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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/11/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4753/2019 R.G. promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina, via Parte_1 C.F._1
Felice Bisazza n. 56 presso lo studio dell'Avv. Pietro Fusca che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via T. Tasso n. 38 presso lo studio dell'Avv. Paolo Genovese che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato,
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Luciano Manara n. 137 presso lo studio dell'Avv. Maria Cecilia Magazzù che la rappresenta e difende per procura in atti, appellato,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 12 novembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 836/2019 emessa dal Giudice di Pace di Messina, con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del e dell Controparte_1 Controparte_3 in relazione a un sinistro verificatosi il 16 ottobre 2013.
L'appellante ha dedotto che, mentre percorreva in bicicletta la Via G. La Farina, in prossimità dell'incrocio con Via Gazzi, rovinava a terra a causa di un dislivello non segnalato del manto stradale e della presenza di binari del tram, riportando gravi lesioni che comportarono ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici. Ha sostenuto che la responsabilità dell'accaduto è da imputarsi agli enti convenuti, in quanto custodi del tratto stradale interessato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per omessa manutenzione e mancata segnalazione dell'insidia.
Nel giudizio di primo grado, il Giudice di Pace ha ritenuto non provato il nesso causale tra l'anomalia denunciata e l'evento lesivo, rigettando la domanda e compensando le spese. L'appellante ha censurato tale valutazione, sostenendo di aver assolto all'onere probatorio mediante documentazione medica e prova testimoniale, in particolare quella resa dalla teste , la quale ha confermato la Testimone_1 pericolosità del tratto stradale e la frequenza di incidenti analoghi. ha inoltre lamentato la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta Pt_1 necessaria per accertare la compatibilità tra le lesioni subite e la dinamica del sinistro, nonché per verificare lo stato dei luoghi. Ha evidenziato che la CTU avrebbe potuto costituire fonte oggettiva di prova, utile a integrare l'istruttoria e a confermare la sussistenza dell'insidia stradale.
In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, l'accertamento della responsabilità in solido del , la condanna al risarcimento dei danni Controparte_4 subiti, quantificati in euro 19.500,00, oltre interessi e rivalutazione, e la nomina di un consulente tecnico ove ritenuto necessario ai fini istruttori.
Nella resistenza del e dell' l'appello proposto da Controparte_1 CP_2 Controparte_2
deve essere rigettato. Parte_1
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è stata implicitamente superata dalla decisione con la quale il Giudice, precedentemente titolare del fascicolo, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Ciò posto, la testimonianza resa in primo grado dalla teste non è, infatti, idonea a Testimone_1 sostenere la tesi dell'appellante circa la responsabilità degli enti convenuti ex art. 2051 c.c.
La teste ha riferito di essere a conoscenza dei fatti di causa perché, mentre si trovava sul posto Tes_1 di lavoro in Via La Farina, ha notato un gruppo di persone radunate nei pressi della svolta dei binari del tram e, avvicinandosi, ha visto una bicicletta con la ruota anteriore sui binari e una persona anziana che accusava dolori. Ha prestato soccorso, ma altre persone avevano già chiamato il 118. Successivamente,
è venuta a conoscenza che la persona soccorsa aveva riportato la frattura del femore. La teste ha inoltre dichiarato che non era la prima volta che si verificavano incidenti in quel punto, attribuendo la causa alla pioggia o al terriccio, e che almeno due sinistri a settimana si verificavano nella zona. Tuttavia, ha precisato di non essere in grado di dire se, nel punto esatto in cui è avvenuta la caduta, fosse presente un dislivello nel manto stradale. Non ha ricordato le condizioni meteorologiche del giorno del sinistro e non ha mai visto operai del Comune intervenire nel luogo dell'incidente. Ha aggiunto che, per conoscenza diretta, passando sul luogo con lo scooter, avvertiva un dislivello tra il manto stradale e i binari, ed ha anche confermato che il tratto era liberamente percorribile e che non vi era alcuna segnalazione di pericolo.
È necessario sottolineare che la testimone, non avendo assistito direttamente al sinistro, non è in grado di indicare con precisione il punto in cui esso sarebbe avvenuto, né di fornire dettagli sulle modalità con cui l'appellante procedeva lungo la strada. La sua dichiarazione si limita a riportare una conoscenza generica e indiretta della situazione, senza offrire una prova concreta del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito dall'appellante. Dalla testimonianza della non emergono elementi Tes_1 certi circa la condotta tenuta dal al momento del fatto, né sulle circostanze specifiche che Pt_1 avrebbero potuto determinare l'evento lesivo.
Inoltre, la presenza dei binari del tram, certamente visibili agli utenti della strada, impone un onere di diligenza nell'attraversamento del tratto interessato. È principio consolidato che, in presenza di una situazione di possibile pericolo percepibile con l'ordinaria diligenza, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è visibile e superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. 11 maggio 2017, n. 11526).
Ed ancora la giurisprudenza di legittimità ha anche di recente affermato che “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. 9 maggio 2024, n. 12663).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che la prova testimoniale acquisita non sia sufficiente a superare il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la responsabilità dell'ente proprietario della strada può configurarsi solo in presenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla non visibilità e non prevedibilità del pericolo, elementi che nel caso di specie non risultano provati.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014 in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della chiarezza del quadro probatorio, seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore dell' delle spese del Parte_1 Controparte_2 giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore del delle spese del giudizio, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Così deciso in Messina il 14 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza