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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/07/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di SI in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia in primo grado rubricata al n. 2320/2024 R.G.
tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Semerano Parte_1 C.F._1
Nunzia presso il cui studio in SI alla Via Luigi Miccoli n. 38 è elettivamente domiciliato;
attore
contro
(c.f.) e fu (c.f.) ed eventuali eredi;
CP_1 CP_2 Per_1
convenuti contumaci
Oggetto: Usucapione
Conclusioni come rassegnate negli scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 27.08.2024 - notificato a mezzo di pubblici proclami previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di SI in data 25.07.2024
1 - ha convenuto, dinanzi a questo Tribunale, e fu Parte_1 CP_1 CP_2
e tutti gli eventuali eredi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Per_1 accertare e dichiarare in favore di l'intervenuta usucapione del diritto di Parte_1 proprietà riferito all'immobile ubicato in Ostuni (BR) al Largo Arcidiacono Teodoro
Trinchera n. 10, al piano terra, censito in Catasto del citato Comune, Sezione Fabbricati, al Foglio 222, particella 215, subalterno 2, Cat. A/5, classe 03, consistenza 1 vani, superficie catastale 26 mq escluse aree scoperte, rendita Euro 48,55, a seguito del possesso ultraventennale dallo stesso esercitato uti dominus, in maniera pacifica, pubblica, indisturbata, continua e esclusiva da oltre vent'anni; 2) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di SI (ex Conservatoria
RR.II), nonché le conseguenti e necessarie annotazioni e volture catastali, con esonero dei responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
3) onerare parte convenuta delle spese e competenze di lite nel caso di sua opposizione alla domanda”.
In particolare, ha dedotto di aver posseduto, e di possedere tutt'ora, Parte_1
l'immobile de quo, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva - da oltre vent'anni - nonché di essere l'unico ad averne le chiavi d'accesso e ad utilizzarlo, adibendolo prevalentemente come deposito.
Nella contumacia dei convenuti, il giudizio, istruito attraverso prova per testi, all'udienza del 19.06.2025 e quindi all'esito della discussione orale fissata a norma dell'art. 281 sexies
c.p.c. è stato deciso come segue.
La domanda è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e dalla pubblicità (artt.
1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, le risultanze processuali hanno confermato le circostanze addotte nell'atto introduttivo e, segnatamente, che l'attore sia stato nella materiale detenzione dell'immobile
2 in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotte per oltre vent'anni, provvedendo alla gestione, manutenzione e pulizia, nonché di avere eseguito lavori di manutenzione periodica, come tinteggiatura e pulizia, senza mai aver ricevuto, per lo stesso, alcun tipo di rivendicazione da parte di terzi.
Depongono nello stesso sia le evidenze documentali che corroborano la tesi dell'attore, sia quanto ammesso dai testi escussi nel presente giudizio (sig.ri e Testimone_1 Tes_2
) i quali hanno confermato tutte le circostanze così come formulate nell'atto di
[...] citazione nonché nella memoria integrativa ex art. 171-ter, co. I, n. 2 c.p.c.
Ed invero entrambi i testimoni sentiti all'udienza del 24.04.2025 hanno riferito che l'attore ha sempre utilizzato “senza interruzioni e in esclusiva il locale ubicato in Ostuni (BR) al
Largo Arcidiacono Teodoro Trinchera n. 10, al piano terra, essendo peraltro “l'unico ad avere le chiavi della porta di accesso al predetto locale, aprendo e chiudendo lui stesso ad ogni ingresso nel locale” nonché ad utilizzarlo “ negli orari più svariati, provvedendo ad averne cura, pulizia, e custodia anche tramite lavori di piccola e ordinaria manutenzione”.
Le emergenze istruttorie consentono dunque di riconoscere che l'attore ha posseduto uti dominus – per ben oltre vent'anni – l'immobile, esercitando sullo stesso in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, tanto da aver detenuto detto locale adibendolo prevalentemente come deposito.
Tali univoche risultanze consentono a questo giudicante di ritenere sussistente, nella specie, l'usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato (ex multis, Cass. n. 20508/19), in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Secondo, infatti, il costante ed uniforme insegnamento della
S.C. cui questo giudice si uniforma “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva […] occorre che l'attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito,
3 valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi
a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario.” (ex plurimis: Cass. n.6123/2020).
Né, del resto, sono emersi elementi tali a far ritenere che abbia acquisito e/o Parte_1 mantenuto il possesso con violenza o clandestinità. Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attore sia divenuto pieno proprietario, a titolo di usucapione, dell'immobile sopra descritto, avendolo posseduto uti dominus per un periodo ben superiore ai venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione. Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto
Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di opposizione da parte dei convenuti contumaci, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di SI, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giovanna Manca, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Pt_1 disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. dichiara che è divenuto proprietario per intervenuta usucapione Parte_1 dell'immobile sito in Ostuni (BR) al Largo Arcidiacono Teodoro Trinchera n. 10, al piano terra, censito in Catasto del citato Comune, Sezione Fabbricati, al Foglio 222, particella 215, subalterno 2, Cat. A/5, classe 03, consistenza 1 vani, superficie catastale 26 mq escluse aree scoperte, rendita Euro 48,55.
