CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 12775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12775 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO UI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/10/2025 della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dalla Consigliera AR SA RE;
lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice generale Fabiola Furnari, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni presentate dall’Avvocatura dello Stato che, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di UI CO il quale è stato sottoposto dal 15 aprile 2020 al 28 maggio 2020 alla misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari fino all’11 giugno 2020, data in cui il Tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza, limitatamente alle esigenze cautelari. Il ricorrente era stato ritenuto gravemente indiziato dei reati di bancarotta oltre che di reati fiscali in relazione a una serie di atti di gestione della società Car Nautica Penale Sent. Sez. 4 Num. 12775 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 27/01/2026 2 s.r.l., operante nel settore automobilistico oltre che nella commercializzazione di materiale di ricambio di veicoli industriali. Con sentenza del 7 novembre 2023 del Tribunale di Bologna CO veniva assolto da tutti i reati a lui ascritti ad eccezione del reato di cui agli artt. 81 cpv, cod. pen. e 4 d.lgs. n. 74/2000 (capo F), limitatamente alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2013, dichiarato estinto per prescrizione. 2. La Corte della riparazione ha respinto la domanda di indennizzo ravvisando nel comportamento tenuto dal ricorrente profili di colpa ostativi rappresentati dalla sua ingerenza nella gestione della società poi fallita, personalmente e tramite parenti nonché dall’avere tenuto un comportamento “apparentemente truffaldino” tale da avere indotto il giudice della cautela a ritenere sussistenti i gravi indizi dei reati contestati. 3. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse del CO affidato a un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. In tesi difensiva il provvedimento impugnato non si confronta con la sentenza assolutoria e individua, quali comportamenti colposi, condotte escluse dal Tribunale di Bologna che ha ritenuto insussistente la qualifica di amministratore di fatto della società fallita, sul presupposto che le dichiarazioni dei testi escussi non hanno trovato riscontro nelle produzioni documentali. Per contro, la Corte della riparazione dalle medesime dichiarazioni testimoniali e dalle produzioni documentali ha ritenuto di desumere la violazione delle regole deontologiche di un imprenditore, travalicando così i limiti del giudizio di riparazione e fondando la decisione su condotte non accertate nel giudizio di cognizione. Il provvedimento impugnato, inoltre, è contraddittorio laddove per un verso assume che l’ordinanza genetica sarebbe frutto di un errore e, per altro verso, ritiene sussistenti comportamenti ostativi, giustificativi dell’intervento dell’autorità giudiziaria, senza neppure spiegare quali avrebbero avuto una efficacia sinergica rispetto alla emissione della ordinanza cautelare. 3. Le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il giudice della riparazione, dopo avere ricostruito la vicenda cautelare e processuale che ha riguardato il CO e delineato il quadro giurisprudenziale 3 di riferimento, richiamando il compendio indiziario valorizzato ai fini della adozione della ordinanza genetica e di seguito la sentenza assolutoria, ha rigettato la domanda di riconoscimento dell’indennizzo ravvisando nel comportamento tenuto dal ricorrente, profili di colpa ostativi. A tal fine è stato evidenziato che, secondo l’impostazione accusatoria, si assumeva che il CO fosse amministratore di fatto della società Car Nautica s.r.l. tra il 2011 ed il 2015 e che in tale veste avesse commesso reati di bancarotta e reati fiscali come descritti nelle imputazioni, assunto, questo, fondato sulla relazione del curatore fallimentare e sulle dichiarazioni rese dall’amministratrice “formale”, LI BR oltre che dal personale della Guardia di Finanza. Nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità e nell’autonomia di giudizio che è propria del giudice della riparazione, la Corte di appello di Bologna ha delineato condotte del CO che, con un giudizio ex ante sono state ritenute sintomo della commissione dei reati, in quanto caratterizzate quantomeno da imprudenza e contrarietà alla deontologia di un imprenditore, tali da giustificare ”l’errore giudiziario”. A tal fine sono stati valorizzati i seguenti elementi: a) allorquando la società stava andando in decozione il CO aveva spostato, senza alcuna giustificazione, la sede sociale da Cerignola a Bologna in via Zanardi dove, come confermato dal personale della Guardia di Finanza, non vi era una vera e propria sede;
