Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3183
CASS
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza di primo grado per mancanza assoluta di motivazione e conseguente nullità della sentenza di appello

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza secondo cui la mancanza assoluta di motivazione non integra un'ipotesi di inesistenza del provvedimento e che il giudice di appello, in caso di motivazione mancante o palesemente errata, deve provvedere a redigerla, non a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto i motivi generici, meramente reiterativi di quelli di appello e manifestamente infondati in punto di diritto. Ha affermato che la Corte territoriale ha esposto le ragioni della sussumibilità della fattispecie nella truffa con motivazione non contraddittoria, illogica o errata, dando rilievo a elementi fattuali e logici aderenti alle risultanze processuali e valutando criticamente la versione dell'imputato. Ha inoltre precisato che le fatture prodotte dal ricorrente erano successive alla consumazione della truffa e la loro riferibilità all'oggetto di causa era affermata solo dall'imputato. In punto di elemento soggettivo, ha ritenuto la motivazione compiuta, congruente e logica, ancorata agli elementi probatori, valorizzando elementi fattuali coevi e condotte successive sintomatiche del dolo iniziale.

  • Rigettato
    Carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle prove ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo

    La Corte ha ritenuto i motivi generici, meramente reiterativi di quelli di appello e manifestamente infondati in punto di diritto. Ha affermato che la Corte territoriale ha esposto le ragioni della sussumibilità della fattispecie nella truffa con motivazione non contraddittoria, illogica o errata, dando rilievo a elementi fattuali e logici aderenti alle risultanze processuali e valutando criticamente la versione dell'imputato. Ha inoltre precisato che le fatture prodotte dal ricorrente erano successive alla consumazione della truffa e la loro riferibilità all'oggetto di causa era affermata solo dall'imputato. In punto di elemento soggettivo, ha ritenuto la motivazione compiuta, congruente e logica, ancorata agli elementi probatori, valorizzando elementi fattuali coevi e condotte successive sintomatiche del dolo iniziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3183
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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