2. nulla sulle spese;
3. ordina la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio di
SI (ex Conservatoria RR.II), nonché delle conseguenti e necessarie
4 annotazioni e volture catastali, con esonero dei responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
SI, lì 14.07.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
5
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di SI in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia in primo grado rubricata al n. 2320/2024 R.G.
tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Semerano Parte_1 C.F._1
Nunzia presso il cui studio in SI alla Via Luigi Miccoli n. 38 è elettivamente domiciliato;
attore
contro
(c.f.) e fu (c.f.) ed eventuali eredi;
CP_1 CP_2 Per_1
convenuti contumaci
Oggetto: Usucapione
Conclusioni come rassegnate negli scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 27.08.2024 - notificato a mezzo di pubblici proclami previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di SI in data 25.07.2024
1 - ha convenuto, dinanzi a questo Tribunale, e fu Parte_1 CP_1 CP_2
e tutti gli eventuali eredi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Per_1 accertare e dichiarare in favore di l'intervenuta usucapione del diritto di Parte_1 proprietà riferito all'immobile ubicato in Ostuni (BR) al Largo Arcidiacono Teodoro
Trinchera n. 10, al piano terra, censito in Catasto del citato Comune, Sezione Fabbricati, al Foglio 222, particella 215, subalterno 2, Cat. A/5, classe 03, consistenza 1 vani, superficie catastale 26 mq escluse aree scoperte, rendita Euro 48,55, a seguito del possesso ultraventennale dallo stesso esercitato uti dominus, in maniera pacifica, pubblica, indisturbata, continua e esclusiva da oltre vent'anni; 2) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di SI (ex Conservatoria
RR.II), nonché le conseguenti e necessarie annotazioni e volture catastali, con esonero dei responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
3) onerare parte convenuta delle spese e competenze di lite nel caso di sua opposizione alla domanda”.
In particolare, ha dedotto di aver posseduto, e di possedere tutt'ora, Parte_1
l'immobile de quo, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva - da oltre vent'anni - nonché di essere l'unico ad averne le chiavi d'accesso e ad utilizzarlo, adibendolo prevalentemente come deposito.
Nella contumacia dei convenuti, il giudizio, istruito attraverso prova per testi, all'udienza del 19.06.2025 e quindi all'esito della discussione orale fissata a norma dell'art. 281 sexies
c.p.c. è stato deciso come segue.
La domanda è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e dalla pubblicità (artt.
1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, le risultanze processuali hanno confermato le circostanze addotte nell'atto introduttivo e, segnatamente, che l'attore sia stato nella materiale detenzione dell'immobile
2 in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotte per oltre vent'anni, provvedendo alla gestione, manutenzione e pulizia, nonché di avere eseguito lavori di manutenzione periodica, come tinteggiatura e pulizia, senza mai aver ricevuto, per lo stesso, alcun tipo di rivendicazione da parte di terzi.
Depongono nello stesso sia le evidenze documentali che corroborano la tesi dell'attore, sia quanto ammesso dai testi escussi nel presente giudizio (sig.ri e Testimone_1 Tes_2
) i quali hanno confermato tutte le circostanze così come formulate nell'atto di
[...] citazione nonché nella memoria integrativa ex art. 171-ter, co. I, n. 2 c.p.c.
Ed invero entrambi i testimoni sentiti all'udienza del 24.04.2025 hanno riferito che l'attore ha sempre utilizzato “senza interruzioni e in esclusiva il locale ubicato in Ostuni (BR) al
Largo Arcidiacono Teodoro Trinchera n. 10, al piano terra, essendo peraltro “l'unico ad avere le chiavi della porta di accesso al predetto locale, aprendo e chiudendo lui stesso ad ogni ingresso nel locale” nonché ad utilizzarlo “ negli orari più svariati, provvedendo ad averne cura, pulizia, e custodia anche tramite lavori di piccola e ordinaria manutenzione”.
Le emergenze istruttorie consentono dunque di riconoscere che l'attore ha posseduto uti dominus – per ben oltre vent'anni – l'immobile, esercitando sullo stesso in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, tanto da aver detenuto detto locale adibendolo prevalentemente come deposito.
Tali univoche risultanze consentono a questo giudicante di ritenere sussistente, nella specie, l'usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato (ex multis, Cass. n. 20508/19), in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Secondo, infatti, il costante ed uniforme insegnamento della
S.C. cui questo giudice si uniforma “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva […] occorre che l'attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito,
3 valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi
a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario.” (ex plurimis: Cass. n.6123/2020).
Né, del resto, sono emersi elementi tali a far ritenere che abbia acquisito e/o Parte_1 mantenuto il possesso con violenza o clandestinità. Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attore sia divenuto pieno proprietario, a titolo di usucapione, dell'immobile sopra descritto, avendolo posseduto uti dominus per un periodo ben superiore ai venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione. Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto
Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).
Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di opposizione da parte dei convenuti contumaci, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di SI, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giovanna Manca, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Pt_1 disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. dichiara che è divenuto proprietario per intervenuta usucapione Parte_1 dell'immobile sito in Ostuni (BR) al Largo Arcidiacono Teodoro Trinchera n. 10, al piano terra, censito in Catasto del citato Comune, Sezione Fabbricati, al Foglio 222, particella 215, subalterno 2, Cat. A/5, classe 03, consistenza 1 vani, superficie catastale 26 mq escluse aree scoperte, rendita Euro 48,55.
2. nulla sulle spese;
3. ordina la trascrizione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio di
SI (ex Conservatoria RR.II), nonché delle conseguenti e necessarie
4 annotazioni e volture catastali, con esonero dei responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
SI, lì 14.07.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
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