CASS
Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/07/2024, n. 30310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30310 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti dagli imputati: 1. AI VI, nato ad [...] il [...]; 2. IP AF SA, nata a [...] il [...] nonché 3. dalla Parte civile CI EL avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 18/09/2023 visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale BE AN, che ha chiesto che il ricorso degli imputati venga dichiarato inammissibile e che quello della parte civile sia accolto, con annullamento della sentenza impugnata con rinvio relativamente alle statuizioni civili, disponendosi altresì la correzione dell'errore materiale evidenziato nel ricorso della predetta parte civile;
letta la memoria scritta depositata del difensore della Parte civile, Avvocato Giovanni Ingrascì, nella quale ci si associa alle conclusioni del PG;
letta la memoria scritta depositata dal difensore degli imputati, Avvocato Giovanni Spinello, che ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso chiedendo che invece il ricorso della parte civile Penale Sent. Sez. 6 Num. 30310 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 11/06/2024 ,. t venga dichiarato inammissibile per essere stato l'atto di appello presentato da procuratore - Avv. Giunta - diverso da quello cui il mandato a impugnare era stato conferito - Avv. Aleo. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 18 settembre 2023 (motivazione depositata il successivo 12 dicembre), in totale riforma di quella di primo grado del Tribunale di Enna che aveva dichiarato non doversi procedere per tardività della querela, ha condannato AI VI alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 51 di multa e IP AF SA alla pena di mesi due di reclusione ed euro 30 di multa (pena sospesa per quest'ultima), in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 388, commi 3 e 4, cod. pen., disponendo altresì la condanna dei predetti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di merito a favore della parte civile CI EL. 1.1. Agli imputati è contestato, la IP, in qualità di legale rappresentante della società AL s.r.i. - condannata a pagare al creditore CI EL le somme liquidate nella sentenza della Corte di appello di Catania n. 210/2006 e nei cui confronti si è svolta la procedura esecutiva - e AN, in qualità di legale rappresentante della società Park Hotel Paradiso s.r.l. terzo esecutato, entrambi custodi giudiziali ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. civ., di avere sottratto, soppresso, distrutto, disperso o deteriorato i beni di proprietà della AL, oggetto di contratto d'affitto in favore della società Park Hotel Paradiso e sottoposti a pignoramento presso terzi in data 14 maggio 2010. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che deducono, in primo luogo, la tardività della querela sporta dal CI, tardività - rilevano i predetti ricorrenti - correttamente riconosciuta dal Tribunale la cui pronuncia è stata erroneamente riformata dalla Corte di appello con motivazione fondata su un'illegittima inversione dell'onere della prova (non sono gli imputati a dovere dimostrare la tardività della querela). Con il secondo motivo eccepiscono che dall'istruttoria dibattimentale è emersa comunque l'insussistenza del reato ascritto, poiché i beni in contestazione erano stati regolarmente alienati ben prima del pignoramento. Quindi, allorquando l'ufficiale giudiziario notificò l'atto di pignoramento presso terzi alla Park Hotel Paradiso in data 14 maggio 2010 tale società non deteneva i beni di proprietà della AL;
in assenza di pignoramento, non può dirsi integrata la fattispecie contestata. 3. Ha presentato ricorso anche la parte civile CI EL che deduce (primo motivo) che la Corte territoriale, pur avendo condannato gli imputati per il reato loro ascritto, non ha disposto la conseguente condanna civile in proprio favore. Con il secondo motivo, eccepisce che la liquidazione a carico degli imputati delle spese di lite è stata disposta in misura inferiore ai minimi tabellari, senza alcuna motivazione sul punto. Infine, si evidenzia che la sentenza impugnata presenta un errore materiale, di cui si chiede la correzione (l'indicazione nel frontespizio del 2 cognome dell'imputato come "PRAINO", anziché "PRANIO", come correttamente riportato nel capo di imputazione e nel proseguo della sentenza). 