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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1220/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Parte_1 C.F._1
Bonadonna
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“- Piaccia al Tribunale:
1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, co. 3, della L. 898/1970, come modificato dalla L. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra i Sig.ri
e;
Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villabate di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3) disporre in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente l'importo di € 300,00 CP_1
Per_ quale contributo di mantenimento, a favore della GL , ancora minorenne, oltre la corresponsione nella misura del 50% delle spese straordinarie di carattere medico e/o scolastico, nell'interesse della stessa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 18.6.2024 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
Per_ nonché la regolamentazione in ordine alla GL
, benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto deve esserne Controparte_1
dichiarata la contumacia.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario a Palermo in Parte_1 Controparte_1
data 29.7.1999 (matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al numero 150, Parte II, Serie A, anno 1999) e dalla loro unione sono nate due figlie, il Per_2
Per_ 24.7.2000 e il 28.4.2007.
Il Tribunale di Palermo, con decreto depositato in data 17.11.2016, ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dalle stesse concordate (doc. d parte ricorrente). I coniugi, in particolare, avevano concordato: affido condiviso delle minori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale, e obbligo del padre di corrispondere € 400,00 al mese, a titolo di contributo di mantenimento delle due figlie, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 17.12.2020, il Tribunale di Palermo, a parziale modifica delle condizioni di
Per_ separazione, ha disposto l'affido esclusivo della GL minore alla madre, tenuto conto del disinteresse – morale e materiale – manifestato dal padre nei confronti della GL (cfr. documentazione depositata in data 10.10.2024).
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata dalla ricorrente, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898
pagina 2 di 6 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per_ 4. Quanto all'affido della minore, deve essere disposto l'affido super esclusivo di alla madre.
Nello specifico, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo della minore tenuto conto del totale disinteresse mostrato dal padre a seguito della separazione.
, sentita all'udienza del 25.10.2024, ha dichiarato: “io non sento mio marito ormai Parte_1 da anni;
lui vive in provincia di Palermo, l'ho scoperto a seguito delle ricerche fatte dal mio avvocato per la notifica del divorzio;
fino a giugno 2023 lui lavorava presso un'azienda nel vicentino;
io non so perché sia terminato il rapporto di lavoro, so solo che in quel periodo il mio avvocato ha ricevuto una pec dalla società con cui le veniva comunicato che il rapporto di lavoro era cessato;
il mantenimento fino a quel momento mi è stato dato direttamente dal datore di lavoro, dopo non ho più ricevuto alcuna somma da lui;
ogni tanto gli ho mandato qualche messaggio ma non ha mai risposto;
neanche le mie figlie sentono il padre;
lui nel 2022 aveva contattato e per qualche mese si sono sentiti, poi lei ha deciso di interrompere i Per_2 rapporti”.
4.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
4.2 Orbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'affido condiviso in ragione dell'incapacità mostrata dal padre a sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità
pagina 3 di 6 genitoriale. infatti, dopo gli accordi raggiunti in sede di separazione, si è del Controparte_1
tutto disinteressata alle esigenze – morali e materiali – della GL, costringendo l'odierna ricorrente a presentare denuncia-querela nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 570 c.p.c, nonché ricorso per la modifica del regime di affido e domanda di pagamento diretto al datore di lavoro.
L'allontanamento del padre rispetto alla GL non trova giustificazione alcuna, integrando di contro una completa inidoneità della stessa al ruolo genitoriale.
Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per la minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
il totale inadempimento all'obbligo di mantenimento della GL unitamente alla volontaria interruzione di qualsiasi tipo di rapporto con la minore sono indici di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario (Cass. 26587/09).
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla
Per_ madre nei confronti di avendo di fatto provveduto da sola negli ultimi otto anni alla sua educazione e crescita.
4.3 Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse della minore è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale – come visto – già assiste la GL quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la GL, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
4.4 All'affido alla madre segue la collocazione della minore in modo prevalente presso la stessa.
4.5 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare opportuno allo stato dettare un calendario attesa la condotta tenuta dal resistente.
Il padre, in ogni caso, potrà vedere la GL – qualora faccia richiesta in tal senso – previo accordo con la stessa, tenuto conto della sua età (prossima al compimento di 18 anni).
Per_ La condotta tenuta dal resistente in tutti questi anni e l'età di che compirà 18 anni il prossimo 28 aprile, hanno reso manifestamente superfluo (art. 473-bis.4 co. 2 c.p.c.) l'ascolto della minore.
pagina 4 di 6 5. Per quanto riguarda il mantenimento della minore, occorre analizzare le condizioni economiche delle parti.
all'udienza del 25.10.2024 dinanzi al giudice relatore ha dichiarato: “io vivo a Parte_1
Graffignana in un appartamento in affitto, il contratto è a nome di mia GL;
il canone Per_2
è di € 550,00; vivo lì con le mie due figlie;
adesso lavora, dopo il diploma non ha Per_2
proseguito gli studi;
lavora come impiegata amministrativa in Falco, prende circa
Per_ 1.700,00/1.800,00 euro al mese per 13 mensilità; frequenta il quarto anno del liceo classico
a Lodi;
io lavoro per un'azienda a Pieve, io sono assunta da un'agenzia interinale e sto lavorando all'interno della Madi Ventura, guadagno circa € 1.400,00 netti al mese per 14 mensilità; se faccio straordinari prendo qualcosa di più; il mio contratto è a tempo determinato;
lavoro lì da marzo 2023”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 7.286,04 in relazione all'anno 2020, € 12.721,00 in relazione all'anno
2022 e € 16.132,00 in relazione all'anno 2023 (doc. e parte ricorrente).
