Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
O 2 L 7 - L 0 O 1 - B 016 61/ 02 6 I 2 L D E R D A REPUBBLICA ITALIANA R 2 T 4 S 6 . O U R . P P . M I D B A . l l D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE a , E Oggetto b T a l N 2 E 2 SEZIONE PRIMA CIVILE S . t E r a Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IO LOSAVIO - Presidente R.G.N. 15130/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 17988/99 Cron.4240 Dott. Mario ADAMO - Consigliere Rep. 473 Dott. CO RI FIORETTI Rel. Consigliere Dott. Angelo SPIRITO Consigliere Ud.16/10/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL IA, AL NI, AP MA, AP RO, AP GIUSEPPE, AP RA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AL TO, AL OM, AL IA, Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.. AL FR, AL NI, domiciliati in ROMA per diritti 1.55 1 8 FEB. 2002 presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di IL CANCELLIERE CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE POLITI, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrenti
contro
V183713 N COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA, COOPERATIVA EDILIZIA 2001 AURORA 80 Srl;
intimati * 2124 -1- e sul 2° ricorso n° 17988/99 proposto da: DI-GRAVINA CATANIA, in persona del Sindaco pro COMUNE domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA tempore, CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IN BUTTA', giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AL IA, AL NI, AP MA, AP RO, AP RA, AP GIUSEPPE, AL TO, AL OM, AL IN, AL IA, AL FR, AL NI;
- intimati avverso la sentenza n. 424/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 20/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2001 dal Consigliere Dott. CO RI FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
1'inammissibilità del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato rispettivamente il 29 settembre 1995 e il 9 ottobre 1995, LI RI, LI SE, LI OR, IU EL, LI EN, LI NI, LI TI, LI CO e LI NT convenivano in giudizio davanti alla Corte d'appello di Catania il Comune di Gravina di Catania e la cooperativa edilizia "Aurora 80” a r.l. proponendo opposizione avverso la determinazione dell'indennità provvisoria relativa all'espropriazione di un fondo di loro proprietà, disposta con decreto del sindaco n. 01/93 del 14-1-1993. Gli attori deducevano l'esiguità dell'importo di detta indennità (£. 33.957.000) in relazione alla natura ed alle caratteristiche del fondo, ricadente in zona destinata all'edificazione e di fatto intensamente edificata, e chiedevano determinarsi la giusta indennità loro dovuta ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. 11-7-1992 n. 333, convertito con legge 8-8-1992 n. 359, nonché l'indennità di occupazione legittima. Si costituivano in giudizio le parti convenute e, mentre il Comune chiedeva l'applicazione delle leggi vigenti in materia, la cooperativa eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e la tardività dell'opposizione, contestando, in subordine, nel merito la pretesa degli attori di non subire la decurtazione del 40% prevista dal citato art. 5 bis. In corso di causa veniva disposta ed eseguita consulenza tecnica d'ufficio. Con sentenza del 24 aprile 1998, depositata il 20 maggio 1998, la corte adita respingeva la domanda proposta nei confronti della cooperativa;
determinava in lire 41.717.193 l'indennità di espropriazione;
determinava l'indennità di occupazione, per il periodo compreso tra il 14-5-1985 e il 14-1-1993, in misura سم corrispondente per ogni anno di occupazione agli interessi legali sulla somma di £. 41.717.193 e, per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo dell'indennità annua;
condannava il Comune a rimborsare agli attori le spese del giudizio, compensando tra le parti la rimanente metà. Osservava la corte che il terreno in questione, come accertato dal c.t.u., aveva natura edificatoria, essendo ubicato in zona urbanizzata, caratterizzata da intenso sviluppo edilizio, dotata di servizi ed infrastrutture, individuata dallo strumento urbanistico come “C1-167”; che, al fine della determinazione delle indennità in questione, doveva farsi riferimento ai risultati ottenuti dal c.t.u. applicando il metodo analitico di trasformazione ed il metodo analitico di permuta, escluso il metodo sintetico, essendo stato quest'ultimo utilizzato senza specificare le fonti delle quali il c.t.u. si era avvalso per la stima sintetica;
che la somma così determinata doveva essere ridotta del 40%, per non avere i proprietari pattuito la cessione volontaria del bene. Avverso tale sentenza LI TI e LI NT, quali eredi (figli) di LI SE, ZA RI, ZA RO, ZA SE, ZA UR, quali eredi testamentari di LI RI, LI OR, LI EN, LI NI, LI TI, LI CO, LI NT, gli ultimi cinque quali eredi dei genitori LI IO e IU EL, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Comune di Gravina di Catania ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art.
