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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 710/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5697/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD705PF00717 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD705PF00717 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD705PF00717 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD705PF00717/2025 notificato ai fini Irpef/add. le regionale e comunale per l'anno d'imposta 2020, in data 10.06.2025.
Ha premesso che la ripresa a tassazione è scaturita da una segnalazione della divisione contribuenti che avrebbe rilevato che il coniuge della ricorrente aveva corrisposto un assegno di mantenimento pari ad
€ 13.440,00 in luogo di quello dichiarato dalla stessa e pari ad € 6.720,00).
Ha quindi dedotto l'illegittimità della pretesa fiscale atteso che non è esatto l'importo indicato dalla AF come percepito a titolo di alimenti dall'odierna ricorrente;
detto importo è ari in effetti ad € 6.720,00, posto che il diverso importo dichiarato dal proprio coniuge (nella propria dichiarazione) comprendeva anche la quota destinata al mantenimento delle figlie pari ad € 6.720,00. A conforto di quanto dedotto evidenziava che il Tribunale di Reggio Calabria, con provvedimento assunto il 11/02/2002, omologava la separazione consensuale dei coniugi Nominativo_1 e Nominativo_2 Ricorrente_1, ritenendo congrue le condizioni indicate nel ricorso. Piu in particolare il sig. Nominativo_1 si obbligava a corrispondere a titolo di mantenimento per la moglie e le minori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, la soma di £ 2.000.000,00 annualmente rivalutata.
Sulla scorta di tale provvedimento il sig. Nominativo_1 ha sempre provveduto a corrispondere mensilmente a mezzo bonifico bancario, a seguito delle varie rivalutazioni, la somma annuale di € 13.440,00 di cui
6.720,00 a titolo di mantenimento dell'ex moglie, odierna ricorrente, ed € 6.720,00 per il mantenimento delle figlie.
Tale importo è sempre stato regolarmente indicato dalla sig.ra Nominativo_2 nella propria dichiarazione, assoggettando ad imposizione solo la quota corrispostagli per il proprio mantenimento con espressa esclusione della quota corrispostagli a titolo di mantenimento delle figlie, pari ad € 6.720,00 annui, che avendo natura alimentare non concorrere alla formazione del reddito.
Ha pertanto chiesto accogliersi il ricorso e condannarsi la controparte al pagamento delle spese di lite (da distrarsi).
L'AF si è costituita in giudizio ed ha riconosciuto la fondatezza delle deduzioni della ricorrente;
ha quindi concluso per dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese. A tal riguardo ha addotto quanto segue: “Su questo ultimo aspetto si vuole rimarcare che la parte solo in sede di giudizio ha inteso presentare la documentazione idonea all'annullamento dell'atto
(sentenza di separazione), senza aver attivato preventivamente il procedimento di autotutela. Per queste ragioni si ritiene che l'Ufficio abbia agito correttamente appena è stato messo in condizione di verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari e che pertanto le spese di lite vadano interamente compensate”.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'AF ha provveduto – con provvedimento del 23.10.2025 - all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento in premessa richiamato ed opposto dalla contribuente.
Ne consegue che è cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese del giudizio, le stesse vanno poste a carico della A.F., non essendo condivisibili le ragioni da questa addotte a sostegno della richiesta di loro compensazione ed atteso che proprio la sua più diligente azione accertativa, in una con la necessaria completezza dell'istruttoria, avrebbe potuto evitare il ricorso alla cui proposizione la contribuente è stata in definitiva costretta per conseguire, solo nelle more del giudizio, il riconoscimento delle proprie ragioni e di una pretesa sostanzialmente illegittima ab initio. Occorre considerare, infatti, come l'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
(Corte costituzionale sentenza n. 274/2005) nella parte in cui detta disposizione precludeva al giudice tributario, nel caso di declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare la parte (p.a. ovvero concessionario) virtualmente soccombente al pagamento delle spese.
E proprio sulla scorta di tale decisione è stato precisato che ove la cessazione della materia del contendere derivi da un'autotutela dell'Ufficio che abbia annullato un vizio dell'atto esistente fin dall'origine, allora non
è possibile compensare le spese.
