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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XVII
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli – Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere – Giudice
dott. Tommaso Martucci – Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 26443 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 posta in deliberazione all'udienza del 28.11.2024 (con termine per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica sino al 17.02.2025)
tra
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Santa Pultigali n. 7/a, (c.f. ), , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
17.10.1948, (c.f. ), nato a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
residente in [...], (c.f. , ), nata a [...]- C.F._3 Parte_4
to San Severino il 7.9.1943, residente in [...], (c.f.
), , nato a [...] il [...], residente in C.F._4 Parte_5
Sassari Strada Provinciale 18 Sassari – Argentiera n. 68, (c.f. ), C.F._5 Parte_6
nato a [...] il [...], residente in [...]n.
[...]
7, (c.f. ), C.F._6 tutti elettivamente domiciliati in Sassari Via Pasqua-le Paoli n. 40 presso lo studio dell'Avv.
Antonio Lecis (c.f. – PEC – tele-fax C.F._7 Email_1
079.2007025) che li rappresenta e difende per procura scritta su foglio separato in calce all'atto introduttivo;
Attori
e
con sede in Modena Via S. Carlo n.16, (c.f. n. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore Generale Dottor in forza di procura speciale del Notaio Controparte_2
Dott. del 20 giugno 2017, Rep 46080/14051, quale mandataria in nome e per conto di Persona_1
con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, C.F, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Desideri Zanardellied elettivamente domiciliata presso il loro
Studio sito in Roma, Via della Scrofa n. 57,, giusta procura allegata;
Parte convenuta
Conclusioni:
Per gli attori:
1) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via principale:
2) dichiarare la nullità assoluta e/o parziale, per violazione delle norme imperative in materia di libera concorrenza indicate dalla Legge 287/1990, dei contratti di fideiussione sottoscritti, rispettivamente in data 9.11.2012 e 16.1.2015, dagli odierni attori;
in subordine e nell'ipotesi di dichiarazione di nullità parziale delle sole clausole n. 2, n. 6, e n. 8:
3) accertare e dichiarare la decadenza del dal diritto di agire ai sensi Controparte_3 dell'art. 1957 c.c. nei confronti di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ed;
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
in ogni caso:
4) in funzione della declaratoria di nullità totale e/o parziale, dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
, , , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
a favore del in forza dei contratti di fideiussione Parte_6 Controparte_3 sottoscritti, rispettivamente, in data 9.11.2012 e 16.1.2015; 5) per l'effetto ordinare al medesimo istituto di procedere alla rettifica della segnalazione dei nominativi dei fideiussori presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di
Informazioni Creditizie;
6) con vittoria di spese e competenze maturate da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa avversaria:
▪ nel merito: rigettare la domanda formulata dai Sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
, , , , in quanto infondata in fatto Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e in diritto. Con vittoria delle spese di lite, nonché compensi, oltre voci di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2021, i Sigg.ri , Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
convenivano in giudizio il chiedendo che fosse dichiarata la nullità totale Controparte_3
o parziale dei contratti di fideiussione sottoscritti per violazione del Provvedimento dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato n. 14251 del 20.4.2005, nonché del provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 ed eccepivano la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. e richiedevano che venisse ordinata la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di Informazioni Creditizie.
Parte convenuta, regolarmente costituitasi, deduceva l'infondatezza dell'opposizione e concludeva come sopra.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e veniva rinviata all'udienza del 28.11.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
___________________
Va esaminata l'eccepita nullità delle fideiussioni e, quella conseguente, della estinzione delle obbligazioni fideiussorie ex art. 1957 c.c.
Risulta dalla documentazione prodotta che con contratto di fideiussione stipulato in data 9 novembre 2012 gli odierni attori si costituivano fideiussori omnibus della Controparte_4 (oggi ) fino alla somma di €
[...] Controparte_5
507.000,00 a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla Società nei confronti del
[...]
che con ulteriore fideiussione omnibus sottoscritta in data 16 gennaio 2015 Controparte_3
garantivano le obbligazioni assunte dalla suddetta Società per ulteriori € 90.000,00 ed che, infine, sempre in data 16 gennaio 2015, gli attori sottoscrivevano una ulteriore fideiussione specifica fino all'importo di € 90.000.
Si tratta, per quanto riguarda le prime due, di due fideiussioni omnibus in quanto sono state prestate dagli attori a garanzia di tutte le obbligazioni del debitore principale, poi, dichiarato fallito e, per quanto riguarda l'ultima, di una fideiussione specifica rilasciata a garanzia di un mutuo chirografario.
