dei desideri dei figli, le visite del padre e le sue permanenze con i figli seguiranno il seguente calendario, in conformità al regime già attuato dai genitori tenendo conto delle esigenze di tutti i membri della famiglia:
a) il padre terrà con sè i figli un pomeriggio infrasettimanale, ovvero corrispondente al giorno concordato del mercoledì (salvo diverso previo
9 accordo tra le parti) indicativamente dalle ore 17,30 alle ore 19,00. I genitori si incontreranno a Massa (presso il parcheggio del Centro commerciale Carrefour MareMonti) per portare e riprendere i figli;
b) è in facoltà del padre far visita a Vecchiano ai figli o ad alcuno di loro, con preavviso, in un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, sempre nell'orario indicativo sopra indicato;
c) i fine settimana saranno trascorsi dalla prole secondo il criterio dell'alternanza presso l'uno o l'altro genitore;
nel fine settimana di pertinenza del padre, i figli si sposteranno il venerdi pomeriggio dall'orario di uscita da scuola (o dal sabato qualora abbiano lezione) per permanere presso il padre fino alla domenica indicativamente alle ore 19,00. Il venerdì sarà il padre a recarsi a Vecchiano per prendere con sè i figli, mentre la domenica sarà la madre a recarsi a Mulazzo per ricondurli al domicilio;
fatto salvo diverso accordo fra i genitori che inverta gli spostamenti, per cui sarà la madre a condurre i figli a Mulazzo il venerdì ed il padre a ricondurli a Vecchiano la domenica.
Quanto alle vacanze scolastiche e festività:
- Le vacanze scolastiche natalizie saranno divise in tre periodi, che i figli trascorreranno con ciascun genitore con alternanza annuale, così ripartiti: dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla mattina del 25 dicembre con un genitore (iniziando con la madre per l'anno 2025); dalla mattina del 25.12 alla mattina del primo gennaio con l'altro genitore;
dalla mattina del primo gennaio fino alla sera del 6 gennaio con il genitore con cui hanno trascorso il primo periodo delle vacanze scolastiche.
- Le vacanze scolastiche pasquali saranno interamente trascorse dai figli con un solo genitore, con alternanza annuale (iniziando con la madre per le vacanze pasquali del 2026).
- Per le altre festività, religiose o laiche, sarà seguito il calendario ordinario delle permanenze salvo:
- la facoltà del padre di tenere i figli con sè anche per il pernottamento, abbinando tale giorno di festa alla permanenza infrasettimanale ordinaria;
10 - salvo che tali festività cadano il giorno prima o il giorno dopo il fine settimana alternato tra i genitori, nel qual caso la permanenza dei figli nel fine settimana sarà anticipata o prorogata, comprendendo anche la festività in questione.
- Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo continuativo di tre settimane, da comunicare entro il
31 maggio.
Per gli spostamenti dei figli da un genitore all'altro, varrà anche per le vacanze e festività il regime previsto per le permanenze ordinarie, salvo diversi accordi tra i genitori.
Il calendario delle visite e delle permanenze ordinarie, nonchè il regime delle vacanze e festività, si intendono concordati ed accettati per quanto concerne i quattro figli più piccoli, mentre il primogenito dei coniugi,
, essendo alla soglia della maggiore età ed avendo esigenze ed Per_1 interessi diversi rispetto ai fratelli, concorderà direttamente, preavvisando la madre, le proprie permanenze presso il padre.
4) Per motivi pratici, data la collocazione prevalente dei figli presso la madre e la distanza geografica tra le rispettive residenze dei genitori, il
SI. ha prestato il proprio consenso, delegando la SI.ra CP_1
ad apporre la firma per le autorizzazioni scritte per consentire ai Parte_1 figli la partecipazione alle uscite didattiche o gite con le scuole e per l'uso delle immagini dei propri figli per le attività scolastiche o per le attività sportive.
