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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6395 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Canale Alberto - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3551/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1968/2023, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 948/2018, pendente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Maria Cristallino (C.F.: in virtù di procura alle C.F._2 liti in atti.
APPELLANTE
E
(P. IVA: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'avv.to Marcello Picone (CF:
) giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa in C.F._3 appello.
APPELLATA E
incorporante per fusione la maggiore a sua Controparte_2 CP_3 volta incorporante la in persona del legale rappresentante Controparte_4 pt.
APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: per l'appellante (come da atto di appello): “Voglia la Corte di Appello di Napoli in riforma dell'impugnata sentenza n. 1968/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 23/2/2023, per i motivi di cui innanzi:
1) Accogliere l'appello proposto dalla presente parte processuale e per l'effetto:
2) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in Controparte_2 persona del l.r.p.t., proprietaria della Peugeot tg. ES562NT nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto
3) Condannare detta ultima società in solido con la in persona Controparte_1 del l.r.p.t., al pagamento dell'importo residuo di € 16.700,00, oltre interessi (come determinati dal giudice di prime cure), sulla somma rivalutata di € 28.209,54 ovvero come per legge;
4) Con condanna a spese e competenze anche del presente grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”. per l'appellata: “affinché l'Eccellentissima Corte d'Appello Voglia così provvedere: in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
B) nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto e confermare la decisione di primo grado;
C) solo in via subordinata, per mero tuziorismo difensivo e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, limitare il risarcimento nella misura che verrà ritenuta di stretta giustizia;
D) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 10.1.2018, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli la quale proprietaria del veicolo Controparte_4
Peugeot tg ES562NT, e la nella qualità di impresa assicuratrice Controparte_1 per la R.C. dell'automobile, esponendo: che, il giorno 30.7.2015, alle ore 21:30 circa, mentre percorreva, occupando la corsia di destra, la tangenziale di Napoli, direzione Napoli-Pozzuoli, con il proprio motociclo Kymco People colore grigio tg. DH48367, all'altezza dell'uscita di Via Campana, veniva tamponato dal predetto veicolo;
che, per effetto dell'impatto, rovinava al suolo, unitamente al motociclo.
L'attore deduceva che a causa del sinistro riportava lesioni, refertate e medicate presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Santa Maria delle Grazie, dove veniva condotto immediatamente dopo l'accaduto, le quali gli comportavano un'inabilità temporanea totale di 30 giorni, parziale di 60 giorni al 60% e di 50 giorni al 25%, residuandogli una invalidità permanente pari al 15-16%, come valutata dal proprio consulente di parte. Inoltre, allegava di aver subito dei danni alla parte posteriore laterale destra del proprio motociclo, quantificati in 2.500,00 €.
Tutto ciò premesso, chiedeva, previo accertamento della unica ed Parte_1 esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro dellla Controparte_4
in qualità di proprietaria del veicolo danneggiante, la condanna in via solidale
[...] sua e della (impresa assicuratrice dell'automobile) al Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui subiti e subendi, nella misura di euro 51.624,00, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la la quale chiedeva, in via preliminare, Controparte_1 dichiararsi la nullità della citazione o l'improcedibilità dell'azione, nel merito, rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_4
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., ammessa la prova testimoniale, escusso un solo testimone a fronte della rinuncia dell'attore a quello citato che nelle more decedeva, disposta ed eseguita consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, all'udienza del 10.11.2022, fatte precisare le conclusioni, assegnava la causa a sentenza.
Con sentenza n. 1968/2023 pubblicata il 23.02.2023, il Tribunale così statuiva: “1) Accoglie la domanda nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il concorso di colpa ex art. 2054 c.c. tra l'attore e la convenuta Controparte_2
e, per l'effetto, condanna la in solido con la
[...] Controparte_2 Controparte_1
al pagamento in favore di della complessiva somma di
[...] Parte_1
€16.700,00, oltre interessi al tasso del 3% annuo calcolati sulla somma di euro 15.400,00 a far data dal 30/07/2015 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed infine oltre interessi al tasso legale a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
2) condanna la in solido con la al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di giudizio, che si liquidano in Parte_1
€.1.198,00 per esborsi (ivi comprese le spese di c.t.u., come già liquidate in istruttoria ed anticipate dalla parte attrice) ed €.6.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% nonchè IV A e CP A secondo le aliquote vigenti, con distrazione ex art.93 in favore della procuratrice antistataria Avv. Claudia Podestà”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata in data 23.02.2023 non notificata, con citazione notificata a mezzo PEC in data 21.7.2023 e, dunque, nel rispetto dell'art. 327 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 26.7.2023, per i Parte_1 motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva la che si opponeva al gravame considerato Controparte_1 inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, chiedendone, pertanto, il rigetto.