Infatti, la condanna dell'Amministrazione può essere esclusa qualora vi sia stata una diversa valutazione del provvedimento in virtù di un'obiettiva complessità della materia. In tal senso si è pronunciata la Corte di
Cassazione con la decisione n. 7273/2016. Con detta sentenza il Giudice di legittimità ha innanzitutto evidenziato come l'articolo 44 del d.lgs. n. 546/92 disponga che, se il ricorrente rinunci al ricorso, deve, allora, rimborsare le spese alle parti, salvo diverso accordo tra loro e come il successivo articolo 46 disciplini l'estinzione del giudizio, precisando che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione normativa.
Il S.C., inoltre, già con precedenti decisioni, aveva affermato che nel processo tributario la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non comporta necessariamente la condanna alle spese, occorrendo a tal fine verificare se tale annullamento abbia fatto seguito ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, perché in tal caso il contribuente ha diritto al ristoro delle spese.
Nella diversa ipotesi in cui l'annullamento abbia fatto seguito ad una obiettiva complessità della materia,
l'annullamento dell'Ufficio può essere considerato un comportamento conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., da 'premiare' con la compensazione delle spese (Cass. n. 22231/11, n. 19947/10 e, da ultimo, n. 7607/2018).
La novella del citato art. 46 giusta d.lgs. n. 156/2015 non ha inciso su tale ricostruzione in quanto ha limitato la compensazione delle spese processuali alla cessazione della materia del contendere solo nelle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge e nella stessa circolare n. 38/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate è stato sostenuto che tali ipotesi siano ravvisabili, ad esempio, a seguito di condono, con la conseguenza che nel caso di vizi insiti già nell'originario provvedimento impositivo, il Giudice dovrà porle a carico all'Amministrazione.
Ciò detto, nel caso in esame viene in rilievo un vizio originario dell'atto impugnato, vizio che una più diligente azione amministrativa ed accertativa (con la previa consultazione della sentenza di separazione) avrebbe potuto e dovuto evitare.
Le spese del giudizio, quindi, vanno poste a carico dell'A.F. e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e del dm 55/2014 e ss.mm..
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 463,00 (oltre c.u. ed accessori come per legge) in favore della ricorrente (con distrazione ex art. 93 cpc).
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5697/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD705PF00717 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD705PF00717 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD705PF00717 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD705PF00717/2025 notificato ai fini Irpef/add. le regionale e comunale per l'anno d'imposta 2020, in data 10.06.2025.
Ha premesso che la ripresa a tassazione è scaturita da una segnalazione della divisione contribuenti che avrebbe rilevato che il coniuge della ricorrente aveva corrisposto un assegno di mantenimento pari ad
€ 13.440,00 in luogo di quello dichiarato dalla stessa e pari ad € 6.720,00).
Ha quindi dedotto l'illegittimità della pretesa fiscale atteso che non è esatto l'importo indicato dalla AF come percepito a titolo di alimenti dall'odierna ricorrente;
detto importo è ari in effetti ad € 6.720,00, posto che il diverso importo dichiarato dal proprio coniuge (nella propria dichiarazione) comprendeva anche la quota destinata al mantenimento delle figlie pari ad € 6.720,00. A conforto di quanto dedotto evidenziava che il Tribunale di Reggio Calabria, con provvedimento assunto il 11/02/2002, omologava la separazione consensuale dei coniugi Nominativo_1 e Nominativo_2 Ricorrente_1, ritenendo congrue le condizioni indicate nel ricorso. Piu in particolare il sig. Nominativo_1 si obbligava a corrispondere a titolo di mantenimento per la moglie e le minori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, la soma di £ 2.000.000,00 annualmente rivalutata.
Sulla scorta di tale provvedimento il sig. Nominativo_1 ha sempre provveduto a corrispondere mensilmente a mezzo bonifico bancario, a seguito delle varie rivalutazioni, la somma annuale di € 13.440,00 di cui
6.720,00 a titolo di mantenimento dell'ex moglie, odierna ricorrente, ed € 6.720,00 per il mantenimento delle figlie.
Tale importo è sempre stato regolarmente indicato dalla sig.ra Nominativo_2 nella propria dichiarazione, assoggettando ad imposizione solo la quota corrispostagli per il proprio mantenimento con espressa esclusione della quota corrispostagli a titolo di mantenimento delle figlie, pari ad € 6.720,00 annui, che avendo natura alimentare non concorrere alla formazione del reddito.