5) Ciascun genitore provvederà alle esigenze ordinarie dei figli quando li avrà con sè. In considerazione della collocazione prevalente dei figli presso la madre, il padre contribuirà al loro mantenimento ordinario versando alla madre, mediante bonifico bancario su conto corrente alla medesima intestato, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere da giugno
2025, la somma complessiva di € 300,00 (trecento/00), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese scolastiche e di istruzione per i figli nonché quelle per attività sportive, sia ordinarie che straordinarie, saranno interamente a carico
11 della madre. Le altre spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al
50% tra loro, nel rispetto del Protocollo già adottato in materia dal
Tribunale di Massa anche quanto alle modalità di rimborso e di sgravio fiscale (al 50% fra i genitori).
7) Eventuali bonus, contributi e rimborsi per le spese dei figli, previsti sia a livello nazionale che locale, saranno richiesti dalla madre quale genitore collocatario prevalente e le relative somme corrisposte saranno trattenute interamente dalla madre per il mantenimento e le esigenze ordinarie dei figli, nonché per quelle straordinarie scolastiche, d'istruzione e per attività sportive, con esonero per la stessa di obbligo di documentazione e rendicontazione dei bonus e rimborsi ottenuti o conseguibili.
Il SI. ha rinunciato al rendiconto e al rimborso delle spese CP_1 erogate per i figli ma oggetto di bonus e/o provvidenze già percepite o percepibili dalla madre, nonchè al rimborso della metà delle spese per buoni pasto e trasporto scolastico che ha dovuto sostenere nello scorso anno.
8) L'assegno unico universale per i figli sarà percepito per intero dalla madre, come pure l'indennità di frequenza scolastica riconosciuta al figlio
, attualmente ammontante a circa € 350,00 per ogni mese Per_3 scolastico.
9) Il contributo di € 25,00 mensili, posto a carico del marito ed a favore della moglie con i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Tribunale di Massa con ordinanza del 21.10.2024, non è più dovuto a far data dal mese di giugno
2025.
Dà atto che entrambi i coniugi hanno riconoscono di godere di capacità lavorativa, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia contributo al personale mantenimento da parte dell'altro.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
12 - Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 23.07.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
13
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in composizione collegiale in camera di consiglio, nelle persone dei
SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente - Giudice dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della separazione personale dei coniugi n. 142/2024 R.G.A.C., su ricorso depositato in Cancelleria in data
26.01.2024 da
(Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1 nata a Cagliari, il 30.07.1977, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Uccelli, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara (MS), Via
Roma n. 13 attore
nei confronti di
(Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2 nato a [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Dainese, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1 convenuto
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
Oggetto: Separazione personale
CONCLUSIONI
Per l'attore e la convenuta congiuntamente (come da rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 09.09.2025, in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025): Per_
“1) i figli , , , e , oggi Per_1 Per_2 Per_3 Persona_5 tutti e cinque ancora minori, sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente
2 tra loro per gli aspetti della quotidianità e per le questioni ordinarie quando avranno i figli con sè, ferma la necessità di preventivo accordo per le decisioni di particolare incidenza sulla vita dei figli;
2) i figli avranno collocazione prevalente presso l'abitazione materna, in
Vecchiano;
3) salvo diversi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni e dei desideri dei figli, le visite del padre e le sue permanenze con i figli seguiranno il seguente calendario, in conformità al regime già attuato dai genitori tenendo conto delle esigenze di tutti i membri della famiglia:
a) il padre terrà con sè i figli un pomeriggio infrasettimanale, ovvero corrispondente al giorno concordato del mercoledì (salvo diverso previo accordo tra le parti) indicativamente dalle ore 17:30 alle ore 19. I genitori si incontreranno a Massa (presso il parcheggio del Centro commerciale
Carrefour MareMonti) per portare e riprendere i figli;
b) è in facoltà del padre far visita a Vecchiano ai figli o ad alcuno di loro, con preavviso, in un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, sempre nell'orario indicativo sopra indicato;
c) i fine settimana saranno trascorsi dalla prole secondo il criterio dell' alternanza presso l'uno o l'altro genitore;
nel fine settimana di pertinenza del padre, i figli si sposteranno il venerdi pomeriggio dall'orario di uscita da scuola (o dal sabato qualora abbiano lezione) per permanere presso il padre fino alla domenica indicativamente alle ore 19. Il venerdì sarà il padre a recarsi a Vecchiano per prendere con sè i figli, mentre la domenica sarà la madre a recarsi a Mulazzo per ricondurli al domicilio;
fatto salvo diverso accordo fra i genitori che inverta gli spostamenti, per cui sarà la madre a condurre i figli a Mulazzo il venerdì ed il padre a ricondurli a Vecchiano la domenica.