Le fideiussioni omnibus del 2012 e del 2015 non sono contratti autonomi di garanzia, con conseguente inopponibilità delle eccezioni inerenti al rapporto sottostante, in quanto nelle fideiussioni de quibus non é previsto il pagamento da parte del fideiussore “a prima richiesta e senza eccezioni”, che é ritenuto sufficiente per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia (vedi in tal senso Cass. sez. un. 18.2.2010 n. 3947 e più recentemente Cass. 23.5.2022
n.16636), dal momento che al punto 7 delle fideiussioni in esame é stabilito che “il fideiussore é tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” ma non é previsto in assoluto che il fideiussore non possa sollevare eccezioni contro la banca salvo l'exceptio doli o l'eccezione di nullità del rapporto sottostante la garanzia, ed a ciò va aggiunto che l'obbligazione posta a carico dei fideiussori, coincide con quella che doveva essere adempiuta verso la banca dal debitore garantito, e non ha un contenuto diverso dall'obbligazione del debitore principale, come invece avviene nel caso del contratto autonomo di garanzia.
Sulla base dei criteri dettati dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.2021, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (vedi in tal senso anche
Cass. sez. un. n.2207/2005) partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma d'invalidità che colpisce i primi. Il legislatore europeo e nazionale intendendo sanzionare con la nullità un risultato economico, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti non contrattuali o non negoziali, come la prestazione unilaterale della fideiussione omnibus da parte del consumatore, sempre che tra l'intesa anticoncorrenziale tra imprese a monte ed il contratto di un'impresa col consumatore a valle, sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale, e non a caso l'art. 2 comma 3 della L. n. 287/1990 riconosce che “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto” e non si limita a prevedere la nullità delle intese anticoncorrenziali. D'altra parte la legge antitrust detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato ed in particolare i consumatori, tenuto conto che il contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (vedi in tal senso Cass. sez. un. n. 2207/2005).
Perché però possa riscontrarsi con evidenza una connessione funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale a monte ed il contratto a valle (nella specie la fideiussione omnibus) occorre che quest'ultimo sia interamente, o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ed ove ciò accada si verifica la nullità posta a tutela dell'ordine pubblico economico, tutelato sia dall'art. 2 lettera a) della L. n. 287/1990, sia dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Quanto al tipo di nullità che ne deriva, la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 30.12.2021 n. 41994, segnando il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che riteneva discendere dalla violazione della normativa antitrust dei contratti costituenti applicazione di intese illecite anticoncorrenziali la nullità totale dei contratti a valle (in tal senso la sentenza n. 29810 della Corte di Cassazione del
12.12.2017 richiamata dagli opponenti), e l'abbandono della tesi soprattutto dottrinale che alla violazione della normativa antitrust da parte dei contratti conclusi dalle imprese partecipi all'intesa anticoncorrenziale coi consumatori ricollegava solo conseguenze di tipo risarcitorio, ha riconosciuto che dall'esistenza di una connessione funzionale tra il contratto a valle e l'intesa anticoncorrenziale a monte deriva solo la nullità parziale ex art. 1419 cod. del contratto a valle (vedi nello stesso senso
Cass. 13.2.2020 n. 3556; Cass. 26.9.2019 n.24044), ed in particolare delle clausole che riproducono pedissequamente le clausole dell'intesa anticoncorrenziale, dovendosi poi effettuare la valutazione prevista dal secondo comma dell'articolo citato per stabilire se dalla nullità di tali clausole derivi la nullità dell'intero contratto a valle, o se invece le altre clausole di tale contratto non colpite direttamente dalla nullità conservino la loro validità.
Occorre a questo punto esaminare le fideiussioni omnibus prestate nel 2012 e 2015 e quindi dopo la fine del periodo (2002-2005) di osservazione del comportamento delle banche italiane nel disciplinare le fideiussioni omnibus da parte della Banca d'Italia sfociato poi, previa acquisizione del parere n. 14251 dell'AGCM, nel provvedimento n. 55 del 2.5.2005 col quale l'autorità di vigilanza ha ritenuto che l'uso combinato delle clausole di cui ai punti 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di reviviscenza) del modello ABI dell'ottobre 2002, di per sé valide se inserite in una libera contrattazione perché non modificanti norme codicistiche inderogabili, producesse in caso di applicazione uniforme un effetto restrittivo della concorrenza illecito ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. n. 287/1990 in danno dei consumatori.
