Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 2
In tema di tutela penale delle opere d'arte, il giudice può avvalersi di periti di sua fiducia per accertare l'autenticità di un'opera, in quanto nessuna nullità consegue alla violazione dell'art. 9 della L. 20 gennaio 1971, n. 1062, norma con cui si dispone che, fino all'istituzione di un apposito albo di consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministero della Pubblica Istruzione ovvero sentire come testimone l'autore dell'opera.
In tema di tutela penale delle opere d'arte, sussiste continuità normativa tra il reato prima previsto dall'art. 4 L. 20 novembre 1971, n. 1062, poi sostituito dall'art. 127 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ed attualmente sanzionato dall'art. 178 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto tutte le fattispecie puniscono la medesima condotta consistente nell'autenticazione di opere false, conoscendone la falsità.
Commentario • 1
- 1. Contraffazione di opere d'arte: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2008, n. 11096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11096 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 17/01/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 123
Dott. LOMBARDI Alfredo AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 25812/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NN AR, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 26.2.2007 dalla Corte d'appello di Roma;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Ciampoli Luigi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore della parte civile, avv. Colantonio Luca, che si è associato alla conclusione del Pubblico Ministero, con vittoria di spese.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 26.2.2007 la Corte d'appello di Roma ha integralmente confermato quella resa il 21.4.2004 dal locale Tribunale, che aveva condannato NN AR GO alla pena di sei mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa, avendola giudicata colpevole del reato previsto e punito dall'art. 81 cpv. c.p., L. 20 gennaio 1971, n. 1062, artt. 3 e 4, perché in più occasioni aveva autenticato sei dipinti attribuiti al maestro IF AR, conoscendone la falsità, e aveva posto in commercio tre degli stessi dipinti (accertato in Roma e in Campobasso in epoca antecedente al maggio 2000).
I giudici di merito hanno inoltre condannato la GO al risarcimento dei danni a favore della parte civile NA Gaetano, e hanno disposto la immediata restituzione dei quadri sequestrati al medesimo NA.
In linea di fatto e di diritto la Corte territoriale ha rilevato e ritenuto che:
- il NA aveva acquistato i sei quadri de quibus presso una galleria d'arte di Campobasso, di cui era titolare NO TR, al prezzo di L.
7.000.000 cadauno;
- detti quadri erano stati venduti al NO da tale SC NO ed erano accompagnati da certificati di autenticità rilasciati dalla GO;
- la esperta di arte contemporanea TE Coen aveva motivatamente accertato che i dipinti erano apocrifi e costituivano una maldestra imitazione dello stile personale di AR IF, difficile da imitare;
- nessun dubbio poteva sussistere sul fatto che la GO fosse consapevole della falsità, non solo per il significativo grado di apocrificità, ma anche perché la stessa, oltre che gallerista ed esperta d'arte contemporanea, aveva avuto in epoca passata un travagliato rapporto personale con l'artista.
2 - Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi a sostegno.
Col primo lamenta inosservanza o erronea applicazione delle norme incriminatrici, sostenendo che in relazione alle opere del maestro IF sussistono seri dubbi sulla loro reale paternità, stante la sua abitudine di avvalersi di numerosissimi collaboratori ai quali consentiva di dipingere i quadri sui quali egli si limitava ad apporre la sua firma, finendo così per rendere autentiche quelle opere di scuola che autentiche non erano.
Col secondo motivo avanza la tesi che il fatto deve ritenersi depenalizzato dopo l'abrogazione della L. n. 1062 del 1971; e che comunque il reato non è applicabile per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risale a non oltre cinquantanni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Va anzitutto esaminato il secondo motivo di ricorso, con cui si sostiene la in via principale depenalizzazione del contestato reato, previsto e punito dall'art. 4, in relazione alla L. 20 novembre 1971, n. 1062, art. 3, (norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte). L'art. 4, al n. 1, punisce con le stesse pene previste dall'art. 3 (reclusione da tre mesi a quattro anni e multa da L. 200.000 fino a L. 6.000.000) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere di pittura, scultura o grafica, ovvero oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, contraffatti, alterati o riprodotti.