Quanto alle vacanze scolastiche e festività
- Le vacanze scolastiche natalizie saranno divise in tre periodi, che i figli trascorreranno con ciascun genitore con alternanza annuale, così ripartiti: dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla mattina del 25 dicembre con un genitore (iniziando con la madre per l'anno 2025); dalla mattina del 25.12
3 alla mattina del primo gennaio con l'altro genitore;
dalla mattina del primo gennaio fino alla sera del 6 gennaio con il genitore con cui hanno trascorso il primo periodo delle vacanze scolastiche.
- Le vacanze scolastiche pasquali saranno interamente trascorse dai figli con un solo genitore, con alternanza annuale (iniziando con la madre per le vacanze pasquali del 2026).
- Per le altre festività, religiose o laiche, sarà seguito il calendario ordinario delle permanenze salvo:
- la facoltà del padre di tenere i figli con sè anche per il pernottamento, abbinando tale giorno di festa alla permanenza infrasettimanale ordinaria;
- salvo che tali festività cadano il giorno prima o il giorno dopo il fine settimana alternato tra i genitori, nel qual caso la permanenza dei figli nel fine settimana sarà anticipata o prorogata, comprendendo anche la festività in questione.
- Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo continuativo di tre settimane, da comunicare entro il
31 maggio.
Per gli spostamenti dei figli da un genitore all'altro, varrà anche per le vacanze e festività il regime previsto per le permanenze ordinarie, salvo diversi accordi tra i genitori.
Il calendario delle visite e delle permanenze ordinarie, nonchè il regime delle vacanze e festività, si intendono concordati ed accettati per quanto concerne i quattro figli più piccoli, mentre il primogenito dei coniugi,
, essendo alla soglia della maggiore età ed avendo esigenze ed Per_1 interessi diversi rispetto ai fratelli, concorderà direttamente, preavvisando la madre, le proprie permanenze presso il padre.
4) Per motivi pratici, data la collocazione prevalente dei figli presso la madre e la distanza geografica tra le rispettive residenze dei genitori, il
SI. presta sin da ora il suo consenso delegando la SI.ra CP_1
ad apporre la firma per le autorizzazioni scritte per consentire ai Parte_1 figli la partecipazione alle uscite didattiche o gite con le scuole e per l'uso
4 delle immagini dei propri figli per le attività scolastiche o per le attività sportive.
5) Ciascun genitore provvederà alle esigenze ordinarie dei figli quando li avrà con sè. In considerazione della collocazione prevalente dei figli presso la madre, il padre contribuirà al loro mantenimento ordinario versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere da giugno 2025, la somma complessiva di € 300,00=(trecento/00), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con dato base: giugno
2025.
6) Le spese scolastiche e di istruzione per i figli nonché quelle per attività sportive, sia ordinarie che straordinarie, saranno interamente a carico della madre. Le altre spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al
50% tra loro, nel rispetto del Protocollo già adottato in materia dal
Tribunale di Massa anche quanto alle modalità di rimborso e di sgravio fiscale (al 50% fra i genitori).
7) Eventuali bonus, contributi e rimborsi per le spese dei figli, previsti sia a livello nazionale che locale, saranno richiesti dalla madre quale genitore collocatario prevalente e le relative somme corrisposte saranno trattenute interamente dalla madre per il mantenimento e le esigenze ordinarie dei figli, nonché per quelle straordinarie scolastiche, d'istruzione e per attività sportive, con esonero per la stessa di obbligo di documentazione e rendicontazione dei bonus e rimborsi ottenuti o conseguibili.
Il SI. rinuncia al rendiconto e al rimborso delle spese CP_1 erogate per i figli ma oggetto di bonus e/o provvidenze già percepite o percepibili dalla madre, e rinuncia al rimborso della metà delle spese per buoni pasto e trasporto scolastico che ha dovuto sostenere nello scorso anno.