Dalle buste paga depositate si evince che la stessa ha percepito un reddito netto di € 1.975,30 a maggio 2024, € 1.061,68 e € 1.457,00 a giugno 2024, € 1.596,00 a luglio 2024, € 1.210,00 ad agosto 2024, € 1.508,00 a settembre 2024 e € 1.720,00 a ottobre 2024.
Quanto a è stata disposta l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate della Controparte_1
dichiarazione dei redditi dello stesso relative agli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate in data 20.10.2024 si evince che lo stesso ha percepito:
- € 24.953,09 in relazione all'anno 2022 da OR TI (Vicenza);
- € 10.765,00 in relazione all'anno 2023 da OR TI (Vicenza);
- € 205,91 in relazione all'anno 2023 da AN TI (Palermo);
- € 7.378,70 in relazione all'anno 2023 dall'INPS.
Dalla certificazione unica 2024 di OR TI, inoltre, si evince che il rapporto di lavoro di con l'azienda, iniziato il 5.11.2018, è cessato in data 3.5.2023. Controparte_1
5.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che allo stato i compiti domestici e di cura della minore
(art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della ricorrente, deve essere disposto a carico del padre un contributo di € 400,00 al mese per il mantenimento della GL Per_
contributo omnicomprensivo, tenuto conto del contegno manifestato sinora dal resistente e pagina 5 di 6 risultando improbabile, allo stato, che questi contribuisca alle spese straordinarie della GL a semplice richiesta.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
i quali si sono sposati con matrimonio concordatario a Palermo in data 29.7.1999
[...]
(matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al numero 150,
Parte II, Serie A, anno 1999);
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Palermo di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
Per_ 4) affida la minore in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda la minore in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la GL, qualora ne faccia richiesta, previo accordo con la minore;
6) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1
Per_ di contributo per il mantenimento della GL della somma mensile di € 400,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
7) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di , che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 3.600,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il giudice relatore La Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1220/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Parte_1 C.F._1
Bonadonna
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“- Piaccia al Tribunale:
1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, co. 3, della L. 898/1970, come modificato dalla L. 74/1987, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra i Sig.ri
e;
Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villabate di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3) disporre in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente l'importo di € 300,00 CP_1
Per_ quale contributo di mantenimento, a favore della GL , ancora minorenne, oltre la corresponsione nella misura del 50% delle spese straordinarie di carattere medico e/o scolastico, nell'interesse della stessa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 18.6.2024 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
Per_ nonché la regolamentazione in ordine alla GL
, benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto deve esserne Controparte_1
dichiarata la contumacia.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario a Palermo in Parte_1 Controparte_1
data 29.7.1999 (matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al numero 150, Parte II, Serie A, anno 1999) e dalla loro unione sono nate due figlie, il Per_2
Per_ 24.7.2000 e il 28.4.2007.
Il Tribunale di Palermo, con decreto depositato in data 17.11.2016, ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dalle stesse concordate (doc. d parte ricorrente). I coniugi, in particolare, avevano concordato: affido condiviso delle minori, con collocamento prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale, e obbligo del padre di corrispondere € 400,00 al mese, a titolo di contributo di mantenimento delle due figlie, oltre il
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 17.12.2020, il Tribunale di Palermo, a parziale modifica delle condizioni di
Per_ separazione, ha disposto l'affido esclusivo della GL minore alla madre, tenuto conto del disinteresse – morale e materiale – manifestato dal padre nei confronti della GL (cfr. documentazione depositata in data 10.10.2024).
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata dalla ricorrente, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898
pagina 2 di 6 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per_ 4. Quanto all'affido della minore, deve essere disposto l'affido super esclusivo di alla madre.
Nello specifico, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo della minore tenuto conto del totale disinteresse mostrato dal padre a seguito della separazione.
, sentita all'udienza del 25.10.2024, ha dichiarato: “io non sento mio marito ormai Parte_1 da anni;
lui vive in provincia di Palermo, l'ho scoperto a seguito delle ricerche fatte dal mio avvocato per la notifica del divorzio;
fino a giugno 2023 lui lavorava presso un'azienda nel vicentino;
io non so perché sia terminato il rapporto di lavoro, so solo che in quel periodo il mio avvocato ha ricevuto una pec dalla società con cui le veniva comunicato che il rapporto di lavoro era cessato;
il mantenimento fino a quel momento mi è stato dato direttamente dal datore di lavoro, dopo non ho più ricevuto alcuna somma da lui;
ogni tanto gli ho mandato qualche messaggio ma non ha mai risposto;
neanche le mie figlie sentono il padre;
lui nel 2022 aveva contattato e per qualche mese si sono sentiti, poi lei ha deciso di interrompere i Per_2 rapporti”.