Il successivo D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), con l'art. 166, ha abrogato il predetto art. 4, e tutte le altre norme della L. n. 1062 del 1971, ad eccezione degli artt. 8, comma 2, e art. 9.
Ma con l'art. 127 ha riprodotto esattamente la norma abrogata di cui al ripetuto art. 4, punendo con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con la multa da L. 200.000 fino a L. 6.000.000, chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere di pittura, scultura o grafica, ovvero oggetti di antichità, nonché oggetti di interesse storico od archeologico (lett. c) in relazione alle lett. a) e b) dello stesso art. 127).
È di tutta evidenza la perfetta continuità normativa tra le due fattispecie penali (con l'unica particolarità che il nuovo testo unico, in conformità della delega conferita con la L. 8 ottobre 1997, n. 352, ha provveduto al coordinamento sostanziale della disciplina delle pene accessorie con quella prevista dal codice penale). Contrariamente alla tesi adombrata dal difensore ricorrente, è altrettanto evidente che tale continuità normativa non è minimamente scalfita dalla sopravvivenza della citata L. n. 1962 del 1971, art. 9, il quale si limita a stabilire che nei procedimenti penali relativi ai reati de quibus, il giudice, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, e, nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea, è altresì tenuto ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera d'arte rechi la firma. Successivamente, tutto il D.Lgs. n. 490 del 1999 è stato abrogato (a far data dal 1.5.2004) dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 184 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Ma anche in questo caso le norme sono state riproposte nel nuovo testo legislativo;
e segnatamente il predetto art. 127, è stato letteralmente riprodotto nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178, che reca anche la stessa rubrica (contraffazione di opere d'arte) e prevede la stessa pena per chiunque commercia, autentica falsamente o accredita opere contraffatte, salvo che la pena pecuniaria è espressa in Euro e non più in Lire.
Va quindi affermato il seguente principio di diritto:
- esiste continuità normativa tra la norma penale di cui all'art. 4, in relazione alla L. 20 novembre 1971, n. 1062, art. 3, quella di cui all'art. 127, lett. c), in relazione alle lett. a) e b), del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e quella di cui all'art. 178, lett. c), in relazione alle lett. a) e b), del D.Lgs. 27 gennaio 2004, n.42. Poiché il fatto imputato alla GO è stato commesso in epoca immediatamente antecedente al maggio 2000, si deve applicare la norma prevista dall'art. 178, lett. c) in relazione alle lettere a) e b), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, anziché quelle ormai abrogate di cui alla L. 20 novembre 1971, n. 1062, art. 4 o al D.Lgs.29 ottobre 1999, n. 490, art. 127.
In tal senso va rettificata la sentenza impugnata, ai sensi dell'art.619 c.p.p.. 4 - Nel secondo motivo di ricorso il difensore sostiene altresì che la norma incriminatrice, comunque, non può applicarsi alle opere di AR IF.
È noto che l'artista è morto il 26.1.1998, mentre sembra pacifico che le opere contraffatte di cui si discute sono state eseguite entro il cinquantennio precedente la commissione del fatto contestato. A sostegno della sua tesi subordinata il difensore, sia pure con argomentazione generica, menziona la sopravvivenza della menzionata L. n. 1062 del 1971, art. 9, nonché la sentenza n. 37782 del 18.9.2001 della terza sezione di questa Corte, (imp. Patara, rv. 220352), secondo la quale la sanzione penale prevista dal D.Lgs. n.490 del 1999, art. 127, (quindi anche quella prevista dalla successiva norma di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178), non si applica alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquantanni. Questa tesi si basa sulla considerazione che dalla disciplina del Titolo 1 del D.Lgs. n. 490 del 1999, relativo ai beni culturali, che include anche l'art. 127, sono espressamente escluse le opere suddette per effetto della disposizione contenuta nell'alt. 2, comma 6, dello stesso decreto.
