Sentenza 16 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo pubblico di cura, ai sensi dell'art. 284, comma primo, cod. proc. pen., grava esclusivamente sul giudice l'obbligo di indicare espressamente, nel provvedimento impositivo della misura, il luogo del ricovero atto a contemperare le esigenze di cura con quelle della sicurezza, senza che l'indagato possa reclamare alcun diritto o facoltà di intervento su detta individuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2014, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 16/12/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 1699
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 44261/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR EN N. IL 18/06/1967;
avverso l'ordinanza n. 4507/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 15/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
pL.ttè/sentite le conclusioni del PG Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Napoli, con ordinanza in data 15-9- 2014, in parziale accoglimento dell'appello proposto da OR TO avverso il provvedimento del 30-9-2013 con il quale la Corte di Appello di Napoli aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione, disponendo la custodia presso la sezione detenuti dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, sostituiva la più grave misura con quella domiciliare presso l'Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli.
2. TE, con sentenza 16-7-2012, era stato condannato, per i reati di tentato omicidio pluriaggravato, porto e detenzione di arma ed evasione, alla pena di anni 16 e mesi 9 di reclusione e il 17-7- 2012 il Tribunale di Benevento, ritenendo il pericolo di fuga, gli aveva applicato, ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), la misura cautelare custodiale.
3. Il provvedimento del tribunale del riesame di Napoli era emesso in sede di rinvio in quanto un precedente provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione della misura era stato annullato da questa corte con sentenza 30-5-2014 che aveva disposto il rinvio per nuovo esame a) dell'attualità delle esigenze cautelari giustificative della più grave misura, b) dell'eccezionalità delle esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di fuga, negato nell'atto di appello con diffusi rilievi difensivi anche quanto all'estraneità del TE a logiche criminali associate, c) della compatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con lo stato di detenzione.
4. Il tribunale, a dimostrazione dell'attualità, concretezza ed eccezionalità delle esigenze cautelari, evidenziava come i fatti rappresentassero l'epilogo di un'attività di persecuzione posta in essere dal TE nei confronti della vittima, attività che aveva determinato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, dalla quale egli era evaso per commettere il tentato omicidio, e, come detto, gli applicava gli arresti domiciliari in luogo di cura per incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario.
5. Il ricorso si affida a quattro motivi.
6. Primo: violazione di legge in quanto la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza era stata parametrata sulla base dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, senza tener conto che il provvedimento applicativo della misura cautelare era stato emesso ex art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), in tal modo omettendo la valutazione del pericolo di fuga e dell'estraneità o meno del ricorrente a logiche criminali.
7. Secondo: vizio di motivazione sui punti 1) e 2) del protocollo di giudizio fissato nella sentenza di annullamento e cioè sul pericolo di fuga e sul suo carattere eccezionale, non essendosi tenuto conto di una serie di fatti successivi alla commissione dei reati, quali l'insorgenza di una serie di patologie e il loro stato e grado, nonché la loro incidenza sugli atti della vita quotidiana, e la condotta tenuta in epoca successiva, tali da rendere illogico il diniego della misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione con controllo a mezzo braccialetto elettronico, idonea a garantire al TE un ambiente meno esposto a rischio infettivo (in considerazione delle lesioni addominali da pregresso intervento di splenectomia e conseguente deficit immunitario, nonché insufficienza mitralica) e più consono al suo stato mentale.
8. Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 275 c.p.p., comma 4 ter, e vizio di motivazione in punto idoneità della disposta misura a far fronte alle esigenze di cura del TE per le ragioni indicate nel motivo che precede.
9. Quarto motivo: violazione dell'art. 32 Cost. laddove è stato imposto il luogo di cura che invece avrebbe dovuto essere indicato dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita parziale accoglimento.
2. Sono fondati il primo ed il secondo motivo che censurano rispettivamente la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sulla base dell'art. 275, comma 1 bis, senza tener conto che il provvedimento applicativo della misura cautelare era stato emesso ex art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), e il mancato allineamento da parte del giudice del rinvio al punto 2) del protocollo di giudizio fissato nella sentenza di annullamento, relativo al pericolo di fuga.
3. Invero l'ordinanza impugnata, trascurando che il provvedimento applicativo della misura cautelare (Tribunale di Benevento 17-7-2012) era stato adottato ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), non già ex art. 275 c.p.p., comma 1 bis, ha omesso la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di fuga anche alla luce dell'eventuale inserimento dell'imputato in logiche criminali associate, pericolo giustificativo dell'applicazione della misura, nonché, avendo ritenuto le condizioni di salute del TE incompatibili con il regime detentivo, dell'eccezionale rilevanza di tali esigenze cautelari.
4. Infatti, a fronte della sussistenza del pericolo di fuga ritenuta nel provvedimento genetico in considerazione dell'entità della pena e di quella inflitta con una precedente condanna, del collegamento con la criminalità organizzata, della disponibilità di armi anche da guerra, dei reiterati tentativi di aggressione ai danni del De IS e di persone a lui vicine, il tribunale napoletano ha evidenziato il diverso profilo che i fatti delittuosi rappresentavano l'epilogo di un'attività di persecuzione posta in essere dal TE nei confronti della vittima, attività che aveva determinato l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, dalla quale egli era evaso per commettere il tentato omicidio. 5 in tal modo il giudice dell'appello ha giustificato la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, senza tuttavia affrontare il tema del pericolo di fuga, cos, mancando di uniformarsi ad una delle indicazioni della sentenza di annullamento e senza altresì valutare l'eccezionale rilevanza del pericolo di cui sopra che, sola, giustifica la misura cautelare dell'arresto in luogo di cura nel caso, ritenuto nella specie, di incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario.
6 L'ordinanza va quindi annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
7 Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame osservandosi peraltro, a contrasto del quarto, che in tema di applicazione della misura cautelare degli arresti in un luogo pubblico di cura, ai sensi dell'art. 284 cod. proc. pen., comma 1 incombe a giudice, secondo indirizzo di questa corte, di indicare espressamente, nel provvedimento impositivo della misura, il luogo del ricovero che possa contemperare le esigenze di cura con quelle della sicurezza, senza che l'indagato possa reclamare: alcun diritto o facoltà di intervento su tale individuazione (Sez. 2, n. 2154 del 18/04/1995 - dep. 24/05/1995, Mule, Rv. 201429).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2015