La rimaneva contumace. Controparte_2
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione il 4.12.2023, celebrata nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 28.11.2025 per rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Parte appellante non depositava note di precisazione delle conclusioni ma depositava comparsa conclusionale il 28.10.2025 e memorie di replica il 12.11.2025; mentre parte appellata depositava note di precisazione delle conclusioni in data 26.9.2025, comparsa conclusionale il 29.10.2025 e memorie di replica il 12.11.2025.
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. § 3.
La gravata sentenza ha parzialmente accolto la domanda, così statuendo, per quanto di interesse in questa sede:
“…Passando al merito, va rilevato che l'unica deposizione tcstimoniale, della cui attendibilità non vi sono elementi per poter dubitare, ha confermato il verificarsi dell'evento nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione;
tuttavia essa non risulta sufficiente ad una sicura ricostruzione della dinamica dell'evento ai fini dell'accertamento della relativa responsabilità.
Ed invero, la testimone escussa si trovava a bordo di altro veicolo che stava percorrendo la Tangenziale di Napoli, occupando la corsia centrale, mentre il motoveicolo dell'attore si trovava nella corsia di destra;
poiché la teste ha riferito che sia lei che l'attore stavano rientrando dopo essersi incontrati con amici, se ne può desumere che l'autovettura a bordo della quale si trovava la testimone ed il motoveicolo dell'attore stavano viaggiando sostanzialmente affiancati, la prima nella corsia centrale ed il secondo nella corsia di destra.
Posto quanto innanzi, deve escludersi che la testimone potesse avere una visuale tale da consentirle di apprezzare e constatare con certezza che la Peugeot che sopraggiungeva da tergo abbia improvvisamente accelerato e perciò tamponato il ciclomotore, dovendo piuttosto ritenersi che tale è stata la percezione che ella ha avuto trovandosi a bordo di un'autoaffiancata al motoveicolo condotto dall'amico, avendo visto che quest'ultimo veniva in collisione con l'autovettura in questione che si trovava alle sue spalle e quindi in posizione poco o per nulla visibile. Occorre poi aggiungere che la dalla testimonianza resa nulla emerge circa la condotta di guida da parte dell'attore, né elementi utili a tal fine emergono dalla documentazione prodotta in giudizio.
In tema di scontro tra veicoli (e nella fattispecie non vi è dubbio che lo scontro si sia verificato), la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti, di cui al comma secondo dell'art. 2054 c.c., costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera ogni qual volta si verifica la impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento (Cass.9/1/2007 n.195; Cass.27/6/2007 n.14834; Cass 12/09/2019, n.22735); la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054,comma 2, c.c. opera infatti non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (Cass, 30/11/2018, n. 31009; Cass 12/03/2020, n. 7061); nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass.04/1 1/2014, n. 23431).
L'applicazione dei principi innanzi citati alla fattispecie concreta conduce quindi all'affermazione della presunzione di colpa concorrente a carico dei coducenti dei due veicoli coinvolti, dovendosi far ricorso in mancanza di prove certe ed alidabili in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'evento, alla presunzione di corresponsabilità prevista dalla legge.
Passando quindi alla concreta liquidazione del danno non patrimoniale alla luce dell'orientamento interpretativo contenuto nelle sentenze della Suprema Corte innanzi citate, tenuto conto del grado d'invalidità patito in relazione alla età, considerando le tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano e la personalizzazione, il danno biologico da invalidità permanente va liquidato in
€.25.260,00, cui va aggiunto il danno da invalidità temporanea, che sulla base della entità e durata indicate dal c.t.u. viene liquidato, secondo le citate tabelle, in
€.5.940,00. Per il danno al motoveicolo, considerato quanto risulta dagli atti prodotti dalla parte attrice, tenuto conto del valore residuo del mezzo e delle spese di carro- attrezzi, si liquidano complessivi €.2.200,00.
Il danno complessivamente risarcibile va dunque liquidato in complessivi
€.33.400,00. Per effetto del paritetico concorso di colpa il risarcimento va quantificato dunque in €.16.700,00.
Detta somma rappresenta il risarcimento all ' attualità, mentre il ritardo nella corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante che, secondo il consolidato orientamento, non può realizzarsi automaticamente con l'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno rivalutata all'attualità, ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e liquidato mediante l'utilizzazione di criteri equitativi.
