Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2012, n. 45590
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Sentenza 25 ottobre 2012

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È abnorme il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari dichiari il non luogo a provvedere sulla richiesta di assistenza giudiziaria proveniente da autorità amministrativa elvetica, avente ad oggetto la contestazione di un illecito amministrativo relativo alla violazione dei limiti di velocità di circolazione, perché determina una stasi non rimediabile negli adempimenti degli obblighi di cooperazione internazionale, in particolare dell'Accordo di assistenza giudiziaria tra Italia e Svizzera (art. II) in base al quale non occorre la rilevanza penale del fatto oggetto della rogatoria, essendo sufficiente la mera possibilità di investire, con riferimento alla violazione amministrativa, anche l'autorità giudiziaria penale. (Nel formulare tale principio la Corte ha considerato che nell'ordinamento svizzero la sanzione penale per violazioni di comportamenti stradali si applica solo in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2012, n. 45590
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45590
    Data del deposito : 25 ottobre 2012

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