b) dal momento in cui la sede veniva trasferita a Bologna venivano nominati amministratori giovani e inesperti, dapprima – da settembre 20212 a giugno 2013 − la BR, venticinquenne senza esperienza, e di seguito SI IA fino al 2015, data del fallimento. E’ stato evidenziato che si trattava di soggetti estranei al contesto familiare del CO (a differenza di quanto avvenuto in precedenza quando gli amministratori erano tutti riconducibili alla cerchia parentale del ricorrente, come ricostruito dalla sentenza assolutoria che passava in rassegna la successione nelle quote e nella carica di amministratore della Car nautica s.r.l.); c) il suddetto passaggio di quote e cariche a persone estranee al nucleo familiare del CO avveniva proprio nel momento in cui mancavano fondi e i fornitori non venivano pagati;
Quanto detto è stato ritenuto dalla Corte della riparazione comportamento deontologicamente scorretto o quantomeno opaco che ha fondato il legittimo sospetto della esistenza dei reati contestati e, dunque, ha giustificato l’adozione della misura cautelare. La Corte della riparazione, in un confronto diretto con la sentenza di assoluzione ha evidenziato che le dichiarazioni della BR che ha detto di aver acquistato le quote della società dal CO tramite un tale AR il quale si sarebbe 4 ingerito nell’affare con Tecnopuglia, hanno trovato riscontro documentale, non smentito dalla sentenza dei giudici di merito. E’ rimasto incontroverso, infatti, che le trattative nell’ambito dell’operazione di vendita con l’amministratore della società Tecnopuglia s.r.l., fornitrice della Car nautica s.r.l., erano state condotte dal CO il quale aveva anche consegnato assegni in pagamento (che in una prima occasione venivano denunciati smarriti dalla BR e in una seconda occasione risultavano “scoperti”). Il dato è stato ritenuto riscontrato dalla circostanza che in alcune bolle di consegna di Tecnopuglia, dirette a Car nautica s.r.l. il CO veniva indicato quale destinatario della merce benché la titolare formale fosse la BR. E’ stato rilevato che «se tale elemento rappresenta solo un indizio come afferma la sentenza di assoluzione, tuttavia ai fini che qui interessano, appare elemento indicativo di colpa o dolo in capo a UI CO che, insieme agli altri numerosi riscontri giustifica l’emissione iniziale delle misure cautelari di cui si discute». 3. Come è noto, il giudice della riparazione ha piena e ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo non per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparzione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). Sul punto va ricordato che il giudice della riparazione, per valutare se l'imputato abbia dato causa con dolo o colpa grave alla detenzione patita, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 02; Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238 - 01; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini Rv. 266808 - 01), atteso che in tale ultimo caso viene meno l'apprezzabilità giuridica dell'elemento o la sua corrispondenza al vero processuale e non è certamente questo il caso. Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come detto, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. La Corte della riparazione operando, nel solco della giurisprudenza di legittimità sul punto, su piani di indagine diversi, con motivazione che non soffre le criticità 5 lamentate dal ricorrente, ha dato rilievo a comportamenti ritenuti deontologicamente scorretti ritenuti tali da configurare una situazione obiettiva tale da evocare, secondo canoni di normalità, una fattispecie di reato (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Rv. 284689 -02; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 269034 – 01). 4. Con gli elementi che la Corte della riparazione ha valorizzato, non ai fini dell’accertamento della responsabilità penale ma della individuazione di profili di colpa, il ricorso non si confronta e in maniera generica e aspecifica riafferma che le condotte tenute dal CO sarebbero state escluse dalla sentenza di assoluzione, laddove le stesse, invece, non sono state ritenute sufficienti a pervenire a un giudizio di condanna. Il che, come detto, non è argomento idoneo ad escludere la valutazione dei medesimi elementi, sotto il diverso profilo colposo, rilevante in sede di riparazione avuto riguardo al diverso piano sul quale la stessa deve essere operata. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di eutro tremila in favore della Cassa delle ammende e, infine alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Deciso il 27 gennaio 2026 La Consigliera est. La Presidente AR SA RE IA AL
lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice generale Fabiola Furnari, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni presentate dall’Avvocatura dello Stato che, nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di UI CO il quale è stato sottoposto dal 15 aprile 2020 al 28 maggio 2020 alla misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari fino all’11 giugno 2020, data in cui il Tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza, limitatamente alle esigenze cautelari. Il ricorrente era stato ritenuto gravemente indiziato dei reati di bancarotta oltre che di reati fiscali in relazione a una serie di atti di gestione della società Car Nautica Penale Sent. Sez. 4 Num. 12775 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 27/01/2026 2 s.r.l., operante nel settore automobilistico oltre che nella commercializzazione di materiale di ricambio di veicoli industriali. Con sentenza del 7 novembre 2023 del Tribunale di Bologna CO veniva assolto da tutti i reati a lui ascritti ad eccezione del reato di cui agli artt. 81 cpv, cod. pen. e 4 d.lgs. n. 74/2000 (capo F), limitatamente alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2013, dichiarato estinto per prescrizione. 2. La Corte della riparazione ha respinto la domanda di indennizzo ravvisando nel comportamento tenuto dal ricorrente profili di colpa ostativi rappresentati dalla sua ingerenza nella gestione della società poi fallita, personalmente e tramite parenti nonché dall’avere tenuto un comportamento “apparentemente truffaldino” tale da avere indotto il giudice della cautela a ritenere sussistenti i gravi indizi dei reati contestati. 3. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso nell’interesse del CO affidato a un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. In tesi difensiva il provvedimento impugnato non si confronta con la sentenza assolutoria e individua, quali comportamenti colposi, condotte escluse dal Tribunale di Bologna che ha ritenuto insussistente la qualifica di amministratore di fatto della società fallita, sul presupposto che le dichiarazioni dei testi escussi non hanno trovato riscontro nelle produzioni documentali. Per contro, la Corte della riparazione dalle medesime dichiarazioni testimoniali e dalle produzioni documentali ha ritenuto di desumere la violazione delle regole deontologiche di un imprenditore, travalicando così i limiti del giudizio di riparazione e fondando la decisione su condotte non accertate nel giudizio di cognizione. Il provvedimento impugnato, inoltre, è contraddittorio laddove per un verso assume che l’ordinanza genetica sarebbe frutto di un errore e, per altro verso, ritiene sussistenti comportamenti ostativi, giustificativi dell’intervento dell’autorità giudiziaria, senza neppure spiegare quali avrebbero avuto una efficacia sinergica rispetto alla emissione della ordinanza cautelare. 3. Le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il giudice della riparazione, dopo avere ricostruito la vicenda cautelare e processuale che ha riguardato il CO e delineato il quadro giurisprudenziale 3 di riferimento, richiamando il compendio indiziario valorizzato ai fini della adozione della ordinanza genetica e di seguito la sentenza assolutoria, ha rigettato la domanda di riconoscimento dell’indennizzo ravvisando nel comportamento tenuto dal ricorrente, profili di colpa ostativi. A tal fine è stato evidenziato che, secondo l’impostazione accusatoria, si assumeva che il CO fosse amministratore di fatto della società Car Nautica s.r.l. tra il 2011 ed il 2015 e che in tale veste avesse commesso reati di bancarotta e reati fiscali come descritti nelle imputazioni, assunto, questo, fondato sulla relazione del curatore fallimentare e sulle dichiarazioni rese dall’amministratrice “formale”, LI BR oltre che dal personale della Guardia di Finanza. Nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità e nell’autonomia di giudizio che è propria del giudice della riparazione, la Corte di appello di Bologna ha delineato condotte del CO che, con un giudizio ex ante sono state ritenute sintomo della commissione dei reati, in quanto caratterizzate quantomeno da imprudenza e contrarietà alla deontologia di un imprenditore, tali da giustificare ”l’errore giudiziario”. A tal fine sono stati valorizzati i seguenti elementi: a) allorquando la società stava andando in decozione il CO aveva spostato, senza alcuna giustificazione, la sede sociale da Cerignola a Bologna in via Zanardi dove, come confermato dal personale della Guardia di Finanza, non vi era una vera e propria sede;