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio), è dovuto il danno da ritardo, cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato. Tale prova può essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi;
se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti ( da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Gli interessi non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio;
oppure, ancora, seguendo il criterio dell'attribuzione degli interessi legali dalla data del fatto sul capitale mediamente rivalutato (Cass. 24/05/2018, n. 12961; Cass.16/06/2014, n. 13653; Cass. 01
/03/2007, n. 4791).
Infatti, il credito da risarcimento del danno è credito di valore, e come tale è sottratto al principio nominalistico e soggetto a rivalutazione monetaria;
la rivalutazione deve considerarsi rilevante fino alla data della liquidazione, perché la natura del credito implica un aggiornamento del valore stimato in termini monetari attuali (al tempo della decisione). Alla sorta rivalutata non possono aggiungersi gli interessi legali se non in funzione del danno da ritardo determinativo del lucro cessante, altrimenti si determinerebbe la locupletazione del danneggiato. Da quanto precede, ne consegue che il danno da ritardo, può esser liquidato con la tecnica degli interessi, ma non sulla somma originaria ovvero su quella rivalutata al momento della liquidazione, sebbene sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero per identità di risultato, sulla semisomma ( e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito (Cass. 19/03/2020, n. 7466; Cass.13/02/2020, n. 3545).
Nella specie in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritardo nella corresponsione della somma dovuta ed in considerazione della svalutazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità delle somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse ricavabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'attribuzione degli interessi nella misura del 3 % annuo a decorrere dalla data del fatto e da calcolare sulla somma media tra quella rappresentante il risarcimento dei danni all'attualità, ovvero
€ 16.700,00 e quella rappresentante il risarcimento devalutato all'epoca del fatto, che, tenuto conto degli indici Istat disponibili, risulta €.14.100,00; orbene, il valore medio (dato dalla somma dei precedenti divisa per due) risulta €.15 .400,00; su questa ultima somma vanno quindi calcolati gli interessi al tasso del 3 % annuo a far data dall'evento dannoso, e cioè dal 30/07/2015 , fino alla data della presente sentenza.
Infine, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di pagamento obbligazione di valuta, spetteranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo”.
§ 4.
Con il primo motivo, l' lamenta la “ingiustizia della sentenza impugnata per Pt_1 erronea applicazione dell'art. 2054, II comma, c.c. e violazione dell'art. 149, comma 1, codice della strada”. Secondo l'appellante, difatti, il Tribunale ha errato nel ritenere operante la previsione di cui all'art. 2054 co 2 c.c. il quale prevede che, in caso di scontro tra veicoli, in assenza di prova specifica, si ha una presunzione di pari responsabilità tra i conducenti degli stessi;
viceversa, da quanto emerge dal compendio probatorio e documentale, si sarebbe dovuto applicare l'art. 149 cds, sì come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in ipotesi di tamponamento, vige una presunzione de facto, salvo prova contraria, di esclusiva responsabilità del veicolo tamponante per non aver rispettato la distanza di sicurezza minima. Pertanto, l'appellante si duole della decurtazione al 50% del risarcimento danni, patrimoniali e non, operata dal giudice, chiedendone l'integrale liquidazione nella misura comunque indicata in sentenza.
§ 5.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
La sentenza impugnata ha accolto la domanda parzialmente, decurtando, in misura pari al 50%, il risarcimento danni a favore dell'odierno appellante, in virtù dell'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co 2 c.c.
Invero, il Tribunale ha ritenuto che dall'unica deposizione testimoniale raccolta non fosse totalmente chiara la dinamica del sinistro, soprattutto con riferimento alla condotta dell'attore; motivo per il quale, non si sarebbe potuta addossare l'intera responsabilità dei danni subiti dall' comunque accertati nella loro eziologia Pt_1
e nella loro entità, al conducente della Peugeot, di proprietà della società convenuta rimasta contumace.
Tuttavia, a parere del Collegio, il Tribunale non ha correttamente valutato le risultanze istruttorie. Da queste, difatti, emerge che non si è trattato di uno scontro tra veicoli, quanto piuttosto di un tamponamento. A sostegno di simile conclusione soccorrono, in primo luogo, i rilievi fotografici del motoveicolo (cfr. produzione I grado pt appellante pagg. 81 ss), presi a riferimento altresì dal perito della società (cfr. documento allegato alla comparsa di costituzione di primo grato); questi, per vero, mostrano la presenza di danni al lato posteriore destro, quali conseguenza dell'impatto con l'autoveicolo. Inoltre, nella perizia depositata da parte convenuta ci si riferisce ad un
“avanzamento del retrotreno che porterebbe induttivamente a ritenere plausibili danni alla struttura portante, oltre che alla sospensione post.re”; non si mette, pertanto, in dubbio che i danni, ancorché contestati nella loro entità economica, derivino da un tamponamento.