8) L'assegno unico universale per i figli sarà percepito per intero dalla madre, come pure l'indennità di frequenza scolastica riconosciuta al figlio
, attualmente ammontante a circa € 350,00 per ogni mese Per_3 scolastico.
5 9) Il contributo di € 25,00= mensili, posto a carico del marito ed a favore della moglie con i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Tribunale di Massa con ordinanza del 21.10.2024, non è più dovuto a far data dal mese di giugno
2025.
Entrambi i coniugi riconoscono di godere di idoneità lavorativa, per cui rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al personale mantenimento da parte dell'altro.”
§§§§§§§§§§§
Rilevato e ritenuto, in fatto ed in diritto: che le parti hanno contratto, il giorno 05.07.2015, matrimonio civile in
Sarzana (SP), trascritto nel registro degli atti di matrimoni di detto Comune dell'anno 2014 al n. 20, Parte I;
che dall'unione matrimoniale sono nati i figli (il 08.01.2008), Per_1
Per_
(il 20.02.2011), (il 21.09.2012), (il 19.01.2016) ed Per_2 Per_3
(il 02.08.2018), tutti minorenni;
Persona_5 che, con il ricorso introduttivo depositato il 26.01.2024, Parte_1 ha allegato la sopravvenuta intollerabilità della convivenza con il coniuge, in ragione di incomprensioni e dissidi, instando per l'affidamento condiviso dei figli minori, per la collocazione residenziale di questi ultimi presso l'abitazione dalla stessa presa in locazione, o, in subordine, presso l'abitazione familiare, all'uopo da assegnarle, nonché per la regolamentazione del diritto di visita della prole da parte del padre, quale genitore non collocatario, e per la determinazione, a carico del medesimo, quale genitore non collocatario, del concorso al mantenimento dei figli, oltre che di ulteriore somma mensile a titolo di contributo al proprio mantenimento;
6 che il convenuto, nel costituirsi con comparsa di risposta depositata il
08.04.2024, ha aderito alla domanda di separazione, instando per l'assegnazione a sé della casa familiare, con collocazione residenziale nella stessa della prole, proponendo diversa calendarizzazione dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore, nonché instando per il mantenimento diretto degli stessi ad opera delle parti, ciascuna per i periodi di propria pertinenza, ed opponendosi all'avversa domanda di contributo al mantenimento della moglie;
che il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non è intervenuto a norma dell'art. 70 c.p.c., limitandosi ad apporre, con nota del 08.02.2024, il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza; che, a seguito dei provvedimenti provvisori ed urgenti disposti, ex art. 473 bis 12 c.p.c., all'udienza del 23.04.2024, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte, in conformità alle condizioni di separazione dalle stesse concordate e trasfuse in note scritte depositate il 09.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025, come in epigrafe trascritte, condizioni che hanno chiesto vengano recepite nell'emananda sentenza. che la causa è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, va esclusa la possibilità di riconciliazione, atteso che entrambi i coniugi l'hanno esclusa, non avendo sortito esito il tentativo di conciliazione esperito in sede di udienza di comparizione;
valendo, del resto, l'atteggiamento processuale (con la precisazione di conclusioni congiunte) ed extraprocessuale in virtù della concorde prospettazione della vita coniugale) a dimostrare l'intollerabilità della convivenza tra le parti.
Ricorrono, pertanto, le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
7 Le condizioni congiunte precisate dalle parti possono essere recepite con la presente sentenza, risultando, in particolare, quelle concernenti l'affidamento condiviso della prole, la collocazione residenziale della stessa presso la nuova abitazione materna (in conformità alla domanda avanzata dalla medesima ricorrente) e le modalità ed i tempi di esercizio del diritto di visita da parte del padre, quale genitore non collocatario, aderenti al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia e rispettoso dell'habitat domestico e delle abitudini di vita dei figli, in ogni caso idoneo ad assicurare un'equilibrata frequentazione di entrambe le figure genitoriali. L'intesa inerente alla contribuzione a carico del padre al mantenimento ordinario dei figli e la compartecipazione dello stesso al
50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, secondo la disciplina di dettaglio di cui alle Linee Guida C.N.F. in materia, recepite dal
Tribunale adito, risulta conforme al principio di proporzionalità posto dall'art. 316 bis c.p.c., in rapporto alle rispettive capacità patrimoniali delle parti.
