Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 6924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6924 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06924/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9149 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego delle misure di accoglienza con provvedimento della Prefettura di Roma, prot. n. -OMISSIS- del 04.07.2025, notificato tramite PEC al difensore in data 11.07.2025, nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con istanza cautelare di sospensione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IL AR PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso proposto avverso il diniego di accesso alle misure di accoglienza, specificata in atti;
Vista la costituzione delle amministrazioni intimate;
Rilevato che la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026;
Considerato che, con nota depositata il 24 febbraio 2026, l’amministrazione ha dato atto dell’avvenuto ingresso del nominativo dell’istante presso il CAS indicato in atti;
Considerato di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in presenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presenteprovvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO OL, Presidente
IL AR PI, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AR PI | RO OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.