Ebbene le clausole contenute nelle fideiussioni omnibus in esame sono testualmente identiche a quelle che corrispondenti ai numeri 2, 6, e 8 facevano parte del modello di fideiussione omnibus adottato nell'ottobre 2002 dall'ABI e censurato come restrittivo della concorrenza del mercato dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia e non contengono modifiche sostanziali significative rispetto a quello schema, che siano idonee a dimostrare un effettivo scostamento della
Banca opposta dallo schema anticoncorrenziale.
Pertanto tenendo conto dell'identità testuale dei punti 2, 6 ed 8 delle fideiussioni omnibus in esame rispetto ai corrispondenti punti dell'intesa anticoncorrenziale ABI dell'ottobre 2002 censurata dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, del tempo trascorso tra la sottoscrizione delle suddette fideiussioni e la fine del periodo oggetto di osservazione da parte dell'Autorità di vigilanza (2005) e della mancanza di variazioni sostanziali significative anche nelle altre clausole delle fideiussioni omnibus esaminate rispetto allo schema riconosciuto come anticoncorrenziale, si deve ritenere sussistente la connessione funzionale tra le clausole 2, 6 ed 8 di dette fideiussioni e l'intesa anticoncorrenziale a monte censurata dalla Banca d'Italia, connessione servita alla Banca
Toscana SPA ed alle sue aventi causa per attuare in concreto l'intesa anticoncorrenziale, con conseguente nullità delle suindicate clausole.
In applicazione dell'art. 1419 comma 2° cod. civ., tuttavia, si deve ritenere che anche senza le clausole dei punti 2, 6 ed 8, i fideiussori avrebbero egualmente prestato le fideiussioni omnibus a garanzia delle obbligazioni presenti e future derivanti al debitore nei confronti del suddetto istituto bancario, che per parte sua avrebbe accettato le fideiussioni omnibus anche senza quelle clausole.
Per un verso, infatti, i fideiussori avevano quindi interesse a prestare le garanzie per consentire alla società di ottenere il finanziamento bancario e comunque se hanno prestato le fideiussioni omnibus con le penalizzanti clausole dei punti 2, 6 e 8 dichiarate nulle in questa sede, a maggior ragione le avrebbero prestate per lo stesso importo limite ciascuno senza quelle clausole, e per altro verso la
Banca opposta certamente avrebbe preferito ottenere le fideiussioni omnibus senza le clausole dei punti 2, 6 ed 8 piuttosto che non ottenere alcuna fideiussione omnibus a garanzia della restituzione del finanziamento concesso.
Ne deriva che, seppure depurate dalle clausole dei punti 2, 6 ed 8, le fideiussioni omnibus prestate hanno conservato la loro validità e che va rigettata la domanda degli attori di accertamento della loro nullità totale e della conseguente inesistenza del loro debito derivante da tale nullità. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, che i contratti di fideiussione omnibus a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
Ne consegue la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus del 2012 e del 2015 prestate dagli attori relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, che riproducono sostanzialmente le clausole nn.
2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla Banca d'Italia con il citato provvedimento n. 55/2005.
In ordine alla fideiussione specifica sottoscritta il 16.01.2015 si rileva che la questione posta afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica” della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.
L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib.
Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla Banca d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
Ritiene il collegio, conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, non sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla
Banca d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel
2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica, come quella prestata dagli attori nel 2006.
Non può pertanto predicarsi la nullità della fideiussione specifica.
Gli opponenti chiedono, inoltre, dichiararsi l'estinzione delle fideiussioni prestate per non avere la controparte proposto le sue istanze verso il debitore entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.
In relazione alle fideiussioni omnibus la domanda è fondata.
In base alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c. il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l' onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall'art. 1957 cod. civ., una iniziativa giudiziale, ovvero un'azione di cognizione o esecutiva che consenta l'accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria e, qualora durante il decorso del termine sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, il termine stesso continua a decorrere, in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative giudiziali individuali, può impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21524 del 12/11/2004); la decadenza non opera solo in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, poiché
l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della negligenza del creditore, che costituisce il fondamento della norma.
La sua applicabilità nel caso in esame si deve desumere, semplicemente, dall'assenza di alcuna deroga nel documento in atti, stante l'accertata nullità della clausola derogatoria.