In secondo luogo, possono addursi le dichiarazioni della teste Tes_1 attendibili in quanto frutto di percezione diretta dei fatti, che ha riferito di aver visto la Peugeot accelerare ed attingere il retro del motoveicolo su cui marciava l'attore.
Ebbene, in punto di diritto, l'art. 149, comma 1, cds prevede che: “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. La Cassazione, pronunciandosi a più riprese su ipotesi di tamponamenti, afferma che: “la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti (art. 2054, comma 2, c.c.), è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (cfr. ex multis Cass. 23/10/2024 nr. 27497).
Calando l'enunciato principio di diritto nel caso di specie, stante la sussumibilità della vicenda di cui è causa nell'ambito applicativo dell'art. 149 co 1 c.c., deriva la necessaria affermazione della piena ed esclusiva responsabilità del veicolo Peugeot tg ES562NT, di proprietà della attuale non avendo fornito Controparte_2 parte convenuta alcuna prova circa l'eventuale condotta del conducente del motoveicolo tamponato tale da elidere o escludere la innanzi richiamata presunzione de facto.
A nulla rileva che il Tribunale, nel fondare il proprio convincimento nel senso della presenza del concorso di colpa, abbia considerato la testimonianza della Tes_1 poco chiara nella rappresentazione esatta del sinistro. In sentenza, difatti, non si è messo in dubbio il tamponamento in sé quanto, piuttosto, la precisione della narrazione, da cui, derivando dubbi sulla dinamica (specialmente in relazione alla condotta di guida del danneggiato), non si sarebbe potuto giungere ad un addebito dell'intera responsabilità in capo alla convenuta.
§ 6.
Ciò posto, va riconosciuto l'intero importo a titolo di risarcimento danni non patrimoniali (quantificati in base alla CTU) e patrimoniali, sì come computato nella sentenza del Tribunale, epurato dalla decurtazione del 50%, vale a dire di euro 33.400,00 di cui: euro 25.260,00 per danno biologico da invalidità permanente, euro 5.940,00 per danno da invalidità temporanea nonché euro 2.200,00 per i danni al motoveicolo, tenuto conto del suo valore residuo, e per le spese del carro-attrezzi.
Vanno altresì riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, dunque, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass. 24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di euro 33.400,00, devalutato alla data del fatto, 30.7.2015, risulta pari ad euro 28.209,49 (indice a quo 118,5 – indice ad quem 107,2), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le valutazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della sentenza del Tribunale, i quali, al 23.2.2023 – data di pubblicazione della sentenza di primo grado- , risultano pari ad euro 1.132,28. Sulla somma complessiva (capitale e interessi compensativi) pari ad euro 34.532,32, invece, decorrono gli interessi legali dal 23.2.2023 fino al soddisfo.
§7.
In definitiva, per quanto dinanzi ampiamente esposto, l'appello interposto deve essere accolto, sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda di Pt_1
va accolta, con conseguente condanna della e della
[...] Controparte_2 in solido al risarcimento del danno nella misura complessiva di Controparte_1 euro 34.532,32 oltre interessi legali dal 23.2.2023 fino al soddisfo.
§ 8.
Stante la riforma, seppur parziale, della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza della e della Controparte_2 [...]
CP_1
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria del presente grado in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, nel quale risulta compreso il decisum di entrambi i gradi. Resta impregiudicata la statuizione del Tribunale relativamente alla somma riconosciuta alla parte attrice a titolo di esborsi, comprensivi delle spese di CTU, pari ad euro 1.198,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 21.7.2023, avverso la sentenza in epigrafe
[...] indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna, in solido, la e la Controparte_2 Controparte_1 al pagamento, in favore di dell'importo complessivo
[...] Parte_1 di euro 34.532,32, oltre interessi legali dal 23.2.2023 al saldo;
b) Condanna la e la al pagamento Controparte_2 Controparte_1 delle spese e competenze del giudizio di primo grado, che liquida in euro 7.616, cui si cumulano gli esborsi (comprensivi delle spese di CTU) pari ad euro 1.198,00, nonché del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 358,00 per spese ed euro 8.469,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il MOT dr. Arturo Renzulli.