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va ribadita la decisione con la quale il Presidente della Sezione ha dichiarato inammissibile la richiesta di trattazione orale dei ricorsi, formulata dal difensore degli imputati. Invero, essa è stata depositata in data 24 maggio 2024 e l'art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, stabilisce che tale richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza; pertanto la istanza dei ricorrenti è chiaramente tardiva. 2. Inammissibile è altresì la richiesta, contenuta nella memoria scritta depositata dagli imputati ricorrenti in vista dell'odierna udienza, nella quale si è chiesto che il ricorso della parte civile venga dichiarato inammissibile per essere stato l'atto di appello presentato da procuratore - Avv. Giunta - diverso da quello cui il mandato a impugnare era stato conferito - Avv. Aleo. 2.1. Invero, dall'esame del fascicolo - che questa Corte è legittimata a effettuare, essendo stata dedotta una nullità processuale (ex multis Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 - dep. 05/06/2018, F., Rv. 273525 - 01) - risulta che l'atto di appello della Parte civile venne sottoscritto dall'avvocato Gaetano Giunta, mentre la procura speciale per impugnare è stata rilasciata da CI civile all'avvocato "Gaetano Aleo del foro di Catania". Peraltro, risulta dagli atti ora indicati che all'indirizzo riportato nella procura c'è lo studio dell'avvocato Gaetano Giunta, e che tra i professionisti dello stesso figura anche l'avvocato "Salvuccio Aleo"; dunque l'indicazione errata nella procura risulta frutto di un mero errore materiale. D'altro canto - e si tratta di profilo dirimente - gli imputati non hanno eccepito tale vizio nel giudizio di appello. Deve dunque applicarsi il principio in base al quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perchè non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01, fattispecie nella quale il motivo con cui si contestava la costituzione di parte civile del danneggiato perchè effettuata mediante richiamo all'imputazione e senza dedurre il diritto soggettivo leso, è stato ritenuto inammissibile dalla S.C., in quanto davanti al giudice di appello tale profilo non era stato invocato). Non perspicuo, infine, è il richiamo dei ricorrenti a una pronuncia della Sez. 2 di questa Corte (ord. n. 4800 del 15/01/2024, Stan), che riguarda però la disciplina dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. del tutto non pertinente rispetto alla questione in esame. 3 3. Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso degli imputati è parzialmente fondato. 3.1. Il primo motivo - relativo alla dedotta tardività della querela - è manifestamente infondato. La sentenza impugnata si è conformata al principio dettato da Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017 - dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170 - 01, secondo il quale nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa. La Corte territoriale, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede, ha chiarito che la piena conoscenza in capo alla Parte civile della sparizione dei beni pignorati non può farsi coincidere con l'accesso negativo dell'ufficiale giudiziario, potendo al più individuarsi con la data in cui si è svolta l'udienza del processo esecutivo nella quale è stato esaminato, in contraddittorio con il difensore del creditore pignoratizio, il verbale redatto dall'addetto dell'IVG in merito alla mancata consegna dei beni, udienza celebrata il 20 dicembre 2016. Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto tempestiva la querela, presentata il 16 marzo 2017. 