Nulla osta, in definitiva, all'omologa delle condizioni di separazione personale concordate dalle parti, che vanno ragionevolmente integrate dalla previsione della facoltà delle stesse di vivere separatamente, che, pur non espressamente contemplata tra le condizioni concordate dai coniugi, è evidentemente ed inequivocamente rispondente alla loro volontà ed alle stesse sottesa, quale indefettibile presupposto, avuto riguardo al tenore logico-testuale delle conclusioni congiunte precisate.
Occorre inoltre integrare le condizioni prospettate congiuntamente dalle parti con la previsione del versamento del contributo al mantenimento dei figli da parte del padre - da effettuare entro una data fissa (che si individua nel giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal giugno 2025, secondo l'intesa intercorsa tra le parti) - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla SI.ra , in modo da consentire la verificabilità e CP_1 la tracciabilità del relativo pagamento periodico.
Le spese processuali vengono compensate, in considerazione dell'esito del giudizio, in rapporto alle conclusioni in origine rassegnate dalle parti ed
8 a quelle oggetto di omologa, nonché in conformità all'intesa dalle stesse raggiunta sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede come segue:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, in riferimento al matrimonio civile dagli stessi Controparte_1 contratto in Sarzana (SP), trascritto nel registro degli atti di matrimoni di detto Comune dell'anno 2014 al n. 20, Parte I, omologando le seguenti condizioni concordate dai medesimi coniugi:
- 1) i SIg.ri e vivranno separati tra Parte_1 Controparte_1 loro, liberi entrambi di stabilire liberamente la propria residenza ove credano, con l'unico obbligo di darsi reciproca comunicazione in caso di variazione della stessa. Per_
- 2) I figli , , , e , Per_1 Per_2 Per_3 Persona_5 oggi tutti ancora minorenni, sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente tra loro per gli aspetti della quotidianità e per le questioni ordinarie quando avranno i figli con sè, ferma la necessità di preventivo accordo per le decisioni di particolare incidenza sulla vita dei medesimi.
2) I predetti figli avranno collocazione residenziale prevalente presso l'abitazione materna, in Vecchiano.
3) Salvo diversi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni e dei desideri dei figli, le visite del padre e le sue permanenze con i figli seguiranno il seguente calendario, in conformità al regime già attuato dai genitori tenendo conto delle esigenze di tutti i membri della famiglia:
a) il padre terrà con sè i figli un pomeriggio infrasettimanale, ovvero corrispondente al giorno concordato del mercoledì (salvo diverso previo
9 accordo tra le parti) indicativamente dalle ore 17,30 alle ore 19,00. I genitori si incontreranno a Massa (presso il parcheggio del Centro commerciale Carrefour MareMonti) per portare e riprendere i figli;
b) è in facoltà del padre far visita a Vecchiano ai figli o ad alcuno di loro, con preavviso, in un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, sempre nell'orario indicativo sopra indicato;
c) i fine settimana saranno trascorsi dalla prole secondo il criterio dell'alternanza presso l'uno o l'altro genitore;
nel fine settimana di pertinenza del padre, i figli si sposteranno il venerdi pomeriggio dall'orario di uscita da scuola (o dal sabato qualora abbiano lezione) per permanere presso il padre fino alla domenica indicativamente alle ore 19,00. Il venerdì sarà il padre a recarsi a Vecchiano per prendere con sè i figli, mentre la domenica sarà la madre a recarsi a Mulazzo per ricondurli al domicilio;
fatto salvo diverso accordo fra i genitori che inverta gli spostamenti, per cui sarà la madre a condurre i figli a Mulazzo il venerdì ed il padre a ricondurli a Vecchiano la domenica.
Quanto alle vacanze scolastiche e festività:
- Le vacanze scolastiche natalizie saranno divise in tre periodi, che i figli trascorreranno con ciascun genitore con alternanza annuale, così ripartiti: dalla fine delle lezioni scolastiche fino alla mattina del 25 dicembre con un genitore (iniziando con la madre per l'anno 2025); dalla mattina del 25.12 alla mattina del primo gennaio con l'altro genitore;
dalla mattina del primo gennaio fino alla sera del 6 gennaio con il genitore con cui hanno trascorso il primo periodo delle vacanze scolastiche.
