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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/12/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. UC BI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di APPELLO iscritta al n. R.G. 5237/2024 e vertente
T R A
, in persona del Direttore p.t. Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello P.IVA_1
Stato (C.F. , fax: 0696514000, PEC: P.IVA_2
presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via Email_1 dei Portoghesi n. 12 appellante
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonino C.F._1
Fedele in Terracina, Piazza Gregorio Antonelli n. 9, come da procura in calce al ricorso di primo grado appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terracina n. 99/24 del 28.05.2024.
CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal pagina 1 di 3 sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
03.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato L' Parte_2
impugnava la sentenza indicata in oggetto, con la quale il Giudice di
[...]
Pace di Terracina, in accoglimento dell'opposizione sulla scorta della ritenuta
“carenza di legittimazione attiva” dell'Ente di esazione all'adozione del provvedimento sanzionatorio, aveva annullato l'avviso di addebito n. 05720226000495437000 e compensato le spese di lite tra le parti (all. 5).
L'appellante contestava integralmente la motivazione della sentenza e si riportava, altresì, alle ulteriori censure ritenute assorbite in primo grado, concludendo perché il Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettasse il ricorso della sig.ra avverso l'avviso di addebito, con condanna di controparte CP_1 alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
costituitasi in giudizio, chiedeva respingersi l'appello Controparte_1 siccome infondato in fatto e in diritto.
La causa, di natura documentale, era inizialmente rinviata per discussione orale al 09.04.2026.
Il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – anticipava, peraltro, l'udienza al 03.12.2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare e, all'esito, trattenendo la causa in decisione sulle conclusioni depositate dal solo appellante in sede di note scritte autorizzate.
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ed invero, come evidenziato da entrambe le difese, per effetto dell'entrata in vigore, il 28.12.2024, dell'art. 21, comma 5, del decreto-legge 27.12.2024 n. 202
(definitivamente convertito nella legge 21.02.2025 n. 15), è stabilito che “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate,
pagina 2 di 3 senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' Parte_1
trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei
[...] provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Stante quanto sopra, questo giudice non può far altro che dichiarare l'estinzione del processo, con compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara l'estinzione del processo;
• compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Latina, 03.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
UC BI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. UC BI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di APPELLO iscritta al n. R.G. 5237/2024 e vertente
T R A
, in persona del Direttore p.t. Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello P.IVA_1
Stato (C.F. , fax: 0696514000, PEC: P.IVA_2
presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via Email_1 dei Portoghesi n. 12 appellante
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonino C.F._1
Fedele in Terracina, Piazza Gregorio Antonelli n. 9, come da procura in calce al ricorso di primo grado appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terracina n. 99/24 del 28.05.2024.
CONCLUSIONI : Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal pagina 1 di 3 sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
03.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato L' Parte_2
impugnava la sentenza indicata in oggetto, con la quale il Giudice di
[...]
Pace di Terracina, in accoglimento dell'opposizione sulla scorta della ritenuta
“carenza di legittimazione attiva” dell'Ente di esazione all'adozione del provvedimento sanzionatorio, aveva annullato l'avviso di addebito n. 05720226000495437000 e compensato le spese di lite tra le parti (all. 5).
L'appellante contestava integralmente la motivazione della sentenza e si riportava, altresì, alle ulteriori censure ritenute assorbite in primo grado, concludendo perché il Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettasse il ricorso della sig.ra avverso l'avviso di addebito, con condanna di controparte CP_1 alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
costituitasi in giudizio, chiedeva respingersi l'appello Controparte_1 siccome infondato in fatto e in diritto.
La causa, di natura documentale, era inizialmente rinviata per discussione orale al 09.04.2026.
Il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – anticipava, peraltro, l'udienza al 03.12.2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare e, all'esito, trattenendo la causa in decisione sulle conclusioni depositate dal solo appellante in sede di note scritte autorizzate.
Tanto premesso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ed invero, come evidenziato da entrambe le difese, per effetto dell'entrata in vigore, il 28.12.2024, dell'art. 21, comma 5, del decreto-legge 27.12.2024 n. 202
(definitivamente convertito nella legge 21.02.2025 n. 15), è stabilito che “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate,
pagina 2 di 3 senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' Parte_1
trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei
[...] provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Stante quanto sopra, questo giudice non può far altro che dichiarare l'estinzione del processo, con compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara l'estinzione del processo;
• compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Latina, 03.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
UC BI
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