La convenuta, per conservare la possibilità di agire nei confronti degli odierni fideiussori, avrebbe dovuto agire nei confronti della debitrice principale, entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Ciò non è stato dimostrato essere avvenuto.
Si deve concludere che la fattispecie estintiva risulta verificata con riferimento a tutti i crediti garantiti dalle fideiussioni omnibus oggetto del giudizio.
In ordine alla fideiussione specifica, risultate valide le clausole contenute nella fideiussione è, infondato, l'ulteriore motivo di opposizione secondo il quale la Banca creditrice sarebbe decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore, non avendo proposto le sue istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, come previsto dall'art. 1957 c.c. Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c., non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (Cass. 13078/2008).
Pertanto, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Ciò è avvenuto nel caso di specie in cui i fideiussore all'art. 7 hanno derogato alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c.
La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2° co., esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (Cass., n. 9245/2007; Cass., Ord. n.
21867/2013; Cass., Ord. n. 28943/2017). Nel caso di specie, in ogni caso, la clausola contenente la deroga all'art. 1957 c.c. è stata specificamente approvata ed accettata dai fideiussori con la doppia sottoscrizione.
Deve essere rigettata la richiesta di ordinare al medesimo istituto di procedere alla rettifica della segnalazione dei nominativi dei fideiussori presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di Informazioni Creditizie.
Invero, l'opponente non ha dimostrato che la creditrice aveva segnalato la sua posizione “a sofferenza” nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il sistema di Informazioni Creditizie.
Mancando la prova dell'esistenza dell'evento lesivo, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Sussistono giusti motivi, stante l'esito del giudizio per compensare tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data
9.04.2021 da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e nei confronti di quale Pt_5 Parte_6 Controparte_1
mandataria in nome e per conto di in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, contrariis reiectis, così provvede:
- accerta e dichiara la nullità parziale delle fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti in data
9.11.2012 e 16.01.2015, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 delle relative condizioni generali di contratto a beneficio della in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, a favore del in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20.02.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Daniela Cavaliere
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Pedrelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XVII
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Pedrelli – Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere – Giudice
dott. Tommaso Martucci – Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 26443 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 posta in deliberazione all'udienza del 28.11.2024 (con termine per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica sino al 17.02.2025)
tra
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Santa Pultigali n. 7/a, (c.f. ), , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
17.10.1948, (c.f. ), nato a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
residente in [...], (c.f. , ), nata a [...]- C.F._3 Parte_4
to San Severino il 7.9.1943, residente in [...], (c.f.
), , nato a [...] il [...], residente in C.F._4 Parte_5
Sassari Strada Provinciale 18 Sassari – Argentiera n. 68, (c.f. ), C.F._5 Parte_6
nato a [...] il [...], residente in [...]n.
[...]
7, (c.f. ), C.F._6 tutti elettivamente domiciliati in Sassari Via Pasqua-le Paoli n. 40 presso lo studio dell'Avv.
Antonio Lecis (c.f. – PEC – tele-fax C.F._7 Email_1
079.2007025) che li rappresenta e difende per procura scritta su foglio separato in calce all'atto introduttivo;
Attori
e
con sede in Modena Via S. Carlo n.16, (c.f. n. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Direttore Generale Dottor in forza di procura speciale del Notaio Controparte_2
Dott. del 20 giugno 2017, Rep 46080/14051, quale mandataria in nome e per conto di Persona_1
con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, C.F, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Desideri Zanardellied elettivamente domiciliata presso il loro
Studio sito in Roma, Via della Scrofa n. 57,, giusta procura allegata;
Parte convenuta
Conclusioni:
Per gli attori:
1) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via principale:
2) dichiarare la nullità assoluta e/o parziale, per violazione delle norme imperative in materia di libera concorrenza indicate dalla Legge 287/1990, dei contratti di fideiussione sottoscritti, rispettivamente in data 9.11.2012 e 16.1.2015, dagli odierni attori;
in subordine e nell'ipotesi di dichiarazione di nullità parziale delle sole clausole n. 2, n. 6, e n. 8:
3) accertare e dichiarare la decadenza del dal diritto di agire ai sensi Controparte_3 dell'art. 1957 c.c. nei confronti di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ed;
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
in ogni caso:
4) in funzione della declaratoria di nullità totale e/o parziale, dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
, , , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
a favore del in forza dei contratti di fideiussione Parte_6 Controparte_3 sottoscritti, rispettivamente, in data 9.11.2012 e 16.1.2015; 5) per l'effetto ordinare al medesimo istituto di procedere alla rettifica della segnalazione dei nominativi dei fideiussori presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di
Informazioni Creditizie;
6) con vittoria di spese e competenze maturate da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa avversaria:
▪ nel merito: rigettare la domanda formulata dai Sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
, , , , in quanto infondata in fatto Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e in diritto. Con vittoria delle spese di lite, nonché compensi, oltre voci di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2021, i Sigg.ri , Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
convenivano in giudizio il chiedendo che fosse dichiarata la nullità totale Controparte_3
o parziale dei contratti di fideiussione sottoscritti per violazione del Provvedimento dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato n. 14251 del 20.4.2005, nonché del provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 ed eccepivano la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. e richiedevano che venisse ordinata la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di Informazioni Creditizie.