Ha pertanto chiesto accogliersi il ricorso e condannarsi la controparte al pagamento delle spese di lite (da distrarsi).
L'AF si è costituita in giudizio ed ha riconosciuto la fondatezza delle deduzioni della ricorrente;
ha quindi concluso per dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese. A tal riguardo ha addotto quanto segue: “Su questo ultimo aspetto si vuole rimarcare che la parte solo in sede di giudizio ha inteso presentare la documentazione idonea all'annullamento dell'atto
(sentenza di separazione), senza aver attivato preventivamente il procedimento di autotutela. Per queste ragioni si ritiene che l'Ufficio abbia agito correttamente appena è stato messo in condizione di verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari e che pertanto le spese di lite vadano interamente compensate”.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'AF ha provveduto – con provvedimento del 23.10.2025 - all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento in premessa richiamato ed opposto dalla contribuente.
Ne consegue che è cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese del giudizio, le stesse vanno poste a carico della A.F., non essendo condivisibili le ragioni da questa addotte a sostegno della richiesta di loro compensazione ed atteso che proprio la sua più diligente azione accertativa, in una con la necessaria completezza dell'istruttoria, avrebbe potuto evitare il ricorso alla cui proposizione la contribuente è stata in definitiva costretta per conseguire, solo nelle more del giudizio, il riconoscimento delle proprie ragioni e di una pretesa sostanzialmente illegittima ab initio. Occorre considerare, infatti, come l'art. 46 d.lgs. n. 546/1992 sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
(Corte costituzionale sentenza n. 274/2005) nella parte in cui detta disposizione precludeva al giudice tributario, nel caso di declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare la parte (p.a. ovvero concessionario) virtualmente soccombente al pagamento delle spese.
E proprio sulla scorta di tale decisione è stato precisato che ove la cessazione della materia del contendere derivi da un'autotutela dell'Ufficio che abbia annullato un vizio dell'atto esistente fin dall'origine, allora non
è possibile compensare le spese.
Infatti, la condanna dell'Amministrazione può essere esclusa qualora vi sia stata una diversa valutazione del provvedimento in virtù di un'obiettiva complessità della materia. In tal senso si è pronunciata la Corte di
Cassazione con la decisione n. 7273/2016. Con detta sentenza il Giudice di legittimità ha innanzitutto evidenziato come l'articolo 44 del d.lgs. n. 546/92 disponga che, se il ricorrente rinunci al ricorso, deve, allora, rimborsare le spese alle parti, salvo diverso accordo tra loro e come il successivo articolo 46 disciplini l'estinzione del giudizio, precisando che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione normativa.
Il S.C., inoltre, già con precedenti decisioni, aveva affermato che nel processo tributario la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non comporta necessariamente la condanna alle spese, occorrendo a tal fine verificare se tale annullamento abbia fatto seguito ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, perché in tal caso il contribuente ha diritto al ristoro delle spese.
Nella diversa ipotesi in cui l'annullamento abbia fatto seguito ad una obiettiva complessità della materia,
l'annullamento dell'Ufficio può essere considerato un comportamento conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., da 'premiare' con la compensazione delle spese (Cass. n. 22231/11, n. 19947/10 e, da ultimo, n. 7607/2018).
La novella del citato art. 46 giusta d.lgs. n. 156/2015 non ha inciso su tale ricostruzione in quanto ha limitato la compensazione delle spese processuali alla cessazione della materia del contendere solo nelle ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge e nella stessa circolare n. 38/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate è stato sostenuto che tali ipotesi siano ravvisabili, ad esempio, a seguito di condono, con la conseguenza che nel caso di vizi insiti già nell'originario provvedimento impositivo, il Giudice dovrà porle a carico all'Amministrazione.
Ciò detto, nel caso in esame viene in rilievo un vizio originario dell'atto impugnato, vizio che una più diligente azione amministrativa ed accertativa (con la previa consultazione della sentenza di separazione) avrebbe potuto e dovuto evitare.
Le spese del giudizio, quindi, vanno poste a carico dell'A.F. e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e del dm 55/2014 e ss.mm..
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 463,00 (oltre c.u. ed accessori come per legge) in favore della ricorrente (con distrazione ex art. 93 cpc).