- Le vacanze scolastiche pasquali saranno interamente trascorse dai figli con un solo genitore, con alternanza annuale (iniziando con la madre per le vacanze pasquali del 2026).
- Per le altre festività, religiose o laiche, sarà seguito il calendario ordinario delle permanenze salvo:
- la facoltà del padre di tenere i figli con sè anche per il pernottamento, abbinando tale giorno di festa alla permanenza infrasettimanale ordinaria;
10 - salvo che tali festività cadano il giorno prima o il giorno dopo il fine settimana alternato tra i genitori, nel qual caso la permanenza dei figli nel fine settimana sarà anticipata o prorogata, comprendendo anche la festività in questione.
- Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo continuativo di tre settimane, da comunicare entro il
31 maggio.
Per gli spostamenti dei figli da un genitore all'altro, varrà anche per le vacanze e festività il regime previsto per le permanenze ordinarie, salvo diversi accordi tra i genitori.
Il calendario delle visite e delle permanenze ordinarie, nonchè il regime delle vacanze e festività, si intendono concordati ed accettati per quanto concerne i quattro figli più piccoli, mentre il primogenito dei coniugi,
, essendo alla soglia della maggiore età ed avendo esigenze ed Per_1 interessi diversi rispetto ai fratelli, concorderà direttamente, preavvisando la madre, le proprie permanenze presso il padre.
4) Per motivi pratici, data la collocazione prevalente dei figli presso la madre e la distanza geografica tra le rispettive residenze dei genitori, il
SI. ha prestato il proprio consenso, delegando la SI.ra CP_1
ad apporre la firma per le autorizzazioni scritte per consentire ai Parte_1 figli la partecipazione alle uscite didattiche o gite con le scuole e per l'uso delle immagini dei propri figli per le attività scolastiche o per le attività sportive.
5) Ciascun genitore provvederà alle esigenze ordinarie dei figli quando li avrà con sè. In considerazione della collocazione prevalente dei figli presso la madre, il padre contribuirà al loro mantenimento ordinario versando alla madre, mediante bonifico bancario su conto corrente alla medesima intestato, entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere da giugno
2025, la somma complessiva di € 300,00 (trecento/00), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese scolastiche e di istruzione per i figli nonché quelle per attività sportive, sia ordinarie che straordinarie, saranno interamente a carico
11 della madre. Le altre spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al
50% tra loro, nel rispetto del Protocollo già adottato in materia dal
Tribunale di Massa anche quanto alle modalità di rimborso e di sgravio fiscale (al 50% fra i genitori).
7) Eventuali bonus, contributi e rimborsi per le spese dei figli, previsti sia a livello nazionale che locale, saranno richiesti dalla madre quale genitore collocatario prevalente e le relative somme corrisposte saranno trattenute interamente dalla madre per il mantenimento e le esigenze ordinarie dei figli, nonché per quelle straordinarie scolastiche, d'istruzione e per attività sportive, con esonero per la stessa di obbligo di documentazione e rendicontazione dei bonus e rimborsi ottenuti o conseguibili.
Il SI. ha rinunciato al rendiconto e al rimborso delle spese CP_1 erogate per i figli ma oggetto di bonus e/o provvidenze già percepite o percepibili dalla madre, nonchè al rimborso della metà delle spese per buoni pasto e trasporto scolastico che ha dovuto sostenere nello scorso anno.
8) L'assegno unico universale per i figli sarà percepito per intero dalla madre, come pure l'indennità di frequenza scolastica riconosciuta al figlio
, attualmente ammontante a circa € 350,00 per ogni mese Per_3 scolastico.
9) Il contributo di € 25,00 mensili, posto a carico del marito ed a favore della moglie con i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Tribunale di Massa con ordinanza del 21.10.2024, non è più dovuto a far data dal mese di giugno
2025.
Dà atto che entrambi i coniugi hanno riconoscono di godere di capacità lavorativa, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia contributo al personale mantenimento da parte dell'altro.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
12 - Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 23.07.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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