Decreto cautelare 24 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/04/2026, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02748/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03763/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3763 del 2025, proposto da
OH UB, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del Nulla Osta istanza PNA/ L/Q/2023/117558 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli il 22/05/2025 e notificato in data 22/05/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa NG NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
Il ricorrente impugna il provvedimento di revoca del nulla osta, adottato dalla Prefettura di Napoli indicato in epigrafe.
Egli espone che: - in data 27/03/2023 De CO UG, rappresentante legale della De CO NI srl, formulava, nell'interesse di UB OH, richiesta di Nulla Osta al lavoro subordinato, ai sensi dell' art. 22 del D.lg.vo 25/07/1998, n. 286 e dell' art. 31 del D.P.R. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni; - in data 03/05/2023 lo S.U.I. di Napoli, rilasciava il Nulla Osta all' ingresso in favore del lavoratore, odierno ricorrente; - a seguito del rilascio del Nulla Osta, il ricorrente riusciva, altresì, ad ottenere, attesa la sussistenza dei requisiti di legge previsti, il visto d' ingresso in Italia; - lo S.U.I. di Napoli convocava per il giorno 14/03/2025 il ricorrente ed il datore di lavoro per il rilascio della richiesta di permesso di soggiorno (mod. 209) e sottoscrizione del contratto di soggiorno; - in sede di convocazione il datore di lavoro era assente, non avendo, probabilmente, più interesse, a distanza di due anni dalla richiesta di rilascio del N.O. all' assunzione del lavoratore, mentre il ricorrente si presentava e depositava in originale tutta la documentazione afferente l'alloggio; Gli operatori presenti allo sportello, acquisita tutta la documentazione prodotta dal lavoratore, riferivano al lavoratore, odierno ricorrente, ( alla presenza di testimoni) di attendere l'invito alla seconda convocazione, come per legge, nonchè per prassi dello S.U.I. di Napoli, al fine di sottoscrivere il contratto di soggiorno; - In data 16/04/2025, non ricevendo alcun invito per una seconda convocazione, il lavoratore straniero, odierno ricorrente, si rivolgeva allo scrivente avvocato che, a mezzo pec del 16/04/2025, formulava richiesta per una seconda convocazione, ai fini dell' espletamento della pratica ed in subordine di conoscere lo stato amministrativo del relativo pocedimento e/o per conoscere i motivi ostativi alla sottoscrizione del mod. 209, in via ancor più gradata formulava richiesta di accesso agli atti; - in data 22/05/2025 la Prefettura di Napoli-S.U.I./U.T.G. decretava la revoca del nulla osta per mancanza dei requisiti necessari alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di revoca del nulla osta per difetto di motivazione e di istruttoria, violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990; violazione delle garanzie partecipative; violazione della prassi prima seguita dallo S.U.I. di Napoli per omissione di una seconda convocazione; violazione delle circolari del Ministero dell’Interno n. 2570/2006 e n. 3836/2007; violazione dell’art. 5 TUI; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; aggravio ingiustificato della procedura.
In particolare, il ricorrente evidenzia che, nelle more, ha trovato un nuovo lavoro: è stato infatti assunto, in data 30/04/2025, a tempo indeterminato, da Di Sarno Pasquale rapp.te legale della D.S.C. srl. Ed ha versato in atti la documentazione a prova di tanto.
L’amministrazione intimata si è costituita in difesa.
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in relazione al valore delle sopravvenienze in materia di immigrazione ex art. 5 TUI, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso- e di avvenuta assunzione dello stesso da parte di altro datore di lavoro, si determini una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza; e ciò non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro e dovendosi valorizzare invece il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Per quanto sopra, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN UD, Presidente
NG NA, Consigliere, Estensore
Mara ZI, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NG NA | AN UD |
IL SEGRETARIO