3.2. Fondato è, invece, il secondo motivo. La sentenza di appello (pag. 3 s.) dopo avere ripercorso la vicenda civilistica nell'ambito della quale è stato disposto il pignoramento dei beni del debitore esecutato - la AL, della IP - presso terzi, Il Park Hotel di AN, nonché l'accertamento, in data 14 ottobre 2016, del mancato rinvenimento di detti beni, ha superato l'eccezione difensiva secondo la quale i beni oggetto del pignoramento erano già stati alienati in data precedente alla notifica del relativo atto (14 maggio 2010) rilevando che la fattura del 10 gennaio 2010 (relativa a tale alienazione) e l'estratto sul registro fatture "non hanno efficacia dirimente, trattandosi di copie informali, non sottoscritte e non vidimate, di atti unilateralmente predisposti dalla società asseritamente acquirente". Poiché presupposto per la giuridica configurabilità del reato è che al momento del pignoramento presso terzi i beni oggetto dello stesso fossero di proprietà del debitore esecutato, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare - con motivazione adeguata che non può fondarsi su una mera presunzione - la falsità della dedotta alienazione (e quindi della documentazione prodotta dagli imputati a sostegno della stessa sin dagli interrogatori svolti ai sensi dell'art. 415- bis cod. pen.: v. i relativi verbali e la fattura prodotti alle udienze del 14 gennaio e dell'Il febbraio 2022 dinanzi al Tribunale di Enna). 4. Per tali ragioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Il Giudice del rinvio, ove confermi l'affermazione di penale responsabilità degli imputati, provvederà in merito alle doglianze della parte civile, che risultano in astratto fondate. Infatti, a seguito dell'overturning con condanna penale degli imputati, la Corte di appello si è limitata a condannare i predetti alla rifusione delle spese in favore della parte civile senza disporre però la condanna ex art. 538 cod. proc. pen. dei danni dai predetti cagionati alla medesima. In tal caso, valuterà anche la censura relativa alla somma 4 Il Consigliere estensore Il Prelidente liquidata in merito alle spese di rappresentanza e difesa. Tale motivo, come il prtedente, è allo stato precluso, ma esso è stato validamente proposto, atteso che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in suo favore quando sia dedotta la mancanza assoluta di motivazione della statuizione per l'omessa indicazione, anche in modo sommario, dei criteri di determinazione adottati per la liquidazione, con riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. 155 del 2014, per le attività difensive svolte» (Sez. 1, n. 7900 del 12/12/2019 - dep. 27/02/2020, Lomma, Rv. 278474 — 01). La Corte territoriale, infine, provvederà in ogni caso alla correzione dell'errore materiale relativo all'indicazione del cognome dell'imputato AN VI.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso 1'11 giugno 2024
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale BE AN, che ha chiesto che il ricorso degli imputati venga dichiarato inammissibile e che quello della parte civile sia accolto, con annullamento della sentenza impugnata con rinvio relativamente alle statuizioni civili, disponendosi altresì la correzione dell'errore materiale evidenziato nel ricorso della predetta parte civile;
letta la memoria scritta depositata del difensore della Parte civile, Avvocato Giovanni Ingrascì, nella quale ci si associa alle conclusioni del PG;
letta la memoria scritta depositata dal difensore degli imputati, Avvocato Giovanni Spinello, che ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso chiedendo che invece il ricorso della parte civile Penale Sent. Sez. 6 Num. 30310 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 11/06/2024 ,. t venga dichiarato inammissibile per essere stato l'atto di appello presentato da procuratore - Avv. Giunta - diverso da quello cui il mandato a impugnare era stato conferito - Avv. Aleo. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 18 settembre 2023 (motivazione depositata il successivo 12 dicembre), in totale riforma di quella di primo grado del Tribunale di Enna che aveva dichiarato non doversi procedere per tardività della querela, ha condannato AI VI alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 51 di multa e IP AF SA alla pena di mesi due di reclusione ed euro 30 di multa (pena sospesa per quest'ultima), in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 388, commi 3 e 4, cod. pen., disponendo altresì la condanna dei predetti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di merito a favore della parte civile CI EL. 1.1. Agli imputati è contestato, la IP, in qualità di legale rappresentante della società AL s.r.i. - condannata a pagare al creditore CI EL le somme liquidate nella sentenza della Corte di appello di Catania n. 210/2006 e nei cui confronti si è svolta la procedura esecutiva - e AN, in qualità di legale rappresentante della società Park Hotel Paradiso s.r.l. terzo esecutato, entrambi custodi giudiziali ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. civ., di avere sottratto, soppresso, distrutto, disperso o deteriorato i beni di proprietà della AL, oggetto di contratto d'affitto in favore della società Park Hotel Paradiso e sottoposti a pignoramento presso terzi in data 14 maggio 2010. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che deducono, in primo luogo, la tardività della querela sporta dal CI, tardività - rilevano i predetti ricorrenti - correttamente riconosciuta dal Tribunale la cui pronuncia è stata erroneamente riformata dalla Corte di appello con motivazione fondata su un'illegittima inversione dell'onere della prova (non sono gli imputati a dovere dimostrare la tardività della querela). Con il secondo motivo eccepiscono che dall'istruttoria dibattimentale è emersa comunque l'insussistenza del reato ascritto, poiché i beni in contestazione erano stati regolarmente alienati ben prima del pignoramento. Quindi, allorquando l'ufficiale giudiziario notificò l'atto di pignoramento presso terzi alla Park Hotel Paradiso in data 14 maggio 2010 tale società non deteneva i beni di proprietà della AL;
in assenza di pignoramento, non può dirsi integrata la fattispecie contestata. 3. Ha presentato ricorso anche la parte civile CI EL che deduce (primo motivo) che la Corte territoriale, pur avendo condannato gli imputati per il reato loro ascritto, non ha disposto la conseguente condanna civile in proprio favore. Con il secondo motivo, eccepisce che la liquidazione a carico degli imputati delle spese di lite è stata disposta in misura inferiore ai minimi tabellari, senza alcuna motivazione sul punto. Infine, si evidenzia che la sentenza impugnata presenta un errore materiale, di cui si chiede la correzione (l'indicazione nel frontespizio del 2 cognome dell'imputato come "PRAINO", anziché "PRANIO", come correttamente riportato nel capo di imputazione e nel proseguo della sentenza). 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va ribadita la decisione con la quale il Presidente della Sezione ha dichiarato inammissibile la richiesta di trattazione orale dei ricorsi, formulata dal difensore degli imputati. Invero, essa è stata depositata in data 24 maggio 2024 e l'art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, stabilisce che tale richiesta deve essere presentata entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza; pertanto la istanza dei ricorrenti è chiaramente tardiva. 2. Inammissibile è altresì la richiesta, contenuta nella memoria scritta depositata dagli imputati ricorrenti in vista dell'odierna udienza, nella quale si è chiesto che il ricorso della parte civile venga dichiarato inammissibile per essere stato l'atto di appello presentato da procuratore - Avv. Giunta - diverso da quello cui il mandato a impugnare era stato conferito - Avv. Aleo. 2.1. Invero, dall'esame del fascicolo - che questa Corte è legittimata a effettuare, essendo stata dedotta una nullità processuale (ex multis Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 - dep. 05/06/2018, F., Rv. 273525 - 01) - risulta che l'atto di appello della Parte civile venne sottoscritto dall'avvocato Gaetano Giunta, mentre la procura speciale per impugnare è stata rilasciata da CI civile all'avvocato "Gaetano Aleo del foro di Catania". Peraltro, risulta dagli atti ora indicati che all'indirizzo riportato nella procura c'è lo studio dell'avvocato Gaetano Giunta, e che tra i professionisti dello stesso figura anche l'avvocato "Salvuccio Aleo"; dunque l'indicazione errata nella procura risulta frutto di un mero errore materiale. D'altro canto - e si tratta di profilo dirimente - gli imputati non hanno eccepito tale vizio nel giudizio di appello. Deve dunque applicarsi il principio in base al quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perchè non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01, fattispecie nella quale il motivo con cui si contestava la costituzione di parte civile del danneggiato perchè effettuata mediante richiamo all'imputazione e senza dedurre il diritto soggettivo leso, è stato ritenuto inammissibile dalla S.C., in quanto davanti al giudice di appello tale profilo non era stato invocato). Non perspicuo, infine, è il richiamo dei ricorrenti a una pronuncia della Sez. 2 di questa Corte (ord. n. 4800 del 15/01/2024, Stan), che riguarda però la disciplina dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. del tutto non pertinente rispetto alla questione in esame. 