Sentenza 25 ottobre 2012
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari dichiari il non luogo a provvedere sulla richiesta di assistenza giudiziaria proveniente da autorità amministrativa elvetica, avente ad oggetto la contestazione di un illecito amministrativo relativo alla violazione dei limiti di velocità di circolazione, perché determina una stasi non rimediabile negli adempimenti degli obblighi di cooperazione internazionale, in particolare dell'Accordo di assistenza giudiziaria tra Italia e Svizzera (art. II) in base al quale non occorre la rilevanza penale del fatto oggetto della rogatoria, essendo sufficiente la mera possibilità di investire, con riferimento alla violazione amministrativa, anche l'autorità giudiziaria penale. (Nel formulare tale principio la Corte ha considerato che nell'ordinamento svizzero la sanzione penale per violazioni di comportamenti stradali si applica solo in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2012, n. 45590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45590 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/10/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3034
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 16636/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRIESTE;
avverso l'ordinanza n. 5/2012 GIP TRIBUNALE di UDINE, del 23/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle richieste di assistenza giudiziaria, provenienti per il tramite della locale Procura della Repubblica, da autorità amministrative elvetiche, richieste aventi ad oggetto la violazione dei limiti di velocità di circolazione. Ha a tal proposito rilevato che per il diritto svizzero la sanzione penale, in riferimento alle violazioni sopra indicate, si applica solo in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa, ed ha quindi preso atto che in nessuno degli allegati procedimenti v'è prova della contestazione dell'illecito, dell'invito a pagare la multa e del conseguente, anche tacito, rifiuto. Ha allora concluso che mancano i presupposti essenziali e preliminari all'applicazione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, che limita l'assistenza giudiziaria all'accertamento di fatti penalmente puniti, pur quando il perseguimento o l'accertamento sia di competenza dell'autorità amministrativa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, deducendo:
violazione di legge perché l'ordinanza impugnata si pone in contrasto con l'art. 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria, in forza della quale le Parti contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente la più ampia collaborazione nei procedimenti concernenti reati di competenza della Parte richiedente. Tale disposizione, per effetto dell'art. 2 dell'Accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, trova applicazione anche ai procedimenti relativi a fatti punibili penalmente secondo il diritto di uno dei due Stati, o anche di entrambi, il cui perseguimento o le cui indagini sono di competenza di un autorità amministrativa, purché sia prevista, durante a procedura, la possibilità di investire un'autorità giudiziaria competente in materia penale. Abnormità dell'ordinanza impugnata, perché il non luogo a provvedere determina una stasi non rimediabile nell'adempimento degli obblighi di cooperazione internazionale con le Autorità elvetiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. Preliminarmente questa Corte osserva che l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari è stata emessa nell'esercizio di un potere non consentito, dal momento che l'art. 726 ter c.p.p. attribuisce il potere di negare l'esecuzione della rogatoria soltanto in alcune tipizzate ipotesi, indicate nell'art. 724 c.p.p., commi 5 e 5 bis, e a quelle non è in alcun modo riconducibile, alla luce delle disposizioni dell'Accordo di assistenza giudiziaria tra Italia e Svizzera, l'assenza della prova della immediata rilevanza penale dei fatti per i quali si procede. La decisione di non provvedere, assunta in assoluta estraneità ai presupposti che consentirebbero il rigetto della richiesta, determina un arresto della procedura di assistenza non altrimenti rimediabile e quindi rende necessario il controllo di legittimità, capace di rimuovere l'ostacolo alla prosecuzione corretta della proceduta.
Nel merito della vicenda questa Corte rileva che l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera, stipulato per il completamento della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959, e per agevolarne l'applicazione, prevede all'art.
2 - diretto a delinearne il campo operativo -, che la Convenzione e l'Accordo hanno riferimento anche ai procedimenti per fatti punibili penalmente secondo il diritto di uno dei due Stati, o anche di entrambi, e ciò pur quando il perseguimento dei fatti o le indagini ad essi relative siano di competenza di un'autorità amministrativa, sempre che sia prevista, durante la procedura, la possibilità di investire un'autorità giudiziaria competente in materia penale. L'elemento qualificante, ai fini della piena operatività degli obblighi di cooperazione, è la mera possibilità che i fatti per i quali è richiesta assistenza siano posti all'attenzione di un'autorità giudiziaria competente in materia penale;
e detta possibilità è apprezzabile nei casi di specie proprio per le ragioni che l'ordinanza impugnata non ha mancato di richiamare, ossia che gli autori delle violazioni ai limiti di velocità nella circolazione stradale omettano il pagamento della sanzione amministrativa. Ha dunque errato il giudice nel disporre il non luogo a provvedere evidenziando l'assenza di prova in atti circa il mancato pagamento della sanzione amministrativa, perché ha ignorato che il presupposto convenzionale degli obblighi di assistenza non è se non la possibilità, e non già l'effettività, dell'intervento dell'autorità giudiziaria penale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine per l'esecuzione della rogatoria.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2012