5-bis D.L. 11-7-1992 n. 333 convertito in legge 8-8-1992 n. 359, nonché degli artt. 3, 24, 42, comma terzo, 97, comma primo, Cost.. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deducono i ricorrenti che la corte di appello avrebbe erroneamente decurtato l'indennità del 40%, essendo emersa in giudizio la manifesta incongruità dell'indennità offerta dall'espropriante rispetto a quella effettivamente dovuta. La interpretazione dell'art.
5-bis summenzionato, data dalla corte d'appello nell'adottare detta decisione, oltre che insufficientemente e contraddittoriamente motivata, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 72, comma quarto, legge 25 giugno 1865 n. 2359 e della regola per la quale la indennità annua di occupazione legittima va liquidata in percentuale, nella misura degli interessi al saggio legale da calcolarsi sulla indennità di espropriazione dovuta. Deducono i ricorrenti che l'indennità di occupazione dovrebbe essere determinata con riferimento alla indennità di espropriazione senza la decurțazione del 40%. Con il ricorso incidentale il ricorrente denuncia omessa, insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). La corte d'appello avrebbe dato rilievo per accertare la natura edificatoria del terreno ai criteri della edificabilità di fatto e della edificabilità legale. Dovendosi ritenere irrilevante il criterio della c.d. edificabilità di fatto risulterebbe poco chiara l'instaurata connessione tra i due criteri. 3 i La corte d'appello, poi, avrebbe disatteso la stima sintetica operata dal c.t.u., ritenuta pacificamente la più idonea in ipotesi come quella in esame, non ritenendo sufficiente il riferimento alle indagini di mercato cui fa riferimento lo stesso c.t.u.. L'argomento apparirebbe incongruo, atteso che proprio detta stima di mercato costituirebbe la natura essenziale della c.d. stima sintetica. Preliminarmente ricorso principale e ricorso incidentale, in quanto proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. I due motivi del ricorso principale, che, in quanto logicamente connessi, posso essere trattati congiuntamente, sono fondati. La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato il principio (vedi per tutte sent. n. 283 del 1993) secondo cui l'indennità di espropriazione non può essere meramente simbolica od irrisoria, ma deve essere congrua, seria, adeguata, atteso il rilievo costituzionale della proprietà privata, che il secondo comma dell'art. 42 Cost. predica essere riconosciuta e garantita, ancorché con il limite ( tra l'altro) della funzione sociale. Adeguandosi a tale orientamento della Corte Costituzionale, la Corte di cassazione ha più volte, di recente, affermato (cfr. tra le molte cass. n. 12939 del 2000; 2498 del 2001; n. 3833 del 2001; n. 7521 del 2001) il principio - dal quale il collegio non intende discostarsi, non ravvisando serie ragioni per farlo - secondo cui, anche nei giudizi per la determinazione dell'indennità di esproprio per i suoli edificabili, in corso al momento dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, la decurtazione del 40%, prevista da tale norma, ed esclusa ove il soggetto espropriato convenga la cessione volontaria del bene, va operata, nell'ipotesi che sia mancata l'adesione all'offerta della indennità provvisoria, solo se tale offerta, commisurata ai nuovi criteri, non sia palesemente irrisoria, simbolica, ovvero strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento previsto dal citato art. 5 bis, ma seria e attendibile, ossia tale da garantire ( e non elidere) la facoltà di scelta del proprietario tra l'accettazione dell'indennità offerta, pur, eventualmente, in misura minore, ma esente da decurtazione, e il rischio della liquidazione giudiziale gravata dall'applicazione del criterio riduttivo previsto dalla norma. Ne