Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2008, n. 11096
CASS
Sentenza 17 gennaio 2008

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In tema di tutela penale delle opere d'arte, il giudice può avvalersi di periti di sua fiducia per accertare l'autenticità di un'opera, in quanto nessuna nullità consegue alla violazione dell'art. 9 della L. 20 gennaio 1971, n. 1062, norma con cui si dispone che, fino all'istituzione di un apposito albo di consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministero della Pubblica Istruzione ovvero sentire come testimone l'autore dell'opera.

In tema di tutela penale delle opere d'arte, sussiste continuità normativa tra il reato prima previsto dall'art. 4 L. 20 novembre 1971, n. 1062, poi sostituito dall'art. 127 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ed attualmente sanzionato dall'art. 178 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto tutte le fattispecie puniscono la medesima condotta consistente nell'autenticazione di opere false, conoscendone la falsità.

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  • 1Contraffazione di opere d'arte: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 settembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2008, n. 11096
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11096
Data del deposito : 17 gennaio 2008

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