3 3. Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso degli imputati è parzialmente fondato. 3.1. Il primo motivo - relativo alla dedotta tardività della querela - è manifestamente infondato. La sentenza impugnata si è conformata al principio dettato da Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017 - dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170 - 01, secondo il quale nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa. La Corte territoriale, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede, ha chiarito che la piena conoscenza in capo alla Parte civile della sparizione dei beni pignorati non può farsi coincidere con l'accesso negativo dell'ufficiale giudiziario, potendo al più individuarsi con la data in cui si è svolta l'udienza del processo esecutivo nella quale è stato esaminato, in contraddittorio con il difensore del creditore pignoratizio, il verbale redatto dall'addetto dell'IVG in merito alla mancata consegna dei beni, udienza celebrata il 20 dicembre 2016. Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto tempestiva la querela, presentata il 16 marzo 2017. 3.2. Fondato è, invece, il secondo motivo. La sentenza di appello (pag. 3 s.) dopo avere ripercorso la vicenda civilistica nell'ambito della quale è stato disposto il pignoramento dei beni del debitore esecutato - la AL, della IP - presso terzi, Il Park Hotel di AN, nonché l'accertamento, in data 14 ottobre 2016, del mancato rinvenimento di detti beni, ha superato l'eccezione difensiva secondo la quale i beni oggetto del pignoramento erano già stati alienati in data precedente alla notifica del relativo atto (14 maggio 2010) rilevando che la fattura del 10 gennaio 2010 (relativa a tale alienazione) e l'estratto sul registro fatture "non hanno efficacia dirimente, trattandosi di copie informali, non sottoscritte e non vidimate, di atti unilateralmente predisposti dalla società asseritamente acquirente". Poiché presupposto per la giuridica configurabilità del reato è che al momento del pignoramento presso terzi i beni oggetto dello stesso fossero di proprietà del debitore esecutato, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare - con motivazione adeguata che non può fondarsi su una mera presunzione - la falsità della dedotta alienazione (e quindi della documentazione prodotta dagli imputati a sostegno della stessa sin dagli interrogatori svolti ai sensi dell'art. 415- bis cod. pen.: v. i relativi verbali e la fattura prodotti alle udienze del 14 gennaio e dell'Il febbraio 2022 dinanzi al Tribunale di Enna). 4. Per tali ragioni si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Il Giudice del rinvio, ove confermi l'affermazione di penale responsabilità degli imputati, provvederà in merito alle doglianze della parte civile, che risultano in astratto fondate. Infatti, a seguito dell'overturning con condanna penale degli imputati, la Corte di appello si è limitata a condannare i predetti alla rifusione delle spese in favore della parte civile senza disporre però la condanna ex art. 538 cod. proc. pen. dei danni dai predetti cagionati alla medesima. In tal caso, valuterà anche la censura relativa alla somma 4 Il Consigliere estensore Il Prelidente liquidata in merito alle spese di rappresentanza e difesa. Tale motivo, come il prtedente, è allo stato precluso, ma esso è stato validamente proposto, atteso che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in suo favore quando sia dedotta la mancanza assoluta di motivazione della statuizione per l'omessa indicazione, anche in modo sommario, dei criteri di determinazione adottati per la liquidazione, con riferimento ai limiti tariffari previsti dal d.m. n. 155 del 2014, per le attività difensive svolte» (Sez. 1, n. 7900 del 12/12/2019 - dep. 27/02/2020, Lomma, Rv. 278474 — 01). La Corte territoriale, infine, provvederà in ogni caso alla correzione dell'errore materiale relativo all'indicazione del cognome dell'imputato AN VI.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso 1'11 giugno 2024