Parte convenuta, regolarmente costituitasi, deduceva l'infondatezza dell'opposizione e concludeva come sopra.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e veniva rinviata all'udienza del 28.11.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
___________________
Va esaminata l'eccepita nullità delle fideiussioni e, quella conseguente, della estinzione delle obbligazioni fideiussorie ex art. 1957 c.c.
Risulta dalla documentazione prodotta che con contratto di fideiussione stipulato in data 9 novembre 2012 gli odierni attori si costituivano fideiussori omnibus della Controparte_4 (oggi ) fino alla somma di €
[...] Controparte_5
507.000,00 a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla Società nei confronti del
[...]
che con ulteriore fideiussione omnibus sottoscritta in data 16 gennaio 2015 Controparte_3
garantivano le obbligazioni assunte dalla suddetta Società per ulteriori € 90.000,00 ed che, infine, sempre in data 16 gennaio 2015, gli attori sottoscrivevano una ulteriore fideiussione specifica fino all'importo di € 90.000.
Si tratta, per quanto riguarda le prime due, di due fideiussioni omnibus in quanto sono state prestate dagli attori a garanzia di tutte le obbligazioni del debitore principale, poi, dichiarato fallito e, per quanto riguarda l'ultima, di una fideiussione specifica rilasciata a garanzia di un mutuo chirografario.
Le fideiussioni omnibus del 2012 e del 2015 non sono contratti autonomi di garanzia, con conseguente inopponibilità delle eccezioni inerenti al rapporto sottostante, in quanto nelle fideiussioni de quibus non é previsto il pagamento da parte del fideiussore “a prima richiesta e senza eccezioni”, che é ritenuto sufficiente per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia (vedi in tal senso Cass. sez. un. 18.2.2010 n. 3947 e più recentemente Cass. 23.5.2022
n.16636), dal momento che al punto 7 delle fideiussioni in esame é stabilito che “il fideiussore é tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” ma non é previsto in assoluto che il fideiussore non possa sollevare eccezioni contro la banca salvo l'exceptio doli o l'eccezione di nullità del rapporto sottostante la garanzia, ed a ciò va aggiunto che l'obbligazione posta a carico dei fideiussori, coincide con quella che doveva essere adempiuta verso la banca dal debitore garantito, e non ha un contenuto diverso dall'obbligazione del debitore principale, come invece avviene nel caso del contratto autonomo di garanzia.
Sulla base dei criteri dettati dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.2021, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (vedi in tal senso anche
Cass. sez. un. n.2207/2005) partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma d'invalidità che colpisce i primi. Il legislatore europeo e nazionale intendendo sanzionare con la nullità un risultato economico, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti non contrattuali o non negoziali, come la prestazione unilaterale della fideiussione omnibus da parte del consumatore, sempre che tra l'intesa anticoncorrenziale tra imprese a monte ed il contratto di un'impresa col consumatore a valle, sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale, e non a caso l'art. 2 comma 3 della L. n. 287/1990 riconosce che “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto” e non si limita a prevedere la nullità delle intese anticoncorrenziali. D'altra parte la legge antitrust detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato ed in particolare i consumatori, tenuto conto che il contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (vedi in tal senso Cass. sez. un. n. 2207/2005).