deriva che il giudice di merito non può procedere alla menzionata decurtazione limitandosi a constatare che non vi è stata cessione volontaria del bene, essendo tenuto anche a verificare, in ossequio al canone di congruità ricavabile dall'art. 42 della Costituzione, se l'indennità provvisoria, offerta all'espropriato, sia, o meno, seria e adeguata. La sentenza impugnata, pertanto, devesi ritenere viziata, essendo mancata da parte del giudice a quo tale necessaria fondamentale verifica. Il ricorso incidentale è, invece, infondato. Secondo il ricorrente il giudice a quo, al fine di accertare la natura edificatoria del fondo in questione, avrebbe dato rilievo sia alla edificabilità legale, che a quella di fatto, ponendo una non chiara connessione tra i due criteri, posto che quello della edificabilità di fatto sarebbe irrilevante al fine della menzionata valutazione. Tale profilo di censura non ha alcun pregio, atteso che il giudice di merito, utilizzando i dati forniti dalla consulenza tecnica di ufficio, ha accertato che il suolo espropriato è edificabile di diritto perché compreso dal vigente strumento urbanistico "in zona C1-167, i cui parametri edificatori sono pressoché coincidenti con quelli della zona C1 destinata ad edilizia residenziale privata" ed 8 5 è edificabile di fatto per essere “ubicato in zona urbanizzata, caratterizzata da intenso sviluppo edilizio e dotata di servizi ed infrastrutture”. Tanto basta per ritenere l'area in questione edificabile, avendo questa corte chiarito con la sentenza n. 172 del 2001, resa a sezioni unite, che un'area va ritenuta "edificabile” quando e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata ( al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo) dagli strumenti urbanistici (nell'ambito della zonizzazione del territorio), secondo un criterio, quindi, di prevalenza od autosufficienza della edificabilità legale. Mentre la c.d. edificabilità di fatto rileva in via suppletiva in carenza di una regolamentazione legale dell'assetto urbanistico, per mancata adozione, ad esempio, di un P.R.G. o per decadenza di vincoli di inedificabilità - ovvero, in via complementare (ed integrativa), agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo. Né ha alcun pregio l'ulteriore profilo di censura diretto contro la mancata utilizzazione da parte della corte di merito delle risultanze della stima, operata dal c.t.u. con metodo sintetico, avendo la corte chiarito di non aver preso in considerazione il valore di £. 120.000/mq, individuato mediante stima sintetica, non avendo il consulente specificato le fonti dalle quali aveva tratto tale convincimento. Per quanto precede il ricorso principale deve essere accolto, mentre quello incidentale deve essere respinto. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata e rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte d'appello di Catania, che, nel determinare le indennità sia di esproprio che di occupazione, si uniformerà al principio di diritto su enunciato. 구절
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale. Cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Catania. Così deciso il 16 ottobre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Sinamikosard COth Hoult CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile 129 GEN. 2002 = 7 FEB. 2002 Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Luisa Passinetti 6 IL CANCELLIERE Lund Varivoi 1097 129,11 4 T TOT. LLO BO DEL 26-10-72 I D STA .P.R. 642 PO IM DA D art. 22 tab. all.B TE ESEN AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato In data 1...2..MOR 2008 rie 4. sin.aln. 10.325 versate € 129.11 CENTOVENTINOVE/11 (euro p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa RI Grazia DILIPPOY Responsabile Serviziotti Giudiziari (Dr. M. RACO CHINT L E E F L NTRAT