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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
AR CE, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3484/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500002245000 IRPEF 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6125/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500002245000, per l'importo di euro 33.567,47, notificata da Agenzia delle Entrate RI il 28.5.2025 e relativa a n. 7 cartelle di pagamento, relative a IRPEF 2011, 2013 e 2015 e tassa sostitutiva locazioni 2014, 2018, 2019 e 2020, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non è fondata.
Infatti, dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta quanto segue: la cartella n.
10020140038375854000 risulta notificata a mezzo posta raccomandata a mani del figlio convivente, in data
10/12/2014; la n.10020160016320058000 a mezzo posta raccomandata a mani del figlio convivente, in data
21/11/2016; la n. 10020180025475567000 mediante deposito nella Casa Comunale di Scafati in data
16/12/2019, per irreperibilità del destinatario in due tentativi di notifica;
la n. 10020190000171563000, nella stessa forma in data 24/03/2022; le n. 10020220012422945000, n. 10020230000133075000 e la n.
10020240015009725000 a mezzo posta raccomandata a mani dell'interessata, rispettivamente in data
30/03/2023, 14/07/2023 e 13/05/2024.
Va disattesa anche l'eccezione di prescrizione, atteso che la notifica delle cartelle nelle date sopra indicate ha interrotto il termine decennale.
Solo per la cartella n. 10020140038375854000, notificata in data 10/12/2014, il termine decennale risulta decorso prima della notifica dell'atto impugnato, avvenuta, come si è detto, il 18/04/2025; la circostanza, tuttavia, non incide sulla validità della comunicazione preventiva, atteso che, ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n.
602/1973, la soglia minima del debito per l'iscrizione ipotecaria è pari ad euro 20.000,00.
Nel caso di specie, come si è visto, l'importo del debito complessivo è di euro 33.567,47, sicché, pur sottraendo l'ammontare del debito tributario per il quale la cartella è stata emessa, pari ad euro 1329,58, si resta al di sopra della soglia legale.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle
Entrate RI che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti. SA lì
11.12.2025 Il Relatore dott. Vincenzo Ferrara Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
AR CE, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3484/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500002245000 IRPEF 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6125/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500002245000, per l'importo di euro 33.567,47, notificata da Agenzia delle Entrate RI il 28.5.2025 e relativa a n. 7 cartelle di pagamento, relative a IRPEF 2011, 2013 e 2015 e tassa sostitutiva locazioni 2014, 2018, 2019 e 2020, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
ADER, costituitasi in giudizio, ha prodotto documentazione relativa alla notifica delle cartelle ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non è fondata.
Infatti, dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta quanto segue: la cartella n.
10020140038375854000 risulta notificata a mezzo posta raccomandata a mani del figlio convivente, in data
10/12/2014; la n.10020160016320058000 a mezzo posta raccomandata a mani del figlio convivente, in data
21/11/2016; la n. 10020180025475567000 mediante deposito nella Casa Comunale di Scafati in data
16/12/2019, per irreperibilità del destinatario in due tentativi di notifica;
la n. 10020190000171563000, nella stessa forma in data 24/03/2022; le n. 10020220012422945000, n. 10020230000133075000 e la n.
10020240015009725000 a mezzo posta raccomandata a mani dell'interessata, rispettivamente in data
30/03/2023, 14/07/2023 e 13/05/2024.
Va disattesa anche l'eccezione di prescrizione, atteso che la notifica delle cartelle nelle date sopra indicate ha interrotto il termine decennale.
Solo per la cartella n. 10020140038375854000, notificata in data 10/12/2014, il termine decennale risulta decorso prima della notifica dell'atto impugnato, avvenuta, come si è detto, il 18/04/2025; la circostanza, tuttavia, non incide sulla validità della comunicazione preventiva, atteso che, ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n.
602/1973, la soglia minima del debito per l'iscrizione ipotecaria è pari ad euro 20.000,00.
Nel caso di specie, come si è visto, l'importo del debito complessivo è di euro 33.567,47, sicché, pur sottraendo l'ammontare del debito tributario per il quale la cartella è stata emessa, pari ad euro 1329,58, si resta al di sopra della soglia legale.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle
Entrate RI che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti. SA lì
11.12.2025 Il Relatore dott. Vincenzo Ferrara Il V. Presidente dott. Carlo Zannini