Perché però possa riscontrarsi con evidenza una connessione funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale a monte ed il contratto a valle (nella specie la fideiussione omnibus) occorre che quest'ultimo sia interamente, o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ed ove ciò accada si verifica la nullità posta a tutela dell'ordine pubblico economico, tutelato sia dall'art. 2 lettera a) della L. n. 287/1990, sia dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Quanto al tipo di nullità che ne deriva, la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 30.12.2021 n. 41994, segnando il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che riteneva discendere dalla violazione della normativa antitrust dei contratti costituenti applicazione di intese illecite anticoncorrenziali la nullità totale dei contratti a valle (in tal senso la sentenza n. 29810 della Corte di Cassazione del
12.12.2017 richiamata dagli opponenti), e l'abbandono della tesi soprattutto dottrinale che alla violazione della normativa antitrust da parte dei contratti conclusi dalle imprese partecipi all'intesa anticoncorrenziale coi consumatori ricollegava solo conseguenze di tipo risarcitorio, ha riconosciuto che dall'esistenza di una connessione funzionale tra il contratto a valle e l'intesa anticoncorrenziale a monte deriva solo la nullità parziale ex art. 1419 cod. del contratto a valle (vedi nello stesso senso
Cass. 13.2.2020 n. 3556; Cass. 26.9.2019 n.24044), ed in particolare delle clausole che riproducono pedissequamente le clausole dell'intesa anticoncorrenziale, dovendosi poi effettuare la valutazione prevista dal secondo comma dell'articolo citato per stabilire se dalla nullità di tali clausole derivi la nullità dell'intero contratto a valle, o se invece le altre clausole di tale contratto non colpite direttamente dalla nullità conservino la loro validità.
Occorre a questo punto esaminare le fideiussioni omnibus prestate nel 2012 e 2015 e quindi dopo la fine del periodo (2002-2005) di osservazione del comportamento delle banche italiane nel disciplinare le fideiussioni omnibus da parte della Banca d'Italia sfociato poi, previa acquisizione del parere n. 14251 dell'AGCM, nel provvedimento n. 55 del 2.5.2005 col quale l'autorità di vigilanza ha ritenuto che l'uso combinato delle clausole di cui ai punti 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di reviviscenza) del modello ABI dell'ottobre 2002, di per sé valide se inserite in una libera contrattazione perché non modificanti norme codicistiche inderogabili, producesse in caso di applicazione uniforme un effetto restrittivo della concorrenza illecito ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. n. 287/1990 in danno dei consumatori.
Ebbene le clausole contenute nelle fideiussioni omnibus in esame sono testualmente identiche a quelle che corrispondenti ai numeri 2, 6, e 8 facevano parte del modello di fideiussione omnibus adottato nell'ottobre 2002 dall'ABI e censurato come restrittivo della concorrenza del mercato dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia e non contengono modifiche sostanziali significative rispetto a quello schema, che siano idonee a dimostrare un effettivo scostamento della
Banca opposta dallo schema anticoncorrenziale.
Pertanto tenendo conto dell'identità testuale dei punti 2, 6 ed 8 delle fideiussioni omnibus in esame rispetto ai corrispondenti punti dell'intesa anticoncorrenziale ABI dell'ottobre 2002 censurata dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, del tempo trascorso tra la sottoscrizione delle suddette fideiussioni e la fine del periodo oggetto di osservazione da parte dell'Autorità di vigilanza (2005) e della mancanza di variazioni sostanziali significative anche nelle altre clausole delle fideiussioni omnibus esaminate rispetto allo schema riconosciuto come anticoncorrenziale, si deve ritenere sussistente la connessione funzionale tra le clausole 2, 6 ed 8 di dette fideiussioni e l'intesa anticoncorrenziale a monte censurata dalla Banca d'Italia, connessione servita alla Banca
Toscana SPA ed alle sue aventi causa per attuare in concreto l'intesa anticoncorrenziale, con conseguente nullità delle suindicate clausole.
In applicazione dell'art. 1419 comma 2° cod. civ., tuttavia, si deve ritenere che anche senza le clausole dei punti 2, 6 ed 8, i fideiussori avrebbero egualmente prestato le fideiussioni omnibus a garanzia delle obbligazioni presenti e future derivanti al debitore nei confronti del suddetto istituto bancario, che per parte sua avrebbe accettato le fideiussioni omnibus anche senza quelle clausole.
Per un verso, infatti, i fideiussori avevano quindi interesse a prestare le garanzie per consentire alla società di ottenere il finanziamento bancario e comunque se hanno prestato le fideiussioni omnibus con le penalizzanti clausole dei punti 2, 6 e 8 dichiarate nulle in questa sede, a maggior ragione le avrebbero prestate per lo stesso importo limite ciascuno senza quelle clausole, e per altro verso la
Banca opposta certamente avrebbe preferito ottenere le fideiussioni omnibus senza le clausole dei punti 2, 6 ed 8 piuttosto che non ottenere alcuna fideiussione omnibus a garanzia della restituzione del finanziamento concesso.
Ne deriva che, seppure depurate dalle clausole dei punti 2, 6 ed 8, le fideiussioni omnibus prestate hanno conservato la loro validità e che va rigettata la domanda degli attori di accertamento della loro nullità totale e della conseguente inesistenza del loro debito derivante da tale nullità. Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, che i contratti di fideiussione omnibus a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
Ne consegue la declaratoria di nullità delle fideiussioni omnibus del 2012 e del 2015 prestate dagli attori relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, che riproducono sostanzialmente le clausole nn.
2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla Banca d'Italia con il citato provvedimento n. 55/2005.
In ordine alla fideiussione specifica sottoscritta il 16.01.2015 si rileva che la questione posta afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica” della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.
L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib.
Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla Banca d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
Ritiene il collegio, conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, non sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla
Banca d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel
2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica, come quella prestata dagli attori nel 2006.
Non può pertanto predicarsi la nullità della fideiussione specifica.
Gli opponenti chiedono, inoltre, dichiararsi l'estinzione delle fideiussioni prestate per non avere la controparte proposto le sue istanze verso il debitore entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.
In relazione alle fideiussioni omnibus la domanda è fondata.
In base alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c. il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l' onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall'art. 1957 cod. civ., una iniziativa giudiziale, ovvero un'azione di cognizione o esecutiva che consenta l'accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria e, qualora durante il decorso del termine sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, il termine stesso continua a decorrere, in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative giudiziali individuali, può impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21524 del 12/11/2004); la decadenza non opera solo in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, poiché
l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della negligenza del creditore, che costituisce il fondamento della norma.
La sua applicabilità nel caso in esame si deve desumere, semplicemente, dall'assenza di alcuna deroga nel documento in atti, stante l'accertata nullità della clausola derogatoria.
La convenuta, per conservare la possibilità di agire nei confronti degli odierni fideiussori, avrebbe dovuto agire nei confronti della debitrice principale, entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Ciò non è stato dimostrato essere avvenuto.
Si deve concludere che la fattispecie estintiva risulta verificata con riferimento a tutti i crediti garantiti dalle fideiussioni omnibus oggetto del giudizio.
In ordine alla fideiussione specifica, risultate valide le clausole contenute nella fideiussione è, infondato, l'ulteriore motivo di opposizione secondo il quale la Banca creditrice sarebbe decaduta dal diritto di agire nei confronti del fideiussore, non avendo proposto le sue istanze nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, come previsto dall'art. 1957 c.c. Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c., non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (Cass. 13078/2008).
Pertanto, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Ciò è avvenuto nel caso di specie in cui i fideiussore all'art. 7 hanno derogato alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c.
La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2° co., esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (Cass., n. 9245/2007; Cass., Ord. n.
21867/2013; Cass., Ord. n. 28943/2017). Nel caso di specie, in ogni caso, la clausola contenente la deroga all'art. 1957 c.c. è stata specificamente approvata ed accettata dai fideiussori con la doppia sottoscrizione.
Deve essere rigettata la richiesta di ordinare al medesimo istituto di procedere alla rettifica della segnalazione dei nominativi dei fideiussori presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di Informazioni Creditizie.
Invero, l'opponente non ha dimostrato che la creditrice aveva segnalato la sua posizione “a sofferenza” nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il sistema di Informazioni Creditizie.
Mancando la prova dell'esistenza dell'evento lesivo, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Sussistono giusti motivi, stante l'esito del giudizio per compensare tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data
9.04.2021 da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e nei confronti di quale Pt_5 Parte_6 Controparte_1
mandataria in nome e per conto di in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro-tempore, contrariis reiectis, così provvede:
- accerta e dichiara la nullità parziale delle fideiussioni omnibus prestate dagli opponenti in data
9.11.2012 e 16.01.2015, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 delle relative condizioni generali di contratto a beneficio della in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, a favore del in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20.02.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Daniela Cavaliere
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Pedrelli