4.1 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
4.2 Orbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'affido condiviso in ragione dell'incapacità mostrata dal padre a sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità
pagina 3 di 6 genitoriale. infatti, dopo gli accordi raggiunti in sede di separazione, si è del Controparte_1
tutto disinteressata alle esigenze – morali e materiali – della GL, costringendo l'odierna ricorrente a presentare denuncia-querela nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 570 c.p.c, nonché ricorso per la modifica del regime di affido e domanda di pagamento diretto al datore di lavoro.
L'allontanamento del padre rispetto alla GL non trova giustificazione alcuna, integrando di contro una completa inidoneità della stessa al ruolo genitoriale.
Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per la minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
il totale inadempimento all'obbligo di mantenimento della GL unitamente alla volontaria interruzione di qualsiasi tipo di rapporto con la minore sono indici di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario (Cass. 26587/09).
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla
Per_ madre nei confronti di avendo di fatto provveduto da sola negli ultimi otto anni alla sua educazione e crescita.
4.3 Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse della minore è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale – come visto – già assiste la GL quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la GL, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
4.4 All'affido alla madre segue la collocazione della minore in modo prevalente presso la stessa.
4.5 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare opportuno allo stato dettare un calendario attesa la condotta tenuta dal resistente.
Il padre, in ogni caso, potrà vedere la GL – qualora faccia richiesta in tal senso – previo accordo con la stessa, tenuto conto della sua età (prossima al compimento di 18 anni).
Per_ La condotta tenuta dal resistente in tutti questi anni e l'età di che compirà 18 anni il prossimo 28 aprile, hanno reso manifestamente superfluo (art. 473-bis.4 co. 2 c.p.c.) l'ascolto della minore.
pagina 4 di 6 5. Per quanto riguarda il mantenimento della minore, occorre analizzare le condizioni economiche delle parti.
all'udienza del 25.10.2024 dinanzi al giudice relatore ha dichiarato: “io vivo a Parte_1
Graffignana in un appartamento in affitto, il contratto è a nome di mia GL;
il canone Per_2
è di € 550,00; vivo lì con le mie due figlie;
adesso lavora, dopo il diploma non ha Per_2
proseguito gli studi;
lavora come impiegata amministrativa in Falco, prende circa
Per_ 1.700,00/1.800,00 euro al mese per 13 mensilità; frequenta il quarto anno del liceo classico
a Lodi;
io lavoro per un'azienda a Pieve, io sono assunta da un'agenzia interinale e sto lavorando all'interno della Madi Ventura, guadagno circa € 1.400,00 netti al mese per 14 mensilità; se faccio straordinari prendo qualcosa di più; il mio contratto è a tempo determinato;
lavoro lì da marzo 2023”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che la stessa ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 7.286,04 in relazione all'anno 2020, € 12.721,00 in relazione all'anno
2022 e € 16.132,00 in relazione all'anno 2023 (doc. e parte ricorrente).
Dalle buste paga depositate si evince che la stessa ha percepito un reddito netto di € 1.975,30 a maggio 2024, € 1.061,68 e € 1.457,00 a giugno 2024, € 1.596,00 a luglio 2024, € 1.210,00 ad agosto 2024, € 1.508,00 a settembre 2024 e € 1.720,00 a ottobre 2024.
Quanto a è stata disposta l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate della Controparte_1
dichiarazione dei redditi dello stesso relative agli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate in data 20.10.2024 si evince che lo stesso ha percepito:
- € 24.953,09 in relazione all'anno 2022 da OR TI (Vicenza);
- € 10.765,00 in relazione all'anno 2023 da OR TI (Vicenza);
- € 205,91 in relazione all'anno 2023 da AN TI (Palermo);
- € 7.378,70 in relazione all'anno 2023 dall'INPS.
Dalla certificazione unica 2024 di OR TI, inoltre, si evince che il rapporto di lavoro di con l'azienda, iniziato il 5.11.2018, è cessato in data 3.5.2023. Controparte_1
5.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che allo stato i compiti domestici e di cura della minore
(art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della ricorrente, deve essere disposto a carico del padre un contributo di € 400,00 al mese per il mantenimento della GL Per_
contributo omnicomprensivo, tenuto conto del contegno manifestato sinora dal resistente e pagina 5 di 6 risultando improbabile, allo stato, che questi contribuisca alle spese straordinarie della GL a semplice richiesta.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
i quali si sono sposati con matrimonio concordatario a Palermo in data 29.7.1999
[...]
(matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al numero 150,
Parte II, Serie A, anno 1999);
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Palermo di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
Per_ 4) affida la minore in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda la minore in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la GL, qualora ne faccia richiesta, previo accordo con la minore;
6) dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1
Per_ di contributo per il mantenimento della GL della somma mensile di € 400,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
7) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di , che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 3.600,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il giudice relatore La Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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