Ma la sentenza Patara è rimasta isolata, essendo motivatamente contrastata da Cass. Sez. 3, n. 22038 del 12.2.2200 3, Pludwinski, rv.225318, nonché da Cass. Sez. 3, n. 26072 del 13.10.3007, Volpini, rv. 237221. Soprattutto, non può essere seguita dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 173/2002, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 2, comma 6, e art. 127, perché basata su una erronea interpretazione delle norme censurate, che appunto escludeva dalla sfera di applicazione della menzionata norma dell'art. 127 le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
In buona sostanza, in queste pronunce si dimostra che la disposizione di cui al menzionato art. 2, comma 6, è frutto di un difetto di coordinamento del legislatore delegato, il quale, in forza della delega ricevuta, che era limitata al coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, poteva e doveva escludere dalla disciplina dei beni culturali le opere di autori viventi o comunque non risalenti ad oltre cinquantanni, giacché tale esclusione era già prevista dall'omologo della precedente L. n. 1089 del 1939, art.1, u.c., relativa appunto ai beni artistici e culturali;
ma non poteva escludere le stesse opere dalla disciplina relativa alla contraffazione delle opere d'arte, giacché una siffatta esclusione non era prevista nella precedente L. n. 1062 del 1971 relativa a quest'ultima materia.
Tanto ciò è vero che il successivo D.Lgs. n. 42 del 2004, con art. 10, comma 5, confermando la esclusione dalla disciplina relativa ai beni culturali delle opere di autori viventi o comunque risalenti a non oltre cinquantanni, ha fatto salve le disposizioni contenute nell'art. 64, relative agli attestati di autenticità e di provenienza, e nell'art. 178, appunto relative alle contraffazioni. Per una più approfondita argomentazione sul punto si rinvia alla citata sentenza Volpini.
D'altronde, è proprio la sopravvivenza del summenzionato L. n. 1062 del 1971, art. 9, comma 2, invocata dal ricorrente, che milita a favore della tesi qui sostenuta, giacché - come ha annotato esattamente il giudice delle leggi - non avrebbe più alcuna ragione continuare a prevedere che il giudice penale debba assumere come testimone l'autore a cui è attribuita l'opera contraffatta se le fattispecie incriminatrici contenute nell'art. 127 non si riferissero anche alle opere di autori viventi.
Va quindi affermato il principio secondo cui le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 127, relative alla contraffazione delle opere d'arte, si applicano anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquantanni rispetto al reato contestato.
Nel caso di specie, peraltro, il problema non si pone, dovendosi applicare il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178, che è fatto salvo dal suddetto art. 10, comma 5, anche con riferimento alle opere di autori viventi o comunque non risalenti oltre il cinquantennio.
5 - Piuttosto le disposizioni contenute nel predetto art. 9 pongono alcuni problemi che vanno esaminati d'ufficio, laddove prevedono che il giudice, fino a quando non è istituito l'albo del consulenti tecnici in materia di opere d'arte, deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione (comma 1), e deve altresì assumere come testimone l'autore apparente dell'opera ipoteticamente contraffatta, nel caso che si tratti di opera d'arte contemporanea di autore vivente (comma 2).
Nel caso di specie, non poteva essere assunta la testimonianza del maestro IF, essendo questi deceduto nel 1998, mentre non è chiaro se sia stata rispettata la disposizione sulla perizia. Su quest'ultimo punto, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di esprimersi con una sentenza risalente, osservando che la disposizione non è prevista a pena di nullità, sicché il giudice ben può rivolgersi a consulenti di sua fiducia, scelti tra i perito del Tribunale (Cass. Sez. 2, n. 9924 del 5.5.51 981, Broccagni, rv. 150837). Il principio va condiviso nel senso che:
- sino a quando non è istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministero per la pubblica istruzione;
- la violazione della norma, però, non configura ne' una causa di nullità speciale, mancando una specifica sanzione al riguardo, ne' una causa di nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., giacché la disposizione violata non concerne l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato.
6 - Così chiariti i profili di diritto sostanziale e processuale della fattispecie in esame, non c'è dubbio che il ricorso debba essere respinto.
È infatti manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, col quale in sostanza si mette in dubbio l'esattezza delle conclusioni peritali sulla contraffazione delle opere, sostenendo che si trattava invece di opere dei suoi collaboratori, sulle quali il maestro IF apponeva la sua firma. Con queste affermazioni ipotetiche, prive di qualsiasi riscontro fattuale, e come tali non possono inficiare il parere argomentato dell'esperto, che il giudice ha fatto proprio con motivazione logica e legittima.
7 - Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. La ricorrente va anche condannata alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2008