b) dal momento in cui la sede veniva trasferita a Bologna venivano nominati amministratori giovani e inesperti, dapprima – da settembre 20212 a giugno 2013 − la BR, venticinquenne senza esperienza, e di seguito SI IA fino al 2015, data del fallimento. E’ stato evidenziato che si trattava di soggetti estranei al contesto familiare del CO (a differenza di quanto avvenuto in precedenza quando gli amministratori erano tutti riconducibili alla cerchia parentale del ricorrente, come ricostruito dalla sentenza assolutoria che passava in rassegna la successione nelle quote e nella carica di amministratore della Car nautica s.r.l.); c) il suddetto passaggio di quote e cariche a persone estranee al nucleo familiare del CO avveniva proprio nel momento in cui mancavano fondi e i fornitori non venivano pagati;
Quanto detto è stato ritenuto dalla Corte della riparazione comportamento deontologicamente scorretto o quantomeno opaco che ha fondato il legittimo sospetto della esistenza dei reati contestati e, dunque, ha giustificato l’adozione della misura cautelare. La Corte della riparazione, in un confronto diretto con la sentenza di assoluzione ha evidenziato che le dichiarazioni della BR che ha detto di aver acquistato le quote della società dal CO tramite un tale AR il quale si sarebbe 4 ingerito nell’affare con Tecnopuglia, hanno trovato riscontro documentale, non smentito dalla sentenza dei giudici di merito. E’ rimasto incontroverso, infatti, che le trattative nell’ambito dell’operazione di vendita con l’amministratore della società Tecnopuglia s.r.l., fornitrice della Car nautica s.r.l., erano state condotte dal CO il quale aveva anche consegnato assegni in pagamento (che in una prima occasione venivano denunciati smarriti dalla BR e in una seconda occasione risultavano “scoperti”). Il dato è stato ritenuto riscontrato dalla circostanza che in alcune bolle di consegna di Tecnopuglia, dirette a Car nautica s.r.l. il CO veniva indicato quale destinatario della merce benché la titolare formale fosse la BR. E’ stato rilevato che «se tale elemento rappresenta solo un indizio come afferma la sentenza di assoluzione, tuttavia ai fini che qui interessano, appare elemento indicativo di colpa o dolo in capo a UI CO che, insieme agli altri numerosi riscontri giustifica l’emissione iniziale delle misure cautelari di cui si discute». 3. Come è noto, il giudice della riparazione ha piena e ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo non per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparzione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). Sul punto va ricordato che il giudice della riparazione, per valutare se l'imputato abbia dato causa con dolo o colpa grave alla detenzione patita, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 02; Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238 - 01; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini Rv. 266808 - 01), atteso che in tale ultimo caso viene meno l'apprezzabilità giuridica dell'elemento o la sua corrispondenza al vero processuale e non è certamente questo il caso. Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come detto, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. La Corte della riparazione operando, nel solco della giurisprudenza di legittimità sul punto, su piani di indagine diversi, con motivazione che non soffre le criticità 5 lamentate dal ricorrente, ha dato rilievo a comportamenti ritenuti deontologicamente scorretti ritenuti tali da configurare una situazione obiettiva tale da evocare, secondo canoni di normalità, una fattispecie di reato (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Rv. 284689 -02; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 269034 – 01). 4. Con gli elementi che la Corte della riparazione ha valorizzato, non ai fini dell’accertamento della responsabilità penale ma della individuazione di profili di colpa, il ricorso non si confronta e in maniera generica e aspecifica riafferma che le condotte tenute dal CO sarebbero state escluse dalla sentenza di assoluzione, laddove le stesse, invece, non sono state ritenute sufficienti a pervenire a un giudizio di condanna. Il che, come detto, non è argomento idoneo ad escludere la valutazione dei medesimi elementi, sotto il diverso profilo colposo, rilevante in sede di riparazione avuto riguardo al diverso piano sul quale la stessa deve essere operata. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma di eutro tremila in favore della Cassa delle ammende e, infine alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Deciso il 27 gennaio 2026 La Consigliera est. La Presidente AR SA RE IA AL